Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 47 Aree di pertinenza dei centri antichi (strutture urbane) di Montevarchi e Levane

1. Le aree di pertinenza di Montevarchi e Levane, così come individuate dal PTCP di Arezzo, coincidono con l'ambito di pertinenza dei centri e nuclei storici individuato dal PS ai sensi dell'art. 66 della L.R. 65/2014 e costituiscono intorno territoriale contiguo degli ambiti urbani di maggior rilievo, per le quali si devono salvaguardare gli assetti storicamente consolidati, mantenendone il ruolo di cintura rurale e migliorandone il valore paesaggistico.

2. Ai fini del comma 1 in tali aree sono da privilegiare il recupero dei manufatti di valore storico, architettonico e documentario, limitando al contempo la dispersione insediativa, mentre si dovrà favorire il mantenimento e nel caso il ripristino delle colture agrarie e delle sistemazioni tradizionali, della viabilità e dei percorsi campestri e dei sentieri, oltre che della la vegetazione non colturale (siepi e filari, nuclei arborati e le formazioni vegetali di interesse paesaggistico.

3. Non sono consentite le nuove abitazioni rurali, mentre la realizzazione di annessi rurali e l'installazione manufatti per l'agricoltura amatoriale dovrà garantire la minima visibilità e esposizione dalla campagna circostante e, ove opportuno, adottare soluzioni per riqualificare il paesaggio urbano di margine, senza intaccare gli elementi di maggior pregio di cui al precedente comma, anche attraverso l'introduzione di fasce arboree e/o arbustive.

Art. 48 Aree di pertinenza degli aggregati

1. Le aree di pertinenza degli aggregati, così come individuate dal PTCP di Arezzo, sono sottoposte a particolare normativa di tutela, sia in relazione al contesto paesaggistico, sia in considerazione del valore intrinseco dell'aggregato stesso. Il PTCP classifica infatti tali aree sulla base dei diversi gradi di permanenza dei valori paesaggistici dell'intorno e dell'integrità e valore architettonico della loro struttura edilizia. Tali aree coincidono altresì con gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici - ovvero gli intorni territoriali dei centri minori e dei nuclei rurali storici - individuati dal PS ai sensi dell'art. 66 della L.R. 65/2014.

2. In tutte le aree di pertinenza degli aggregati, a prescindere dalla classificazione di valore effettuata dal PTCP, non è consentita la nuova edificazione per abitazioni rurali, mentre nuovi annessi agricoli sono ammessi tramite P.A.P.M.A.A. che dimostri che non è possibile o che non è opportuna una diversa localizzazione e con modalità architettoniche coerenti, anche al fine di riqualificare il paesaggio urbano di margine e senza intaccare gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria eventualmente presenti e nel rispetto dei criteri specificati dallo stesso PTCP di Arezzo e delle seguenti ulteriori prescrizioni:

  1. a) i nuovi annessi agricoli dovranno essere realizzati in contiguità con l'insediamento esistente, secondo un assetto planimetrico che porti alla costituzione di un vero e proprio nucleo edificato, permettendo il miglior uso della viabilità esistente e rispettando i criteri insediativi di cui al successivo art. 106;
  2. b) si dovranno prevedere sistemazioni a verde coerenti con il contesto, anche al fine di rafforzare gli ecosistemi e la permeabilità ecologica.

Laddove siano presenti edifici o manufatti sottoutilizzati o dismessi, privi di valore storico, oppure porzioni di complessi - un tempo a servizio dell'agricoltura - comunque privi d'interesse tipologico-documentale, si dovrà procedere prioritariamente al loro recupero o al loro ampliamento.

