Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 52 Geotopi
1. Le aree che comprendono i geotopi di valore monumentale e di valore rilevante individuati dal PTCP di Arezzo, rappresentate nelle Tavole di progetto del PO in scala 1:10.000, sono costituiti da particolari emergenze della struttura idro-geomorfologica, che danno luogo a forme naturali del territorio che, per la loro particolare significatività, rappresentano elementi di rilevante valore ambientale e paesaggistico.
2. Le aree di cui al comma 1 sono sottoposte dal PTCP di Arezzo ad una particolare forma di tutela e sono per questo al loro interno vietati:
- a) la realizzazione di nuovi edifici, ad eccezione degli annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi, sia quelli da realizzare tramite P.A.P.M.A.A., che gli ulteriori manufatti realizzabili senza piano aziendale, di cui ai successivi artt. 96 e 97 e solo nel caso in cui all'interno delle aree individuate come geotopi sia già presente il centro aziendale agricolo e comunque nel caso in cui non sia possibile una loro diversa collocazione, da dimostrare mediante specifica relazione agronomica; non sono in ogni caso ammesse nuove residenze rurali;
- b) l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, nonché i prelievi di tali elementi, salvi quelli effettuati per motivi di ricerca e di studio da soggetti pubblici istituzionalmente competenti;
- c) l'asporto di materiali e i movimenti di terra che non siano strettamente finalizzati a lavorazioni agricole ordinarie (profondità massima cm 80) e ad interventi di ripristino ambientale.
3. Nelle aree dei geotopi di valore monumentale e rilevante individuate dal PTCP e confermati dal PS, sono consentiti esclusivamente gli interventi sul patrimonio edilizio esistente svolti all'interno delle aree di pertinenza di cui al successivo art. 87, comma 1, comunque nei limiti della disciplina di intervento attribuita dal PO, quali possono essere gli interventi pertinenziali, le addizioni volumetriche e gli altri interventi consentiti dallo stesso art. 87. Sono altresì consentite le recinzioni dei fondi agricoli per la difesa delle colture e degli allevamenti e quelli per i cavalli, di cui al successivo art. 107, mentre non sono ammessi i manufatti per l'attività venatoria, di cui al successivo art. 104.
4. Interventi di valorizzazione per il godimento collettivo delle aree interessate da geotopi consistenti in sentieristica di accesso e relativa segnaletica possono essere realizzati nel rispetto della conservazione del valore ecologico e del corretto inserimento paesaggistico.
5. Non avendo avuto le aree perimetrate un approfondimento in scala comunale, potrà essere prodotta una relazione geologica specifica, unitamente ad una relazione descrittiva degli aspetti paesaggistici e naturalistici del sito a firma di agronomo o esperto naturalista, il tutto corredato da viste fotografiche del sito, in modo da attestare che l'intervento non interferisce con la singolarità geologica costituente il "bene monumentale", a questa condizione sarà possibile ammettere anche:
- a) tutte le attività vietate al comma 2 lettera a);
- b) le movimentazioni di terreno per attività agricole di carattere straordinario;
- c) gli annessi agricoli amatoriali.
In caso di intervento di nuova edificazione da realizzare tramite presentazione di un P.A.P.M.A.A., lo stesso deve costituire variante allo strumento urbanistico, sulla base di uno studio che escluda la presenza del geotopo monumentale nell'area interessata.