Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo
Argomenti
Titolo VIII Territorio urbanizzato
Art. 55 Criteri di articolazione delle aree urbane
1. Le aree urbane del Comune di Montevarchi sono individuate all'interno del territorio urbanizzato definito dal Piano Strutturale e sono articolate in ambiti o tessuti sulla base delle caratteristiche morfologiche, funzionali ed ambientali dei singoli contesti, a partire dal riconoscimento delle parti di antico impianto e dei morfotipi dell'urbanizzazione contemporanea dello stesso PS.
2. I tessuti, riportati nelle Tavole di progetto del PO attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla dell'ambito è posizionata in alto a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso) sono i seguenti:
- - la città antica di Montevarchi (U1)
- - i tessuti dei villini e dei palazzi primo '900 - l'espansione ottocentesca e primo novecento - (U2, con sub-ambito dei villini U2.1)
- - i borghi e gli altri tessuti storici (U3, con sub-ambito del tessuto storico di Moncioni)
- - gli aggregati storici interclusi (U4)
- - i quartieri recenti pianificati (U5)
- - i tessuti recenti residenziali (U6)
- - i tessuti recenti residenziali misti (U7)
- - le piastre produttive specializzate (U8)
- - le aree artigianali miste (U9)
- - le aree produttive miste a terziario (U10)
- - le aree specializzate del commercio (U11)
- - le grandi attrezzature collettive (U12)
- - gli elementi e le aree della rete ecologica nell'area urbana (U13) con sub-ambito U13.1 dei contesti fluviali.
3. Per ciascun tessuto sono stabilite regole per quanto riguarda usi ed interventi, fatto salvo quanto esplicitamente indicato nelle Tavole di progetto del PO o nella disciplina di aree specifiche, in particolare per quanto riguarda gli interventi per la tutela degli insediamenti di rilevante pregio e di interesse storico-documentale.
4. Il Piano Operativo individua inoltre come verde complementare (rappresentato con specifica campitura nelle tavole di progetto del PO) le aree verdi private che non fanno parte di lotti edificati e che costituiscono parte integrante del sistema del verde urbano e che concorrono a incrementare le prestazioni ecologiche in ambito urbano.
Le aree di verde complementare pertanto non possono essere pavimentate o rese impermeabili e all'interno di tali aree è vietata qualsiasi forma di nuova edificazione, anche interrata, e sono ammessi esclusivamente opere e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, come individuati dalla normativa regionale; eventuali manufatti esistenti, nel caso in cui siano realizzati con materiali precari o incongrui e sempreché legittimi, possono essere demoliti e ricostruiti con materiali adeguati al contesto intercettando il sedime preesistente, senza incremento di Superficie Coperta e di altezza e senza cambio d'uso.
Art. 56 Interventi, sistemazioni e attrezzature negli spazi pertinenziali degli edifici nelle aree urbane
1. Gli interventi di sistemazione ed attrezzatura degli spazi esterni pertinenziali sono riferiti alle aree che costituiscono pertinenza degli edifici all'interno degli ambiti urbanizzati, coincidenti con il lotto urbanistico di riferimento, come definito all'art. 35 del D.P.G.R. 39/R. Essi devono essere finalizzati in generale a mantenere lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale. In particolare gli interventi sugli spazi aperti (giardini, aie, orti, cortili, ecc.) di edifici e complessi di matrice storica, nei tessuti di antico impianto e nei resede di pertinenza di fabbricati con disciplina di intervento t1, t2 e t3, quando possibile in relazione agli interventi previsti, devono garantire la conservazione e l'eventuale ripristino di detti spazi e dei singoli elementi costitutivi originari, con particolare riguardo ad elementi quali pavimentazioni, pozzi, cancellate, recinzioni, filari, edicole, fontane, panchine in muratura, roste, lapidi, stemmi, muri a retta ed altre opere murarie, siepi ed altre singolarità vegetali. Nel rifacimento e la manutenzione degli stessi si deve prevedere di utilizzare materiali e tecnologie quanto possibile simili a quelli originari.
2. Al fine di schermare le auto in sosta è consentita l'installazione di manufatti privi di rilevanza edilizia di cui all'art. 29 delle presenti Norme.
3. Negli spazi pertinenziali sono ammesse altresì le pergole fotovoltaiche, ovvero quelle in cui la copertura sia costituita dai moduli e dai relativi sistemi di supporto, con struttura costituita da montanti e travi in legno o metallo e non tamponata, libere da tutti i lati e poste in maniera isolata nel resede di pertinenza, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- - nel caso di edifici residenziali devono avere ingombro planimetrico a terra non superiore a 15 mq. per ogni unità immobiliare; la realizzazione deve essere riferita all'intero complesso edilizio e subordinata alla presentazione di un titolo edilizio unitario, fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
- - nel caso di edifici con destinazione d'uso turistico-ricettiva o agrituristici è consentita la installazione di una pergola per ogni camera o unità immobiliare/abitativa, con ingombro planimetrico a terra non superiore a 20 mq., fino ad un massimo di complessivi 100 mq.;
- - l'altezza utile (HU) di tali manufatti non dovrà essere superiore a 2,70 ml.; è sempre ammessa la sporgenza massima di 0,20 ml. per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta massima consentita;
- - a pavimentazione dovrà essere realizzata con materiali permeabili o semipermeabili, in coerenza con il contesto di appartenenza; nel caso di resede di matrice storica dovranno essere privilegiati la terra battuta o la ghiaia.
L'installazione di pergole fotovoltaiche è sempre consentita negli spazi pertinenziali di edifici specialistici con destinazione industriale e artigianale (b1), commerciale e direzionale e di servizio e agricola.
4. La realizzazione di piscine è consentita con esclusione dei tessuti U1 ed U2 e di edifici e complessi con disciplina di intervento t1 e t2 e a condizione che per l'approvvigionamento idrico sia dimostrato l'esclusivo utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e con tecniche di trattamento e gestione tese al risparmio idrico, fermo restando il rispetto dei criteri di qualità indicati dall'Allegato D al D.P.G.R. n. 54/R del 13/05/2015.
Le piscine e i volumi tecnici necessari al loro funzionamento dovranno essere completamente interrati; sono ammesse piscine seminterrate nel caso di terreni in pendio con limitati movimenti di terra ed evitando in ogni caso la realizzazione di muri a retta di altezza superiore a 0,80 ml.
La costruzione della piscina, che dovrà comunque garantire il mantenimento delle superfici minime permeabili, di cui all'art. 31, dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni:
- - la superficie della vasca non potrà essere superiore al 20% di quella del resede e la profondità non dovrà superare 2,00 ml.
Le tipologie di piscine che rientrano nelle opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia di cui all'art. 29 delle presenti Norme non sono ammesse nei tessuti U1 e U2 e nell'ambito U3.1 e nei complessi con disciplina di intervento t1 e t2.
5. Nelle aree urbane la realizzazione di recinzioni è di norma consentita adottando forme e materiali coerenti al contesto e, nel caso di edifici e complessi esito di interventi unitari, nel rispetto delle forme e dei materiali caratterizzanti l'unitarietà. Nei tessuti di antico impianto e per edifici e complessi con disciplina di intervento t1, t2 o t3 eventuali nuove recinzioni dovranno essere realizzate in ferro o legno verniciato e muretto di sostegno in muratura in pietra e/o mattoni a faccia vista o intonacata oppure con siepi vive; esclusivamente per le parti a contatto con da spazi pubblici sono ammesse anche recinzioni in rete metallica zincata o plastificata sostenuta da profilati metallici leggeri e siepe viva.
La recinzione potrà avere altezza massima di 2 ml., mentre un'altezza massima di 2,50 ml. potrà essere ammessa solamente nel caso di terreno in forte pendio, con pendenza superiore al 30%.
6. Il sistema di illuminazione delle aree di pertinenza dovrà essere concepito in virtù del criterio del contenimento dell'inquinamento luminoso; sono da privilegiare pertanto soluzioni che prevedono la predisposizione di elementi illuminanti installati sulle pareti dei fabbricati con luce schermata verso l'alto, elementi a stretto contatto con il terreno o direttamente in esso collocati e comunque sempre opportunamente schermati verso l'alto.
7. Eventuali fonti, fontanili, lavatoi, pozzi, cisterne e manufatti assimilabili di interesse storico, presenti nei resede anche se non specificamente individuati nelle Tavole del PO sono da considerare soggetti alla disciplina di intervento t2, senza possibilità di mutamento di destinazione d'uso.
8. Nelle aree libere e negli spazi pertinenziali sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto esclusivamente negli ambiti U8, U9 e U10.
9. Negli ambiti corrispondenti a insediamenti specialistici (U8, U9, U10 e U11) le tavole di progetto del PO individuano (rappresentandoli con specifica campitura) gli spazi scoperti integrativi delle pertinenze private e finalizzati alla qualificazione dei margini e all'ambientazione nel contesto urbano, da effettuarsi con elementi vegetazionali (arborei e/o arbustivi); tali spazi possono essere destinati anche alla sosta carrabile e in tal caso sono ammesse sistemazioni del suolo con pavimentazioni permeabili o semipermeabili.
Art. 57 La città antica di Montevarchi (U1)
1. I tessuti U1 corrispondono al centro urbano di antica formazione di Montevarchi, cioè il tessuto racchiuso dal perimetro delle mura medievali. Caratterizzano tali tessuti edifici e complessi edilizi di antica formazione di rilevante valore architettonico e storico-documentale, tessuti consolidati e omogenei di matrice storica, edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di antica formazione non caratterizzati da rilevante valore architettonico o che hanno subito parziali alterazioni rispetto alle caratteristiche originarie, comunque riconosciuti di valore storico-documentale.
2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, le discipline di intervento prevalenti di tipo 2 (t2) e di tipo 3 (t3).
3. All'interno dei tessuti U1, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:
- - residenziale
- - artigianale di servizio, ovvero la sottocategoria b2
- - commerciale al dettaglio, limitatamente alle sottocategorie c1 e c2
- - turistico-ricettiva limitatamente alle tipologie d1 e d2 come definite all'art. 11 delle presenti Norme
- - attività direzionali e di servizio
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.
4. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove e ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 60 mq. e qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani terra degli edifici che hanno accesso direttamente da aree pubbliche, strade o piazze o comunque da aree che non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; il cambio d'uso verso la destinazione residenziale è consentito solo per annettere a unità immobiliari residenziali spazi prima destinati ad altri usi, per ripristinare la tipologia originaria o un precedente uso residenziale e comunque senza che questo comporti la creazione di una nuova unità immobiliare. Nei vani prospicienti alle aree pubbliche si possono prevedere esclusivamente nuovi locali di servizio alla residenza, quali cantine, ripostigli, lavanderie e altri spazi accessori o altri locali a servizio delle attività ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, escludendo comunque camere o locali di soggiorno. Gli eventuali interventi per il recupero dei sottotetti non concorrono al raggiungimento della dimensione minima degli alloggi e, ai sensi di legge, non possono determinare la formazione di nuove unità immobiliari.
5. I tessuti di antico impianto sono ambiti dove privilegiare la pedonalità e la qualificazione degli spazi pubblici e dove pertanto, in caso di mutamento di destinazione d'uso verso la funzione commerciale per esercizi di vicinato (c1 e c2) non è richiesto l'adeguamento agli standard di urbanistica commerciale relativi al parcheggio di relazione, come previsto dalle direttive nazionali e regionali.
6. All'interno dei tessuti U1 sono individuati con specifica campitura nelle Tavole di progetto del PO le strade, le piazze, gli slarghi e gli altri spazi aperti pavimentati di uso pubblico; tali percorsi e spazi aperti costituiscono parte integrante dei nuclei antichi urbani e devono pertanto essere conservati e/o ripristinati nella caratterizzazione propria dei contesti storici. Dovrà inoltre essere favorita la fruizione pedonale, con opportune misure di limitazione per la circolazione veicolare.
Art. 58 I tessuti dei villini e dei palazzi primo ‘900 (U2)
1. I tessuti U2 comprendono gli insediamenti ad impianto storco o storicizzato, cresciuti intorno alla città antica nei primi decenni del XX secolo, corrispondenti agli anni di forte crescita industriale della città. Peculiari a questo proposito i tessuti a villini con giardino (U2.1), che pur essendo coevi si differenziano significativamente dai palazzi lungo strada.
2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti all'ambito U2 il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, le discipline di intervento prevalenti di tipo 3 (t3) e di tipo 4 (t4), mentre per l'ambito U2.1 è quella di tipo 2 (t2).
3. Per le peculiari caratteristiche tipologiche e architettoniche, all'interno dei tessuti U2, si differenziano le categorie funzionali ammesse dal PO, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:
- - residenziale
- - artigianale di servizio, ovvero la sottocategoria b2
- - commerciale al dettaglio, limitatamente alle sottocategorie c1 e c2
- - attività direzionali e di servizio
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.
4. In ogni fabbricato esistente nei tessuti U2 eventuali nuove e ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 50 mq, mentre nei villini U2.1 la superficie utile minima richiesta è di 90 mq. Qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. Gli eventuali interventi per il recupero dei sottotetti non concorrono al raggiungimento della dimensione minima degli alloggi e, ai sensi di legge, non possono determinare la formazione di nuove unità immobiliari.
Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che abbiano accesso direttamente da aree pubbliche, strade o piazze o comunque su aree che non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; in tali casi il cambio d'uso verso la destinazione residenziale è consentito solo per annettere a unità immobiliari residenziali spazi prima destinati ad altri usi, per ripristinare la tipologia originaria o un precedente uso residenziale; è consentita la modifica delle aperture poste al piano terra per adeguarle all'uso residenziale anche nel caso in cui l'edificio sia sottoposto dal piano alla disciplina di intervento t3.
5. È consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 17.
Nel caso di mutamento di destinazione d'uso verso la funzione commerciale per esercizi di vicinato (c1 e c2) non è richiesto l'adeguamento agli standard di urbanistica commerciale, relativi al parcheggio di relazione, come previsto dalle direttive nazionali e regionali.
Art. 59 I borghi e gli altri tessuti storici (U3)
1. I tessuti U3 comprendono gli insediamenti lineari, originati a partire dal nucleo storico, caratterizzati da edifici allineati lungo le principali direttrici storiche di collegamento con le città di Arezzo e Firenze e il val d'Arno. È differenziato come U3.1 il tessuto storico di Moncioni, costituito dal nucleo di antica formazione che conserva la primitiva struttura medievale.
2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, e discipline di intervento prevalenti sono quelle di tipo 3 (t3) e di tipo 4 (t4).
3. All'interno dei tessuti U3, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:
- - residenziale
- - artigianale di servizio, ovvero la sottocategoria b2
- - commerciale al dettaglio, limitatamente alle sottocategorie c1 e c2
- - turistico-ricettiva limitatamente alle tipologie d1 e d2 come definite all'art. 11 delle presenti Norme
- - attività direzionali e di servizio
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
Nel tessuto storico di Moncioni (U3.1) le attività direzionali e di servizio sono ammesse limitatamente agli uffici privati a carattere professionale ed alle strutture associative e di servizio nei settori socio-sanitario e culturale; per le attività turistico ricettive sono consentite quelle compatibili con i caratteri degli edifici, quali piccoli alberghi e dimore d'epoca, alberghi diffusi, strutture ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva.
Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.
4. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove e ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 50 mq. Qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. Gli eventuali interventi per il recupero dei sottotetti non concorrono al raggiungimento della dimensione minima degli alloggi e, ai sensi di legge, non possono determinare la formazione di nuove unità immobiliari.
Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani seminterrati degli edifici, mentre è consentita al piano terra nel caso di edifici che non abbiano accesso direttamente da aree pubbliche, strade o piazze o comunque su aree che non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; nel caso in cui l'accesso avvenga direttamente da aree pubbliche il cambio d'uso è consentito a condizione che il l'accesso all'unità abitativa possieda le caratteristiche proprie della residenza; è per questo consentita la modifica delle aperture poste al piano terra per adeguarle all'uso residenziale a partire dalla disciplina di intervento t3; il cambio d'uso verso la destinazione residenziale è invece sempre consentito per annettere a unità immobiliari residenziali spazi prima destinati ad altri usi, per ripristinare la tipologia originaria o un precedente uso residenziale.
5. È consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 17.
Per gli esercizi di vicinato (c1 e c2) non è richiesta la verifica delle superfici destinate alla sosta di relazione ed alla sosta stanziale, come previsto dalle direttive nazionali e regionali.
6. All'interno dell'ambito U3.1 sono individuati con specifica campitura nelle Tavole di progetto del PO le strade, le piazze, gli slarghi e gli altri spazi aperti pavimentati di uso pubblico; tali percorsi e spazi aperti costituiscono parte integrante del nucleo antico di Moncioni e devono pertanto essere conservati e/o ripristinati nella caratterizzazione propria dei contesti storici. Dovrà inoltre essere favorita la fruizione pedonale, con opportune misure di limitazione per la circolazione veicolare.
Art. 60 Gli aggregati storici interclusi (U4)
1. Gli aggregati storici U4 comprendono piccoli insediamenti di matrice storica, aggregati e nuclei un tempo esterni all'area urbana, raggiunti in anni recenti dell'espandersi della città di Montevarchi. Caratterizzati da edifici e complessi di antico impianto, talvolta parzialmente alterati, che mantengono significativo interesse documentale.
2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
3. All'interno dei tessuti U4, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:
- - residenziale
- - attività direzionali e di servizio
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.
4. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove e ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 60 mq. Qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. Gli eventuali interventi per il recupero dei sottotetti non concorrono al raggiungimento della dimensione minima degli alloggi e, ai sensi di legge, non possono determinare la formazione di nuove unità immobiliari.
Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che prospettano direttamente su aree pubbliche, strade o piazze o comunque su aree che non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; in tali casi il cambio d'uso verso la destinazione residenziale è consentito solo per annettere a unità immobiliari residenziali spazi prima destinati ad altri usi, per ripristinare la tipologia originaria o un precedente uso residenziale; nel caso di ripristino della tipologia originaria è consentita la modifica delle aperture poste al piano terra per adeguarle all'uso residenziale anche nel caso in cui l'edificio sia sottoposto dal piano alla disciplina di intervento t3.
5. È consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 17.
Art. 61 I quartieri recenti pianificati (U5)
1. I tessuti U5 comprendono le parti della città nate da lottizzazioni o progetti pubblici o privati pianificati, che il piano riconosce come interventi unitari, anche se talvolta possono essere articolati con varie tipologie edilizie. Di formazione recente, sono da considerarsi definite nell'immagine e nella conformazione.
All'interno del tessuto sono, inoltre, comprese le zone "Peep", nelle quali l'assetto ordinato, esito di un corretto rapporto tra gli edifici e le aree attrezzate ad uso pubblico presenti, è comunque da preservare.
2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Gli interventi previsti dalla disciplina d'intervento t4 hanno l'obiettivo di assicurare la salvaguardia degli elementi strutturali, il rispetto dei caratteri tipologici e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici degli edifici in questione.
3. All'interno dei tessuti U5, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:
- - residenziale
- - attività direzionali e di servizio
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.
Art. 62 Tessuti recenti residenziali (U6)
1. I tessuti U6 comprendono le aree del territorio urbanizzato di formazione più recente, a partire dal dopoguerra, caratterizzati da tipologie edilizie diversificate, esito sia di interventi singolari che pianificati.
2. Tali tessuti comprendono edifici e complessi edilizi di formazione recente, generalmente privi di particolare valore architettonico e/o storico-documentale, ma comunque connotati da unitarietà e omogeneità di caratteri, materiali e finiture, ai quali il PO attribuisce la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
3. All'interno dei tessuti U6, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:
- - residenza
- - attività direzionali e di servizio limitatamente alle tipologie e1 ed e5, come definite all'art. 12 delle presenti Norme
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
Se prospicienti la viabilità pubblica sono consentite altresì le attività:
- - b2 definite dall'art. 9 delle presenti Norme;
- - c1 e c2 definite dall'art. 10 delle presenti Norme.
Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.
Art. 63 Tessuti recenti residenziali misti (U7)
1. I tessuti U7 comprendono insediamenti urbani di formazione recente e caratterizzati dalla prevalenza della funzione residenziale, con la significativa presenza di altre attività tipicamente urbane (attività commerciali, attività direzionali e di servizio, attrezzature) a questa compatibili.
2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, le discipline di intervento prevalenti di tipo 4 (t4) e di tipo 5 (t5).
3. All'interno dei tessuti U7, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:
- - residenza
- - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio b2
- - attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia c1 e c2
- - attività direzionali e di servizio limitatamente alle tipologie e1 ed e3 ed e5, come definite all'art. 12 delle presenti Norme
