Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo
Argomenti
Art. 21 Disposizioni generali per gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente
1. In considerazione delle opere ammesse, in relazione alle specifiche caratteristiche degli edifici e dei complessi edilizi oggetto di intervento, il presente PO individua i tipi di disciplina d'intervento da osservare per il patrimonio edilizio esistente in tutto il territorio comunale. I tipi di disciplina d'intervento stabiliscono i limiti agli interventi edilizi ammessi sul patrimonio edilizio esistente, per il quale sono da considerare sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria, come definiti dalle vigenti norme e leggi statali e regionali, comunque osservando i limiti ai mutamenti di destinazione d'uso e al frazionamento delle unità immobiliari disposti delle presenti Norme. Sul patrimonio edilizio esistente sono altresì sempre consentiti gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 135 della L.R. 65/14.
2. Nel caso di edifici e complessi di particolare valore, sottoposti alla disciplina di intervento t1, t2 e t3, considerati di valore storico, culturale ed architettonico, gli interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto delle tecniche costruttive e dei materiali originari o comunque compatibili. In ottemperanza a quanto disposto all'art. 138, comma 1, della L.R. 65/2014 i progetti relativi agli edifici t1 e t2 devono essere corredati da una relazione storico-critica che documenti gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile oggetto dell'intervento e che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la tutela e la conservazione di tali elementi. Limitatamente agli interventi significativi di adeguamento e modificazione di cui all'art. 24, comma 2, la relazione storico-critica dovrà accompagnare anche i progetti che interessano gli edifici con disciplina di intervento t3. I contenuti di detta relazione dovranno essere, di norma, i seguenti:
- - notizie storiche sull'edificio, con gli eventuali riferimenti bibliografici, se del caso integrati dalle opportune indagini tipologico-stilistiche;
- - analisi dell'evoluzione architettonica ed edilizia della costruzione nonché del suo uso, con individuazione delle principali fasi di crescita o di modificazione dell'immobile, corredata, qualora occorra, da idonei schemi esplicativi;
- - analisi dello stato attuale con individuazione:
- - della natura degli elementi costitutivi dell'edificio e del loro valore storico-artistico, tipologico-documentario o architettonico-ambientale, con particolare riferimento alla classificazione dell'edificio;
- - degli elementi di particolare pregio storico-artistico, anche quando di carattere non strettamente edilizio;
- - degli eventuali ampliamenti non storicizzati nonché delle alterazioni e le modifiche estranee all'impianto originario non coerente con l'organismo edilizio originario;
- - delle destinazioni d'uso dei singoli locali;
- - esposizione delle motivazioni e del fine ultimo dell'intervento progettato, con illustrazione dei criteri di intervento e dimostrazione della sua coerenza con le risultanze dell'analisi svolta, nonché con l'indicazione delle destinazioni d'uso finale dei singoli locali;
- - esposizione dettagliata degli accorgimenti progettuali e/o tecnico-costruttivi adottati per conservare e valorizzare gli elementi di pregio o comunque da tutelare.
Le discipline di intervento t1, t2 e t3 devono essere osservate anche nell'ambito degli interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola. Tuttavia, per gli edifici con disciplina di intervento t3, qualora ne sia inequivocabilmente dimostrata l'indispensabilità alla funzionalità aziendale e l'impossibilità di una diversa localizzazione, secondo le disposizioni di legge sono ammessi anche gli ampliamenti di cui all'art. 71, comma 1bis e comma 2 e quelli di addizione volumetrica, di cui all'art. 72, comma 1, lettera bbis), della LR 65/2014, da effettuarsi mediante P.A.P.M.A.A (Programma Aziendale).
3. Nel caso di edifici e complessi edilizi destinati a spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico (indicati con la lettera s), qualora non sia riportata alcuna sigla corrispondente ai tipi della disciplina di intervento definiti dal presente PO, si intendono ammessi tutti gli interventi che si rendano necessari in ragione delle funzioni e delle attività da svolgere, compresi quelli di addizione volumetrica e di sostituzione edilizia.
4. Gli edifici non ultimati per i quali sono decaduti i titoli abilitativi e ai quali nelle tavole del PO non è attribuita alcuna disciplina di intervento, sono da considerare esistenti e sottoposti alla disciplina di intervento t4 solo nei casi in cui almeno sia stato completato l'involucro edilizio, come definito ai sensi dell'art. 33 del D.P.G.R. 39/R; non sono da considerare tali gli edifici privi dei tamponamenti esterni, ancorché dotati di copertura.
5. In conformità alle norme vigenti in materia (comunitarie, nazionali e regionali), negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in particolare nel caso di complessi rurali in stato di abbandono, per favorire la tutela delle popolazioni di chirotteri (pipistrelli), oltre che di strigiformi (rapaci diurni e notturni) e di irundinidi (rondini, balestrucci), dovranno essere effettuate verifiche preventive per accertare la presenza di colonie di chirotteri e uccelli e dovranno essere utilizzati opportuni accorgimenti tecnici che saranno definiti in dettaglio da apposito regolamento comunale.