Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 27 Disciplina di intervento di tipo 6 (t6)

1. La disciplina di intervento di tipo 6 (t6) consente la ristrutturazione edilizia ricostruttiva, demolizione con ricostruzione, la sostituzione edilizia e le addizioni volumetriche, come definite dalle norme regionali, agli edifici specialistici esistenti a destinazione industriale e artigianale posti all'interno del territorio urbanizzato, nelle aree loro dedicate.

2. La disciplina di intervento di tipo 6 consente per gli edifici esistenti specialistici industriali e artigianali esistenti, che non cambiano destinazione d'uso, i seguenti interventi, tra loro alternativi;

  1. a) interventi di sostituzione edilizia, come definiti dalle norme regionali, che possono comportare l'aumento della SE fino al raggiungimento di un rapporto di copertura massimo, pari al 60% del lotto fondiario e un'altezza dell'edificio come definita dai parametri regionali di 12,50 ml.;
  2. b) le addizioni volumetriche con incremento della SE esistente per ciascuna unità immobiliare esistente alla data di adozione del presente Piano Operativo fino al raggiungimento di un rapporto di copertura massimo del 60%, con altezza pari all'edificio esistente fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 30;
  3. c) la sopraelevazione fino al raggiungimento di un'altezza massima di 12,50 ml.

Gli interventi a) e b) osservano le prescrizioni per gli impianti fotovoltaici di cui al successivo art. 28, comma 6.

3. La disciplina di intervento di tipo 6 (t6), come la disciplina t5, consente agli edifici con destinazione artigianale e industriale la realizzazione di tettoie a supporto delle attività entro un Indice di Copertura massimo complessivo del 60% e con altezza massima di 5,50 ml.

Ultima modifica Mercoledì, 26 Febbraio, 2025 - 15:13