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.
Art. 64 Le piastre produttive specializzate (U8)
1. Le aree produttive U8 corrispondono agli insediamenti specialistici di carattere prevalentemente industriale e artigianale, a ciò destinate dalla pianificazione urbanistica che le ha individuate come aree industriali attrezzate.
2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, la disciplina di intervento di tipo 6 (t6).
3. All'interno dei tessuti U8, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:
- - attività industriali e artigianali
- - attività commerciali al dettaglio limitatamente alla tipologia c1 e c2
- - attività direzionali e di servizio limitatamente alle tipologie e1, e3 ed e5,
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
4. Per le eventuali unità immobiliari residenziali esistenti in edifici a carattere specialistico si applica la disciplina di intervento t4, senza la possibilità di frazionamento e di addizioni volumetriche.
Art. 65 Aree artigianali miste (U9)
1. Le aree artigianali miste U9 corrispondono ai tessuti, con buoni livelli di accessibilità, caratterizzati dalla presenza di edifici produttivi, artigianali per lo più, spesso integrati a funzioni commerciali sui fronti strada.
2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, la disciplina di intervento di tipo 5 (t5).
3. All'interno delle aree U9, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:
- - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio b2
- - attività commerciali al dettaglio
- - attività direzionali e di servizio con esclusione della tipologia e4 come definita all'art. 12 delle presenti Norme
- - commerciale all'ingrosso e depositi
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
4. Per le eventuali unità immobiliari residenziali esistenti in edifici a carattere specialistico si applica la disciplina di intervento t4, senza la possibilità di frazionamento e di addizioni volumetriche.
Art. 66 Aree produttive miste a terziario (U10)
1. Le aree produttive U10 corrispondono ai tessuti caratterizzati dalla presenza di edifici a prevalente o esclusivo carattere commerciale, talvolta integrati da funzioni artigianali e direzionali.
2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, la disciplina di intervento di tipo 6 (t6).
3. All'interno delle aree U10, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:
- - attività industriali e artigianali
- - attività commerciali al dettaglio
- - attività direzionali e di servizio con esclusione della tipologia e4 ed e5 come definite all'art. 12 delle presenti Norme
- - commerciale all'ingrosso e depositi
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
Non sono ammesse la residenza - salvo il caso di edifici residenziali esistenti alla data di adozione del Piano Operativo - e le attività turistico-ricettive.
4. Per le eventuali unità immobiliari residenziali esistenti in edifici a carattere specialistico si applica la disciplina di intervento t4, senza la possibilità di frazionamento e di addizioni volumetriche.
Art. 67 Le aree specializzate del commercio (U11)
1. Le aree U11 sono caratterizzate dalla presenza di edifici a prevalente o esclusivo carattere commerciale, talvolta integrati da funzioni direzionali e di servizio. Tali aree comprendono sia insediamenti commerciali di media e grande superficie di vendita, sia attività produttive e/o direzionali in evoluzione, verso una ulteriore specializzazione commerciale e di servizio alle imprese.
2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, le discipline di intervento prevalenti sono quelle di tipo 4 (t4) e di tipo 5 (t5).
3. All'interno delle aree U11, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:
- - artigianato di servizio b2
- - attività commerciali al dettaglio
- - attività direzionali e di servizio con esclusione della tipologia e4 come definita all'art. 12 delle presenti Norme
- - commerciale all'ingrosso e depositi
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
Nelle aree U11 classificate come zone B il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.
4. In tale ambito si dovranno garantire lo svolgimento delle attività di relazione e di scambio, con una efficiente organizzazione della viabilità e delle aree di sosta e con il miglioramento della qualità ambientale ed estetico-formale dei luoghi, con particolare riferimento allo spazio pubblico.
Art. 68 Le grandi attrezzature collettive (U12)
1. Le grandi attrezzature U12 sono aree o edifici caratterizzati dalla presenza di importanti servizi pubblici di interesse generale, che per dimensioni e caratteristiche costituiscono eccezione nel continuum urbano. Le attrezzature U12 ospitano attrezzature disponibili per un uso pubblico e/o comunque collettivo, accessibili a livello urbano o superiore, quali i servizi ospedalieri e sanitari, i servizi dedicati allo sport e le aree per l'istruzione. Sono ricompresi nella definizione di attrezzature, oltre agli spazi propriamente dedicati allo svolgimento dell'attività, tutti gli spazi funzionalmente connessi a questa: pertinenze scoperte, giardini, parcheggi interni, locali tecnici, ecc.
2. Le grandi attrezzature U12 ricadenti nelle aree di cui al presente articolo costituiscono spazi, attrezzature e servizi e relativi spazi di servizio, per i quali, alle condizioni dettate dal precedente art. 15, gli interventi di adeguamento o l'ampliamento sono sempre consentiti.
3. Nel perseguire l'obiettivo primario di migliorare la dotazione delle attrezzature collettive e qualificare quelle esistenti rispetto ai diversi tipi di domanda il Piano Operativo prescrive di:
- - garantire l'accessibilità e la sosta a tutti gli utenti eliminando barriere per soggetti diversamente abili;
- - garantire la realizzazione di parcheggi e spazi pavimentati secondo i criteri di qualità di cui all'art. 31 delle presenti Norme;
- - prevedere una rete di percorsi interni raccordata con i percorsi esterni alle aree, sia ciclabili che pedonali;
- - connettere tali aree con la rete dei trasporti pubblici;
- - adeguare alle normative vigenti in materia antisismica e di riqualificazione energetica gli edifici, privilegiando, laddove tecnicamente possibile, l'utilizzo di tecnologie in cui la componente vegetale è componente essenziale (a titolo esemplificativo tetti e pareti verdi);
- - garantire l'incremento della dotazione verde secondo i criteri progettuali di cui all'art. 32 delle presenti norme, prevedendo la dotazione di alberature che garantiscano comfort ambientale e ombreggiatura laterale degli edifici, oltre a costituire connessione ecologica con altri spazi verdi pubblici e privati.
Art. 69 Gli elementi e le aree della rete ecologica nell’area urbana (U13)
1. Le aree U13 comprendono, quali elementi di connessione ambientale, i corsi d'acqua che attraversano le aree urbanizzate e che svolgono un importante ruolo di equilibrio ambientale e di fornitura di servizi ecosistemici.
Il sub-ambito U13.1 corrisponde ai contesti fluviali, così come individuati dal Piano Strutturale, appartenenti al territorio urbanizzato.
2. Per gli elementi e le aree della rete ecologica nell'area urbana la tipologia e l'entità delle forme di tutela sono strettamente correlate ai caratteri di naturalità del tratto del corso d'acqua e alla specifica funzionalità in termini di connessione ecologica; più in generale le azioni devono tenere in considerazione il concetto di continuum fluviale privilegiando, ove non in contrasto con la necessità primaria di salvaguardia dal rischio idraulico, interventi di ripristino delle sponde e di rinaturalizzazione degli alvei, con l'eliminazione graduale degli elementi artificializzazione e di frammentazione.
3. Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, in queste aree non sono ammessi:
- - interventi di trasformazione dello stato dei luoghi che compromettano i caratteri e i servizi ecosistemici che queste aree garantiscono; sono vietati in particolare gli interventi che incidano negativamente sull'integrità complessiva e l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica costituita dalla vegetazione ripariale e da altri elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, etc.) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, ecc.);
- - interventi sulla vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali in contrasto con la specifica normativa in materia; eventuali interventi in tale contesto devono porsi l'obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi devono altresì garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.
4. Gli interventi dovranno favorire il loro riassetto e la loro riqualificazione, anche ai fini del mantenimento ed il ripristino degli equilibri ambientali, in particolare quelli riferiti al rischio idraulico, oltre che per il miglioramento complessivo del paesaggio urbano e periurbano. Sono per questo favoriti l'incremento di filari alberati e in generale delle masse arboree, finalizzati alla riqualificazione dei margini edificati e alla mitigazione di impatti sulle risorse ambientali e sulla qualità della vita dei residenti.
5. Nel sub-ambito U13.1 gli interventi ammessi dovranno comunque garantire il mantenimento della continuità fisica, morfologica, biologica e percettiva con il corpo idrico, privilegiando la conservazione dell'assetto paesaggistico proprio del contesto fluviale e saranno sottoposti ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio al fine di garantire la compatibilità della soluzione progettuale con il contesto.
Titolo IX Mobilità
Art. 70 Ferrovia
1. L'ambito M1 corrisponde alle aree appartenenti alla linea ferroviaria Firenze-Roma.
L'ambito è interamente destinato alla mobilità su ferro.
2. Al fine di mantenere una connettività ecologica almeno parziale, superando la barriera lineare costituita dalla linea ferroviaria, quando possibile in relazione agli interventi previsti, dovranno essere tutelati e se possibile riqualificati i passaggi faunistici costituiti da sottopassi o sovrappassi, adattando in senso ecologico le strutture esistenti.
Art. 71 Viabilità principale
1. Il PO individua i principali tracciati stradali della rete viaria, con esclusione delle strade appartenenti alla viabilità locale e degli altri percorsi di distribuzione interna agli insediamenti. La viabilità principale comprende il tracciato della S.R. 69 (M2) e i tracciati provinciali e comunali di collegamento tra i centri abitati e le aree produttive all'interno del territorio comunale e dei Comuni contermini (M3).
In tali strade sono ammessi il transito pedonale ed il transito ciclabile, preferibilmente in sede propria o comunque in sede protetta. Per i mezzi pubblici è prevista la realizzazione di piazzole di fermata.
2. Nei tratti urbani (M3.1), quando possibile in relazione agli interventi previsti, dovranno essere adottate specifiche misure per il miglioramento della sicurezza, in particolare a favore della componente pedonale e ciclistica, anche con strumenti di moderazione del traffico che comportino il ridisegno della sezione stradale.
3. Al fine di mantenere una connettività ecologica almeno parziale, superando la barriera lineare costituita dal tracciato stradale, quando possibile in relazione agli interventi previsti, dovranno essere tutelati e se possibile riqualificati i passaggi faunistici costituiti da sottopassi o sovrappassi, adattando in senso ecologico le strutture esistenti; negli interventi sui manufatti stradali, è auspicabile inoltre la creazione di ulteriori passaggi faunistici.
4. In recepimento delle previsioni di nuove strade di interesse provinciale e interprovinciale definite dal PTCP di Arezzo, nelle Tavole di progetto del PO sono individuati appositi corridoi di salvaguardia, finalizzati a garantire la futura esecuzione delle seguenti opere:
- - Bretella S.R. 69 del Valdarno (Casello A1 - Loc. Le Coste) / Ospedale del Valdarno (strada di competenza sovra-provinciale);
- - Bretella Montevarchi - Rotatoria Ponte Leonardo / Viale G. Matteotti (strada di competenza provinciale);
- - Variante alla S.P. 16 di Mercatale in località Crocefisso (strada di competenza provinciale).
Nelle aree ricadenti all'interno del corridoio di salvaguardia non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici, né l'installazione di manufatti che implicano trasformazioni permanenti del suolo. Per gli edifici esistenti non sono consentiti interventi di addizione volumetrica.
5. Sono riconosciuti di valore paesistico percettivo i seguenti tratti stradali della viabilità principale:
- - S.P. 16 di Mercatale (di valore eccezionale tra Noferi e Mercatale);
- - Ponte Mocherini (S.P. n. 59 Valdarno Casentinese);
- - S. P. 408 di Montevarchi;
- - via Ammiraglio Burzagli dal confine nord all'incrocio con via E. Ferrari;
- - via Aretina;
- - via Arno e via Ponte alla Nave;
- - viale L. Cadorna;
- - via Chiantigiana;
- - viale A. Diaz;
- - via Leona;
- - via G. Marconi dall'incrocio con viale A. Diaz verso Levanella;
- - via di Noferi (di eccezionale valore tra Pestello e Noferi);
- - via di Terranuova.
In tali tratti si dovranno pertanto adottare misure di tutela e valorizzazione, escludendo alterazioni del tracciato, dei materiali e degli elementi di corredo, fatto salvo quanto necessario per la sicurezza stradale.
Dovranno in ogni caso essere conservate eventuali opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli...) e manufatti di corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale, così come l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale.
La cartellonistica e i corredi agli impianti stradali dovranno essere congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità, garantendo l'integrità percettiva delle eventuali visuali panoramiche.
Art. 72 Percorsi escursionistici e ciclopiste; percorsi ciclabili e ciclopedonali
1. Nelle Tavole di progetto del PO in scala 1:10.000 è individuata la rete dei principali percorsi escursionistici, corrispondente alla rete dei sentieri CAI, orientata prioritariamente alla fruizione pedonale e - per quanto compatibile con la morfologia dei luoghi - ciclistica o a cavallo per il tempo libero o lo sport, e delle ciclopiste che interessano, in particolare, il fondovalle dell'Arno. Tali percorsi non individuano aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio, ma itinerari consolidati della fruizione del territorio aperto.
2. Nelle Tavole di progetto del PO in scala 1:2.000 è individuata la rete ciclabile e ciclopedonale principale in ambito urbano, comprendente percorsi in sede propria o su corsie riservate o su marciapiedi ad uso promiscuo lungo strade carrabili. Anche in questo caso i percorsi - dove non già realizzati - non individuano aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio quanto piuttosto itinerari d'uso pubblico che utilizzano tracciati esistenti.
3. È comunque ammessa l'individuazione di ulteriori itinerari nel rispetto delle caratteristiche e dei requisiti adeguati alla fruizione pubblica e previsti dalle normative. Non sono in questo caso istituiti corridoi di salvaguardia nel caso di itinerari di progetto, rappresentati con elementi grafici lineari di valore indicativo e che dovranno preferibilmente utilizzare tracciati esistenti, valorizzando la rete della viabilità minore.
4. I percorsi di cui ai precedenti commi, ove localizzati su strade carrabili, in particolare se appartenenti alla viabilità principale, qualora non sia possibile l'individuazione di spazi riservati esclusivamente alla circolazione pedonale e ciclabile, se compatibile in relazione agli interventi previsti dovranno essere adottate opportune misure di regolamentazione del traffico per privilegiare e tutelare i ciclisti e i pedoni.
Titolo X Territorio rurale
Capo I Articolazione del territorio rurale e disposizioni generali
Art. 73 Ambiti del territorio rurale
1. Ai sensi di legge, al territorio rurale appartengono le parti del territorio comunale esterne al perimetro del territorio urbanizzato, individuato come previsto dall'art. 4 della L.R. 65/2014 e s.m.i.. In tali aree si applicano le disposizioni del Capo III del Titolo IV della stessa L.R. 65/2014, con le precisazioni e le prescrizioni contenute nel presente Titolo.
2. Il territorio rurale è articolato dal Piano Operativo sulla base dell'insieme degli elementi caratterizzanti riconosciuti attraverso la lettura delle Invarianti strutturali del PIT-PPR, come recepite ed approfondite dal Piano Strutturale. Tale articolazione fa in particolare riferimento, oltre alla fondamentale ripartizione del territorio secondo la geomorfologia in alta collina, collina e fondovalle, all'individuazione della struttura agroforestale e della struttura ecosistemica. Il PO, ai fini dell'applicazione delle discipline del presente Titolo, distingue nel territorio comunale di Montevarchi i seguenti ambiti rurali:
- - Ambito dell'alta collina e della Dorsale Chianti (R1)
- - Ambito dell'olivicoltura (R2)
- - Ambito delle aree collinari viticole (R3)
- - Ambito delle prime pendici collinari (R4)
- - Ambito del fondovalle e della pianura (R5)
- - Ambito agricolo di interesse naturalistico (R6)
- - Ambito dei corridoi fluviali (R7) con sub-ambito R7.1 dei contesti fluviali.
Gli ambiti sono riportati nelle Tavole di progetto del PO attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla R dell'ambito è posizionata in alto a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso).
Art. 74 Ambito dell’alta collina e della Dorsale del Chianti (R1)
1. L'ambito R1 dell'alta collina e della dorsale del Chianti è disposto lungo i contrafforti ed il crinale della Dorsale ed è caratterizzato da una morfologia accidentata e una bassa capacità d'uso dei suoli. Nel contesto prevale la copertura forestale in espansione a scapito dei paesaggi rurali e pastorali storici interessati da processi di rinaturalizzazione. Tra le aree aperte interessate da processi di abbandono si individuano le praterie secondarie della dorsale e alcuni nuclei coltivati appoderati. Tra i boschi di latifoglie si segnalano i castagneti presenti alle quote superiori e nelle stazioni favorevoli. I boschi di conifere ancora presenti originano dai rimboschimenti di pino nero che hanno interessato la Dorsale del Chianti nella prima metà del '900 e sono stati oggetto di progressivi interventi di diradamento. La densità insediativa è bassa o molto bassa. La rete viaria principale è rappresentata dalla viabilità di crinale della Dorsale (sentiero CAI 00), solo in parte ricadente nel comune, una viabilità di costa (Via Costa ai Monti da Ucerano verso Moncioni) e la viabilità a pettine che connette la dorsale al fondovalle. La viabilità minore vicinale, interpoderale e forestale è diffusa e talvolta in disuso.
2. Nell'ambito R1 sono considerati miglioramenti ambientali prioritari la manutenzione ed il ripristino delle sistemazioni idraulico agrarie e idraulico forestali, il recupero dei castagneti da frutto, dei paesaggi rurali e pastorali storici interessati da processi di rinaturalizzazione tra cui le praterie secondarie e le aree un tempo coltivate intorno ai nuclei appoderati,il diradamento dei boschi di conifere a densità colma. La realizzazione di invasi e interventi a contrasto degli incendi boschivi e il recupero della viabilità in disuso, finalizzato alla implementazione della rete sentieristica.
3. Nell'ambito R1 non sono consentiti;
- - manufatti amatoriali di tipo A;
- - nuove strutture per servizi igienici e volumi tecnici a servizio delle attività di agricampeggio;
- - l'attività di agrisosta camper.
Art. 75 Ambito dell’olivicoltura (R2)
1. L'ambito dell'olivicoltura R2 si localizza in costa subito a valle dell'Ambito R1, ed è caratterizzato da una forte relazione tra le coltivazioni e gli insediamenti o i nuclei appoderati disposti su poggi, versanti ben esposti e lungo i filamenti dei crinali secondari. Gli assetti fondiari e la maglia delle coltivazioni, definita dalla disposizione e dimensione delle tessere coltivate, vanno da fitti, con oliveti anche terrazzati, a medi dove la giacitura dei terreni è più addolcita e gli appezzamenti si alternano a vigneti e seminativi. Le aree coltivate sono inframezzate da nuclei e lingue di bosco che si sviluppano dove le condizioni pedoclimatiche e le pendenze sono meno favorevoli. L'espansione del bosco negli ultimi 60 anni è un fenomeno meno caratteristico rispetto ad altri ambiti. Di un certo rilievo sono le sistemazioni idraulico agrarie terrazzate delimitate da scarpate o muri a secco. La viabilità minore, le strade vicinali e poderali creano una rete fitta e articolata con stato di manutenzione variabile. Densità di insediamenti rurali media con diffusa presenza di piccoli manufatti e annessi.
2. Nell'ambito R2 sono considerati miglioramenti ambientali prioritari la manutenzione ed il ripristino delle sistemazioni idraulico agrarie terrazzate, il mantenimento o il recupero degli oliveti e dei paesaggi rurali e pastorali storici interessati da abbandono e processi di rinaturalizzazione.
3. Nell'ambito R2 non sono consentiti;
- - nuove strutture per servizi igienici e volumi tecnici a servizio delle attività di agricampeggio;
- - l'attività di agrisosta camper;
- - manufatti per l'escursionismo;
- - manufatti a supporto dello svolgimento dell'attività venatoria.
Art. 76 Ambito delle aree collinari viticole (R3)
1. L'ambito, nelle aree mesocollinari orientate alla viticoltura, è caratterizzato da ripiani disposti in tessere intorno alle fattorie e ai nuclei appoderati, in una tessitura a maglia medio ampia, con vigneti intercalati a oliveti e seminativi, che proseguono in filamenti lungo i crinali secondari. I vigneti specializzati hanno sostituito progressivamente i seminativi arborati e parte degli oliveti. I boschi di latifoglie e misti con conifere si dispongono lungo i corsi d'acqua e nelle aree a forte pendenza che si alternano ai ripiani coltivati e presentano forre e fenomeni di erosione tipici. Permane la combinazione tra elementi naturali e agricoli e un buon valore paesaggistico d'insieme. Da segnalare un sistema di piccoli invasi collinari. Per rafforzare la fruizione del territorio tramite la mobilità lenta è importante il mantenimento della sentieristica che dal fondovalle si riconnette alla Dorsale del Chianti.
2. Negli interventi edilizi ammessi nel territorio rurale sono considerati miglioramenti ambientali prioritari il mantenimento o il ripristino di un mosaico colturale e paesaggistico diversificato, la manutenzione della funzionalità delle sistemazioni idraulico agrarie e della regimazione delle acque. Da incentivare il recupero degli oliveti e dei paesaggi rurali e pastorali storici interessati da abbandono e processi di rinaturalizzazione, il mantenimento e recupero della sentieristica.
3. Nell'ambito R3 non sono consentiti;
- - nuove strutture per servizi igienici e volumi tecnici a servizio delle attività di agricampeggio;
- - l'attività di agrisosta camper;
- - manufatti per l'escursionismo;
- - manufatti a supporto dello svolgimento dell'attività venatoria.
Non è altresì consentita l'eliminazione delle sistemazioni terrazzate, salvo proporre soluzioni progettuali di pari o maggiore efficienza nella regimazione delle acque.
Art. 77 L’ambito delle prime pendici collinari (R4)
