Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 55 Criteri di articolazione delle aree urbane
1. Le aree urbane del Comune di Montevarchi sono individuate all'interno del territorio urbanizzato definito dal Piano Strutturale e sono articolate in ambiti o tessuti sulla base delle caratteristiche morfologiche, funzionali ed ambientali dei singoli contesti, a partire dal riconoscimento delle parti di antico impianto e dei morfotipi dell'urbanizzazione contemporanea dello stesso PS.
2. I tessuti, riportati nelle Tavole di progetto del PO attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla dell'ambito è posizionata in alto a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso) sono i seguenti:
- - la città antica di Montevarchi (U1)
- - i tessuti dei villini e dei palazzi primo '900 - l'espansione ottocentesca e primo novecento - (U2, con sub-ambito dei villini U2.1)
- - i borghi e gli altri tessuti storici (U3, con sub-ambito del tessuto storico di Moncioni)
- - gli aggregati storici interclusi (U4)
- - i quartieri recenti pianificati (U5)
- - i tessuti recenti residenziali (U6)
- - i tessuti recenti residenziali misti (U7)
- - le piastre produttive specializzate (U8)
- - le aree artigianali miste (U9)
- - le aree produttive miste a terziario (U10)
- - le aree specializzate del commercio (U11)
- - le grandi attrezzature collettive (U12)
- - gli elementi e le aree della rete ecologica nell'area urbana (U13) con sub-ambito U13.1 dei contesti fluviali.
3. Per ciascun tessuto sono stabilite regole per quanto riguarda usi ed interventi, fatto salvo quanto esplicitamente indicato nelle Tavole di progetto del PO o nella disciplina di aree specifiche, in particolare per quanto riguarda gli interventi per la tutela degli insediamenti di rilevante pregio e di interesse storico-documentale.
4. Il Piano Operativo individua inoltre come verde complementare (rappresentato con specifica campitura nelle tavole di progetto del PO) le aree verdi private che non fanno parte di lotti edificati e che costituiscono parte integrante del sistema del verde urbano e che concorrono a incrementare le prestazioni ecologiche in ambito urbano.
Le aree di verde complementare pertanto non possono essere pavimentate o rese impermeabili e all'interno di tali aree è vietata qualsiasi forma di nuova edificazione, anche interrata, e sono ammessi esclusivamente opere e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, come individuati dalla normativa regionale; eventuali manufatti esistenti, nel caso in cui siano realizzati con materiali precari o incongrui e sempreché legittimi, possono essere demoliti e ricostruiti con materiali adeguati al contesto intercettando il sedime preesistente, senza incremento di Superficie Coperta e di altezza e senza cambio d'uso.