Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 60 Gli aggregati storici interclusi (U4)

1. Gli aggregati storici U4 comprendono piccoli insediamenti di matrice storica, aggregati e nuclei un tempo esterni all'area urbana, raggiunti in anni recenti dell'espandersi della città di Montevarchi. Caratterizzati da edifici e complessi di antico impianto, talvolta parzialmente alterati, che mantengono significativo interesse documentale.

2. Per gli edifici ed i relativi spazi aperti appartenenti a quest'ambito il PO consente, salvo casi specifici individuati con apposita sigla sulle Tavole di Piano Operativo, la disciplina di intervento di tipo 4 (t4).

3. All'interno dei tessuti U4, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del PO, negli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente si possono prevedere le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività direzionali e di servizio
  • - spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico.

Il mutamento verso le altre destinazioni d'uso - riferite alle categorie funzionali di cui al precedente art. 7 - è ammesso esclusivamente per le unità immobiliari che non siano al piano terra e al piano seminterrato e comunque ai soli fini di uniformare la destinazione a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.

4. In ogni fabbricato esistente eventuali nuove e ulteriori unità immobiliari con destinazione residenziale dovranno avere una Superficie utile (Su) minima di 60 mq. Qualora esistano già unità di Superficie utile inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o ampliate, ma non ulteriormente frazionate. Gli eventuali interventi per il recupero dei sottotetti non concorrono al raggiungimento della dimensione minima degli alloggi e, ai sensi di legge, non possono determinare la formazione di nuove unità immobiliari.

Il passaggio alla funzione residenziale per la formazione di nuovi alloggi non è ammesso ai piani terra o ai piani seminterrati degli edifici che prospettano direttamente su aree pubbliche, strade o piazze o comunque su aree che non siano di esclusiva pertinenza della relativa unità immobiliare; in tali casi il cambio d'uso verso la destinazione residenziale è consentito solo per annettere a unità immobiliari residenziali spazi prima destinati ad altri usi, per ripristinare la tipologia originaria o un precedente uso residenziale; nel caso di ripristino della tipologia originaria è consentita la modifica delle aperture poste al piano terra per adeguarle all'uso residenziale anche nel caso in cui l'edificio sia sottoposto dal piano alla disciplina di intervento t3.

5. È consentita la monetizzazione degli oneri relativi alle dotazioni di parcheggi di cui al precedente art. 17.

Ultima modifica Mercoledì, 26 Febbraio, 2025 - 15:13