Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 80 Ambito dei corridoi fluviali (R7)
1. L'ambito R7 dei corridoi fluviali è costituito dalle pertinenze fluviali dell'Arno e dei suoi principali tributari nonché dei canali di derivazione di rilevanza idraulica. Fanno parte dell'ambito oltre ai corsi d'acqua, le fasce di rispetto, le aree di pertinenza fluviale, le opere idrauliche e la vegetazione ripariale dove presente, nonché le aree individuate per le casse di espansione ai fini di riduzione del rischio idraulico. La fascia di pertinenza si fa più ampia lungo il Fiume Arno dove, in prossimità del capoluogo, sono presenti orti ed aree coltivate.
Il sub-ambito R7.1 corrisponde ai contesti fluviali, così come individuati dal Piano Strutturale, nel territorio rurale.
I corridoi costituiscono elementi della rete ecologica in cui, come per l'ambito U13 delle aree urbane, la tipologia e l'entità delle forme di tutela sono strettamente correlate ai caratteri di naturalità del tratto del corso d'acqua e alla specifica funzionalità in termini di connessione ecologica; più in generale le azioni devono tenere in considerazione il concetto di continuum fluviale privilegiando, ove non in contrasto con la salvaguardia dal rischio idraulico, interventi di rinaturalizzazione degli alvei, con l'eliminazione graduale degli elementi artificializzazione e di frammentazione.
2. Ferma restando la competenza dell'autorità idraulica sono interventi di miglioramento ambientale la manutenzione e il miglioramento delle sistemazioni idrauliche e idraulico agrarie, il mantenimento e l'implementazione della rete dei corridoi ecologici e della vegetazione ripariale con l'obiettivo di salvaguardare o migliorare la continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali anche utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica, la realizzazione di piccole aree umide. Sono fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde.
3. Nell'ambito R7 non sono consentiti:
- - nuovi annessi e nuove abitazioni rurali;
- - l'agricampeggio e l'agrisosta camper;
- - manufatti amatoriali;
- - manufatti per l'escursionismo;
- - manufatti a supporto dell'attività venatoria;
- - la realizzazione di invasi, salvo i casi prescritti dall'autorità idraulica.
4. Nel sub-ambito R7.1 gli interventi ammessi dovranno comunque garantire il mantenimento della continuità fisica, morfologica, biologica e percettiva con il corpo idrico, privilegiando la conservazione dell'assetto paesaggistico proprio del contesto fluviale.
In particolare per i manufatti aziendali che richiedono trasformazioni permanenti al suolo saranno sottoposti ad esame da parte della Commissione per il Paesaggio al fine di garantire la compatibilità della soluzione progettuale con il contesto.