Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 24 Disciplina di intervento di tipo 3 (t3)
1. La disciplina di intervento di tipo 3 (t3) è finalizzata alla salvaguardia del valore storico o storicizzato degli edifici e degli elementi tipologici, architettonici ed ambientali che li caratterizzano. Per tali edifici ed elementi costitutivi si assumono le limitazioni della disciplina di intervento t2, di cui al precedente art. 23, comma 2, fatta eccezione per gli ulteriori interventi ammessi ai successivi commi.
2. Gli interventi non devono comportare alterazione dei valori storico-tipologici e testimoniali ed oltre a quanto consentito per gli edifici con disciplina di intervento t2, di cui al precedente art. 23, commi 3 e 4, la disciplina t3 ammette i seguenti interventi:
- - sostituzione dei solai e loro rifacimento a quote diverse da quelle originarie; l'eventuale spostamento non deve determinare alcuna necessità di modificare l'aspetto esteriore dell'edificio e la creazione di ulteriori piani, ad eccezione di quello eventualmente ricavabile nel sottotetto, che può determinare anche aumento della superficie utile; tale possibilità è anche riferibile a edifici privi di solai intermedi tra piano terra e copertura ed è comunque subordinata all'utilizzo di tecniche e materiali appropriati, simili e o compatibili con quelli originari dell'organismo edilizio;
- - modifiche ai collegamenti verticali interni nel rispetto del tipo edilizio e del sistema strutturale; l'inserimento di nuovi collegamenti verticali interni è subordinato all'impiego di tecnologie leggere che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue e non dovrà comunque interessare travature lignee portanti, volte e solai con caratteristiche di pregio (a volta, a cassettone, volterrane, ecc.); è altresì consentita la sostituzione di eventuali scale esterne, laddove non rivestano valore storico o tipologico-documentario, riconducendole alle caratteristiche tipologiche dell'organismo originario;
- - modifiche all'aspetto esteriore degli edifici, nel rispetto comunque dei caratteri tipologici, architettonici e decorativi di valore, del sistema strutturale e a condizione che la nuova configurazione dei fronti presenti un assetto compositivo che sia riconducibile ai caratteri formali e alle originarie caratteristiche architettoniche dell'edificio da illustrare sulla base di adeguata documentazione, e che in ogni caso non vengano interessati i fronti di carattere unitario e compiuto, nei quali si possono ripristinare solamente aperture preesistenti attualmente tamponate o false aperture originali, o introdurne ulteriori solo se finalizzate a ricondurre la facciata alla configurazione più propria; si dovranno proporre soluzioni formali e finiture esterne coerenti, tanto che le eventuali nuove aperture o le modifiche a quelle esistenti dovranno rispettare per forma, dimensione e partizione quelle esistenti e le caratteristiche tipologiche dell'organismo edilizio originario o comunque della configurazione riconoscibile come di maggior valore dalla relazione storico-critica richiesta e nel caso in cui i prospetti o parte di essi siano stati alterati in modo incongruo gli interventi devono prevedere il ripristino dei caratteri originari; solo per gli edifci posti all'interno del territorio urbanizzato è consentito realizzare intonaci isolanti e intonaci a cappotto nei limiti e alle condizioni di cui al successivo art. 28;
- - eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio e/o di eventuali parti ammalorate o degradate, documentate come tali nella relazione storico-critica di cui al precedente art. 21 e il loro rifacimento a parità di volume nelle forme e nelle tecniche più appropriate e compatibili;
- - installazione di infissi vetrati allineati al filo interno della muratura delle logge, altane e nel caso di locali con aperture con grigliati in laterizio detti anche "a salto di gatto", anche comportante aumento di SE e di Volume edificato, mentre non è consentita invece nel caso di porticati e tettoie;
- - realizzazione o modifica di lucernari piani in funzione dei rapporti minimi di illuminazione per i locali sottostanti; i nuovi lucernari, non più di uno per unità immobiliare, non devono interferire con le strutture principali di copertura e le loro dimensioni orizzontali non possono comunque essere superiori a due ordini dell'orditura secondaria originale, nel caso di coperture tradizionali con travetti e mezzane e di 0,70 ml. negli altri casi; la loro lunghezza lungo la falda di copertura non può superare 1,50 ml. e devono inoltre essere posizionati ad una distanza non inferiore a 1,50 ml. dalla linea di gronda;