1. L'ambito si dispone nella bassa collina e si prolunga fino al fondovalle, a contatto con il territorio urbanizzato. I boschi si concentrano negli impluvi e nelle prime pendici collinari dove si sono installate da tempo neoformazioni forestali esito di fenomeni di prolungato abbandono colturale. Il bosco in questo caso assume diverse funzioni ed un nuovo valore paesaggistico ed ecologico. Nella zona collinare i seminativi sono intercalati dalle coltivazioni arboree mentre alle quote più basse le coltivazioni erbacee sono prevalenti e, oltre alle colture in pieno campo, si rilevano colture protette in serra. La tessitura agraria va da media o fitta per effetto dei diversificati assetti fondiari e proprietari. Gli insediamenti rurali/residenziali solo in parte si localizzano lungo strada, intorno agli aggregati e agli insediamenti di matrice storica e si rileva una certa dispersione insediativa che può agire come detrattore. Lungo i borri della Dogana e del Giglio troviamo i fondovalle più ampi e coltivati. Da segnalare un sistema di piccoli invasi collinari. Anche in questo ambito il mantenimento della sentieristica che dal fondovalle insediato si riconnette alla dorsale è prioritario.
2. Sono considerati miglioramenti ambientali prioritari il riordino degli assetti agrari, il mantenimento e miglioramento della viabilità poderale, delle siepi e della vegetazione non colturale tradizionale, di un mosaico colturale e paesaggistico organico e diversificato, la manutenzione della funzionalità delle sistemazioni idraulico agrarie e il contrasto dei fenomeni di erosione.
3. Nell'ambito R4 non sono consentiti:
- - nuove strutture per servizi igienici e volumi tecnici a servizio delle attività di agricampeggio;
- - l'attività di agrisosta camper;
- - manufatti per l'escursionismo;
- - manufatti a supporto dello svolgimento dell'attività venatoria;
- - nuova viabilità poderale o vicinale fatti salvi i casi di pubblica utilità.
Art. 78 Ambito del fondovalle e della pianura (R5)
1. L'ambito R5 si dispone lungo il fondovalle dell'Arno dove si integra ed è complementare al Capoluogo e presenta aree agricole talvolta intercluse dalle aree edificate. In una maglia agraria profondamente modificata nel tempo, permangono gli elementi più resistenti della originaria tessitura a maglia fitta: la viabilità e le sistemazioni idraulico agrarie principali. I terreni sono prevalentemente destinati alle coltivazioni erbacee e gli assetti agrari presentano una maglia larga e semplificata. Le colture intensive, concentrate intorno al capoluogo sono caratterizzate dal vivaismo e l'orticoltura anche in coltura protetta (serra) . Si rilevano appezzamenti organizzati ad orti di tipo amatoriale da più soggetti; nelle zone più marginali lungo l'Arno a contatto con l'ambito dei corridoi fluviali troviamo colture erbacee più estensive. Il recupero e mantenimento di vegetazione non colturale e ripariale con funzione di rete ecologica e il mantenimento in efficienza delle sistemazioni idraulico agrarie di pianura e della loro capacità di invaso e scolo sono prioritari. Si rilevano fenomeni di abbandono tipici delle aree periurbane, usi per attività connesse, amatoriali in genere compatibili con il contesto.
2. Sono considerati miglioramenti ambientali prioritari Il recupero e mantenimento di vegetazione non colturale e ripariale con funzione di rete ecologica e il mantenimento in efficienza delle sistemazioni idraulico agrarie di pianura e della loro capacità di invaso e scolo, gli interventi di forestazione periurbana.
3. Nell'ambito R5 non sono consentiti:
- - l'agricampeggio;
- - manufatti per l'escursionismo;
- - manufatti a supporto dello svolgimento dell'attività venatoria.
Art. 79 Ambito agricolo di interesse naturalistico (R6)
1. L'ambito R6 interessa gran parte della collina di Levane alta e va a ricomprendere le parti della ZSC-ZPS IT5180012 e della Riserva Naturale Valle dell'inferno e Bandella ricadenti nel territorio comunale. Si tratta di un ambito caratterizzato da aree boscate in mosaico con tessuti agrari a maglia fitta e media con seminativi, prati da sfalcio, incolti oliveti, vigneti e alcune aree incolte con episodi di abbandono. L'infrastrutturazione ecologica, fatta di siepi arboreo arbustive è buona e, lungo il corso del fiume Arno, si segnalano habitat ripariali di interesse conservazionistico. La ZSC-ZPS che è attraversata dal Fiume Arno riveste una notevole importanza quale sito di sosta, svernamento e nidificazione per uccelli acquatici. Nell'ambito è dunque un indirizzo prioritario quello di orientare le pratiche agricole verso forme compatibili con la conservazione e la tutela degli ecosistemi esistenti.
2. Sono interventi di miglioramento ambientale prioritari mantenere la tessitura agraria a maglia fitta tradizionale con il suo corredo vegetazionale, il mantenimento dei prati permanenti contrastandone l'abbandono ed eliminando eventuali situazioni di degrado, l'implementazione della rete dei corridoi ecologici e la realizzazione di piccole aree umide.
3. Nell'ambito R6 non sono consentiti:
- - l'agricampeggio e l'agrisosta camper;
- - manufatti per l'escursionismo;
- - manufatti per gli orti sociali;
- - manufatti a supporto dell'attività venatoria;
- - la realizzazione di invasi, ad eccezione di pozze e raccolte di acqua di interesse naturalistico.
I manufatti amatoriali sono ammessi nell'area contigua alla Riserva naturale e nelle altre aree esterne alla Riserva naturale.
4. All'interno della Riserva naturale la realizzazione di annessi agricoli e ulteriori manufatti aziendali è comunque soggetta alle disposizioni dell'art. 25 del Regolamento della Riserva stessa, che li disciplina anche in relazione alla Zonizzazione ed alla Carta della Tutela della Riserva.
5. Le recinzioni a fini agricoli sono ammesse all'interno della Riserva naturale nel rispetto delle disposizioni del Regolamento della Riserva stessa, previa acquisizione del nulla osta; per le parti ricadenti in ZSC/ZPS è richiesto il rilascio del provvedimento di VIncA.
6. L'attività venatoria è vietata all'interno della Riserva naturale, mentre nell'area contigua è disciplinata dal Regolamento della Riserva.
Art. 80 Ambito dei corridoi fluviali (R7)
1. L'ambito R7 dei corridoi fluviali è costituito dalle pertinenze fluviali dell'Arno e dei suoi principali tributari nonché dei canali di derivazione di rilevanza idraulica. Fanno parte dell'ambito oltre ai corsi d'acqua, le fasce di rispetto, le aree di pertinenza fluviale, le opere idrauliche e la vegetazione ripariale dove presente, nonché le aree individuate per le casse di espansione ai fini di riduzione del rischio idraulico. La fascia di pertinenza si fa più ampia lungo il Fiume Arno dove, in prossimità del capoluogo, sono presenti orti ed aree coltivate.
Il sub-ambito R7.1 corrisponde ai contesti fluviali, così come individuati dal Piano Strutturale, nel territorio rurale.
I corridoi costituiscono elementi della rete ecologica in cui, come per l'ambito U13 delle aree urbane, la tipologia e l'entità delle forme di tutela sono strettamente correlate ai caratteri di naturalità del tratto del corso d'acqua e alla specifica funzionalità in termini di connessione ecologica; più in generale le azioni devono tenere in considerazione il concetto di continuum fluviale privilegiando, ove non in contrasto con la salvaguardia dal rischio idraulico, interventi di rinaturalizzazione degli alvei, con l'eliminazione graduale degli elementi artificializzazione e di frammentazione.
2. Ferma restando la competenza dell'autorità idraulica sono interventi di miglioramento ambientale la manutenzione e il miglioramento delle sistemazioni idrauliche e idraulico agrarie, il mantenimento e l'implementazione della rete dei corridoi ecologici e della vegetazione ripariale con l'obiettivo di salvaguardare o migliorare la continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali anche utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica, la realizzazione di piccole aree umide. Sono fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde.
3. Nell'ambito R7 non sono consentiti:
- - nuovi annessi e nuove abitazioni rurali;
- - l'agricampeggio e l'agrisosta camper;
- - manufatti amatoriali;
- - manufatti per l'escursionismo;
- - manufatti a supporto dell'attività venatoria;
- - la realizzazione di invasi, salvo i casi prescritti dall'autorità idraulica.
4. Nel sub-ambito R7.1 gli interventi ammessi dovranno comunque garantire il mantenimento della continuità fisica, morfologica, biologica e percettiva con il corpo idrico, privilegiando la conservazione dell'assetto paesaggistico proprio del contesto fluviale.
In particolare per i manufatti aziendali che richiedono trasformazioni permanenti al suolo saranno sottoposti ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio al fine di garantire la compatibilità della soluzione progettuale con il contesto.
Art. 81 Disposizioni generali per il territorio rurale
1. In tutto il territorio rurale devono essere mantenuti e ove possibile ripristinati nei loro caratteri formali e funzionali, di presidio idrogeologico e come elementi di qualificazione del paesaggio agrario:
- - i terrazzamenti ed i ciglionamenti;
- - le opere di regimazione idraulica, le sistemazioni idraulico agrarie e idraulico forestali, il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni di raccolta e di convogliamento delle acque e la presenza di stagni ed invasi;
- - le fasce ripariali e l'area di pertinenza dell'Arno
- - la viabilità poderale ed interpoderale;
- - le siepi arboreo arbustive;
- - i filari arborati e gli alberi camporili a delimitazione dei campi;
- - i viali alberati.
Eventuali trasformazioni degli elementi sopra indicati potranno essere ammesse se corredate da un'analisi progettuale che dimostri le caratteristiche migliorative dell'intervento, sia dal punto di vista tecnico-agronomico, che idraulico e paesistico-ambientale.
Qualora tali aree ed elementi siano ricompresi in un fondo agricolo fatto oggetto di P.A.P.M.A.A. o di interventi che comportano il mutamento della destinazione d'uso degli edifici e delle aree, dovrà esserne fornita dettagliata individuazione e descrizione nel piano o nel progetto; tale piano o progetto, oltre al mantenimento e/o al recupero delle emergenze paesaggistiche e delle formazioni vegetali di pregio, dovrà prevedere l'eliminazione degli elementi decontestualizzati e di degrado.
2. All'interno dell'area di intervento dovrà essere sempre garantita la conservazione di tutti i manufatti storici minori quali tabernacoli, fonti, lavatoi, pescaie, cisterne, pozzi, forni, fontane, cippi, lapidi, sculture, edicole e simili, muri di sostegno, siepi, cancellate e pavimentazioni storiche, nonché la manutenzione ed il ripristino di siepi ed altri elementi vegetali e di arredo.
3. È consentita la realizzazione di nuove strade interpoderali per motivi collegati alla conduzione agricola, purché con l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali, evitando comunque l'uso di prodotti impermeabilizzanti.
Le nuove strade interpoderali devono essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture e dotazione vegetale, evitando la banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di specie non coerenti con il contesto rurale; non devono costituire cesure alle forme consolidate del paesaggio agrario e pertanto devono aderire alle geometrie fondiarie esistenti, in particolare recuperando percorsi o tracce di essi preesistenti ed allineandosi planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno.
4. La collocazione di parcheggi a raso ad uso privato nel territorio rurale, nonché le relative viabilità di accesso, non devono modificare i tracciati della viabilità storica, nÉ incidere sui suoi caratteri formali e compositivi, devono essere inseriti rispettando l'orientamento e la disposizione della maglia agraria, essere realizzati esclusivamente in terra battuta, stabilizzato o comunque con soluzioni tecniche permeabili equivalenti compatibili con il contesto rurale, eventualmente ombreggiati con l'uso di specie arboree tipiche del contesto.
5. È ammessa, fermo restando il rispetto delle disposizioni di tutela delle risorse in generale e del territorio rurale, la realizzazione di impianti e infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico, cioè di opere di urbanizzazione quali reti di smaltimento delle acque meteoriche e delle acque reflue, reti per la captazione, l'adduzione e la potabilizzazione ai fini dell'uso idropotabile, reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas e reti per il trasferimento dati.
6. Sono vietati depositi di materiale d'ogni tipo a cielo aperto, fatto salvo quanto necessario alla conduzione agricola.
Capo II L’insediamento nel territorio rurale
Art. 82 Articolazione degli insediamenti nel territorio rurale
1. Il Piano Operativo distingue e classifica nel territorio rurale, in conformità alle disposizioni della L.R. 65/2014, i seguenti tipi di insediamenti:
- a) i nuclei rurali, che corrispondono ad aggregati di matrice storica, dotati di una peculiare identità e spesso dotati anche di attrezzature e spazi di servizio, per i quali valgono le discipline di intervento individuate nelle Tavole di progetto del PO e ai quali si applicano le specifiche disposizioni di cui al successivo art. 83.
- b) l'insediamento diffuso costituito da edifici e complessi edilizi sparsi di matrice storica e di valore architettonico e/o storico documentale, che comprende gli aggregati le ville e gli edifici specialistici di particolare pregio, oppure di formazione recente o comunque non caratterizzato da significativo valore, per il quale valgono le discipline di intervento individuate nelle Tavole di progetto del PO, oltre alle specifiche disposizioni di cui al presente Capo.
2. Nel caso di edifici aziendali a destinazione d'uso agricola, sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, allo I.A.P. sono consentiti anche gli interventi di cui all'art. 71, commi 1bis e 2, della L.R. 65/2014 e s.m.i., che devono essere considerati alternativi a quelli previsti dalle presenti Norme, con le seguenti limitazioni:
- - limitatamente gli edifici con disciplina di intervento t3, t4, e t5, ampliamenti una tantum fino ad un massimo di 100 mc. per ogni abitazione rurale e fino ad un massimo del 10% del volume esistente e comunque non oltre i 300 mc. per gli annessi agricoli;
- - limitatamente gli edifici con disciplina di intervento t4, e t5, trasferimenti di volumetrie che non eccedono per ogni singolo edificio aziendale il 20% del volume edificato (VE) legittimamente esistente; i volumi trasferiti non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui al precedente punto a).
Nel caso di demolizione e ricostruzione o di sostituzione edilizia si applicano integralmente i criteri insediativi per i nuovi edifici e manufatti rurali riportati all'art. 106 delle presenti Norme.
Art. 83 Nuclei rurali
1. Il PO individua come nuclei rurali, ai sensi dell'art. 65 della LR 65/2014, gli aggregati di Caposelvi, Rendola, Ventena, Ricasoli e Levane alta, anche significativamente diversi tra di loro, ma che sono comunque caratterizzati dalla prevalente funzione residenziale e che mantengono una stretta relazione con il contesto paesaggistico rurale. Ai fini della presente disciplina, all'interno dei nuclei rurali il PO distingue i tessuti di matrice storica RN1 da quelli recenti RN2.
2. Nei tessuti storici dei nuclei rurali RN1, oltre alle attività agricole, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
- - residenziale: è la funzione da ritenersi prevalente; in ogni fabbricato non si potranno realizzare unità immobiliari della Superficie utile (Su) minore di mq. 50; qualora esistano già unità di SU inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o fuse tra loro, ma non ulteriormente frazionate
- - attività direzionali e di servizio, limitatamente agli uffici privati a carattere professionale ed alle strutture associative e di servizio nei settori socio-sanitario e culturale
- - artigianale di servizio b2
- - commerciale di vicinato ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande c1 e c2
- - attività turistico ricettive compatibili con i caratteri degli edifici, piccoli alberghi e dimore d'epoca, alberghi diffusi, strutture ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
3. Nei tessuti recenti dei nuclei rurali RN2, oltre alle attività agricole, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
- - residenziale; in ogni fabbricato non si potranno realizzare unità immobiliari della Superficie utile (Su) minore di mq. 50; qualora esistano già unità di Su inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o fuse tra loro, ma non ulteriormente frazionate
- - attività direzionali e di servizio, limitatamente agli uffici privati a carattere professionale ed alle strutture associative e di servizio nei settori socio-sanitario e culturale
- - commerciale di vicinato ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande c1 e c2
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
4. All'interno dei tessuti storici dei nuclei rurali RN1 sono individuati con specifica campitura nelle Tavole di progetto del PO le strade, le piazze, gli slarghi e gli altri spazi aperti pavimentati di uso pubblico; tali percorsi e spazi aperti costituiscono parte integrante dei nuclei antichi e devono pertanto essere conservati e/o ripristinati nella caratterizzazione propria dei contesti storici.
5. Nei nuclei rurali il Piano Operativo individua inoltre come verde complementare (rappresentato con specifica campitura nelle tavole di progetto del PO) le aree verdi private che non fanno parte di lotti edificati e che costituiscono parte integrante del sistema del verde e che concorrono a incrementare le prestazioni ecologiche dell'insediamento.
Le aree di verde complementare pertanto non possono essere pavimentate o rese impermeabili e all'interno di tali aree è vietata qualsiasi forma di nuova edificazione, anche interrata e sono ammessi esclusivamente opere e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, ai sensi della normativa regionale; eventuali manufatti esistenti, nel caso in cui siano realizzati con materiali precari o incongrui e sempreché legittimi, possono essere demoliti e ricostruiti con materiali adeguati al contesto intercettando il sedime preesistente, senza incremento di Superficie Coperta e di altezza e senza cambio di destinazione d'uso.
Art. 84 Disposizioni riguardanti i caratteri degli edifici
1. Negli interventi sugli edifici o sugli spazi aperti degli edifici e complessi di matrice antica di pregio e/o di valore storico documentale, individuati dal PO con l'attribuzione delle discipline di intervento t1, t2 e t3, si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni di carattere generale:
- - si dovranno eliminare le forme di degrado tipologico esistenti e gli eventuali manufatti incongrui e risanare le forme di alterazione presenti; inoltre devono essere conservati e recuperati gli elementi architettonici qualificanti degli edifici e degli spazi aperti, le pavimentazioni, i materiali, i manufatti e le tecnologie tipiche;
- - si dovrà comunque prevedere il riutilizzo dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali; non sono pertanto ammessi, in quanto considerati incongrui, i seguenti materiali ed elementi:
- - architravi o archi in cemento a vista nelle aperture;
- - parapetti in cemento armato a vista;
- - intonaci in malta di cemento;
- - persiane in alluminio anodizzato verniciato;
- - sistemi di oscuramento avvolgibili e rotolanti;
- - canne fumarie e comignoli in cemento a vista o materiale analogo.
Art. 85 Usi compatibili degli edifici
1. Per gli edifici costituenti l'insediamento diffuso nel territorio rurale, di cui alla lettera b) del precedente art. 82, fermo restando quanto disposto dalla L.R. 65/2014 e s.m.i. in merito alle limitazioni al mutamento della destinazione agricola e gli obblighi sottoscritti e fatte salve le destinazioni d'uso specificamente individuate nelle Tavole di progetto del PO e ulteriori prescrizioni riferite a singoli ambiti, nel territorio rurale sono consentiti i seguenti mutamenti della destinazione d'uso:
- a) per le abitazioni rurali (edifici a destinazione d'uso agricola), alla data di adozione del presente PO, è sempre possibile il cambio di destinazione d'uso verso la residenza e sono inoltre ammesse le destinazioni spazi e attrezzature di servizi pubblici, direzionali e di servizio, limitatamente alle destinazioni di tipo e1 e e3, come definite all'art. 12 delle presenti Norme, e quelle artigianali di servizio b2;
- b) per le abitazioni civili (unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale), oltre alla residenza, sono sempre ammesse le destinazioni d'uso spazi e attrezzature di servizi pubblici e direzionali e di servizio, quali ad esempio gli studi professionali compatibili e le strutture associative e di servizio nei settori socio-sanitario e culturale;
- c) per gli edifici strumentali agricoli ed ex agricoli e per altri edifici con disciplina di intervento t1, t2 e t3 e per gli edifici non residenziali con disciplina t4, purché con superficie coperta superiore a 60 mq., sono ammesse anche le destinazione d'uso residenziali, spazi e attrezzature di servizi pubblici, gli uffici privati compatibili a carattere professionale, le strutture associative e di servizio nei settori socio-sanitario e culturale, i laboratori di artigianato di servizio di tipo b2 ed artigianato tradizionale (antichi mestieri); per il valore loro riconosciuto, nel caso di edifici con discipline di intervento t1, t2 e t3 è comunque ammesso il mutamento di destinazione d'uso a residenza di edifici isolati con superficie coperta non inferiore a 50 mq.;
- d) per gli immobili non residenziali con disciplina t5 e per quelli con disciplina t4 aventi superficie coperta inferiore a mq 60 sono ammesse le destinazione d'uso spazi e attrezzature di servizi pubblici, i laboratori di artigianato di servizio b2, comprensivi delle attività di artigianato tradizionale (antichi mestieri), oltre alle attività di servizi per l'agricoltura, per l'ambiente e manutenzioni ambientali (rientranti nella sotto-articolazione direzionale e di servizio e1), le destinazioni complementari di magazzini e depositi, quelle artigianali di trasformazione di prodotti agricoli, forestali e allevamento; è possibile anche il riutilizzo a fini agricoli, ai sensi e nei modi di cui all'art. 75 della L.R. 65/2014 e s.m.i.; nel caso di edifici con disciplina di intervento t4 o t5 che presentano abitazioni rurali al primo piano e annessi o altri spazi accessori al piano terra, questi potranno essere utilizzati, alternativamente, come nuova unica unità immobiliare residenziale o come spazio abitabile a integrazione dell'abitazione soprastante, comunque garantendo il mantenimento delle adeguate superfici accessorie, come specificato al successivo art. 86.
2. Non è consentito il cambio di destinazione d'uso, né la trasformazione di superfici accessorie in superfici utili di manufatti come le tettoie e i manufatti costituiti da strutture in legno e/o metallo e/o elementi prefabbricati, indipendentemente dalla loro dimensione e destinazione d'uso, che presentino più di un lato privo di tamponatura o di chiusure esterne, ovvero con tamponature e/o coperture di materiali non omogenei, di riciclaggio o estranei al contesto ambientale, il cui stato di fatto risulti caratterizzato da evidente provvisorietà e privo di dignità edilizia.
Il mutamento della destinazione d'uso di tali manufatti e fabbricati non assimilabili ad edifici (tettoie, semplici coperture a protezione di prodotti o macchinari, manufatti parzialmente chiusi, serre, strutture di ricovero per animali...), anche se condonati, non è ammesso, salvo nel caso in cui tali manufatti siano utilizzati come locali accessori, di servizio e di integrazione dell'abitazione o di altre destinazioni d'uso degli edifici principali e/o a supporto degli spazi di pertinenza.
Art. 86 Condizioni al mutamento di destinazione d’uso agricola degli edifici e frazionamenti
1. Il mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti verso altre categorie funzionali è consentito alle condizioni di cui alla Sezione IV della L.R. 65/2014 e s.m.i.
