Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 101 Manufatti per l’agricoltura amatoriale

1. Fatte salve le indicazioni d'ambito degli artt. 74-80, l'installazione di manufatti destinati all'agricoltura amatoriale, esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, è consentita ai proprietari o detentori di fondi agricoli sprovvisti o insufficientemente dotati di annessi o manufatti; ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.

2. Alla realizzazione di manufatti amatoriali concorrono i soli terreni posseduti nel Comune di Montevarchi.

Ai fini della determinazione della superficie agricola coltivata per il dimensionamento di tali manufatti concorrono tutti i terreni coltivati escluse le aree di resede.

3. La realizzazione dei manufatti amatoriali è consentita a condizione che:

  • - i proprietari dei fondi non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati e i terreni non siano stati oggetto di trasferimenti parziali che determinano vincolo di inedificabilità decennale secondo quanto previsto dall'articolo 76 della L.R. 65/2014; sono fatti salvi i trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
  • - i terreni di riferimento siano costituiti da un unico corpo (viene considerato appezzamento unico anche il lotto attraversato da viabilità pubblica o di uso pubblico);
  • - il richiedente sottoscriva un impegno alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico, come indicato al precedente art. 94, alla manutenzione del fondo e allo smantellamento di manufatti e annessi alla cessazione dell'attività.

4. La Superficie Coperta del manufatto realizzabile è definita con riferimento alla estensione della superficie agricola e al tipo di coltivazione esercitata (o superficie forestale nell'ambito R1):

  • - tipo 0 - 9 mq. realizzabili per superficie agricola coltivata fino a 500 mq.;
  • - tipo A - 15 mq. realizzabili con una superficie agricola coltivata destinata a orto, coltivazioni erbacee, coltivazioni arboree, esclusi gli oliveti, uguale o superiore a 500 mq., fino a 2.000 mq.;
  • - tipo B - 35 mq. realizzabili con una superficie agricola coltivata a 2.000 a 10.000;
  • - tipo C - 50 mq. realizzabili con una superficie agricola coltivata oltre i 10.000 mq.
    Nei soli ambiti ambiti R1 ed R2 è consentita la realizzazione di manufatti amatoriali di tipo C per
    • - l'olivicoltura (superficie superiore a 10.000 mq. di oliveto specializzato)
    • - la castanicoltura (superficie superiore a 15.000 mq. di castagneto da frutto)
    • - la selvicoltura (superficie boscata superiore a 50.000 mq.).

I manufatti di tipo B e C sono subordinati all'asseveramento da parte di tecnico abilitato in materie agricole della superficie agricola coltivata.

5. Per ogni fondo è ammesso un solo manufatto. Possono insistere sullo stesso fondo e sono tra loro cumulabili manufatti per l'agricoltura amatoriale e per allevamenti amatoriali di cui al successivo art. 103 laddove siano presenti le superfici agricole necessarie per il dimensionamento di entrambe le fattispecie.

6. I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:

  • - unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e rettangolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
  • - Altezza (HMax) non superiore a 2,50 ml. in gronda;
  • - struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui, come ad esempio le lamiere o lastre ondulate;
  • - assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile; i manufatti di Superficie Coperta non superiore a 15 mq. saranno semplicemente appoggiati al suolo, con eventuale pavimentazione interna costituita da elementi accostati, privi di giunti stuccati o cementati;
  • - assenza di dotazioni che consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo.

7. È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie, mentre sono consentite le recinzioni a protezione delle colture previste al successivo art. 107.

Ultima modifica Mercoledì, 26 Febbraio, 2025 - 15:13