Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 83 Nuclei rurali
1. Il PO individua come nuclei rurali, ai sensi dell'art. 65 della LR 65/2014, gli aggregati di Caposelvi, Rendola, Ventena, Ricasoli e Levane alta, anche significativamente diversi tra di loro, ma che sono comunque caratterizzati dalla prevalente funzione residenziale e che mantengono una stretta relazione con il contesto paesaggistico rurale. Ai fini della presente disciplina, all'interno dei nuclei rurali il PO distingue i tessuti di matrice storica RN1 da quelli recenti RN2.
2. Nei tessuti storici dei nuclei rurali RN1, oltre alle attività agricole, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
- - residenziale: è la funzione da ritenersi prevalente; in ogni fabbricato non si potranno realizzare unità immobiliari della Superficie utile (Su) minore di mq. 50; qualora esistano già unità di SU inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o fuse tra loro, ma non ulteriormente frazionate
- - attività direzionali e di servizio, limitatamente agli uffici privati a carattere professionale ed alle strutture associative e di servizio nei settori socio-sanitario e culturale
- - artigianale di servizio b2
- - commerciale di vicinato ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande c1 e c2
- - attività turistico ricettive compatibili con i caratteri degli edifici, piccoli alberghi e dimore d'epoca, alberghi diffusi, strutture ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
3. Nei tessuti recenti dei nuclei rurali RN2, oltre alle attività agricole, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
- - residenziale; in ogni fabbricato non si potranno realizzare unità immobiliari della Superficie utile (Su) minore di mq. 50; qualora esistano già unità di Su inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o fuse tra loro, ma non ulteriormente frazionate
- - attività direzionali e di servizio, limitatamente agli uffici privati a carattere professionale ed alle strutture associative e di servizio nei settori socio-sanitario e culturale
- - commerciale di vicinato ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande c1 e c2
- - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.
4. All'interno dei tessuti storici dei nuclei rurali RN1 sono individuati con specifica campitura nelle Tavole di progetto del PO le strade, le piazze, gli slarghi e gli altri spazi aperti pavimentati di uso pubblico; tali percorsi e spazi aperti costituiscono parte integrante dei nuclei antichi e devono pertanto essere conservati e/o ripristinati nella caratterizzazione propria dei contesti storici.
5. Nei nuclei rurali il Piano Operativo individua inoltre come verde complementare (rappresentato con specifica campitura nelle tavole di progetto del PO) le aree verdi private che non fanno parte di lotti edificati e che costituiscono parte integrante del sistema del verde e che concorrono a incrementare le prestazioni ecologiche dell'insediamento.
Le aree di verde complementare pertanto non possono essere pavimentate o rese impermeabili e all'interno di tali aree è vietata qualsiasi forma di nuova edificazione, anche interrata e sono ammessi esclusivamente opere e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, ai sensi della normativa regionale; eventuali manufatti esistenti, nel caso in cui siano realizzati con materiali precari o incongrui e sempreché legittimi, possono essere demoliti e ricostruiti con materiali adeguati al contesto intercettando il sedime preesistente, senza incremento di Superficie Coperta e di altezza e senza cambio di destinazione d'uso.