Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 10 Commerciale al dettaglio

1. La categoria funzionale commerciale al dettaglio (c) comprende le attrezzature commerciali e i pubblici esercizi, mercati, negozi, supermercati al dettaglio, attività di somministrazione alimenti e bevande (ristoranti, bar, tavole calde e simili), impianti per la distribuzione di carburanti, gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, ai sensi della L.R. 62/2018 e s.m.i.

2. Ai fini della distribuzione e localizzazione delle funzioni il Piano Operativo articola la categoria funzionale commerciale nelle seguenti sottocategorie, elencando a titolo esemplificativo attività e funzioni ad esse riconducibili:

  • - c1 · commercio al dettaglio in esercizi di vicinato; sono compresi tra quelli di vicinato gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, di cui all'art. 27 della L.R. 62/2018 e s.m.i. (concessionari autoveicoli, motocicli e simili), se non superano i limiti dimensionali stabiliti per gli esercizi di vicinato in applicazione della riduzione delle superfici di vendita da calcolare prevista dalle norme regionali;;
  • - c2 · attività di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi di legge;
  • - c3 · commercio al dettaglio in medie strutture di vendita, come definite dalle norme regionali;
  • - c4 · commercio al dettaglio in grandi strutture di vendita, come definite dalle norme regionali;
  • - c5 · impianti per la distribuzione dei carburanti.

3. Laddove il PO indica come ammessa la sottocategoria c1, deve intendersi ammessa anche la sotto-categoria c2, mentre laddove il PO indica come ammessa la sottocategoria c2, questa deve essere intesa come ammessa in via esclusiva.

4. L'insediamento di nuove attività commerciali o di quelle ad esse equiparate dalla disciplina degli usi del Piano Operativo, dovrà rispettare le condizioni e le dotazioni minime di parcheggi per la sosta stanziale previste in applicazione del successivo art. 17 e quelli di relazione, di cui al successivo art. 18 e richiesti dalla normativa sovraordinata in relazione alle diverse tipologie di esercizi definite dalla legge, fatte salve le eccezioni previste dalle presenti Norme.

Ultima modifica Mercoledì, 26 Febbraio, 2025 - 15:13