- - laddove non rivestano carattere storico o tipologico-documentario, la demolizione dei volumi accessori e la loro ricostruzione all'interno del lotto di pertinenza a parità di volume e ad un solo piano, purché non in aderenza all'edificio principale, evitando di impegnare vedute panoramiche; laddove non presenti o presenti in misura inferiore, è consentita la realizzazione di ulteriori volumi accessori - finalizzati alla realizzazione di autorimesse pertinenziali, cantine e altri locali di servizio -, anche seminterrati, fino al raggiungimento del 20% del volume totale dell'edificio principale e comunque non superiore a 30 mq. di SA; tali dimensioni massime consentite comprendono in questo caso anche la demolizione di eventuali volumi secondari di valore nullo facenti parte dello stesso organismo edilizio e la loro ricostruzione anche in diversa collocazione all'interno del resede di riferimento, in ogni caso non in aderenza all'edificio principale; i volumi pertinenziali realizzati fuori terra nel resede di riferimento devono avere un solo piano e forma e struttura edilizia coerente con la funzione assolta ed essere compatibili con le caratteristiche tipologiche dell'edificio principale di riferimento. I volumi pertinenziali realizzati ai sensi del presente comma non possono determinare incremento del carico urbanistico, tanto che non possono avere un utilizzo separato e indipendente e possono generare esclusivamente nuove superfici accessorie (SA). Non è pertanto consentito un utilizzo diverso da quello accessorio ai volumi accessori realizzati in applicazione del presente piano. Gli interventi pertinenziali, ai sensi della legge regionale, comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale.
- - limitatamente agli edifici residenziali esistenti alla data di adozione del PO che non abbiano già beneficiato di ampliamenti assimilabili con il precedente Regolamento Urbanistico, sono consentite addizioni volumetriche, fino ad un massimo di 9 mq di SE per ogni unità abitativa, a condizioni che nella richiamata relazione storico-critica si dimostri che tali ampliamenti - per collocazione, dimensione e conformazione - non comportano alterazione o pregiudizio degli elementi riconosciuti di valore.
Il progetto degli interventi sopra indicati deve essere preceduto ed accompagnato da uno studio, integrato nella relazione storico-critica, che evidenzi le caratteristiche di interesse storico-architettonico e documentale presenti e che illustri i criteri dell'intervento e le soluzioni tecnico-costruttive utilizzati per conservare e valorizzare gli elementi di pregio o comunque di valore storico-topologico e testimoniale da tutelare.
3. L'utilizzo di tecniche e materiali diversi da quelli originari, quando risulti compatibile con le caratteristiche architettonico decorative dell'edificio, oltre che per necessità statiche, è consentito per introdurre elementi di contemporaneità nell'architettura e al fine di caratterizzare gli spazi ai piani terra degli edifici in ambito urbano; sono per questo altresì ammesse anche modifiche alle aperture sul fronte strada e verso gli spazi pubblici, purché non vengano alterate l'integrità compositiva del prospetto e la gerarchia delle aperture e garantito il mantenimento dei caratteri architettonici degli elementi costitutivi di valore della facciata.
4. Esclusivamente nel caso in cui si dimostri, mediante apposita documentazione, l'impossibilità di adeguamento alle vigenti norme per le zone sismiche e/o per la presenza di un rischio geomorfologico elevato o molto elevato o per ragioni motivate dalla sicurezza stradale, è consentita la demolizione con ricostruzione filologica dell'intero edificio, intendendo per ricostruzione filologica la realizzazione di un organismo edilizio "come era" quello preesistente e quindi con la stessa configurazione e le stesse finiture, nel rispetto dei caratteri tipologico-architettonici debitamente rilevati e documentati e fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. L'edificio può essere ricostruito traslato comunque all'interno dell'area di pertinenza o comunque previa appropriata motivazione, in aree immediatamente adiacenti ad essa riconducibili.
5. Gli edifici con disciplina di intervento t3 sono considerati dal PO di particolare valore, ai sensi dell'art. 138, comma 3 della L.R. 65/2014, e previo parere favorevole della competente azienda USL, sono ammesse deroghe parziali alle norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, superfici vetrate, ventilazione naturale e superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con le prescrizioni finalizzate agli obiettivi di tutela delle presenti disposizioni normative, pur tendendo a raggiungere miglioramenti igienico-sanitari, al fine di consentire il mantenimento di funzioni in atto, della funzione residenziale, ovvero delle destinazioni previste o consentite dal PO.