Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 1 Contenuti e ambito di applicazione del Piano Operativo

1. Il Piano Operativo (PO) è l’atto di governo del territorio che disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale, nel rispetto delle disposizioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati ed in coerenza con gli obiettivi ed indirizzi fissati dal Piano Strutturale. Esso è redatto secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia urbanistica.

2. L'organizzazione delle presenti Norme Tecniche di Attuazione è data dalle Parti, che corrispondono ai capitoli principali di cui si compongono le disposizioni del PO: la Parte I - Discipline generali e la Parte II - Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, sono valide a tempo indeterminato, mentre la Parte III - Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, è valida nei termini di efficacia previsti dalla legge toscana.

Art. 2 Elaborati costitutivi

1. Il Piano Operativo del Comune di Montevarchi è costituito dai seguenti gruppi di documenti:

  1. a) Progetto;
  2. b) Studi geologici, idraulici e sismici;
  3. c) Valutazioni.

2. Gli elaborati di Progetto sono:

  • - Relazione illustrativa
    con tavola PO Sintesi del progetto (scala 1:20.000);
  • - Relazione di conformazione, integrazione alla ricognizione dei beni paesaggistici e allegato di confronto tra le aree urbane e gli interventi di trasformazione del Piano Operativo e il perimetro del Territorio Urbanizzato del Piano Strutturale;
  • - Disciplina di piano
    • - Norme Tecniche di Attuazione;
    • - tavole
      PO.1÷13 Territorio urbanizzato (scala 1:2.000, 13 tavole)
      PO.14÷15 Territorio rurale (scala 1:10.000, 2 tavole)
      PO.16÷20 Nuclei rurali (scala 1:2.000, 5 tavolette raccolte in un fascicolo in formato A3).

3. Gli elaborati degli studi geologici, idraulici e sismici di supporto al Piano sono:

  • - Relazione tecnica con i criteri di fattibilità e schede di fattibilità
  • - Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni geologici
  • - Carta delle aree a rischio sismico
  • - Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni alluvionali
  • - Carta della Vulnerabilità
  • - Carta dell'Esposizione

4. Gli elaborati delle Valutazioni sono:

  • - Rapporto Ambientale di Valutazione Ambientale Strategica e Sintesi non tecnica;
  • - Studio di Incidenza.

Art. 3 Rapporto con il Regolamento Edilizio e con i Piani di Settore

1. La disciplina del Piano Operativo è integrata dalle disposizioni Regolamento Edilizio comunale, fermo restando che, in caso di contrasto, di difformità definitorie e di deroghe, le Norme e gli elaborati grafici del Piano Operativo prevalgono su quanto disposto dal Regolamento Edilizio. Per la definizione dei parametri urbanistici e edilizi utilizzati nelle presenti Norme si fa riferimento al Regolamento di attuazione dell'art. 216 della L.R. 65/2014.

2. L'Amministrazione provvede all'adeguamento alle Norme del Piano Operativo delle disposizioni del Regolamento Edilizio che, ai sensi della normativa regionale, detta norme in materia di modalità costruttive, ornato pubblico ed estetica, igiene, sicurezza e vigilanza e persegue gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico in coerenza con il Titolo VIII, Capo I, della L.R. 65/2014.

3. L'Amministrazione provvede inoltre all'eventuale adeguamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica e degli altri Piani di Settore vigenti.

4. Il Piano Operativo è coordinato con il Piano Comunale di Protezione Civile, che ne costituisce parte integrante.

Art. 4 Zone territoriali omogenee e distanze

1. Ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, ai sensi del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, nelle tavole di progetto del PO le Zone territoriali omogenee sono individuate attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla della zona è posizionata in basso a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso), così come definite all'art. 2 del citato D.M.

2. Ai sensi del DPGR n. 39/R del 2018 e del 'Regolamento edilizio tipo nazionale', si definisce "distanza" la lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. Dalla misurazione sono escluse le parti aggettanti fino a ml 1,50, relative a gronde, pensiline, scale, coronamenti e simili, mentre sono invece sottoposti al rispetto delle distanze i balconi a sbalzo.

3. I limiti di distanza da osservare tra fabbricati sono definiti all'art. 9 del D.M. n. 1444 e s.m.i., con le eccezioni previste dallo stesso decreto.

Art. 5 Strumenti e modi di attuazione

1. Le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante:

  • - interventi edilizi diretti;
  • - permessi di costruire convenzionati, previa stipula di convenzione o atto unilaterale d'obbligo, approvata dall'Amministrazione Comunale e registrata e trascritta a cura e spese dell'interessato, che specifica gli obblighi funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico (cessione di aree, realizzazione di opere di urbanizzazione, ecc.);
  • - progetti unitari convenzionati, previa elaborazione di un progetto relativo all'intera area di intervento da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale, con correlata convenzione finalizzata a disciplinare le opere e i benefici pubblici correlati all'intervento (cessione di aree, realizzazione di opere di urbanizzazione, opere di compensazione urbanistica, ecc.), che comportano l'assunzione di specifici obblighi da parte de soggetto attuatore;
  • - Piani Attuativi, di iniziativa pubblica e/o privata e altri piani e programmi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, ai fini del coordinamento degli interventi previsti;
  • - Progetti di opere pubbliche, secondo la relativa normativa vigente in materia.

2. Il Piano Operativo si attua attraverso progetti unitari convenzionati o piani attuativi dove previsto dalle presenti Norme o su richiesta dell'Amministrazione Comunale per la rilevanza degli interventi o per l'opportunità di inquadrarli o coordinarli in un contesto ampio.

3. Nelle aree destinate a Spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico (s), di cui al successivo art. 15, il PO si attua mediante intervento edilizio diretto, previa approvazione dei progetti di iniziativa pubblica, nel rispetto delle norme regionali e statali vigenti, per l'area e il tipo di edificio e il regolare svolgimento delle attività previste. L'edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali, nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici e della compatibilità urbanistica con il contesto.

Art. 6 Previsioni del Regolamento Urbanistico in corso di attuazione

1. I progetti di nuova edificazione e i relativi permessi di costruire in corso di attuazione non identificati nelle tavole del PO possono essere variati in corso d'opera entro i termini di validità del titolo edilizio, facendo riferimento alla normativa urbanistica vigente al momento del rilascio dello stesso titolo abilitativo che li ha generati.

2. Sono altresì efficaci le previsioni dei piani attuativi di iniziativa privata già approvati e convenzionati alla data di adozione del presente PO, i quali possono trovare attuazione sino alla loro naturale scadenza, anche con eventuali varianti purché non incidenti sui parametri urbanistici di riferimento.

Ultima modifica Mercoledì, 26 Febbraio, 2025 - 15:13