Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 109 Disposizioni comuni

1. Gli interventi di trasformazione consistono nella realizzazione di complessi edilizi in aree libere oppure nella riconfigurazione funzionale e morfologica di aree urbane o extraurbane, assoggettati o meno a pianificazione urbanistica di dettaglio e nella realizzazione di nuovi tracciati di viabilità, infrastrutture e attrezzature.

2. Gli interventi sono identificati da una sigla e da un numero progressivo corrispondente a ciascuna UTOE e sono perimetrati ed indicati con tale codice nelle Tavole di progetto del PO. La sigla AT (ATC nel caso di interventi esterni al perimetro del territorio urbanizzato oggetto di copianificazione) identifica le trasformazioni che si attuano tramite interventi diretti, eventualmente soggetti a convenzione, o Piani Attuativi; la sigla AE identifica le aree soggette a vincolo espropriativo, mentre la sigla OP individua le opere pubbliche.

3. La disciplina specifica di ciascuna area, riportata nel presente Titolo, definisce:

  • - destinazioni d'uso;
  • - quantità massime edificabili, attraverso interventi di nuova edificazione o di demolizione e ricostruzione, e relativi parametri (Superficie edificabile o edificata, numero di piani fuori terra ed eventuale Altezza massima, Indice di Copertura);
  • - eventuali potenzialità edificatorie aggiuntive derivanti da crediti edilizi maturati da previsioni del Regolamento Urbanistico previgente (individuate al successivo art. 111) o da trasferimento volumetrico disposto dal presente PO;
  • - opere, aree e/o attrezzature da realizzare e/o cedere al Comune;
  • - vincoli e tutele;
  • - specifici indirizzi e prescrizioni in relazione ai singoli contesti, anche per quanto attiene eventuali interventi di recupero compresi nel progetto, condizionamenti per l'attuazione, requisiti e prestazioni richiesti per garantire in particolare il corretto inserimento paesaggistico e la sostenibilità ambientale.

Nel caso di trasformazioni comprendenti la realizzazione di opere pubbliche, qualora fosse necessario per garantire l'interesse pubblico entro tempi stabiliti, l'Amministrazione Comunale potrà comunque procedere con intervento diretto all'attuazione anticipata di tali opere e provvederà a definire opere equivalenti a carico dell'intervento privato.

4. In sede di elaborazione dei progetti qualora le indicazioni grafiche riguardanti il perimetro cadano in prossimità, ma non coincidano con elementi reali di suddivisione del territorio rilevabili sul posto o su mappe a scala di maggiore dettaglio, dette linee grafiche di perimetrazione possono essere portate a combaciare con i corrispondenti elementi di suddivisione reale del territorio; in tali casi la corrispondente rettifica non comporta variante al Piano Operativo.

5. Le Tavole di progetto del PO forniscono ove opportuno una rappresentazione sintetica delle regole per l'attuazione dei progetti, definite dalle presenti Norme, attraverso indicazioni grafiche che riguardano prioritariamente la definizione degli spazi pubblici e la loro disposizione reciproca ed orientano l'impianto insediativo ed i caratteri dell'edificazione.

Tali indicazioni grafiche hanno carattere di indirizzo per la definizione progettuale e - fermo restando l'obbligo di rispetto del dimensionamento, degli obiettivi, delle prescrizioni, dei condizionamenti, dei requisiti e delle prestazioni richiesti dal Piano Operativo - possono essere oggetto di rettifiche e parziali modifiche in sede di progettazione al fine di meglio coordinarsi con i luoghi e con le aree contermini. In particolare:

  • - per la viabilità sono da considerarsi prescrittivi i recapiti, mentre sono indicativi il dimensionamento in sezione, il percorso e le modalità di intersezione;
  • - per i percorsi pedonali e/o ciclopedonali sono da considerarsi prescrittivi i recapiti, mentre è indicativo il tracciato;
  • - per gli spazi pedonali, per i parcheggi (aree di sosta a raso dei veicoli, pubblici e/ privati), per il verde (giardini, spazi di gioco, verde di ambientazione e di mitigazione, anche di proprietà privata ma comunque sistemate a verde, libere da edifici e manufatti) e per i servizi la precisa localizzazione e l'estensione delle aree sono indicative delle regole definite nella disciplina specifica delle presenti Norme.

6. Nel caso di contrasto con le previsioni quinquennali del Piano Operativo, fino all'attuazione degli interventi previsti dallo stesso, su edifici, complessi edilizi e spazi aperti sono consentiti solo ed esclusivamente gli interventi sempre ammessi dalla legge sul patrimonio edilizio esistente, di cui al precedente art. 21; non sono inoltre ammessi il cambio di destinazione d'uso e la suddivisione delle unità immobiliari.

Ultima modifica Mercoledì, 26 Febbraio, 2025 - 15:13