2. Gli edifici e le unità immobiliari che cambiano destinazione d'uso dovranno essere collegati ad aree di pertinenza corrispondenti alla porzione di territorio rurale correlata al mutamento della destinazione d'uso agricola dell'immobile, così come definita al comma 3 dell'art. 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i.
3. L'individuazione della pertinenza degli edifici che cambiano destinazione d'uso non deve determinare la creazione di rilevanti cesure con il paesaggio agrario circostante. In particolare si deve tenere conto dell'andamento morfologico del terreno, del reticolo idrografico superficiale e della configurazione dell'ordinamento colturale e del manto vegetale preesistente, della presenza di muri a secco e di tracciati viari; sulla base dell'individuazione di tali riferimenti, verrà definita di volta in volta l'estensione e la perimetrazione più adeguata dell'area di pertinenza, in riferimento alla individuazione dei confini naturali (siepi, scarpate, ecc.) e alla conformazione particellare, sempre se compatibile con l'andamento morfologico del terreno.
4. Il cambiamento di destinazione d'uso è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto; ogni progetto di intervento dovrà pertanto definire il complesso dei servizi a rete - modalità di approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque e liquame, trattamento rifiuti domestici, viabilità, accessi, fonti energetiche, illuminazione esterna, allacciamenti - e delle sistemazioni esterne e aree di parcheggio che si intendono realizzare, con la specificazione degli ambiti di utilizzazione pubblica e privata. Eventuale nuova viabilità, da ammettersi esclusivamente nel caso di modesti tratti di raccordo alla viabilità principale, sarà realizzata con caratteri tipici della maglia poderale.
5. Nei frazionamenti di edifici a destinazione residenziale si dovrà sempre considerare il grado di integrità materiale formale e la consistenza dell'edificio fatto oggetto dell'intervento. Per gli edifici di pregio architettonico o di rilevante valore storico documentale, ai quali il PO attribuisce la disciplina di intervento t1, t2 o t3, dovrà essere restituito un adeguato rilievo architettonico e una documentazione fotografica generale e di dettaglio, sulla base dei quali si dovrà redigere una relazione interpretativa dei caratteri storici, tipologici e architettonici dell'edificio o del complesso, con la finalità precipua di individuarne le fasi di crescita, le parti dotate di una propria individualità architettonica e funzionale, il grado di organicità esistente o meno tra le varie parti.
6. Nei frazionamenti le unità immobiliari residenziali originate nel complesso edilizio (insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da una autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile) devono risultare con una Superficie utile (Su) media non inferiore a 70 mq., a cui si devono aggiungere le superfici accessorie (SA) minime richieste al successivo comma.
7. Per ciascuna unità immobiliare con resede autonomo deve essere dimostrata la disponibilità di adeguati locali accessori per una superficie netta di almeno 8 mq., mentre nel caso di resede condominiale la superficie dei locali accessori deve essere almeno 15 mq. di superficie netta nel caso di due unità abitative e 20 mq nel caso di tre o più unità abitative; tali locali potranno essere costituiti da manufatti accessori esistenti nel resede di pertinenza o reperiti al piano terreno dell'edificio, con accesso diretto all'esterno. Tale dotazione non è richiesta nel caso dell'unità immobiliare singola esito di cambio d'uso di un edificio isolato con disciplina t1, t2, t3 e superficie coperta (Sc) non inferiore a 50 mq.
8. Nel caso di realizzazione, all'interno dello stesso complesso rurale, di più unità immobiliari residenziali, non è ammessa la formazione di aree di pertinenza distinte, con separazioni fisiche di qualunque natura, ma dovrà essere mantenuta, laddove presente, una pertinenza unitaria. Eventuali suddivisioni delle proprietà sono consentite solo nel caso di resede tergali degli edifici mantenuti a giardino o orto.
9. Per gli interventi nelle aree di pertinenza valgono le disposizioni di cui al successivo art. 87.
Art. 87 Interventi, sistemazioni e attrezzature negli spazi pertinenziali degli edifici nel territorio rurale
1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del presente piano, nel territorio rurale si definisce resede o area di pertinenza lo spazio aperto strettamente connesso e legato all'edificio o al complesso di edifici da relazioni di complementarietà e di continuità fisica e funzionale, tali da non poter essere utilizzato autonomamente, costituente spazio scoperto di servizio dipendente dalla destinazione d'uso dell'edificio principale o del complesso di edifici, essendo da tempo non destinato alla coltivazione. Il resede o l'area di pertinenza corrisponde a quello che nel territorio urbanizzato è definito come lotto urbanistico di riferimento, che ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 39/R, comprende l'area di sedime dell'edificio o complesso edilizio e i relativi spazi di pertinenza ed in particolare all'ambito spaziale entro cui sono ammissibili e realizzabili gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e in cui trovano di norma collocazione eventuali manufatti e strutture accessorie, annessi pertinenziali, funzioni e usi correlati a quelli dell'edificio principale.
Tali resede o aree di pertinenza sono individuati ai fini dell'art. 77 della L.R. 65/2014 e s.m.i. e comprendono, le aie, i cortili, i giardini, gli spazi per la sosta veicolare e più in generale gli spazi che assolvono a funzioni di corredo e integrazione funzionale degli edifici presenti, agevolandone l'uso e non hanno invece alcun riferimento all'area di pertinenza definita al comma 3, dell'art. 83 della stessa legge, disciplinate al precedente art. 86, comma 1 e 2 delle presenti Norme.
2. Nel caso di edifici e complessi edilizi ai quali sono attribuite le discipline di intervento t1, t2, t3 e t4, le Tavole di progetto del PO in scala 1:10.000 individuano le corrispondenti aree di pertinenza; i perimetri di tali aree possono essere precisati in sede di elaborazione dei progetti, che avverranno sulla base di mappe a scala di maggiore dettaglio, tenendo conto del disposto di cui al precedente comma e/o degli elementi di suddivisione reale del territorio quali limiti di colture, di trattamento del suolo, presenza di ciglioni, salti di quota o scarpate, fossi, scoline, margini arborati o boscati, filari di piante, terrazzamenti, recinzioni e tracciati viari. Tali elementi, insieme a quelli evidenziati al precedente comma 1, costituiscono il riferimento anche per l'individuazione, laddove presente e sempre in sede di elaborazione dei progetti, dello spazio di pertinenza strettamente connesso agli edifici con disciplina di intervento t5, di cui al presente articolo.
3. Interventi, sistemazioni e attrezzature negli spazi pertinenziali dovranno garantire l'inserimento adeguato nel paesaggio, con le minori alterazioni possibili dei caratteri dell'insediamento e del contesto rurale, rispettando l'orografia e la morfologia del terreno, il reticolo idrografico superficiale, i tracciati viari ed i sentieri storici ed i segni della tessitura agraria nonché le alberature d'alto fusto di pregio.
La valutazione della loro compatibilità dovrà essere resa possibile attraverso la presentazione di una documentazione grafica e fotografica adeguata, tesa ad illustrare l'inserimento dei manufatti nel contesto paesaggistico-territoriale; dovranno essere puntualmente descritte le trasformazioni previste e le azioni per favorire l'attenuazione della loro presenza nel paesaggio, oltre ad una precisa e dettagliata descrizione di tutti i materiali costruttivi e degli assetti vegetazionali esistenti e che si intendono realizzare (muri di contenimento, ciglionamenti, allineamenti, filari, alberature, siepi, ecc.).
4. Negli spazi di pertinenza degli edifici nel territorio rurale si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
- - dovranno essere conservati laddove ben leggibili i segni delle destinazioni d'uso che hanno determinato i caratteri organizzativi, tipologici e architettonici degli spazi aperti, nei loro rapporti con il territorio agricolo delle diverse parti funzionali (aie, orti, spazi di raccolta, spazi di sosta, ecc) e con gli altri elementi caratterizzanti, quali viali alberati, viabilità poderale, piantate residue, piante arboree e siepi;
- - sono ammessi interventi di riassetto e sistemazione generale dell'area di pertinenza, nel rispetto dei caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente; il disegno degli spazi aperti ed in particolare l'impianto del verde, dovranno corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale;
- - dovrà essere evitata la trasformazione indistinta degli spazi aperti con caratteri architettonici e arredi propri dei contesti urbani o comunque estranei all'ambiente rurale; non è consentita la realizzazione di rampe carrabili, se non per modesti tratti di raccordo atti a superare modesti dislivelli o salti di quota;
- - nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali, con l'esclusione di mattonelle in cemento, manti bituminosi, mattonelle di asfalto e altri elementi estranei e non consoni al contesto rurale; dovranno in ogni caso essere privilegiati percorsi, sia carrabili che pedonali, non pavimentati, limitando a quanto strettamente necessario agli accessi l'impermeabilizzazione degli spazi; è consentita, solo in prossimità degli edifici, la realizzazione di nuovi lastricati per marciapiedi, ove non esistenti, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali di testimonianze simili individuate nella stessa zona, per una profondità massima di 1,50 ml.; le aie lastricate devono essere mantenute in essere, prevedendo - ove necessario - il ripristino delle parti mancanti, attraverso la posa di identico materiale; sono da evitare sistemazioni mutuate da contesti estranei o urbani (prato all'inglese, lastre di porfido irregolari, elementi autobloccanti in cemento, ecc.);
- - i cavi elettrici e telefonici e qualsiasi altro tipo di conduttura, laddove possibile, dovranno essere interrati o in traccia nelle murature, evitando in particolare l'attraversamento con linee aeree di strade, cortili e giardini.
5. Eventuali nuovi innesti, viali di accesso o collegamento tra insediamenti e annessi o accessi alle aree poderali devono essere realizzati esclusivamente in terra battuta, stabilizzato o comunque con soluzioni tecniche equivalenti, con materiali naturali, compatibili con il contesto rurale, ed inseriti rispettando l'orientamento e la disposizione del mosaico agrario.
6. Negli spazi di pertinenza di cui al comma 1, nelle aree circostanti i fabbricati è consentita l'individuazione di posti auto, da localizzarsi nelle immediate vicinanze degli edifici di cui sono pertinenza e comunque posizionati sul terreno in modo da limitare al minimo i movimenti di terra e l'esposizione paesaggistica, garantendo il mantenimento della permeabilità del suolo. Potranno essere valutate localizzazioni esterne all'ambito di immediata prossimità agli edifici ed agli spazi di pertinenza di cui al comma 1, purché lungo la viabilità esistente, quando siano dimostrate come soluzioni migliorative o comunque prive di alternativa.
Le aree private per la sosta dei veicoli devono essere realizzate in terra battuta o comunque con soluzioni tecniche equivalenti, con materiali naturali, compatibili con il contesto rurale, devono essere ombreggiate con l'uso di vegetazione arborea o di specie rampicanti sostenute da idonea struttura. La loro collocazione non deve compromettere la percezione dell'unitarietà degli spazi pertinenziali esistenti e non assumere caratteri tipici del sistema insediativo urbano per quanto riguarda i materiali, le recinzioni, l'illuminazione.
7. Al fine di schermare le auto in sosta negli spazi di pertinenza è consentita l'installazione di manufatti privi di rilevanza edilizia di cui all'art. 29 delle presenti Norme.
Sono ammesse altresì le pergole fotovoltaiche, ovvero quelle in cui la copertura sia costituita dai moduli e dai relativi sistemi di supporto, con struttura costituita da montanti e travi in legno o metallo e non tamponata, libere da tutti i lati e poste in maniera isolata nel resede di pertinenza, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- - nel caso di edifici residenziali devono avere ingombro planimetrico a terra non superiore a 25 mq. per ogni unità immobiliare; nel caso di più unità immobiliari la realizzazione deve essere riferita all'intero complesso edilizio e subordinata alla presentazione di un progetto unitario, fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
- - nel caso di edifici con destinazione d'uso turistico-ricettiva o agrituristici è consentita la installazione di una pergola per ogni camera o unità immobiliare/abitativa, con ingombro planimetrico a terra non superiore a 15 mq., fino ad un massimo di complessivi 75 mq.;
- - l'altezza utile (HU) di tali manufatti non dovrà essere superiore a 2,70 ml.; è sempre ammessa la sporgenza massima di 0,20 ml. per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta massima consentita;
- - la pavimentazione è ammessa in semplice terra battuta o manto di ghiaia pressata o con la tecnica della ghiaia lavata se utilizzata anche per i percorsi carrabili.
8. È consentita la realizzazione di una sola piscina per ogni complesso edilizio unitario o per ogni edificio isolato non facente parte di un complesso unitario; per complesso edilizio unitario si intende un nucleo costituito da due o più edifici, che mantengono evidenti relazioni funzionali sotto il profilo insediativo, quali possono essere un unico spazio di uso comune non frazionato (aie e simili), un'area di pertinenza non frazionata, ecc. Una seconda opera autonoma è consentita solo per specifiche e motivate esigenze connesse alle attività agrituristiche.
Viste le sue specifiche caratteristiche e il suo utilizzo, la piscina potrà essere realizzata anche all'esterno dell'area o resede di pertinenza di cui al comma 1, ma dovrà comunque essere localizzata in chiaro rapporto con l'immobile di cui costituisce pertinenza e ad una distanza dall'immobile, nel punto più vicino, non superiore a 30 ml., mentre solo nel caso che si dimostri il miglioramento del suo inserimento ambientale e paesaggistico, potrà essere ammessa una distanza maggiore.
La costruzione della piscina dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni:
- - per l'approvvigionamento idrico deve essere dimostrato l'esclusivo utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e l'utilizzo di tecniche di trattamento e gestione tese al risparmio idrico, fermo restando il rispetto dei criteri di qualità indicati dall'Allegato D al D.P.G.R. n. 54/R del 13/05/2015;
- - le piscine e i volumi tecnici necessari al loro funzionamento dovranno essere completamente interrati; sono ammesse piscine seminterrate nel caso di terreni in pendio con limitati movimenti di terra ed evitando in ogni caso la realizzazione di muri a retta di altezza superiore a 1,50 ml.; non è comunque consentita la realizzazione di piscine su aree con pendenze maggiori del 20% e ne deve essere dimostrata la fattibilità attraverso studio geologico di dettaglio; la realizzazione non deve inoltre comportare la demolizione o la modificazione di muri a retta, ciglioni, terrazzamenti, viabilità campestre e corsi d'acqua o opere di scolo;
- - la vasca della piscina a servizio dei complessi edilizi con un solo edificio residenziale non dovrà superare 70 mq. di superficie, mentre per i complessi edilizi che includono due o più edifici residenziali la superficie della vasca non potrà essere superiore a 100 mq.; per le strutture agrituristiche con più di sei camere e per le strutture alberghiere è ammessa una superficie massima della vasca di 150 mq., eventualmente articolata in due vasche (la seconda con superficie massima di 30 mq.), sempre a condizione che sia compatibile dal punto di vista paesaggistico per ubicazione e dimensioni;
- - la forma dell'invaso dovrà essere preferibilmente rettangolare ad eccezione dei casi in cui potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra; il rivestimento della vasca dovrà integrarsi con il contesto, scelto nelle tonalità scure del verde, dal grigio verde al verde bottiglia, oppure di colore grigio scuro fino al nero; la profondità della vasca non dovrà superare 2 ml.; eventuali pavimentazioni perimetrali dovranno avere una larghezza massima di 1 ml. ed essere realizzate in lastre di pietra locale o in cotto o legno, mentre uno solo dei lati minori potrà essere pavimentato per una profondità di 2 ml.;
- - nel caso di piscina a servizio di strutture turistico-ricettive valgono comunque le disposizioni della L.R. n. 8 del 09/03/2006 e s.m.i. e relativi Regolamenti attuativi.
In ogni caso il progetto che prevede tali impianti deve essere corredato di un apposito studio di inserimento paesaggistico ambientale.
La realizzazione di biopiscine, "piscine naturali" e laghetti artificiali per la balneazione, con caratteristiche diverse da quanto sopra disciplinato, sarà valutata puntualmente dietro presentazione di un elaborato tecnico firmato da professionista abilitato che ne dimostri la fattibilità e sostenibilità tecnica, oltre al corretto inserimento paesaggistico e all'assenza di significativi rimodellamenti del terreno.
9. Per eventuali recinzioni o altri elementi di partizione si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:
- - dovranno essere localizzati in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante;
- - sono consentite recinzioni in rete metallica con altezza massima di 2,20 ml. e contestuale messa a dimora di siepi realizzate con specie locali e autoctone o naturalizzate oppure in legno con altezza massima di 1,50 ml.; sono consentite recinzioni in muratura solo se ad integrazione di quelle preesistenti;
- - per gli ingressi all'area di pertinenza è vietato l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti, per caratteristiche tecniche, dimensioni e tipo, il loro ruolo e la funzione da assolvere; tali opere devono essere improntate alla massima sobrietà e si deve garantire il loro minimo impatto visivo rispetto al contesto tradizionale; non è per questo consentito l'uso del cemento armato faccia vista per le spallette e i sostegni alle eventuali cancellate, che devono anch'esse essere di forme semplici riferibili ai manufatti tradizionali.
Non è in alcun caso ammessa la realizzazione di partizioni degli spazi originariamente comuni generatori dei complessi e degli aggregati, cioè strade, slarghi, corti e spazi aperti di affaccio e di distribuzione degli accessi ai singoli edifici, e degli spazi qualificati come unitari (giardini storici, ...).
10. Il sistema di illuminazione degli spazi di pertinenza dovrà essere concepito in virtù del criterio del contenimento dell'inquinamento luminoso; sono da privilegiare pertanto soluzioni che prevedono la predisposizione di elementi illuminanti installati sulle pareti dei fabbricati, ad una altezza massima di 4 ml., opportunamente schermati ed orientati verso il basso.
11. Negli spazi pertinenziali non sono consentiti occupazioni di suolo per esposizione o deposito e realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto.
Art. 88 Interventi di ripristino di edifici o di parti di edifici storici
1. Fatte salve eventuali limitazioni di natura geologica, idraulica o sismica derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo IV delle presenti Norme, è consentita la ricostruzione di edifici di interesse storico-testimoniale e dunque presenti al catasto leopoldino e/o nella schedatura effettuata dagli strumenti urbanistici, parzialmente distrutti - per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali - per i quali si possa determinate in modo inequivocabile consistenza volumetrica, forma e funzione dei fabbricati originari, oltre che l'effettiva localizzazione; in tale caso la ricostruzione si intende come fedele riproposizione dei volumi preesistenti.
2. Ai fini del recupero di cui al comma 1 le unità volumetriche crollate o demolite potranno essere ripristinate esclusivamente quando, pur presentandosi gravemente degradate, possano considerarsi visivamente riconoscibili e misurabili in loco, con riferimento sia all'andamento ed all'altezza dei muri perimetrali, che alla esatta posizione della copertura e comunque a condizione che esista ancora una quota del fabbricato pari o superiore al 50% dell'involucro, oppure nei casi in cui la consistenza e la sagoma siano inequivocabilmente documentati, come specificato al successivo comma 4.
3. La ricostruzione dovrà avvenire nel pieno rispetto dei caratteri tipologico-architettonici originari. Il progetto per l'esecuzione delle opere di ricostruzione dovrà contenere una apposita relazione, redatta a firma del progettista, con la quale sia accertata, dimostrata e dichiarata la consistenza del manufatto che si intende ricostruire. Mediante approfondita analisi storico tipologica dovranno poi essere ricostruiti, con l'ausilio di tutto il materiale analitico, grafico e fotografico all'uopo reperibile ed in maniera congruente, sia con le murature ancora esistenti, che con la documentazione amministrativa sopra citata, la configurazione ed i caratteri architettonici da rispettare nel ripristino filologico del manufatto.
4. La mancanza fisica dei connotati essenziali di un edificio può essere superata solo sulla base delle planimetrie e degli elaborati grafici e fotografici (e riferite ad un tempo precedente alla parziale demolizione o crollo dell'edificio) e delle misurazioni ancora eseguibili sulla struttura rimasta integra (muri perimetrali ed area di sedime occupata dalla costruzione). Esclusivamente per gli edifici censiti, laddove identificati come "ruderi" o che allo stato attuale siano comunque riscontrate pessime condizioni di conservazione e nel caso in cui si dimostri l'impossibilità dell'adeguamento degli stessi alle vigenti norme per le zone sismiche, a partire dalla disciplina di intervento t2 si potrà anche prevedere la demolizione con ricostruzione filologica dell'intero edificio, intendendo per ricostruzione filologica la realizzazione di un organismo edilizio "com'era, dov'era" quello preesistente. Oltre che con la stessa collocazione e sagoma, la ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto dei caratteri tipologico-architettonici debitamente rilevati e documentati, con eventuali modifiche degli elementi costitutivi consentite nei limiti della disciplina di intervento attribuita dal PO all'edificio preesistente e fatte salve le innovazioni necessarie per la normativa antisismica.
5. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno garantire un corretto inserimento nel contesto di riferimento dal punto di vista paesaggistico ed ambientale e saranno inoltre subordinati all'esistenza di condizioni di uso e accessibilità tali da non richiedere nuova viabilità e opere di urbanizzazione che inducano movimenti di terra, o sistemazioni che alterino il carattere dei luoghi. Si dovranno altresì rispettare le norme igienico-sanitarie in relazione alla destinazione d'uso.
6. Laddove il PO non attribuisca già un tipo di disciplina di intervento agli edifici oggetto dell'intervento, ad avvenuto ripristino si considera attribuita la alla disciplina di intervento t3.
Capo III Aree con disciplina specifica nel territorio rurale
Art. 89 Complessi e aggregati con disciplina specifica nella UTOE 1
1. Villa Merli (SR1.01)
ambito R5 - zona E
area di pertinenza della villa

