Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 84 Disposizioni riguardanti i caratteri degli edifici

1. Negli interventi sugli edifici o sugli spazi aperti degli edifici e complessi di matrice antica di pregio e/o di valore storico documentale, individuati dal PO con l'attribuzione delle discipline di intervento t1, t2 e t3, si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

  • - si dovranno eliminare le forme di degrado tipologico esistenti e gli eventuali manufatti incongrui e risanare le forme di alterazione presenti; inoltre devono essere conservati e recuperati gli elementi architettonici qualificanti degli edifici e degli spazi aperti, le pavimentazioni, i materiali, i manufatti e le tecnologie tipiche;
  • - si dovrà comunque prevedere il riutilizzo dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali; non sono pertanto ammessi, in quanto considerati incongrui, i seguenti materiali ed elementi:
    • - architravi o archi in cemento a vista nelle aperture;
    • - parapetti in cemento armato a vista;
    • - intonaci in malta di cemento;
    • - persiane in alluminio anodizzato verniciato;
    • - sistemi di oscuramento avvolgibili e rotolanti;
    • - canne fumarie e comignoli in cemento a vista o materiale analogo.

Ultima modifica Mercoledì, 26 Febbraio, 2025 - 15:13