3. In rapporto alla coerenza con l'intorno e al loro valore riconosciuto, per le aree di pertinenza di Rendola, Ventena, Moncioni, Caposelvi e Levane Alta - aggregati che comprendono beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004) con specifico decreto di vincolo quali il Complesso ecclesiastico di San Donato a Rendola, la Torre campanaria e la Chiesa di Santa Maria Assunta a Moncioni, la Torre e la Chiesa della Compagnia a Caposelvi e il Complesso parrocchiale di San Martino a Levane Alta - è esclusa ogni altra forma di nuova edificazione e non sono consentiti i manufatti aziendali che necessitano di trasformazioni permanenti del suolo, di cui al successivo art. 99, né l'agriturismo in spazi aperti (agricampeggio e agrisosta camper), di cui al successivo art. 100, mentre i manufatti per l'agricoltura amatoriale, di cui ai successivi artt. 101, 102 e 103, sono consentiti nei limiti però di 12 mq.; non sono altresì ammessi gli impianti agrivoltaici.

4. Negli altri aggregati, in relazione alla presenza di valori architettonici e urbanistici di non assoluta rilevanza o per la compromissione dei valori paesaggistici riconosciuti, sono invece consentiti nuovi annessi e manufatti aziendali di cui al successivo art. 97, fatta eccezione per i manufatti prefabbricati per il rimessaggio e le strutture a tunnel; è altresì consentita l'installazione di manufatti amatoriali, di cui ai successivi artt. 101, 102 e 103.

5. Nelle aree di pertinenza degli aggregati sono inoltre prescritti la conservazione integrale, il recupero e la ricostruzione delle sistemazioni agrarie esistenti a terrazzi e ciglioni, con possibilità, in caso di grave degrado o manifesta impossibilità ad eseguire le lavorazioni agricole in sicurezza, di sviluppare tipi di sistemazione diversi, purché funzionalmente efficaci e paesaggisticamente compatibili; dovrà altresì essere salvaguardata e valorizzata la presenza di eventuali sistemazioni colturali tradizionali (es. filari di gelsi, di vite arborata, alberi isolati). Detti interventi di miglioramento e ripristino saranno considerati interventi di miglioramento ambientale ai fini della redazione dei P.A.P.M.A.A..

6. In presenza di spazi unitari, quali aie o corti rurali, è da escludere il loro frazionamento fisico attraverso recinzioni o altre separazioni che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi. L'eventuale realizzazione di nuove recinzioni dei resede, nel rispetto delle condizioni dell'art. 87 delle presenti Norme, di addizioni volumetriche e di manufatti pertinenziali, laddove consentiti, dovrà preservare i caratteri del contesto rurale e non introdurre elementi propri del paesaggio urbano, né chiudere la viabilità, anche poderale esistente, salvaguardando per tutti gli interventi ammessi le vedute dagli assi viari esistenti e dagli eventuali punti panoramici.

Art. 49 Aree di pertinenza degli edifici specialistici e delle ville

1. Le aree di pertinenza degli edifici specialistici e delle ville - dei quali fa parte il complesso comprendente l'ex Chiesa di San Lorenzo oggi Chiesa del Monastero dei Cappuccini, bene culturale tutelato ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004) con specifico decreto di vincolo -, così come individuate dal PTCP di Arezzo, che le sottopone a particolare normativa di tutela paesaggistica, non possono essere modificate in modo che sia arrecato pregiudizio ai valori paesaggistici ed al rapporto consolidato tra territorio aperto e insediamenti.

2. Nelle aree di pertinenza, individuate nelle tavole del PO, sono da conservare la tessitura e le sistemazioni agrarie tradizionali, la rete scolante, la viabilità storica, i percorsi di valore paesistico percettivo e la vegetazione non colturale connessi all'insediamento della villa o del complesso specialistico. Per le aree di pertinenza destinate a giardini, orti, aie, corti, piazzali lastricati e resedi, il presente PO prescrive il mantenimento e il ripristino degli assetti originari, anche attraverso opere di demolizione di manufatti incongrui. Va inoltre conservata la unitarietà degli spazi esterni con le loro sistemazioni differenziate, le recinzioni, le alberature di corredo; sono per questo esclusi il loro frazionamento e la separazione fisica tra edifici e spazi aperti limitrofi, tale da alterare il rapporto storicamente consolidato tra questi.

