Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 49 Aree di pertinenza degli edifici specialistici e delle ville

1. Le aree di pertinenza degli edifici specialistici e delle ville - dei quali fa parte il complesso comprendente l'ex Chiesa di San Lorenzo oggi Chiesa del Monastero dei Cappuccini, bene culturale tutelato ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004) con specifico decreto di vincolo -, così come individuate dal PTCP di Arezzo, che le sottopone a particolare normativa di tutela paesaggistica, non possono essere modificate in modo che sia arrecato pregiudizio ai valori paesaggistici ed al rapporto consolidato tra territorio aperto e insediamenti.

2. Nelle aree di pertinenza, individuate nelle tavole del PO, sono da conservare la tessitura e le sistemazioni agrarie tradizionali, la rete scolante, la viabilità storica, i percorsi di valore paesistico percettivo e la vegetazione non colturale connessi all'insediamento della villa o del complesso specialistico. Per le aree di pertinenza destinate a giardini, orti, aie, corti, piazzali lastricati e resedi, il presente PO prescrive il mantenimento e il ripristino degli assetti originari, anche attraverso opere di demolizione di manufatti incongrui. Va inoltre conservata la unitarietà degli spazi esterni con le loro sistemazioni differenziate, le recinzioni, le alberature di corredo; sono per questo esclusi il loro frazionamento e la separazione fisica tra edifici e spazi aperti limitrofi, tale da alterare il rapporto storicamente consolidato tra questi.

3. La nuova edificazione a destinazione agricola è ammessa esclusivamente per i nuovi annessi agricoli realizzabili tramite P.A.P.M.A.A. purché si dimostri che non è possibile o che non è opportuna una diversa localizzazione, attraverso la presentazione di congrua documentazione analitica e progettuale contenente:

  1. a) analisi e valutazione storico-morfologica del complesso edilizio e delle sue varie parti costruite, del giardino formale, degli spazi aperti e degli elementi progettati (pomario, orto, barco, viali alberati, ecc.) nonché degli spazi agricoli più direttamente connessi con la villa o con l'edificio specialistico, da estendere, quantomeno, all'unità fondiaria comprendente la villa/edificio specialistico stesso, se minore dell'area di pertinenza;
  2. b) definizione degli ambiti da tutelare, restaurare o ripristinare ed individuazione dell'area di intervento a minore impatto percettivo e con i minori effetti di alterazione rispetto al complesso edilizio;
  3. c) simulazioni prospettiche delle alternative;
  4. d) modalità architettoniche coerenti con il complesso edilizio e con gli spazi di pertinenza;
  5. e) valutazione con verifica di compatibilità architettonica e paesistica, in relazione alla formazione di nuovi annessi agricoli, sulla base di quanto disposto dal PTCP.

4. Nelle aree di pertinenza degli edifici specialistici e delle ville non è comunque consentito realizzare:

  • - nuovi edifici per abitazioni rurali;
  • - nuovi annessi per attività da parte di aziende che non raggiungono i requisiti minimi;
  • - nuove attività e strutture per l'agriturismo in spazi aperti (agricampeggio e agrisosta camper), di cui al successivo art. 100);
  • - manufatti per escursionismo e per attività venatorie, di cui a successivi artt. 104 e 105;
  • - manufatti amatoriali, di cui agli articoli 101, 102 e 103;
  • - nuove recinzioni in riferimento all'area di resede dei complessi edilizi, disciplinate al successivo art. 87, mentre nel rispetto delle condizioni del successivo art. 107 sono sempre consentite quelle strettamente funzionali all'attività delle aziende agricole;
  • - strutture a tunnel e telonate in genere e manufatti prefabbricati di cui al successivo art. 99;
  • - impianti agrivoltaici.

5. Nelle aree di pertinenza degli edifici specialistici e delle ville, a condizione che non si alterino le visuali degli stessi immobili ed in particolare quelle percepite dagli assi viari e dai punti panoramici esistenti e che non si determinino cesure tra parte edificata e contesto rurale in cui gli interventi si collocano, è ammessa la realizzazione di ulteriori manufatti aziendali ad uso agricolo che non necessitano di P.A.P.M.A.A. ed alle specifiche condizioni dettate al successivo art. 97, ovvero:

  1. a) manufatti aziendali temporanei realizzati per un periodo non superiore a due anni (art. 70 c. 1 L.R. 65/2015) semplicemente ancorati al suolo e senza opere murarie;
  2. b) manufatti aziendali temporanei con le caratteristiche di cui al punto a) realizzati per un periodo superiore a due anni (art. 70 c. 3 lettera a) L.R. 65/2015);
  3. c) manufatti aziendali non temporanei, che necessitano trasformazioni permanenti al suolo (art. 70 c. 3 lettera b) L.R. 65/2015), limitatamente a: tettoie, concimaie, basamenti e platee di cemento, volumi tecnici ed altri impianti delle dimensioni minime previste dalla normativa vigente.

6. Nelle aree di pertinenza degli edifici specialistici e delle ville, fatta eccezione per le pertinenze storiche del bene generatore e per posizioni tali da alterare la percezione dello stesso, dove sono da escludere, sono consentite le piscine interrate pertinenziali alle condizioni di cui al successivo art. 87.

Ultima modifica Mercoledì, 26 Febbraio, 2025 - 15:13