All'edificio 1 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 2 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Art. 90 Complessi e aggregati con disciplina specifica nella UTOE 2
1. Fattoria di Camminlungo (SR2.01)
ambito R5 - zona E
area di pertinenza della villa

All'edificio 1 (la villa) e all'edificio 2 (la fattoria) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2), tutelando in particolare la nicchia decorata presente sull'angolo nord-est della fattoria; agli edifici 3, 4, 5 e 6 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3). Dovranno inoltre essere tutelati il muro di recinzione intonacato che chiude il giardino della villa e le alberature lì presenti.
All'edificio 7 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4) e non è.
Art. 91 Complessi e aggregati con disciplina specifica nella UTOE 4
1. Villa Pettini Monsorbi (SR4.01)
ambito R4 - zona E
complesso destinato ad attività di servizio di tipo socio-assistenziale
area di pertinenza della villa

Agli edifici 1 (la villa) e 3 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 2 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4); all'edificio 04 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Dovranno essere tutelati il giardino disegnato e il muro di cinta della villa.
2. I Cappuccini (SR4.02)
ambito R4 - zona E
complesso destinato a servizi religiosi e per il culto (s2c)
area di pertinenza del complesso specialistico

Per l'ex Chiesa di San Lorenzo, oggi Chiesa del Monastero dei Cappuccini (1), vincolata ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è prevista la disciplina di intervento di tipo 1 (t1).
Agli altri edifici è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2).
3. Il Cipresso (SR4.03)
ambito R4 - zona E
area di pertinenza della villa

All'edificio 1 (la villa) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 2 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'annesso (3) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
4. Il Moschino (SR4.04)
ambito R4 - zona E

Alla casa colonica (edificio 1) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli annessi (edifici 2 e 3) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
5. Villa degli Imparati o Casa Baldo (SR4.05)
ambito R4 - zona E
area di pertinenza della villa e dell'aggregato di Caposelvi

Agli edifici principali (1 e 2) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); alla piccola cappella (3) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2).
Dovranno inoltre essere tutelati il giardino con il muro di recinzione e il portale d'ingresso (5) e la tettoia con pilastri in laterizio (4).
6. Fattoria di Scrafana (SR4.06)
ambito R3 - zona E
area di pertinenza della fattoria

All'edificio 1 (la villa) e all'edificio 2 (la cappella) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli altri edifici è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
7. Piscille (SR4.07)
ambito R3 - zona E

Agli edifici 2, 4 e 5 (la piccola cappella) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli altri edifici è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
8. Via del Frantoio (SR4.08)
ambito R2 - zona E

All'edificio 1 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli altri edifici è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
9. Il Casato (SR4.09)
ambito R3 - zona E

Agli edifici 1 e 2 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'edificio 3 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
10. Podere il Tasso (SR4.10)
ambito R4 - zona E

All'edificio 1 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli altri edifici è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Art. 92 Complessi e aggregati con disciplina specifica nella UTOE 5
1. Poggio San Marco (SR5.01)
ambito R2 - zona E
area di pertinenza della Casa Padronale di Poggio San Marco, in parte, e dell'aggregato

Agli edifici 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 10 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli altri edifici (4, 5, 9 e 11) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Dovranno essere tutelati i terrazzamenti con muri di contenimento in pietra e il lastricato in pietra tra gli edifici 1 e 2.
2. Cocoioni e Villa Cei (SR5.02)
ambito R2 - zona E
area di pertinenza della villa, in parte, e dell'aggregato

Agli edifici 6, 7 e 8 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 1 (la villa) e agli edifici 3, 4, 5 e 10 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli altri edifici (2 e 9) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Dovranno essere tutelati i terrazzamenti con muri di contenimento in pietra.
3. Poggio Lucente o Poggio Cuccule (SR5.03)
ambito R2 - zona E
area di pertinenza dell'aggregato