3. La nuova edificazione a destinazione agricola è ammessa esclusivamente per i nuovi annessi agricoli realizzabili tramite P.A.P.M.A.A. purché si dimostri che non è possibile o che non è opportuna una diversa localizzazione, attraverso la presentazione di congrua documentazione analitica e progettuale contenente:

  1. a) analisi e valutazione storico-morfologica del complesso edilizio e delle sue varie parti costruite, del giardino formale, degli spazi aperti e degli elementi progettati (pomario, orto, barco, viali alberati, ecc.) nonché degli spazi agricoli più direttamente connessi con la villa o con l'edificio specialistico, da estendere, quantomeno, all'unità fondiaria comprendente la villa/edificio specialistico stesso, se minore dell'area di pertinenza;
  2. b) definizione degli ambiti da tutelare, restaurare o ripristinare ed individuazione dell'area di intervento a minore impatto percettivo e con i minori effetti di alterazione rispetto al complesso edilizio;
  3. c) simulazioni prospettiche delle alternative;
  4. d) modalità architettoniche coerenti con il complesso edilizio e con gli spazi di pertinenza;
  5. e) valutazione con verifica di compatibilità architettonica e paesistica, in relazione alla formazione di nuovi annessi agricoli, sulla base di quanto disposto dal PTCP.

4. Nelle aree di pertinenza degli edifici specialistici e delle ville non è comunque consentito realizzare:

  • - nuovi edifici per abitazioni rurali;
  • - nuovi annessi per attività da parte di aziende che non raggiungono i requisiti minimi;
  • - nuove attività e strutture per l'agriturismo in spazi aperti (agricampeggio e agrisosta camper), di cui al successivo art. 100);
  • - manufatti per escursionismo e per attività venatorie, di cui a successivi artt. 104 e 105;
  • - manufatti amatoriali, di cui agli articoli 101, 102 e 103;
  • - nuove recinzioni in riferimento all'area di resede dei complessi edilizi, disciplinate al successivo art. 87, mentre nel rispetto delle condizioni del successivo art. 107 sono sempre consentite quelle strettamente funzionali all'attività delle aziende agricole;
  • - strutture a tunnel e telonate in genere e manufatti prefabbricati di cui al successivo art. 99;
  • - impianti agrivoltaici.

5. Nelle aree di pertinenza degli edifici specialistici e delle ville, a condizione che non si alterino le visuali degli stessi immobili ed in particolare quelle percepite dagli assi viari e dai punti panoramici esistenti e che non si determinino cesure tra parte edificata e contesto rurale in cui gli interventi si collocano, è ammessa la realizzazione di ulteriori manufatti aziendali ad uso agricolo che non necessitano di P.A.P.M.A.A. ed alle specifiche condizioni dettate al successivo art. 97, ovvero:

  1. a) manufatti aziendali temporanei realizzati per un periodo non superiore a due anni (art. 70 c. 1 L.R. 65/2015) semplicemente ancorati al suolo e senza opere murarie;
  2. b) manufatti aziendali temporanei con le caratteristiche di cui al punto a) realizzati per un periodo superiore a due anni (art. 70 c. 3 lettera a) L.R. 65/2015);
  3. c) manufatti aziendali non temporanei, che necessitano trasformazioni permanenti al suolo (art. 70 c. 3 lettera b) L.R. 65/2015), limitatamente a: tettoie, concimaie, basamenti e platee di cemento, volumi tecnici ed altri impianti delle dimensioni minime previste dalla normativa vigente.

6. Nelle aree di pertinenza degli edifici specialistici e delle ville, fatta eccezione per le pertinenze storiche del bene generatore e per posizioni tali da alterare la percezione dello stesso, dove sono da escludere, sono consentite le piscine interrate pertinenziali alle condizioni di cui al successivo art. 87.

Art. 50 Viabilità minore e opere di corredo

1. Gli interventi che interessano la viabilità minore sono ammessi a condizione che:

  • - non alterino o compromettano i tracciati nella loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica o per la sicurezza della circolazione), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e utilizzando per la messa in sicurezza tecniche di ingegneria naturalistica; dovranno in particolare essere evitati circonvallazioni ed innesti (comprese le rotatorie) che ne alterino gli elementi di valore ed i caratteri strutturali/tipologici, nonché le relazioni storiche funzionali tra i tracciati; potranno essere previste, in caso di necessità, apposite piazzole di scambio;
  • -siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli...) e i manufatti di corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale;
  • -sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale.

