Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 105 Manufatti per l’escursionismo

1. Lungo la rete escursionistica pubblica è consentita la realizzazione di manufatti per la sosta temporanea degli escursionisti, privi di qualsiasi dotazione che ne consenta l'uso abitativo, di Superficie Coperta massima pari a 12 mq., aperti almeno su un lato e posti a distanza minima di 6 km. l'uno dall'altro.

2. L'installazione dei manufatti è soggetta a stipula di apposita convenzione, qualora siano realizzati da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale.

Ultima modifica Mercoledì, 26 Febbraio, 2025 - 15:13