Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 7 Distribuzione e localizzazione delle funzioni
1. Il presente Titolo ed i Titoli VIII e X costituiscono la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni ai sensi dell'art. 98 della L.R. 65/2014, regolando i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti ed i terreni inedificati.
2. Le disposizioni del PO e la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni sono definiti con riferimento alle seguenti categorie funzionali principali:
- a) Residenziale
- b) Industriale ed artigianale
- c) Commerciale al dettaglio
- d) Turistico-ricettiva
- e) Direzionale e di servizio
- f) Commerciale all'ingrosso e depositi
- g) Agricola e funzioni connesse ai sensi di legge
- s) Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
Ferme restando le limitazioni e condizioni disposte dalle presenti Norme e quando non diversamente specificato nelle tavole del PO, il passaggio dall'una all'altra attività all'interno di ciascuna categoria funzionale sopra elencate è sempre consentito.
3. La disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni individua e definisce in particolare:
- - le articolazioni in sottocategorie delle categorie funzionali principali, di cui al precedente comma 2;
- - le eventuali limitazioni alla localizzazione di alcune categorie o sottocategorie funzionali in determinate parti del territorio;
- - le eventuali limitazioni al mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale;
- - i mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti comunque soggetti a titolo abilitativo, comprese eventuali specifiche fattispecie nelle quali il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, in assenza di opere edilizie è eventualmente sottoposto a SCIA, secondo quanto indicato nelle presenti norme.
4. In generale, le destinazioni d'uso ammesse all'interno del territorio urbanizzato sono quelle comprese nei tessuti o nell'ambito urbano di appartenenza, di cui al successivo Titolo VIII, mentre per il territorio rurale si deve fare riferimento al Titolo X, Capo II.
5. Quando nelle Tavole di progetto del PO oltre al riferimento all'ambito urbano o rurale di appartenenza è indicata anche una sigla riferita ad una specifica categoria funzionale o ad una sua sottocategoria, questa deve essere intesa come destinazione d'uso ammessa in via esclusiva. Laddove il PO indica solo la lettera riferita alla categoria funzionale principale è da intendersi che sono ammesse tutte le sottocategorie ad essa riconducibili.
6. Tra le categorie funzionali principali si cui al precedente comma 2 il Piano Operativo individua e distingue la categoria s) Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico, ovvero gli immobili, le aree e i servizi che costituiscono standard urbanistici, ai sensi del D.M. 1444/1968; tale categoria è da ritenersi consentita in tutto il territorio comunale, fatte salve specifiche indicazioni o limitazioni contenute nelle Tavole del PO o nelle presenti Norme ai Titoli VIII, IX e X.
7. Ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, il presente Titolo, dall'art. 8 all'art. 15 successivi, articola le categorie funzionali principali di cui al precedente comma 2, individuandone sottocategorie, ovvero destinazioni d'uso appartenenti alla stessa categoria funzionale, con esemplificazioni che non devono essere considerate esaustive: altre attività non direttamente citate devono essere ricondotte alla destinazione d'uso specifica secondo il criterio dell'analogia. In tali destinazioni d'uso debbono intendersi comprese, anche ai sensi di specifica normativa di settore, le attività complementari - benché, a rigore, appartenenti ad altre categorie funzionali - purché strettamente collegate allo svolgimento dell'attività principale e gli spazi accessori a essa collegati e/o correlati.