Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 25 Disciplina di intervento di tipo 4 (t4)

1. La disciplina di intervento di tipo 4 (t4), consente gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, fino alla demolizione con ricostruzione comunque configurata dell'intero edificio, come definita dalla legge regionale e l'incremento delle superfici edificate/edificabili (SE) all'interno della sagoma esistente, compreso quelle eventualmente realizzabili in relazione all'eventuale aumento del numero dei solai. Tale disciplina t4 consente altresì determinate fattispecie di addizioni volumetriche, così come definiti dalle disposizioni regionali, alle condizioni e alle limitazioni dettate dai successivi commi.

2. La disciplina di tipo 4, oltre a quanto ammesso per la disciplina di intervento t3, consente:

  1. a) modifiche alle strutture di fondazione, alle strutture in elevazione ed ai solai, con opere che possono prevedere anche il completo svuotamento dell'organismo edilizio e l'inserimento di nuovi solai e di tecnologie diverse da quelle esistenti, che possono comportare anche incremento delle superfici edificate (o edificabili) - SE - all'interno della sagoma esistente;
  2. b) ai fini del consolidamento dell'edificio, esclusivamente nel caso sia dettata da esigenze strutturali, la formazione di un cordolo di coronamento, che non deve risultare visibile all'esterno; la quota di imposta della copertura, ove non sussista l'obbligo di conservare la gronda esistente, può aumentare, a seguito della formazione del cordolo, fino ad un massimo di 0,30 ml.;
  3. c) modifiche alle facciate, compresa la chiusura con infissi vetrati di logge o porticati, anche comportante aumento di SE, fermo restando il rispetto delle distanze minime e la realizzazione di ascensori esterni; nelle facciate sono sempre consentiti gli isolamenti termici esterni (intonaci isolanti e a cappotto), finalizzati al risparmio energetico;
  4. d) la realizzazione di scale esterne all'involucro edilizio ad uso di singole unità immobiliari, prive di copertura o non delimitate da tamponamenti perimetrali e purché limitate al superamento di un solo piano di dislivello e di scale di sicurezza comunque configurate;
  5. e) la realizzazione di serre solari con specifica finalità di risparmio energetico, debitamente certificata;
  6. f) solo per gli edifici residenziali, la realizzazione di interventi pertinenziali, come definiti dalle disposizioni regionali, alle condizioni del precedente art. 24, comma 2, settimo alinea; per gli edifici con disciplina di intervento t4, tali interventi possono essere realizzati anche in aderenza all'immobile principale di cui costituiscono pertinenza ed è anche ammesso il loro collegamento diretto, purché sia anche previsto l'accesso diretto dall'esterno, in modo da mantenere indiscutibilmente preservato il carattere della pertinenzialità;
  7. g) la realizzazione di volumi tecnici anche fuori terra;
  8. h) gli interventi di demolizione e contestuale ricostruzione comunque configurata degli edifici esistenti, come definiti dalle norme regionali, quale che sia la loro destinazione d'uso, purché non comportino incremento di volume totale, sia entro che fuori terra; nel territorio urbanizzato tali interventi possono essere effettuati all'interno del lotto urbanistico di riferimento, mentre nel territorio rurale nell'ambito del resede definito nelle tavole del PO; il nuovo edificio deve mantenere un'altezza dell'edificio come definita dai parametri regionali uguale o inferiore a quella dell'edificio demolito;
  9. i. solo per gli edifici residenziali esistenti, la realizzazione di interventi di addizione volumetrica, alle condizioni del successivo comma 3.

3. La disciplina t4 consente, per gli edifici residenziali esistenti alla data di adozione del PO, i seguenti interventi di addizione volumetrica, comunque complementari agli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al precedente comma, lett. h):

  1. a) per i soli edifici con SE inferiore a 350 mq., l'ampliamento realizzato in aderenza ed in continuità con le superfici utili (SU) dell'alloggio verso spazi liberi pertinenziali, fino a 30 mq. o, in alternativa, fino al massimo del 20% di Superficie edificata o edificabile (SE) per ciascuna unità abitativa esistente alla data di adozione del Piano Operativo; l'altezza massima (Hmax) di tali ampliamenti non può superare l'altezza dell'edificio di riferimento esistente; tali addizioni volumetriche possono essere attuate anche per fasi successive, fino al raggiungimento del limite consentito;
  2. b) per i fabbricati residenziali con SE superiore a 350 mq, realizzati con il medesimo atto abilitativo, addizioni volumetriche, comprensive anche di eventuali volumi accessori, volte a migliorare l'utilizzo dell'immobile, fino ad un massimo del 15% della SE complessiva esistente o volume edificabile/ edificato (VE) equivalente, anche con incremento dell'altezza massima;
  3. c) solo all'interno del territorio urbanizzato, il rialzamento degli edifici esistenti, per raggiungere un'altezza media del piano sottotetto pari a:
    • - 2,70 ml., anche al fine di renderlo abitabile;
    • - 2,40 ml. anche al fine di realizzare spazi accessori e di servizio, anche condominiali.

Ultima modifica Mercoledì, 26 Febbraio, 2025 - 15:13