Agli edifici 2 e 3 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli altri edifici (1 e 4) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Dovranno essere tutelati i terrazzamenti con muri di contenimento in pietra.
4. Fattoria di Rendola (SR5.04)
ambito R2 - zona E
area di pertinenza della villa

All'edificio 1 (la villa) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 2 e 3 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3).
Sono inoltre da tutelare, oltre al giardino disegnato, i viali alberati e le alberature di pregio, i muri di recinzione, i tabernacoli ed i muri di contenimento che articolano la pertinenza su più livelli.
5. Villa Gaeta e Pinetum (SR5.05)
ambito R1 - zona E
area di pertinenza della villa

All'edificio 1 (la villa) e all'edificio 2 (la cappella) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 3 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); all'annesso (4) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Dovranno essere tutelati i terrazzamenti, i muri di recinzione e gli elementi di arredo in pietra di antica formazione del giardino.
Comprende l'Area Naturale Protetta di Interesse Locale (ANPIL) Arboreto monumentale di Moncioni, corrispondente al giardino botanico storico, per la quale valgono le disposizioni del precedente art. 42.
6. il Poggiolo e Villa Burzagli (SR5.06)
ambito R1 - zona E
area di pertinenza della villa, in parte, e dell'aggregato

Agli edifici 1 (la villa ottocentesca), 3, 4, 5 e 6 (la cappella) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); agli edifici 2, 7, 10 e 11 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli altri edifici (8 e 9) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Dovranno essere tutelati i terrazzamenti di antica formazione con muri di contenimento in pietra.
7. Ucerano (SR5.07)
ambito R1 - zona E
area di pertinenza dell'aggregato

Agli edifici 1, 3, 4 e 5 e alla piccola cappella (2) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3); agli altri edifici (6, 7, 8 e 9) è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Dovranno essere tutelati i terrazzamenti di antica formazione con muri di contenimento in pietra.
8. Sinciano (SR5.08)
ambito R1 - zona E
area di pertinenza dell'aggregato

