Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 95 Nuove abitazioni rurali tramite P.A.P.M.A.A.
1. Ferme restando le condizioni di legge e l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, l'azienda agricola dotata delle superfici fondiarie minime, di cui almeno il 50% dovrà essere accorpato ai nuovi edifici, può, se sussistono le condizioni, richiedere la realizzazione di nuove abitazioni rurali attraverso il P.A.P.M.A.A. con valore di piano attuativo.
2. Per i nuovi edifici per abitazioni rurali si dovranno:
- - prioritariamente utilizzare aree già utilizzate anche per funzioni di servizio e prossime agli eventuali edifici esistenti, con il miglior uso della viabilità esistente, evitando in ogni modo la realizzazione in area isolata nel territorio aperto;
- - privilegiare la semplicità delle soluzioni d'impianto, le tipologie e le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili ai modelli storici locali o tipicizzati, evitando comunque caratterizzazioni vernacolari (archi non strutturali, falde...); le nuove abitazioni rurali dovranno essere di pianta regolare e sono da preferire di norma volumetrie compatte, con finestre e porte di dimensioni tradizionali, con prevalenza dei pieni sui vuoti, con copertura a falde tradizionali e con esclusione di terrazze a tasca; non sono altresì consentiti i balconi e le scale esterne in aggetto, mentre logge e portici sono ammessi limitatamente ad un solo fronte dell'edificio;
- - impiegare materiali e finiture coerenti con le peculiarità dell'edilizia tradizionale e consolidata; dovrà essere posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali, in particolare quelle proprie del luogo, evitando al contempo l'impiego esteso o pervasivo di materiali e tecniche di uso recente o non tipici del luogo;
- - in alternativa alle modalità progettuali ed esecutive caratteristiche dell'edilizia tradizionale, di cui ai precedenti punti, per i nuovi edifici si potrà proporre un linguaggio contemporaneo, con materiali innovativi che sappiano integrarsi in quanto a capacità di invecchiamento e durevolezza - da documentare debitamente - con il contesto ambientale rurale, finalizzando l'intervento a riqualificare o creare nuovi paesaggi di qualità, con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica; si dovrà comunque privilegiare l'edilizia sostenibile e favorire la reversibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita dell'edificio.
3. La dimensione massima ammissibile di ogni nuova unità abitativa è stabilita in 110 mq. di Superficie utile abitabile (Sua). Nel caso in cui la nuova unità abitativa sia anche l'esito di riconversione/trasferimento di volumetrie esistenti per una Superficie edificata (SE) minima di 50 mq., la dimensione massima ammissibile è di 130 mq. di Superficie utile abitabile (Sua). La nuova unità abitativa non potrà comunque essere inferiore a 70 mq di Sua.
La dimensione massima ammissibile di Superficie accessoria (SA) per ogni unità abitativa, esclusi eventuali locali totalmente interrati, è stabilita in 60 mq. Le autorimesse non potranno superare la superficie di 40 mq. per ogni nuova unità abitativa; nel territorio rurale la realizzazione di locali seminterrati da adibire ad autorimessa è consentita solo nel caso in cui, a causa del dislivello dei vari punti della quota originaria del suolo, il percorso di accesso all'autorimessa non necessiti di movimenti di terra significativi, senza alcuna alterazione della morfologia dei luoghi e ciò non comporti dunque la realizzazione di rampe, ovvero avvenga utilizzando preesistenti salti di quota.
I locali disposti ad un eventuale livello totalmente interrato dovranno essere compresi entro il sedime del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; l'accesso diretto al piano interrato o parzialmente interrato è consentito solo nel caso in cui ciò non comporti la realizzazione di rampe.
4. L'altezza della nuova costruzione non potrà superare ml 7,50 ovvero due piani fuori terra, con Altezza utile (HU) non superiore a 2,90 ml.
5. Il sistema di illuminazione esterna e la sistemazione degli spazi pertinenziali dei nuovi edifici devono essere previsti nella redazione delle norme del Programma Aziendale ed hanno valore prescrittivo.