2. La cartellonistica e i corredi agli impianti stradali dovranno essere congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica minore, garantendo l'integrità percettiva delle eventuali visuali panoramiche.

3. Tabernacoli, edicole e croci votive dovranno essere conservati e, se del caso, ricollocati secondo regole di coerenza con l'impianto originario (incrocio stradale, tratto viario significativo, ecc.).

4. Nel caso di strade bianche gli interventi di manutenzione devono avvenire con l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali e coerenti con la preesistenza. Sono ammesse tecniche nuove purché non alterino l'aspetto consolidato delle strade di campagna e purché mantengano la permeabilità dei suoli o, in relazione alla sua eventuale riduzione, realizzino opere per la regimazione delle acque piovane e per il loro recupero.

Sono consentiti interventi di pavimentazione di modesta entità nei seguenti casi:

  • - in prossimità delle abitazioni, al fine di evitare il sollevamento di polveri;
  • - in presenza di pendenze molto elevate;
  • - ove strettamente necessario per la sicurezza del transito.

In tali casi, così come nei tratti pavimentati con materiali incongrui (asfalto, cemento), dovranno essere impiegati materiali lapidei sciolti pressati oppure fissati con resine stabilizzanti o materiali ecologici che non alterino l'effetto cromatico originario e si dimostrino adeguati a garantire un corretto inserimento paesaggistico.

Art. 51 Visuali panoramiche di particolare rilevanza paesaggistica (tratte stradali di interesse paesistico-percettivo)

1. Nei punti di particolare rilievo per panoramicità dovranno essere accuratamente tutelate le aperture visuali, evitando la realizzazione di opere che le ostacolino e verificando che la segnaletica e i corredi agli impianti stradali, compresi gli accessi e le sistemazioni lungo strada, non interferiscano negativamente con l'integrità percettiva delle visuali.

2. Potrà essere valutata l'opportunità di predisporre slarghi per la sosta a margine della strada, esternamente alla carreggiata, al fine di agevolare la fruizione del panorama in condizioni di sicurezza, purché ciò non comprometta i caratteri di ruralità dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica minore e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile.

3. La localizzazione dei tratti della viabilità principale e dei punti lungo tali percorsi connotati da visuali panoramiche di particolare rilevanza paesaggistica è riportata nelle Tavole di progetto del PO in scala 1:10.000.

Art. 52 Geotopi

1. Le aree che comprendono i geotopi di valore monumentale e di valore rilevante individuati dal PTCP di Arezzo, rappresentate nelle Tavole di progetto del PO in scala 1:10.000, sono costituiti da particolari emergenze della struttura idro-geomorfologica, che danno luogo a forme naturali del territorio che, per la loro particolare significatività, rappresentano elementi di rilevante valore ambientale e paesaggistico.

2. Le aree di cui al comma 1 sono sottoposte dal PTCP di Arezzo ad una particolare forma di tutela e sono per questo al loro interno vietati:

  1. a) la realizzazione di nuovi edifici, ad eccezione degli annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi, sia quelli da realizzare tramite P.A.P.M.A.A., che gli ulteriori manufatti realizzabili senza piano aziendale, di cui ai successivi artt. 96 e 97 e solo nel caso in cui all'interno delle aree individuate come geotopi sia già presente il centro aziendale agricolo e comunque nel caso in cui non sia possibile una loro diversa collocazione, da dimostrare mediante specifica relazione agronomica; non sono in ogni caso ammesse nuove residenze rurali;
  2. b) l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, nonché i prelievi di tali elementi, salvi quelli effettuati per motivi di ricerca e di studio da soggetti pubblici istituzionalmente competenti;
  3. c) l'asporto di materiali e i movimenti di terra che non siano strettamente finalizzati a lavorazioni agricole ordinarie (profondità massima cm 80) e ad interventi di ripristino ambientale.