Agli edifici 1, 2 e 4 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 3 (t3), conservando il forno integrato nell'annesso (4); all'edificio 3 (la cappella) e all'annesso 5 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 2 (t2); all'edificio 6 è attribuita la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).
Dovranno essere tutelati i terrazzamenti con muri di contenimento in pietra.
Capo IV Nuovi edifici e manufatti al servizio dell'agricoltura
Art. 93 Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale
1. Nell'esercizio delle attività agricole le aziende che rispondono ai requisiti definiti dalla normativa vigente possono presentare Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (P.A.P.M.A.A. o Programmi Aziendali) nei casi previsti dalla L.R. 65/2014 e s.m.i. per la realizzazione di nuovi edifici rurali e della altre fattispecie contemplate dalla norma di riferimento.
2. Le superfici fondiarie minime necessarie per la presentazione del Programma Aziendale e le eventuali riduzioni a quelle, sono definite dal PTC della Provincia di Arezzo, attraverso le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'Allegato QP.2b., per le aziende che non raggiungono i minimi nel territorio comunale di Montevarchi.
3. I Programmi Aziendali, nella individuazione delle aree di intervento e delle pertinenze, limitano al massimo la sottrazione di suolo coltivabile e perseguono, dove possibile, il recupero di suolo agrario. I P.A.P.M.A.A. privilegiano un disegno funzionale e paesaggisticamente compatibile degli interventi programmati e ne valutano gli effetti attesi sulle risorse ambientali e paesaggistiche e danno conto delle misure adottate per il contenimento del consumo di suolo agricolo.
4. I Programmi Aziendali assumono valore di piano attuativo nei casi in cui si prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti mutamento della destinazione d'uso agricola, ai sensi dell'art. 74 della L.R. 65/2014 e s.m.i., e nei casi in cui si prevedano uno o più dei seguenti interventi:
- - nuova edificazione di abitazioni rurali;
- - riconversione e trasferimento di volumetrie agricole anche dismesse per realizzare una o più abitazioni rurali;
- - realizzazione di nuovi annessi rurali per una SE superiore a 1.500 mq;
- - ristrutturazione urbanistica comportante la perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni;
- - sistemazioni pertinenziali esterne per una superficie uguale o superiore a 5.000 mq. e/o, quando permesse, per modifiche sostanziali alla viabilità d'accesso o per realizzazione di nuova viabilità;
- - P.A.P.M.A.A. sovracomunale, interventi nel comune di Montevarchi e prevalenza della Superficie aziendale totale non ricadente nel Comune di Montevarchi.
5. Al fine di individuare lo specifico contesto ambientale e le opportune opere di miglioramento, il Programma Aziendale censisce le emergenze paesaggistico-ambientali e le situazioni di degrado che caratterizzano tale contesto. In particolare oltre al riconoscimento delle relazioni consolidate tra il paesaggio agrario e insediamento dovranno essere censite le seguenti emergenze paesaggistiche e dotazioni ambientali presenti in azienda e negli ambiti di intervento:
- - formazioni lineari arboree o arbustive non colturali viali e filari alberati;
- - alberature segnaletiche di confine o di arredo;
- - formazioni arboree d'argine, di ripa o di golena;
- - nuclei arborati di pregio;
- - elementi funzionali della rete ecologica e vegetazione forestale (nodi, nuclei di connessione, ecc.);
- - corsi d'acqua naturali o artificiali, rete scolante artificiale principale;
- - particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti e ciglionamenti;
- - manufatti di valore paesaggistico, architettonico, storico o testimoniale (cippi, pozzi, lavatoi, tabernacoli, briglie in pietra, aie);
- - viabilità rurale e storica;
- - tessitura agraria tradizionale a maglia fitta.
6. Il Programma Aziendale anche al fine di individuare i miglioramenti prioritari, censisce le situazioni di degrado che caratterizzano tale contesto, quali:
- - elementi di frammentazione ecologica;
- - criticità di dissesto idrogeologico e nella regimazione delle acque;
- - criticità relative alle alberature presenti;
- - altri elementi di degrado e usi non agricoli o connessi.
7. Il P.A.P.M.A.A. individua inoltre le parti del territorio aziendale ricadenti in area vincolata o di particolare valore paesaggistico e naturalistico (vincoli D.lgs. 42/2004 per decreto o ex lege, ZSC/ZPS...) prestando, nelle valutazioni e nella proposta dei miglioramenti ambientali, particolare attenzione alle specifiche tutele e agli obiettivi e indirizzi di cui al seguente art. 94.
8. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, previa approvazione del Programma Aziendale, sono consentiti tutti gli interventi previsti all'art. 72 della L.R. 65/2014, fatta eccezione che per gli edifici e complessi edilizi a cui il PO attribuisce le discipline di intervento t1, t2 e t3, le cui disposizioni dovranno essere osservate anche nell'ambito del Programma Aziendale. Negli edifici con disciplina di intervento t3 sono tuttavia consentiti gli interventi di addizione volumetrica, di cui al comma 1, lett. b bis), nel caso in cui si dimostri la loro indispensabilità alla funzionalità aziendale e l'impossibilità di una loro diversa collocazione.
Art. 94 Interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico
1. Gli interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico previsti nella per la realizzazione di annessi e manufatti nel territorio rurale sono parte integrante del Programma Aziendale o del progetto e subordinati alla sottoscrizione di specifici impegni. Tali interventi sono finalizzati ad assicurare il mantenimento di una elevata qualità ambientale e paesaggistica del fondo a cui sono collegati. Sulla base delle diverse caratteristiche, sono da considerare coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica ed ambientale del piano le azioni riportate nei successivi commi, mentre per l'intero territorio comunale sono considerati interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico prioritari, da attuare nei P.A.P.M.A.A. e a corredo di nuovi annessi e i manufatti a servizio dell'agricoltura disciplinati al presente Capo:
- - il recupero dei paesaggi rurali e pastorali storici interessati da fenomeni di rinaturalizzazione;
- - il recupero e il miglioramento delle sistemazioni idraulico agrarie e idraulico forestali;
- - il ripristino della viabilità poderale storica e delle opere di corredo;
- - la realizzazione e l'integrazione di fasce arboreo arbustive lungo la rete scolante, la viabilità poderale e il bordo dei campi;
- - la realizzazione di laghetti collinari e fontoni per l'accumulo della risorsa idrica con tecniche di ingegneria naturalistica e la ristrutturazione delle opere di derivazione e di distribuzione della risorsa idrica;
- - l'uso di energia da fonti rinnovabili;
- - la rimozione di elementi di degrado, coperture in amianto, uso improprio di aree agricole, ecc;
- - la realizzazione di opere di difesa idrogeologica, opere per contrastare gli incendi boschivi e altri fattori di rischio;
- - il mantenimento della sentieristica di interesse pubblico e delle piante arboree di corredo e di interesse paesaggistico.
2. Nell'ambito R1, in particolare, sono da considerare coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica ed ambientale del piano le seguenti azioni:
- - mantenere o recuperare la coltivazione dei castagneti da frutto;
- - tutelare e ripristinare i tessuti agrari a maglia fitta dell'olivo e del promiscuo;
- - contrastare i fenomeni di rinaturalizzazione e abbandono contenendo l'espansione delle neoformazioni forestali sui terreni scarsamente mantenuti;
- - prevedere interventi di diradamento dei boschi di conifere a densità colma;
- - prevedere interventi selvicolturali finalizzati a migliorare la qualità degli ecosistemi forestali e dei loro livelli di maturità e complessità strutturale;
- - limitare e controllare la diffusione di specie aliene o di specie invasive nelle comunità vegetali forestali;
- - mettere in atto efficaci misure di protezione dei suoli per contrastare l'erosione e migliorare la stabilità dei versanti, con una progettazione adeguata delle sistemazioni idraulico agrarie;
- - mantenere la viabilità forestale.
3. Nell'ambito R2, in particolare, sono da considerare coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica ed ambientale del piano le seguenti azioni:
- - assicurare il mantenimento di un elevato livello di qualità delle relazioni percettive tra insediamenti antichi e contesto paesaggistico;
- - favorire le colture arboree, in particolare di olivo;
- - tutelare la tessitura agraria a maglia fitta dell'olivo e del promiscuo, i terrazzamenti e le sistemazioni idraulico agrarie tradizionali tramite la manutenzione ed il ripristino mettendo in atto efficaci misure di protezione dei suoli per contrastare l'erosione e migliorare la stabilità dei versanti, con una progettazione adeguata;
- - mantenere la coltivazione dei castagneti da frutto;
4. Nell'ambito R3, in particolare, sono da considerare coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica ed ambientale del piano le seguenti azioni:
- - negli interventi di miglioramento fondiario progettare sistemazioni idraulico agrarie di efficienza pari o superiore rispetto a quelle esistenti contrastando l'erosione anche tramite la realizzazione di sistemi terrazzati;
- - introdurre alberi isolati o a gruppi nei punti nodali della maglia agraria;
- - tutelare gli elementi dell'infrastruttura rurale storica ancora presenti e del relativo equipaggiamento vegetazionale (sistemazioni idraulico-agrarie, viabilità poderale e interpoderale e relativo corredo vegetazionale);
- - nella progettazione di cantine e altre infrastrutture e manufatti di servizio alla produzione agricola, perseguire la migliore integrazione paesaggistica valutando la compatibilità con la morfologia dei luoghi e con gli assetti idrogeologici ed evitando soluzioni progettuali che interferiscano visivamente con gli elementi del sistema insediativo storico, anche ricorrendo, ove possibile, all'impiego di edilizia eco-compatibile.
5. Nell'ambito R4, in particolare, sono da considerare coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica ed ambientale del piano le seguenti azioni:
- - tutelare gli elementi dell'infrastruttura rurale storica ancora presenti e del relativo equipaggiamento vegetazionale (sistemazioni idraulico-agrarie, viabilità poderale e interpoderale e relativo corredo vegetazionale);
- - mantenere o recuperare la qualità ecologica del verde e delle fasce di contatto con gli insediamenti ;
- - nelle aree interessate da maggiore frazionamento della proprietà e in prossimità dei centri abitati ripristinare un disegno organico dei campi introducendo siepi campestri e filari plurispecifici con specie autoctone;
6. Nell'ambito R5, in particolare, sono da considerare coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica ed ambientale del piano le seguenti azioni:
- - favorire la presenza negli impluvi di elementi di vegetazione riparia in continuità con le aree di fondovalle;
- - reintrodurre elementi di connessione come siepi, filari arboreo e arbustivi, alberi isolati e altri elementi di corredo lungo la rete scolante e la viabilità poderale disposti in modo da contrastare l'erosione e dare continuità alla rete ecologica;
- - mantenere e recuperare le sistemazioni idraulico-agrarie di pianura e dei contesti fluviali (scoline, fossi, drenaggi) e nelle nuove riorganizzazioni del tessuto dei coltivi mantenere una trama colturale media coerente con il contesto ed efficiente sul piano della funzionalità idraulica;
7. Nell'ambito R6, in particolare, sono da considerare coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica ed ambientale del piano le seguenti azioni:
- - mantenere o implementare la rete ecologica e prati da sfalcio;
- - favorire un'agricoltura a basso impatto
8. Nell'ambito R7, in particolare, sono da considerare coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica ed ambientale del piano le seguenti azioni:
- - mantenere o implementare la rete ecologica e i prati da sfalcio;
- - realizzare fontoni e piccole aree umide di interesse naturalistico;
- - adottare il metodo di produzione biologico.
9. Nel rispetto delle esigenze dei processi produttivi agricoli nonché delle attività e delle funzioni integrative compatibili, gli interventi edilizi e di riordino fondiario devono privilegiare la manutenzione, la conservazione, la riqualificazione dell'assetto territoriale e paesaggistico con gli interventi di miglioramento ambientale sopra indicati, evitando ulteriori effetti di "frangia urbana" e mitigando quelli già esistenti.
10. In caso di comprovate necessità di impermeabilizzazione dei suoli, dovranno essere previste opere di raccolta delle acque meteoriche con successiva cessione alla falda, previo filtraggio o convogliamento verso i principali fossi di raccolta.
11. Negli interventi di sistemazione ambientale potrà essere perseguito il miglioramento delle capacità autodepurative dei corsi d'acqua superficiali, con interventi di manutenzione o ricostituzione delle caratteristiche di naturalità dell'alveo fluviale, degli ecosistemi e delle fasce verdi riparali. Fatti salvi gli interventi di messa in sicurezza idraulica con rimodellazione dell'alveo è vietata l'estirpazione della vegetazione riparia mentre ne è consentito il taglio di ceduazione.
12. Eventuali aree degradate, ove siano riconoscibili fenomeni di erosione o dissesto, potranno essere recuperate privilegiando il ripristino di vecchie sistemazioni colturali o adottando tecniche di ingegneria naturalistica.
Art. 95 Nuove abitazioni rurali tramite P.A.P.M.A.A.
1. Ferme restando le condizioni di legge e l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, l'azienda agricola dotata delle superfici fondiarie minime, di cui almeno il 50% dovrà essere accorpato ai nuovi edifici, può, se sussistono le condizioni, richiedere la realizzazione di nuove abitazioni rurali attraverso il P.A.P.M.A.A. con valore di piano attuativo.
2. Per i nuovi edifici per abitazioni rurali si dovranno:
- - prioritariamente utilizzare aree già utilizzate anche per funzioni di servizio e prossime agli eventuali edifici esistenti, con il miglior uso della viabilità esistente, evitando in ogni modo la realizzazione in area isolata nel territorio aperto;
- - privilegiare la semplicità delle soluzioni d'impianto, le tipologie e le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili ai modelli storici locali o tipicizzati, evitando comunque caratterizzazioni vernacolari (archi non strutturali, falde...); le nuove abitazioni rurali dovranno essere di pianta regolare e sono da preferire di norma volumetrie compatte, con finestre e porte di dimensioni tradizionali, con prevalenza dei pieni sui vuoti, con copertura a falde tradizionali e con esclusione di terrazze a tasca; non sono altresì consentiti i balconi e le scale esterne in aggetto, mentre logge e portici sono ammessi limitatamente ad un solo fronte dell'edificio;
- - impiegare materiali e finiture coerenti con le peculiarità dell'edilizia tradizionale e consolidata; dovrà essere posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali, in particolare quelle proprie del luogo, evitando al contempo l'impiego esteso o pervasivo di materiali e tecniche di uso recente o non tipici del luogo;
- - in alternativa alle modalità progettuali ed esecutive caratteristiche dell'edilizia tradizionale, di cui ai precedenti punti, per i nuovi edifici si potrà proporre un linguaggio contemporaneo, con materiali innovativi che sappiano integrarsi in quanto a capacità di invecchiamento e durevolezza - da documentare debitamente - con il contesto ambientale rurale, finalizzando l'intervento a riqualificare o creare nuovi paesaggi di qualità, con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica; si dovrà comunque privilegiare l'edilizia sostenibile e favorire la reversibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita dell'edificio.
3. La dimensione massima ammissibile di ogni nuova unità abitativa è stabilita in 110 mq. di Superficie utile abitabile (Sua). Nel caso in cui la nuova unità abitativa sia anche l'esito di riconversione/trasferimento di volumetrie esistenti per una Superficie edificata (SE) minima di 50 mq., la dimensione massima ammissibile è di 130 mq. di Superficie utile abitabile (Sua). La nuova unità abitativa non potrà comunque essere inferiore a 70 mq di Sua.
La dimensione massima ammissibile di Superficie accessoria (SA) per ogni unità abitativa, esclusi eventuali locali totalmente interrati, è stabilita in 60 mq. Le autorimesse non potranno superare la superficie di 40 mq. per ogni nuova unità abitativa; nel territorio rurale la realizzazione di locali seminterrati da adibire ad autorimessa è consentita solo nel caso in cui, a causa del dislivello dei vari punti della quota originaria del suolo, il percorso di accesso all'autorimessa non necessiti di movimenti di terra significativi, senza alcuna alterazione della morfologia dei luoghi e ciò non comporti dunque la realizzazione di rampe, ovvero avvenga utilizzando preesistenti salti di quota.
I locali disposti ad un eventuale livello totalmente interrato dovranno essere compresi entro il sedime del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; l'accesso diretto al piano interrato o parzialmente interrato è consentito solo nel caso in cui ciò non comporti la realizzazione di rampe.
4. L'altezza della nuova costruzione non potrà superare ml 7,50 ovvero due piani fuori terra, con Altezza utile (HU) non superiore a 2,90 ml.
5. Il sistema di illuminazione esterna e la sistemazione degli spazi pertinenziali dei nuovi edifici devono essere previsti nella redazione delle norme del Programma Aziendale ed hanno valore prescrittivo.
Art. 96 Nuovi annessi agricoli tramite P.A.P.M.A.A.
1. I nuovi annessi agricoli per conduzione dell'azienda agricola realizzati previa approvazione del Programma Aziendale ai sensi della normativa vigente entrano nel computo dei beni immobili aziendali e non possono mutare la destinazione d'uso agricola, come previsto dalla normativa regionale vigente.
2. I nuovi annessi agricoli di cui al presente articolo, dovranno avere caratteristiche di semplicità ed essere concepiti differenziandoli per il loro uso ed in relazione alla loro durata, dotandoli anche di una adeguata flessibilità; per magazzini, rimesse e simili si dovranno utilizzare preferibilmente materiali leggeri (legno) per il tamponamento dell'edificio oppure quelli tradizionali e adeguate tecniche e materiali per la struttura portante; le soluzioni proposte dovranno comunque essere sempre orientate a limitarne gli impatti sul paesaggio circostante e prevedere se necessario impianti vegetazionali di mitigazione paesaggistica. Il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica dovrà in ogni caso privilegiare l'edilizia eco-compatibile e favorire la reversibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita.
3. Nella progettazione delle cantine e di edifici destinati alla produzione agricola dovranno essere evitate soluzioni monumentali e fuori scala dei fronti; i piazzali di pertinenza dovranno essere strettamente dimensionati in rapporto alle necessità di servizio, valutando sui crinali e nelle aree di elevata intervisibilità la compatibilità con la morfologia dei luoghi e privilegiando una localizzazione prossima a una idonea rete viaria esistente. Le cantine, laddove la morfologia del suolo lo consente, saranno di norma interrate almeno su tre lati.
4. Gli interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico e le sistemazioni pertinenziali si basano sulla dettagliata analisi effettuata in sede di P.A.P.M.A.A e si ispirano ai miglioramenti individuati all'art. 94 dove compatibili. I miglioramenti sono finalizzati ad integrare dal punto di vista paesaggistico le nuove strutture con il contesto agricolo esistente e a valorizzare gli elementi di pregio censiti e rimuovendo situazioni di degrado.
5. Le infrastrutture e le opere accessorie necessari ed eventuali piazzali di carico e scarico devono essere limitati al massimo e realizzati impiegando materiali coerenti al contesto, essere dimensionati sulla base delle esigenze aziendali in riferimento ai flussi di transito dei mezzi. Negli interventi deve essere sempre privilegiato il recupero delle acque meteoriche al fine di destinare l'acqua agli scopi irrigui dell'azienda.
Art. 97 Ulteriori manufatti aziendali agricoli realizzabili senza P.A.P.M.A.A.
1. Per motivate ragioni di ordine agricolo produttivo all'imprenditore agricolo è consentita la realizzazione di manufatti aziendali che non necessitano di P.A.P.M.A.A., che non possono mutare la destinazione d'uso agricola e che non entrano nel computo del patrimonio edilizio dell'azienda. Tali manufatti, dove ammessi dai successivi artt. 98 e 99, possono essere realizzati a condizione che:
- - non esistano costruzioni utilizzabili allo stesso scopo e che eventuali consistenze incongrue esistenti vengano rimosse;
- - i terreni a cui si riferisce il dimensionamento dei manufatti siano detenuti in proprietà o con altro titolo che abilita agli interventi di miglioramento fondiario ed edilizi;
- - l'imprenditore agricolo abbia una Unità tecnico economica o una Unità produttiva ARTEA aperta nel Comune di Montevarchi (Unità Tecnico Economica ARTEA);
- - la superficie agricola coltivata riferita al dimensionamento del manufatto ricada prevalentemente nel Comune di Montevarchi
2. I manufatti aziendali agricoli realizzabili senza P.A.P.M.A.A. sono distinti come segue:
- a) manufatti aziendali temporanei realizzati per un periodo non superiore a due anni, di cui al successivo art. 98, comma 2, semplicemente ancorati al suolo e senza opere murarie;
- b) manufatti aziendali temporanei con le caratteristiche di cui al punto a) realizzati per un periodo superiore a due anni, di cui al successivo art. 98, comma 3;
- c) manufatti aziendali non temporanei, che necessitano trasformazioni permanenti al suolo, di cui al successivo art. 99.
3. Per la presentazione dell'istanza l'imprenditore agricolo oltre a dimostrare la propria qualifica, il titolo di possesso del compendio, lo stato delle strutture e infrastrutture aziendali esistenti e di progetto, i requisiti definiti nel presente articolo, allega l'ultimo Piano delle coltivazioni validato e, se pertinente, la consistenza degli allevamenti come risultano dalla banca dati ARTEA e dall'anagrafe zootecnica (BDN).
Il progetto dei manufatti è accompagnato da un elaborato redatto da tecnico abilitato in materie agricole che verifichi l'assenza sul fondo di analoghi annessi e manufatti e individui eventuali strutture fatiscenti da smantellare, giustifichi le dimensioni del manufatto in base alle attività agricole aziendali e la scelta localizzativa.
Il progetto dei manufatti temporanei di durata superiore a due anni e dei manufatti non temporanei prevede la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico commisurati all'entità dell'opera edilizia ed è corredato dal computo metrico per la loro realizzazione e manutenzione. Tale computo è parte dell'elaborato tecnico specialistico (relazione agronomica) che accompagna il titolo edilizio.
4. Con apposito regolamento l'Amministrazione Comunale disciplina gli impegni e le garanzie alla rimozione dei manufatti e alla realizzazione gli interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico. Lo stesso regolamento disciplina le modalità di accertamento di regolare esecuzione degli interventi di miglioramento ambientale.
5. Sulla base delle motivate esigenze produttive e compatibilmente con le limitazioni poste dal presente Piano Operativo è ammessa la realizzazione di più manufatti.
6. Sono compresi tra i manufatti aziendali per l'imprenditore agricolo anche quelli destinati all'allevamento di cavalli.
Art. 98 Manufatti aziendali temporanei
1. Alle aziende agricole è consentita la realizzazione di manufatti temporanei alle condizioni dettate dalle norme regionali.
2. I manufatti aziendali temporanei di durata non superiore a due anni (art. 70 c. 1 L.R. 65/2014 e art. 1 D.P.G.R. 63/2016) sono semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie e hanno spiccate caratteristiche di temporaneità. Non è consentita la realizzazione di manufatti per un periodo inferiore a due anni nelle aree di pertinenza delle Ville e degli edifici specialistici e nei resede degli insediamenti di matrice storica di pregio architettonico e/o di valore storico-documentale con disciplina di intervento t1 o t2.
3. I manufatti aziendali temporanei realizzati per un periodo superiore a due anni hanno le medesime caratteristiche costruttive di quelli descritti al precedente comma 2, ma possono essere mantenuti per la durata dell'attività e delle esigenze aziendali. Dovrà essere garantita l'efficienza della rete scolante delle acque meteoriche. All'interno delle aree di pertinenza delle ville, degli edifici specialistici e degli aggregati del PTCP tali manufatti sono consentiti a condizione che il centro aziendale ricada al loro interno, comunque osservando le condizioni di cui ai precedenti artt. 48 e 49.
Costituiscono manufatti aziendali temporanei di questo tipo anche le strutture a tunnel che non comportano trasformazione permanente del suolo e che per questo devono essere senza pavimentazione, se non in terra battuta, che comunque non potranno superare la superficie coperta di 300 mq.
Art. 99 Manufatti aziendali che necessitano di trasformazioni permanenti del suolo
1. I manufatti aziendali non temporanei che necessitano trasformazioni permanenti del suolo, di cui al punto c) del precedente art. 97, possono essere mantenuti per tutta a durata dell'attività dell'azienda agricola e delle sue esigenze.
Tra questi il PO distingue le seguenti tipologie:
- a) silos, vasche, serbatoi, invasi e bacini di accumulo (fontoni), concimaie e simili, che non determinano volume o superficie edificata o edificabile (SE); tali manufatti non possono essere realizzati nei resede degli insediamenti di matrice storica di pregio architettonico e/o di valore storico-documentale con disciplina di intervento t1, t2 o t3, mentre sono consentiti all'interno delle aree di pertinenza delle ville e degli edifici specialistici del PTCP solo se non diversamente collocabili;
- b) manufatti costituiti da strutture prefabbricate e tettoie; tali manufatti non possono essere realizzati nelle aree di pertinenza delle ville e degli edifici specialistici del PTCP e nei resede degli insediamenti di matrice storica di pregio architettonico e/o di valore storico-documentale con disciplina di intervento t1, t2 o t3;
- c) serre fisse, la dimensione delle quali deve essere debitamente motivata da specifica relazione agronomica e che comunque non potranno avere superficie coperta superiore a 300 mq. e altezza al colmo superiore a 5,50 ml. e strutture a tunnel pavimentate con platea di cemento e simili, con superficie coperta non superiore a 120 mq.
2. Ai fini della tutela paesaggistica valgono le seguenti disposizioni:
- - i manufatti per il rimessaggio dovranno essere concepiti per un'adeguata reversibilità, con particolare attenzione per l'efficacia del ciclo produttivo, così da facilitare lo smontaggio, il recupero e il riciclaggio delle diverse parti, privilegiando l'impiego del legno - ove compatibile con la funzionalità del manufatto;
- - non è consentita con tale modalità la realizzazione di strutture a tunnel ancorate ad elementi prefabbricati o altro materiale pesante;
- - i manufatti prefabbricati, ancorché privi di fondazioni, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l'allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui non potranno avere Superficie Coperta superiore a 80 mq.;
- - i manufatti privi di copertura saranno realizzati con tecniche atte a mitigarne l'impatto e a consentirne la facile reversibilità o il recupero.
3. Alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente è allegato il progetto delle pertinenti opere di miglioramento o mitigazione da commisurare all'entità dell'intervento e al contesto paesaggistico.
4. Salvo motivati casi è consentita la realizzazione di un solo manufatto per ogni azienda agricola. L'articolazione in più manufatti deve rispondere a specifiche esigenze funzionali e di inserimento nel contesto da esplicitare nella relazione tecnica.
