Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo
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Art. 20 Disciplina degli interventi nel Piano Operativo
1. Il Piano Operativo regolamenta gli interventi e le opere ammissibili sul patrimonio edilizio esistente attraverso l'articolazione in tipi della disciplina degli interventi di cui al presente Titolo, secondo le specifiche caratteristiche e lo stato di conservazione e la conseguente classificazione degli edifici e dei complessi edilizi esistenti, anche in adeguamento alle disposizioni dell'art. 4 della L.R. 3/2017, tenendo conto della base conoscitiva fornita dal rilievo degli insediamenti di matrice storica effettuato per il primo Regolamento Urbanistico (Allegato: il rilievo e il progetto degli edifici di valore storico architettonico del territorio rurale) e della documentazione conoscitiva del PTC di Arezzo.
2. Fermo restando che le opere e gli interventi realizzabili sugli edifici esistenti sono individuati in base ai tipi della disciplina di intervento attribuiti dal piano, il riferimento alle categorie di intervento come definite dal Testo Unico dell'Edilizia e dalle norme regionali per il governo del territorio rimane indispensabile per l'individuazione dei necessari titoli abilitativi, per la qualificazione degli abusi edilizi, per il calcolo degli oneri di costruzione e per tutti gli altri scopi eventualmente previsti dalla legge.
3. Per gli edifici, i complessi e gli spazi aperti nel territorio urbanizzato e nei nuclei rurali le Tavole di progetto del PO alla scala 1:2.000 riportano i tipi della disciplina di intervento per la gestione degli insediamenti esistenti attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla del tipo di disciplina di intervento è posizionata in basso a destra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso).
Per gli edifici, i complessi e gli spazi aperti nel territorio rurale, le Tavole di progetto del PO, alla scala 1:10.000, riportano i tipi della disciplina di intervento per la gestione degli insediamenti esistenti attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla del tipo di disciplina di intervento è posizionata in basso a destra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso) limitatamente al patrimonio edilizio esistente di pregio architettonico e/o di valore storico-documentale, mentre gli altri edifici, complessi e manufatti - compresi quelli legittimi esistenti non cartografati -, non identificati da perimetrazione e sigla, devono osservare i limiti previsti dalla disciplina di intervento t5, fatta eccezione per quanto specificato al Capo II del Titolo X per le aziende agricole. Sono inoltre identificate alcune Aree con disciplina specifica, rappresentate nelle tavole del PO da perimetro e codice univoco (di colore viola), per le quali valgono le disposizioni del Capo III del Titolo X.
4. Le Tavole di progetto del PO individuano altresì le aree più significative - per collocazione o per dimensione - interessate da progetti in corso di attuazione, indicati con la sigla PV. Una volta ultimati, gli edifici risultanti da tali progetti sono da considerare sottoposti alla disciplina di intervento t4, senza possibilità di ampliamenti, frazionamenti e mutamento di destinazione d'uso.
5. Gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio sono individuati nelle tavole delle Discipline del territorio del PO da apposita perimetrazione e sigla che rinvia alla specifica disciplina contenuta nella Parte III delle presenti Norme.