Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 17 Dotazione di parcheggi privati per la sosta stanziale

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggi ad uso privato per la sosta stanziale nella misura minima di 1 mq. ogni 10 mc., ai sensi dell'art. 41-sexies della L. 1150 del 17/08/1942, come modificata dall'art. 2 della L. 122 del 24/03/1989, è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi:

  • - nuova edificazione;
  • - ristrutturazione urbanistica;
  • - sostituzione edilizia o interventi di demolizione con ricostruzione dei volumi esistenti;
  • - addizione volumetrica a edifici esistenti comportante incremento di Superficie edificabile o edificata (SE); in tali casi laddove con l'addizione volumetrica prevista non si raggiunga - attraverso il rapporto di 1 mq. ogni 10 mc. - la superficie minima convenzionale di 25 mq. corrispondente ad uno stallo di sosta, sarà possibile monetizzare sulla base dell'apposito regolamento comunale.

2. I parcheggi per la sosta stanziale devono essere realizzati in aree private e sono obbligatoriamente da reperire all'interno degli edifici e/o nelle aree di pertinenza degli stessi.

Ultima modifica Mercoledì, 26 Febbraio, 2025 - 15:13