Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 82 Articolazione degli insediamenti nel territorio rurale

1. Il Piano Operativo distingue e classifica nel territorio rurale, in conformità alle disposizioni della L.R. 65/2014, i seguenti tipi di insediamenti:

  1. a) i nuclei rurali, che corrispondono ad aggregati di matrice storica, dotati di una peculiare identità e spesso dotati anche di attrezzature e spazi di servizio, per i quali valgono le discipline di intervento individuate nelle Tavole di progetto del PO e ai quali si applicano le specifiche disposizioni di cui al successivo art. 83.
  2. b) l'insediamento diffuso costituito da edifici e complessi edilizi sparsi di matrice storica e di valore architettonico e/o storico documentale, che comprende gli aggregati le ville e gli edifici specialistici di particolare pregio, oppure di formazione recente o comunque non caratterizzato da significativo valore, per il quale valgono le discipline di intervento individuate nelle Tavole di progetto del PO, oltre alle specifiche disposizioni di cui al presente Capo.

2. Nel caso di edifici aziendali a destinazione d'uso agricola, sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, allo I.A.P. sono consentiti anche gli interventi di cui all'art. 71, commi 1bis e 2, della L.R. 65/2014 e s.m.i., che devono essere considerati alternativi a quelli previsti dalle presenti Norme, con le seguenti limitazioni:

  • - limitatamente gli edifici con disciplina di intervento t3, t4, e t5, ampliamenti una tantum fino ad un massimo di 100 mc. per ogni abitazione rurale e fino ad un massimo del 10% del volume esistente e comunque non oltre i 300 mc. per gli annessi agricoli;
  • - limitatamente gli edifici con disciplina di intervento t4, e t5, trasferimenti di volumetrie che non eccedono per ogni singolo edificio aziendale il 20% del volume edificato (VE) legittimamente esistente; i volumi trasferiti non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui al precedente punto a).

Nel caso di demolizione e ricostruzione o di sostituzione edilizia si applicano integralmente i criteri insediativi per i nuovi edifici e manufatti rurali riportati all'art. 106 delle presenti Norme.

Ultima modifica Mercoledì, 26 Febbraio, 2025 - 15:13