Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 11 Turistico-ricettiva

1. La categoria funzionale turistico-ricettiva (d) comprende le strutture ricettive alberghiere, i campeggi e i villaggi turistici e le strutture extra-alberghiere, come individuate dalle vigenti norme regionali.

2. Ai fini della distribuzione e localizzazione delle funzioni il Piano Operativo articola la categoria funzionale turistico-ricettiva nelle seguenti sottocategorie elencando, a titolo esemplificativo, attività e funzioni ad esse riconducibili:

  • - d1 · strutture alberghiere quali alberghi, pensioni, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, villaggi turistici e quant'altro indicato nella normativa di settore;
  • - d2 · strutture extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva, quali case per ferie, ostelli per la gioventù a gestione privata e quant'altro indicato nella normativa di settore;
  • - d3 · residence;
  • - d4 · campeggi comprensivi delle relative attrezzature di servizio (uffici, spaccio, bar/ristorante);
  • - d5 · aree sosta attrezzate per autocaravan con dotazioni di servizio.

3. Le strutture turistico-ricettive possono comprendere bar e ristoranti, ancorché non a uso esclusivo dell'attività ricettiva, spazi ricreativi, locali SPA e sale wellness, sale congressi e aule e spazi attrezzati per attività formative, sempre se inseriti all'interno del complesso degli immobili e senza gestione autonoma.

Ultima modifica Mercoledì, 26 Febbraio, 2025 - 15:13