Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 19 Disposizioni specifiche per impianti per la distribuzione di carburanti

1. Nuovi impianti di distribuzione di carburanti possono essere realizzati esclusivamente sulla viabilità principale, così come individuata dalle tavole di progetto del PO e, nell'ambito del territorio urbanizzato, esclusivamente negli ambiti U8, U9, U10 e U11, nel rispetto di quanto prescritto dalle normative di settore vigenti.

L'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti lungo i tracciati sopra citati nel territorio rurale è subordinata al parere favorevole della Conferenza di copianificazione ai sensi dell'art. 25 della L.R. 65/2014.

2. Per le nuove aree di servizio e distributori carburanti e negli interventi di modifica a quelli esistenti dovranno essere previsti appositi spazi per la ricarica dei veicoli elettrici nella misura minima di due postazioni per ciascun impianto.

3. Negli impianti per la distribuzione carburanti sono consentiti interventi di ristrutturazione, di addizione volumetrica e di sostituzione edilizia, come definiti dalle disposizioni regionali, comunque con un ampliamento massimo del 20% della Superficie edificata o edificabile (SE) esistente.

4. Negli impianti di distribuzione dei carburanti sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, da considerarsi complementari:

  • - attività di commercio al dettaglio, con superficie di vendita non superiore a quella degli esercizi di vicinato, comprensiva di eventuale vendita di stampa quotidiana e periodica, tabacchi, lotterie e simili, nel rispetto della normativa vigente;
  • - attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, con superficie di somministrazione non superiore a 300 mq.

Le eventuali attività di vendita di stampa quotidiana e periodica, tabacchi, lotterie e simili, nonché l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico non possono essere cedute separatamente dall'attività per l'installazione e l'esercizio dell'impianto di distribuzione.

Gli impianti di distribuzione dei carburanti possono offrire inoltre servizi integrativi all'automobile e all'automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, autolavaggio, servizi informativi di interesse generale e turistico, servizi di bancomat.

5. Per le attività complementari si dovranno prevedere i parcheggi per la sosta stanziale, di cui al precedente art. 17 e nel caso di attività commerciali dovranno essere previsti anche i parcheggi per la sosta di relazione.

Ultima modifica Mercoledì, 26 Febbraio, 2025 - 15:13