Art. 100 Agriturismo e ospitalità in spazi aperti
1. Le attività agrituristiche possono essere svolte nel territorio comunale secondo le norme e prescrizioni vigenti, a condizione che non sia necessario realizzare nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo, ed infrastrutture con impatto paesaggistico.
2. Per l'esercizio delle attività agrituristiche il Piano Operativo non consente la realizzazione di nuovi volumi e vani tecnici fuori terra, di servizio o strutture coperte per le attività sportive, mentre previa realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico è ammessa esclusivamente la realizzazione di maneggi scoperti quali strutture sportive prive di copertura connesse alle attività agrituristiche aziendali.
3. L'ospitalità in spazi aperti (agricampeggio o agrisosta camper) è ammessa solo previa realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico da parte dell'operatore agrituristico e non è comunque ammessa nelle aree di pertinenza delle ville e degli aggregati del PTCP e nei resede degli insediamenti di matrice storica di pregio architettonico e/o di valore storico-documentale con disciplina di intervento t1 o t2.
Le aree per la sosta degli ospiti campeggiatori di cui alla L.R. 30/2003 e regolamento attuazione D.P.G.R. 46/R/2004, devono essere realizzate in modo da integrarsi con l'ambiente circostante, con particolare riferimento alle sistemazioni e agli arredi esterni, alla regimazione idraulica e allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi. Gli interventi devono comunque garantire una sufficiente dotazione di acqua avente caratteristiche di potabilità. Si dovranno altresì osservare le seguenti ulteriori condizioni:
- - secondo quanto previsto dalla normativa vigente e con le limitazioni previste dall'art. 74 all'art. 80 per i diversi ambiti, l'agricampeggio potrà essere svolto in piazzole aventi una superficie massima di 80 mq. cad., delle quali lasciare libera una superficie scoperta pari almeno al 25%, occupate esclusivamente da mezzi di soggiorno quali tende aventi pareti copertura ed accessori in tela, prive di qualsiasi dotazione impiantistica quali servizi igienico-sanitari, cucina, ecc., con ancoraggi al suolo non di natura permanente;
- - l'agrisosta camper può essere realizzata in presenza di un progetto complessivo di sistemazione dell'area, che risponda ai criteri insediativi di cui all'art. 106, sia garantita una facile accessibilità al sito e si privilegi la riconversione di piazzali e infrastrutture esistenti; la sosta camper o agrisosta camper, per un numero massimo di 5 piazzole, potrà essere svolta in piazzole aventi una superficie massima di 30 mq. cad., occupate esclusivamente da camper, aventi le dotazioni di cui al regolamento di D.P.G.R. 46/R/2004, fermo restando che in entrambe i casi, tutti gli apprestamenti allestiti dall'imprenditore agricolo dovranno essere rimossi, nel rispetto della normativa nazionale vigente, quando non più necessari allo svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti.
Non sono comunque consentiti allestimenti degli spazi per l'ospitalità all'aperto con mezzi di soggiorno, quali costruzioni prefabbricate, roulotte, case mobili dotate di meccanismi di rotazione in funzione, loro pertinenze, accessori, impianti e servizi.
Art. 101 Manufatti per l’agricoltura amatoriale
1. Fatte salve le indicazioni d'ambito degli artt. 74-80, l'installazione di manufatti destinati all'agricoltura amatoriale, esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, è consentita ai proprietari o detentori di fondi agricoli sprovvisti o insufficientemente dotati di annessi o manufatti; ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.
2. Alla realizzazione di manufatti amatoriali concorrono i soli terreni posseduti nel Comune di Montevarchi.
Ai fini della determinazione della superficie agricola coltivata per il dimensionamento di tali manufatti concorrono tutti i terreni coltivati escluse le aree di resede.
3. La realizzazione dei manufatti amatoriali è consentita a condizione che:
- - i proprietari dei fondi non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati e i terreni non siano stati oggetto di trasferimenti parziali che determinano vincolo di inedificabilità decennale secondo quanto previsto dall'articolo 76 della L.R. 65/2014; sono fatti salvi i trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
- - i terreni di riferimento siano costituiti da un unico corpo (viene considerato appezzamento unico anche il lotto attraversato da viabilità pubblica o di uso pubblico);
- - il richiedente sottoscriva un impegno alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico, come indicato al precedente art. 94, alla manutenzione del fondo e allo smantellamento di manufatti e annessi alla cessazione dell'attività.
4. La Superficie Coperta del manufatto realizzabile è definita con riferimento alla estensione della superficie agricola e al tipo di coltivazione esercitata (o superficie forestale nell'ambito R1):
- - tipo 0 - 9 mq. realizzabili per superficie agricola coltivata fino a 500 mq.;
- - tipo A - 15 mq. realizzabili con una superficie agricola coltivata destinata a orto, coltivazioni erbacee, coltivazioni arboree, esclusi gli oliveti, uguale o superiore a 500 mq., fino a 2.000 mq.;
- - tipo B - 35 mq. realizzabili con una superficie agricola coltivata a 2.000 a 10.000;
- - tipo C - 50 mq. realizzabili con una superficie agricola coltivata oltre i 10.000 mq.
Nei soli ambiti ambiti R1 ed R2 è consentita la realizzazione di manufatti amatoriali di tipo C per- - l'olivicoltura (superficie superiore a 10.000 mq. di oliveto specializzato)
- - la castanicoltura (superficie superiore a 15.000 mq. di castagneto da frutto)
- - la selvicoltura (superficie boscata superiore a 50.000 mq.).
I manufatti di tipo B e C sono subordinati all'asseveramento da parte di tecnico abilitato in materie agricole della superficie agricola coltivata.
5. Per ogni fondo è ammesso un solo manufatto. Possono insistere sullo stesso fondo e sono tra loro cumulabili manufatti per l'agricoltura amatoriale e per allevamenti amatoriali di cui al successivo art. 103 laddove siano presenti le superfici agricole necessarie per il dimensionamento di entrambe le fattispecie.
6. I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:
- - unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e rettangolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
- - Altezza (HMax) non superiore a 2,50 ml. in gronda;
- - struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui, come ad esempio le lamiere o lastre ondulate;
- - assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile; i manufatti di Superficie Coperta non superiore a 15 mq. saranno semplicemente appoggiati al suolo, con eventuale pavimentazione interna costituita da elementi accostati, privi di giunti stuccati o cementati;
- - assenza di dotazioni che consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo.
7. È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie, mentre sono consentite le recinzioni a protezione delle colture previste al successivo art. 107.
Art. 102 Manufatti amatoriali per i cavalli
1. L'installazione di manufatti amatoriali destinati al ricovero di cavalli detenuti da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli è consentita ai proprietari o detentori di fondi agricoli sprovvisti o insufficientemente dotati di annessi o manufatti utili allo scopo.
2. La realizzazione dei manufatti amatoriali per l'allevamento di cavalli è consentita a condizione che:
- - i proprietari dei fondi non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati e i terreni non provengano da frazionamenti e divisioni di aziende dotate di edifici agricoli avvenuti nei 10 anni precedenti alla richiesta, salvo trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
- - i terreni in cui si localizzano i box e che ne consentono il dimensionamento ricadano interamente nel Comune di Montevarchi e siano costituiti da un unico corpo;
- - il richiedente sottoscriva un impegno alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale, come indicato, come indicato al precedente art. 94, al mantenimento dell'allevamento di cavalli, alla contestuale realizzazione di sistemazioni esterne e pertinenziali dell'allevamento, nonché alla rimozione del manufatto in caso di cessazione dell'attività o nel caso di trasferimento della proprietà di tutto o parte del fondo su cui insiste;
- - l'intervento non comporti la realizzazione di nuove infrastrutture (recinti, rondò, ecc.) per l'allenamento dei cavalli;
- - non vengano eliminate alberature di interesse storico;
- - il progetto comprenda le modalità di gestione e smaltimento degli effluenti.
3. Il manufatto è dimensionato in proporzione al numero dei cavalli e al terreno disponibile:
- - per un solo cavallo 15 mq. di superficie coperta con almeno 1.500 mq. di terreno agricolo;
- - per due o più cavalli, fino ad un massimo di quattro, 15 mq. di superficie coperta per ogni capo (fino ad un massimo di 60 mq.) con almeno 2.500 mq. di terreno agricolo per ogni capo.
Ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.
4. I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:
- - strutture leggere e rimovibili in legno;
- - altezza massima in gronda di 3 ml.;
- - pavimentazione, semplicemente appoggiata, con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche e facilmente disinfettabili, che consenta il deflusso delle acque di lavaggio e munita di griglie di scarico; i reflui dovranno essere raccolti in appositi pozzetti ed incanalati per il successivo trattamento nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
- - rispetto della distanza minima dalle abitazioni di 40 ml. e compatibilità con le norme igienico sanitarie;
- - copertura a pendenza singola o doppia e realizzata in legno, laterizio, rame o guaina ardesiata;
- - eventuale sporto di gronda a copertura delle porte di accesso non superiore a 1 ml.;
- - pareti esterne e infissi verniciati con impregnanti o con smalti di tonalità scure.
Art. 103 Manufatti per allevamenti amatoriali
1. L'installazione di manufatti per il ricovero di animali domestici (allevamenti amatoriali e animali d'affezione) è consentita ai soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, proprietari o detentori di fondi agricoli, esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi agricoli o che ne siano provvisti in misura minore rispetto alla quantità indicata al successivo comma 3. I manufatti per allevamenti amatoriali non sono comunque consentiti negli ambiti R6 ed R7.
2. La realizzazione dei manufatti per allevamenti amatoriali è consentita a condizione che:
- - i proprietari dei fondi non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati e i terreni non provengano da frazionamenti e divisioni di aziende dotate di edifici agricoli avvenuti nei 10 anni precedenti alla richiesta, salvo trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
- - i terreni in cui si localizzano i manufatti e ne consentano il dimensionamento ricadano interamente nel Comune di Montevarchi e siano costituiti da un unico corpo;
- - il richiedente sottoscriva un impegno atto a garantire l'efficienza della rete scolante delle acque meteoriche e allo smantellamento dei manufatti alla cessazione dell'attività.
Il progetto dei manufatti per allevamenti amatoriali è accompagnato da un elaborato redatto da tecnico abilitato in materie agricole ed è subordinata alla verifica delle disponibilità della risorsa idrica.
3. La Superficie Coperta di manufatto realizzabile è definita con riferimento al tipo di allevamento amatoriale secondo i seguenti parametri:
tipo di allevamento | Superficie Fondiaria minima | Superficie Coperta massima |
---|---|---|
api | 1.000 mq | 10 mq |
avicoli | 3.000 mq | 10 mq |
conigli | 3.000 mq | 10 mq |
ovini/caprini | 10.000 mq | 20 mq |
La Superficie Coperta indicata comprende anche spazi per lo stoccaggio dei mangimi e per i presidi sanitari.
4. Per ogni fondo è ammesso un solo manufatto. Ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.
Possono insistere sullo stesso fondo e sono tra loro cumulabili i manufatti del presente articolo e quelli per l'agricoltura amatoriale, di cui al precedente art. 101, laddove siano presenti Superfici Fondiarie sufficienti al dimensionamento di entrambe le fattispecie.
5. I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:
- - unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e rettangolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
- - Altezza (HMax) 2,20 ml. in gronda;
- - struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere e le lastre ondulate;
- - assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile;
- - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
- - rispetto della distanza minima di 40 ml. dai fabbricati ad uso residenziale e dai luoghi pubblici e compatibilità con le norme igienico sanitarie;
Tali manufatti devono essere pavimentati con materiale lavabile e dotato di idonee griglie di scarico per il loro lavaggio. Non sono consentiti gli allacciamenti alla fognatura pubblica; i reflui provenienti dalla detenzione di animali dovranno comunque essere smaltiti seconde le norme vigenti.
6. La realizzazione di manufatti destinati al ricovero di cani è consentita alle condizioni di cui ai precedenti commi e rispettare le seguenti caratteristiche:
- - la superficie fondiaria minima per l'installazione di una struttura per il ricovero di cani è anch'essa pari a 1.000 mq.;
- - i manufatti, comprendenti i box coperti e gli spazi scoperti per i cani, dimensionati nel rispetto del D.P.G.R. n. 38/R/2011 in materia igienico sanitaria e per la salvaguardia del benessere animale, dovranno avere una superficie di 8 mq. per ogni cane, fino ad un massimo di 6 cani;
- - i box coperti dovranno essere pavimentati con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili; la pavimentazione dovrà consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munita di griglie di scarico, mentre i reflui dovranno essere gestiti nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- - gli spazi esterni ai singoli box dovranno essere muniti di tettoie amovibili ombreggianti, realizzate in materiale leggero;
- - le distanze minime da osservare sono pari a:
- - 100 ml. da abitazioni e case sparse, fatta eccezione che per quella a servizio dello stesso annesso;
- - 200 ml. da centri abitati e strutture turistico ricettive esistenti.
La disponibilità della risorsa idrica è condizione essenziale per la realizzazione del manufatto e deve essere verificata prima della presentazione dell'istanza.
7. È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie, mentre sono consentite le recinzioni realizzate con le modalità definite al successivo art. 107.
Art. 104 Manufatti a supporto dell’attività venatoria
1. La realizzazione di strutture di ricovero dei cani per le attività venatorie è consentita solo ad associazioni di cacciatori aventi la sede nel Comune di Montevarchi e purché l'intervento non modifichi la morfologia dei luoghi e non comporti la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.
Per tali manufatti valgono le seguenti disposizioni:
- - dimensione minima del fondo di 2.000 mq.;
- - capacità atta contenere un numero di cani non inferiore a 10 e non superiore a 40 unità;
- - eventuale superficie aggiuntiva massima di 20 mq. di Superficie edificabile (o edificata) (SE) adibita per medicheria, toelettatura, deposito prodotti sanitari, preparazione pasti e deposito derrate.
I box e gli spazi per i cani, dimensionati nel rispetto del D.P.G.R. n. 38/R/2011, dovranno essere costruiti con strutture leggere e rimovibili in legno o altro materiale leggero rivestito in legno e con Altezza (HMax) massima 2,20 ml., e pavimentati con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili; la pavimentazione dovrà consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munita di griglie di scarico; i reflui dovranno essere raccolti in appositi pozzetti ed incanalati per il successivo trattamento nel rispetto delle normative vigenti in materia.
Dovranno inoltre essere previsti adeguati spazi recintati per la sgambatura e l'addestramento dei cani.
Eventuali locali da adibire gli usi di medicheria, toelettatura, deposito prodotti sanitari, preparazione pasti e deposito derrate dovranno avere le stesse caratteristiche e potranno avere separazioni interne per delimitare spazi ad uso diverso; le eventuali finestre dovranno avere una superficie di massimo 1/10 della Superficie utile (Su) consentita, con davanzali posti ad un'altezza non inferiore a 1,50 ml. dal livello interno.
Sono ammesse recinzioni con altezza massima di 2 ml. realizzate con pali di castagno in rete metallica e schermature con siepi, filari e formazioni vegetali di specie tipiche di cui al precedente art. 53, differenziate e a sesto irregolare (siepe pluristratificata); non è ammessa la realizzazione di recinzioni in rete per superfici superiori a 5.000 mq.
Le distanze minime da osservare sono pari a:
- - 150 ml. da abitazioni e case sparse;
- - 250 ml. da centri abitati e strutture turistico ricettive esistenti;
- - 50 ml. da eventuali abitazioni a servizio dello stesso annesso di ricovero per cani (previa verifica di compatibilità igienico sanitaria).
L'associazione proponente dovrà sottoscrivere l'impegno a:
- - mantenere il manufatto per un tempo limitato all'attività e provvedere alla rimozione al cessare dell'attività di ricovero; dovrà per questo essere presentata idonea polizza fidejussoria a garanzia delle opere di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi antecedente alla realizzazione;
- - rendere autonoma la fornitura di acqua necessaria, non attingendo all'acquedotto comunale.
Il progetto dei manufatti è accompagnato da un elaborato redatto da tecnico abilitato in materie agricole ed è subordinato alla verifica delle disponibilità della risorsa idrica.
2. La realizzazione di manufatti a supporto dello svolgimento dell'attività venatoria è consentita alle squadre di caccia operanti nel Comune di Montevarchi ed iscritte nel registro della ATC competente per il territorio, purché l'intervento non modifichi la morfologia dei luoghi e non comporti la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.
Le strutture dovranno ricadere obbligatoriamente all'interno dell'areale di competenza della squadra e non potranno interessare ambiti esterni alle "aree vocate alla caccia al cinghiale".
Per ogni squadra è consentito un solo manufatto, realizzato in legno e di Superficie Coperta non superiore a 100 mq. ed Altezza (HMax) non superiore a 3 ml.; non è ammessa la realizzazione di più manufatti anche se di superficie inferiore ma è consentita la realizzazione di una tettoia nella misura massima del 30% della superficie coperta del manufatto.
Le distanze minime da osservare sono pari a:
- - 150 ml. da abitazioni e case sparse
- - 300 ml. da centri abitati e strutture turistico ricettive esistenti, edifici di culto e di fruizione collettiva.
I manufatti non potranno essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono e dovranno essere rimossi al cessare dell'iscrizione della squadra nel registro istituito presso l'ATC. Dovrà per questo essere presentata idonea polizza fidejussoria a garanzia delle opere di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi antecedente alla realizzazione.
3. L'installazione di manufatti nei siti in cui sono autorizzati gli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria è consentita, nel rispetto della L.R. 3/1994 e s.m.i. e del relativo Regolamento di attuazione ed in conformità a quanto previsto al comma 1 punto f) dell'art. 136 della L.R. 65/2014 e secondo quanto previsto dal Piano Faunistico Venatorio Regionale, in tutto il territorio comunale.
Tali manufatti, soggetti ad autorizzazione da parte della competente struttura regionale, sono consentiti a condizione che:
- - non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi o la trasformazione del bosco e non richiedano la realizzazione di nuove infrastrutture;
- - siano realizzati con materiali leggeri (in legno, con strutture tubolari o con altri materiali tradizionali tipici della zona);
- - non comportino volumetrie;
- - siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione;
- - siano ancorati al suolo senza opere di fondazione;
- - non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
- - non abbiano superficie superiore a 5 mq.;
- - rispettino le distanze da abitazioni, pubblici esercizi e luoghi pubblici o frequentati dal pubblico, secondo quanto previsto dalle norme venatorie vigenti.
Nel caso in cui tali manufatti siano dotati di copertura, comunque leggera, che li renda equiparabili a tettoie con pareti laterali, questi non potranno avere un'Altezza (Hmax) superiore a 2,20 ml.; tale limite di altezza non si applica ai manufatti a traliccio in tubolare o pali di legno (altane di caccia).
Art. 105 Manufatti per l’escursionismo
1. Lungo la rete escursionistica pubblica è consentita la realizzazione di manufatti per la sosta temporanea degli escursionisti, privi di qualsiasi dotazione che ne consenta l'uso abitativo, di Superficie Coperta massima pari a 12 mq., aperti almeno su un lato e posti a distanza minima di 6 km. l'uno dall'altro.
2. L'installazione dei manufatti è soggetta a stipula di apposita convenzione, qualora siano realizzati da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale.
Art. 106 Criteri insediativi dei nuovi edifici e manufatti rurali
1. Nella scelta della localizzazione dei nuovi edifici, annessi o manufatti, si dovrà valutare il corretto inserimento nel contesto paesaggistico e si dovranno in ogni caso rispettare i seguenti criteri e prescrizioni:
- - si dovranno collocare in prossimità della viabilità esistente o comunque in aree che non richiedano la realizzazione di nuovi percorsi carrabili, fatti salvi i casi nei quali soluzioni diverse si dimostrino inequivocabilmente migliorative dal punto di vista paesaggistico ed ambientale e comunque esclusivamente nel caso di modesti tratti di raccordo alla viabilità principale, da realizzare con caratteri tipici della maglia poderale;
- - il progetto delle sistemazioni ambientali dovrà considerare un intorno significativo e specificare le caratteristiche, il disegno compositivo e i tipi di essenze autoctone o naturalizzate da impiegare a corredo, in modo da integrare, dal punto di vista paesaggistico, le nuove strutture con il paesaggio agricolo circostante;
- - si dovranno collocare nelle vicinanze di nuclei ed edifici esistenti, in una logica di accorpamento dei volumi e fabbricati che limiti e contenga le aree edificate, senza alterare quadri paesistici caratterizzati dall'assenza di costruito; andranno tuttavia salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico, lasciandoli liberi da nuovi interventi edilizi;
- - in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni prossime a nuclei esistenti o di incompatibilità con i complessi esistenti, in conseguenza del rispetto delle misure igienico-sanitarie e funzionali alle lavorazioni, dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo od eventualmente adottate opportune forme di mitigazione visiva (ad esempio fasce verdi arboreo arbustive miste realizzate con specie autoctone ) e dovrà essere garantito comunque il rispetto della maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate;
- - nelle aree collinari si dovranno collocare in modo tale che le quote delle coperture non superino le quote al suolo di crinale o delle vette dei poggi e comunque mantenendo corretti rapporti con l'edificato esistente e il profilo degli insediamenti consolidati, valutandone la dimensione in relazione alla consistenza e alle relazioni con l'insediamento storico esistente; si dovrà quindi mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale conservando l'integrità percettiva, la riconoscibilità e la leggibilità degli insediamenti, sviluppati lungo la viabilità di crinale;
- - si dovranno sempre scegliere aree poco esposte, limitando la visibilità dei nuovi edifici dalle altre strade di interesse panoramico;
- - la loro localizzazione non dovrà implicare significativi movimenti di terra e si dovrà limitare quanto possibile sia gli sbancamenti che il riporto di terra per il livellamento dei piani;
- - si dovrà configurare l'insediamento ed il disegno della rete scolante in coerenza col sistema delle acque superficiali e sotterranee e in modo da ottimizzare le prestazioni in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico.
2. I manufatti amatoriali devono contribuire al presidio del territorio rurale e gli interventi a loro relazionati devono essere orientati a mantenere o ad aumentare gli elementi qualificanti della rete ecologica e del paesaggio agrario tradizionale, in nessun caso potranno essere ridotte le siepi e arboreo arbustive e le formazioni ripariali che rappresentano elementi costitutivi della rete.
3. La collocazione dei nuovi edifici, annessi o manufatti - ad eccezione di quelli amatoriali e di quelli per l'escursionismo, per i quali non è richiesto -, la dotazione e la scelta delle aree di pertinenza, degli spazi di servizio, ecc. dovranno essere oggetto di uno studio di inserimento paesaggistico e ambientale d'insieme e di adeguate valutazioni di compatibilità dell'impatto visivo per evitare cesure incongrue e alterazioni significative delle visuali di valore panoramico. Tutti gli interventi dovranno comunque garantire la tutela delle caratteristiche specifiche del contesto rurale interessato e delle sistemazioni agrarie tradizionali.
Art. 107 Recinzioni dei fondi agricoli
1. Nel territorio rurale sono consentite le recinzioni dei fondi quali i terreni agricoli o forestali e comunque dei terreni che non costituiscono pertinenze degli edifici - le cui sistemazioni sono disciplinate all'art. 87 - esclusivamente qualora se ne dimostri l'indispensabilità per motivi riconducibili all'attività agricola, quali la protezione delle colture o della fauna allevata, oltre a quelle previste da normative sovraordinate per impianti tecnologici oppure per la regolamentazione dell'attività venatoria (come nel caso di aree per l'addestramento dei cani e fondi chiusi).
2. Sono ammesse esclusivamente recinzioni con rete metallica di altezza non superiore a 1,80 ml., anche interrata, ma sempre senza opere murarie, sostenuta da pali in legno, semplicemente infissi al suolo; un'altezza massima di 2,20 ml. potrà essere ammessa nel caso di terreno in forte pendio quando le aree da proteggere si trovino a valle della recinzione.
I recinti per cavalli possono essere realizzati in pali di legno; ulteriori recinzioni saranno ammesse solo per garantire la pubblica incolumità.
3. Sono altresì sempre consentite le recinzioni elettrificate antipredatori a difesa dell'allevamento.
4. Le recinzioni dovranno presentare alla base uno spazio per consentire il passaggio della piccola fauna.
5. Per il loro migliore inserimento paesaggistico, le recinzioni devono rispettare la topografia esistente e porsi quanto più possibile lungo segni di discontinuità presenti, sia colturali e vegetazionali, che morfologici (limiti di colture, strade, sistemazioni del terreno, fossi, balze, ciglionamenti). Esse non possono in alcun modo interrompere tratti di strade o percorsi pubblici o di uso pubblico né impedire o ostacolare l'accesso ai tracciati della viabilità di matrice storica e devono altresì prevedere varchi di accesso e passaggi gestiti (cancelletti, sbarre, cattle grids ecc.), in corrispondenza delle strade poderali e comunque a distanza non superiore a 150 ml.
6. Per ogni tipo di recinzione, quando consentito dalle presenti Norme, dovranno essere comunque garantite aperture adeguate all'accesso di mezzi di emergenza in caso di incendio o grave calamità naturale. Dovrà altresì essere comunque consentito l'uso pubblico della viabilità minore lungo la rete escursionistica.
7. Il progetto di realizzazione di opere di recinzione - ad eccezione di quelle qualificabili prive di rilevanza edilizia - dovrà essere accompagnato da una documentazione grafica e fotografica adeguata, tale da offrire una sufficiente informazione, oltre che della tipologia di recinzione, di tutte le barriere, cancelli, pavimentazioni ecc., in modo tale da potere valutare la loro compatibilità con l'intorno e la coerenza complessiva del progetto.