3. Nelle aree dei geotopi di valore monumentale e rilevante individuate dal PTCP e confermati dal PS, sono consentiti esclusivamente gli interventi sul patrimonio edilizio esistente svolti all'interno delle aree di pertinenza di cui al successivo art. 87, comma 1, comunque nei limiti della disciplina di intervento attribuita dal PO, quali possono essere gli interventi pertinenziali, le addizioni volumetriche e gli altri interventi consentiti dallo stesso art. 87. Sono altresì consentite le recinzioni dei fondi agricoli per la difesa delle colture e degli allevamenti e quelli per i cavalli, di cui al successivo art. 107, mentre non sono ammessi i manufatti per l'attività venatoria, di cui al successivo art. 104.

4. Interventi di valorizzazione per il godimento collettivo delle aree interessate da geotopi consistenti in sentieristica di accesso e relativa segnaletica possono essere realizzati nel rispetto della conservazione del valore ecologico e del corretto inserimento paesaggistico.

5. Non avendo avuto le aree perimetrate un approfondimento in scala comunale, potrà essere prodotta una relazione geologica specifica, unitamente ad una relazione descrittiva degli aspetti paesaggistici e naturalistici del sito a firma di agronomo o esperto naturalista, il tutto corredato da viste fotografiche del sito, in modo da attestare che l'intervento non interferisce con la singolarità geologica costituente il "bene monumentale", a questa condizione sarà possibile ammettere anche:

  1. a) tutte le attività vietate al comma 2 lettera a);
  2. b) le movimentazioni di terreno per attività agricole di carattere straordinario;
  3. c) gli annessi agricoli amatoriali.

In caso di intervento di nuova edificazione da realizzare tramite presentazione di un P.A.P.M.A.A., lo stesso deve costituire variante allo strumento urbanistico, sulla base di uno studio che escluda la presenza del geotopo monumentale nell'area interessata.

Art. 53 Formazioni vegetali e specie tipiche, alberi monumentali

1. A garanzia di un corretto inserimento paesistico negli interventi consentiti dal PO si deve fare riferimento alle formazioni vegetali e alle specie tipiche. La scelta delle specie dovrà comunque essere sempre orientata dalla peculiarità del contesto, dalle condizioni microclimatiche e dalle capacità manutentive.

Anche i tappeti erbosi e i bordi dovrebbero essere realizzati evitando effetti dissonanti. Il prato rustico risulta in genere più consono dei prati monospecifici a taglio frequente che necessitano di interventi di irrigazione molto consistenti. Gli elementi ornamentali o disegnati dovrebbero essere calibrati in relazione all'importanza dell'edificio evitando di introdurre elementi impropri rispetto al contesto e il territorio circostante.

2. Sono specie tipiche dei contesti urbani il Leccio e il Tiglio ed inoltre il Platano, il Bagolaro e gli Aceri ornamentali ed altre specie quali peri e ciliegi ornamentali.

Nella ristrutturazione di filari urbani esistenti e nei casi di nuovo impianto dovranno essere particolarmente curati la forma e la dimensione delle aree permeabili di impianto, privilegiando la messa a dimora su aiuola continua non pavimentata. In presenza di elementi che non consentano la realizzazione dell'aiuola continua, si dovrà prevedere al piede delle piante una superficie non pavimentata preferibilmente coperta con un grigliato.

3. A titolo esemplificativo sono tipiche degli ambienti agricoli, naturali e seminaturali le seguenti specie arboree: acero campestre (Acer campestre), acero minore (Acer monspessulanum), carpino nero (Ostrya carpinifolia), carpino bianco (Carpinus betulus), cerro (Quercus cerris), roverella (Quercus pubescens), leccio (Quercus ilex), cipresso (Cupressus sempervirens), gelso (Morus nigra), noce (Juglans regia), ontano nero (Alnus glutinosa), olivo (Olea europea), olmo (Ulmus minor), orniello (Fraxinus ornus), salice (Salix viminalis, Salix caprea), sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia), albero di Giuda (Cercis siliquastrum), pioppo bianco (Populus alba), pioppo nero (Populus nigra), e ontano nero (Alnus glutinosa). Nella progettazione si suggerisce di evitare la banalizzazione del disegno con esteso impianto di cipressi e specie non coerenti con il contesto rurale. È comunque da escludere l'impiego di specie alloctone a sviluppo invasivo quali Ailanthus altissima e Robinia preudoacacia e altre specie aliene, che dove presenti dovranno preferibilmente essere sostituite.

