Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 86 Condizioni al mutamento di destinazione d’uso agricola degli edifici e frazionamenti

1. Il mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti verso altre categorie funzionali è consentito alle condizioni di cui alla Sezione IV della L.R. 65/2014 e s.m.i.

2. Gli edifici e le unità immobiliari che cambiano destinazione d'uso dovranno essere collegati ad aree di pertinenza corrispondenti alla porzione di territorio rurale correlata al mutamento della destinazione d'uso agricola dell'immobile, così come definita al comma 3 dell'art. 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i.

3. L'individuazione della pertinenza degli edifici che cambiano destinazione d'uso non deve determinare la creazione di rilevanti cesure con il paesaggio agrario circostante. In particolare si deve tenere conto dell'andamento morfologico del terreno, del reticolo idrografico superficiale e della configurazione dell'ordinamento colturale e del manto vegetale preesistente, della presenza di muri a secco e di tracciati viari; sulla base dell'individuazione di tali riferimenti, verrà definita di volta in volta l'estensione e la perimetrazione più adeguata dell'area di pertinenza, in riferimento alla individuazione dei confini naturali (siepi, scarpate, ecc.) e alla conformazione particellare, sempre se compatibile con l'andamento morfologico del terreno.

4. Il cambiamento di destinazione d'uso è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto; ogni progetto di intervento dovrà pertanto definire il complesso dei servizi a rete - modalità di approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque e liquame, trattamento rifiuti domestici, viabilità, accessi, fonti energetiche, illuminazione esterna, allacciamenti - e delle sistemazioni esterne e aree di parcheggio che si intendono realizzare, con la specificazione degli ambiti di utilizzazione pubblica e privata. Eventuale nuova viabilità, da ammettersi esclusivamente nel caso di modesti tratti di raccordo alla viabilità principale, sarà realizzata con caratteri tipici della maglia poderale.

5. Nei frazionamenti di edifici a destinazione residenziale si dovrà sempre considerare il grado di integrità materiale formale e la consistenza dell'edificio fatto oggetto dell'intervento. Per gli edifici di pregio architettonico o di rilevante valore storico documentale, ai quali il PO attribuisce la disciplina di intervento t1, t2 o t3, dovrà essere restituito un adeguato rilievo architettonico e una documentazione fotografica generale e di dettaglio, sulla base dei quali si dovrà redigere una relazione interpretativa dei caratteri storici, tipologici e architettonici dell'edificio o del complesso, con la finalità precipua di individuarne le fasi di crescita, le parti dotate di una propria individualità architettonica e funzionale, il grado di organicità esistente o meno tra le varie parti.

6. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso verso la residenza, le unità immobiliari originate nel complesso edilizio (insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da una autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile) devono risultare con una Superficie utile (Su) media non inferiore a 70 mq., a cui si devono aggiungere le superfici accessorie (SA) minime richieste al successivo comma.

7. Per ciascuna unità immobiliare con resede autonomo deve essere dimostrata la disponibilità di adeguati locali accessori per una superficie netta di almeno 8 mq., mentre nel caso di resede condominiale la superficie dei locali accessori deve essere almeno 15 mq. di superficie netta nel caso di due unità abitative e 20 mq nel caso di tre o più unità abitative; tali locali potranno essere costituiti da manufatti accessori esistenti nel resede di pertinenza o reperiti al piano terreno dell'edificio, con accesso diretto all'esterno. Tale dotazione non è richiesta nel caso dell'unità immobiliare singola esito di cambio d'uso di un edificio isolato con disciplina t1, t2, t3 e superficie coperta (Sc) non inferiore a 50 mq.

8. In tutti gli insediamenti nel territorio rurale i manufatti pertinenziali devono rimanere funzionalmente connessi all'edificio principale e non possono assumere destinazione d'uso autonoma.

9. Nel caso di realizzazione, all'interno dello stesso complesso rurale, di più unità immobiliari residenziali, non è ammessa la formazione di aree di pertinenza distinte, con separazioni fisiche di qualunque natura, ma dovrà essere mantenuta, laddove presente, una pertinenza unitaria. Eventuali suddivisioni delle proprietà sono consentite solo nel caso di resede tergali degli edifici mantenuti a giardino o orto.

10. Per gli interventi nelle aree di pertinenza valgono le disposizioni di cui al successivo art. 87.

Ultima modifica Lunedì, 22 Gennaio, 2024 - 14:06