Sono specie autoctone o tipiche per siepi arboreo-arbustive: prugnolo (Prunus spinosa), biancospino (Crataegus monogyna), ligustro (Ligustrum vulgare), viburno (Viburnum lantana) lentaggine (Viburnum tinus), alloro (Laurus nobilis), fusaggine (Euonymus europaeus), piracanta (Pyracantha coccinea) e mirto (Myrtus communis) anche in consociazione con l'olmo (Ulmus minor). Nella ricostruzione o realizzazione di nuove siepi è comunque da evitare l'impianto di specie quali Prunus laurocerasus, Cupressus leylandi, Pyttosporum spp. e delle specie aliene segnalate.

4. Nella ripiantumazione di alberi, siepi, filari o di altri elementi areali o lineari, compresa la vegetazione ripariale, nelle aree rurali e nelle aree che presentano caratteri di naturalità, seppure inserite in ambito urbano, si rinvia alle disposizioni dell'art. 80 della L.R. 30/2015.

Art. 54 Rischio archeologico

1. In tutto il territorio comunale ogni azione di trasformazione, sia connessa ad interventi urbanistico-edilizi, sia che attenga alle sistemazioni agrarie e dell'assetto ambientale e paesaggistico, è condizionata alla salvaguardia di eventuali possibili rinvenimenti e scoperte di natura archeologica.

2. Con riferimento alla Carta del potenziale archeologico e alla Relazione archeologica del PS, che individua e articola i ritrovamenti archeologici editi e le informazioni ancora inedite o parzialmente edite secondo la consistenza del individua cinque gradi di rilevanza del potenziale rischio archeologico.

Alle zone corrispondenti a tale articolazione si applica quanto di seguito indicato:

  • - per il grado 1 e 2 non sono richiesti comportamenti particolari, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004) e degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, che prescrive che qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza competente, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.
  • - per il grado 3 per ogni intervento di movimentazione di terra ed escavazioni dovrà essere data comunicazione di inizio dei lavori al Settore archeologico della Soprintendenza competente affinché possano essere attivate le procedure per la sorveglianza archeologica.
    Le attività di sorveglianza archeologica, i cui costi sono interamente a carico della committenza, dovranno essere eseguite da personale specializzato, il cui curriculum verrà sottoposto all'approvazione della Soprintendenza competente preventivamente all'inizio dei lavori, sotto la Direzione scientifica della Soprintendenza competente, alla quale andrà consegnata tutta la documentazione, redatta secondo le norme dalla stessa prescritte. Dovranno inoltre essere comunicati la tempistica prevista per gli interventi nonché, con congruo anticipo, l'effettivo inizio lavori.
  • - per il grado 4 è prevista la comunicazione alla Soprintendenza competente per ogni intervento di movimentazione di terra in fase di studio di fattibilità.
    Il soggetto proponente dovrà presentare la documentazione progettuale comprendente quanto previsto in materia di verifica di interesse archeologico e in particolare quanto indicato a dal D.lgs. 36/2023 e cioè esiti delle indagini geologiche e eventuali indagini archeologiche pregresse, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Ai sensi della disciplina di legge in materia di verifica di interesse archeologico la Soprintendenza può avviare il procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri sono interamente a carico della stazione appaltante.
  • - per il grado 5 ogni intervento è subordinato all'approvazione della Soprintendenza competente. Le aree oggetto di intervento saranno sottoposte all'esecuzione di indagini diagnostiche e/o saggi archeologici finalizzati a verificare la fattibilità delle opere.

Ultima modifica Mercoledì, 26 Febbraio, 2025 - 15:13