Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Capo 1 la città e il sistema degli insediamenti

Art.17 le condizioni generali sugli interventi del territorio urbanizzato

17.1.1. I sottosistemi insediativi previsti dal Piano Strutturale sono suddivisi in tessuti, costituiti da isolati o parti di isolati, esito dell'aggregazione di edifici e relativi spazi di pertinenza, riconducibili a regole omogenee d'impianto, di suddivisione del suolo, di disposizione e di rapporto dell'edificato con i tracciati viari.

17.1.2. I tessuti sono generati dalla articolazione degli ambiti dei sottosistemi insediativi previsti dal Piano Strutturale, secondo lo schema seguente:

  • l'ambito della città storica e l'ambito dei nuclei storici si articolano in:
    • * "Il tessuto di impianto medioevale" (T1);
  • l'ambito della città consolidata si articola in:
    • * "Il tessuto storico consolidato lungo l'allineamento stradale" (T2);
    • * "Il tessuto generato dal disegno del Prg 1924 e dall'espansione del secondo dopoguerra" (prima fase di sviluppo) (T3);
  • l'ambito della città da consolidare e l'ambito dell'edificato da consolidare si articolano in:
    • * "Il tessuto generato dal disegno del Prg 1924 e dall'espansione del secondo dopoguerra" (seconda fase di sviluppo) (T3);
    • * "Il tessuto generato dal disegno del Prg 1969" (T4);
    • * "Le aree di trasformazione della città a prevalente destinazione residenziale";
  • l'ambito della città della produzione si articola in:
    • * "Il tessuto produttivo non ordinato" (T5)
    • * "Il tessuto produttivo generato dai piani per gli insediamenti produttivi" (T6);
    • * "Le aree di trasformazione della città a prevalente destinazione produttiva".

Sono inoltre individuati, in quanto costituiscono isole insediative ubicate all'interno dei sottosistemi ambientali del Piano Strutturale, i seguenti nuclei isolati:

  • * "I nuclei isolati residenziali del territorio aperto" (NIR)

17.2. In ogni tessuto, sono specificatamente disciplinati: i tipi di intervento sugli edifici e sulle pertinenze, i parametri urbanistici, le destinazioni d'uso prevalenti e le destinazioni d'uso escluse.

17.3.1. Per la definizione dei tipi di intervento si veda il Regolamento Edilizio.

17.3.2.1. Per la definizione dei parametri urbanistici si veda il Regolamento Edilizio, con la precisazione di cui al comma seguente.

17.3.2.2. Il parametro relativo all'altezza dell'edificio è disciplinato nel modo seguente:

  • * il "numero di piani" (np) è riferito alla destinazione d'uso residenziale (Re), commerciale in esercizi di vicinato (Co1) e in medie strutture di vendita (Co2), turistico- ricettive (Tr), direzionale (Di), di servizio (Pu) e agricola (Ag);
  • * l'"altezza massima" (Hmax) è riferita alla destinazione d'uso industriale e artigianale (Ia), commerciale in grandi strutture di vendita (Co3) e commerciale all'ingrosso (Ci).

17.3.3. Gli interventi si attuano secondo le modalità previste dal Regolamento Edilizio e dalle normative vigenti.

17.4.1. In tutti i tipi di intervento devono essere sempre rispettate le disposizioni di cui all'art.14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di parcheggi" del presente Regolamento.

17.4.2. In tutti gli interventi che comportano aumento della Superficie utile lorda (Slu), e negli interventi specificatamente indicati nei tessuti, devono essere reperiti i relativi spazi per parcheggi privati di cui alla L.122/1989. Tali parametri si intendono soddisfatti anche quando le aree per parcheggi privati non siano direttamente collegate con l'edificio oggetto dell'intervento, anche se comunque devono essere legate a questo tramite un vincolo pertinenziale documentabile.

17.5.1. In tutti gli edifici sono ammessi i tipi di intervento fino a quello specificatamente indicato nelle tavole "la disciplina del suolo", ad esclusione degli edifici sottoposti ai tipi d'intervento Restauro (R) e Risanamento conservativo (Rc), per i quali è ammessa anche la Manutenzione ordinaria (Mo).

17.5.2. Qualsiasi intervento sugli edifici dei tessuti con categoria d'intervento Restauro (R) e Risanamento conservativo (Rc), dovrà essere effettuato secondo le disposizioni della "guida agli interventi sugli edifici storici" di cui al capo 1 del titolo III "le discipline specifiche"del presente Regolamento.

17.5.3. Gli interventi Restauro (R) e Risanamento conservativo (Rc) sono estesi ai manufatti accessori, regolarmente assentiti, ed alle aree di pertinenza dell'edificio principale, qualora gli stessi abbiano caratteristiche storiche, tipologiche, architettoniche e paesaggistiche di particolare pregio.

17.5.4. Gli interventi sugli edifici esistenti per i quali è previsto Restauro (R) e Risanamento conservativo (Rc), sono sottoposti al rilascio di un parere preventivo sul progetto da parte dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art.79, co.4, lett.d della L.R.1/2005.

17.5.5. Gli interventi di Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr) di edifici esistenti, qualora comportino la realizzazione o l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria, sono assoggettati ad intervento edilizio diretto convenzionato, con i contenuti di cui all'art.13 "norme specifiche sulle opere di urbanizzazione" del presente Regolamento.

17.5.6.1 Gli interventi di Nuova edificazione (Ne) nei lotti liberi di completamento sono specificatamente indicati nelle tavole "la disciplina del suolo" con apposita grafia e all'art.24bis "i lotti liberi di completamento del territorio urbanizzato" del presente Regolamento. I lotti liberi di completamento sono individuati in aree completamente libere, contigue ad aree già edificate, fronteggianti le strade pubbliche o di uso pubblico, adeguatamente servite dalle reti infrastrutturali e tecnologiche esistenti e che non abbiano concorso in passato a sviluppare capacità edificatoria. Qualora tali interventi comportino la realizzazione o l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria, sono assoggettati ad intervento edilizio diretto convenzionato, con i contenuti di cui all'art.13 "norme specifiche sulle opere di urbanizzazione" del presente Regolamento.

17.5.6.2 Qualora il perimetro dei "lotti liberi di completamento" individuato negli elaborati grafici del presente Regolamento, cada in prossimità - ma non coincida - con elementi reali di suddivisione del territorio rilevabili sul posto (quali ad esempio i confini di proprietà, le recinzioni, i fossati, i manufatti esistenti, ecc.), dette linee grafiche di perimetrazione possono essere portate a coincidere con i corrispondenti elementi di suddivisione reale del territorio, senza che ciò comporti una variante al Regolamento Urbanistico, solo quando il mancato allineamento rientri nella tolleranza grafica dell'elaborato del presente Regolamento. La tolleranza è pari ad un intervallo compreso tra zero e ml 1.20/1.40 (il valore è determinato trasformando in termini reali il segno grafico dello spessore con cui è rappresentato il perimetro delle "lotti liberi di completamento" nella scala di rappresentazione del Regolamento Urbanistico che è 1/2000).

17.5.6.3 Qualora dalla sovrapposizione tra gli elaborati grafici del presente Regolamento (elaborati realizzati su Carta Tecnica Regionale) e le mappe catastali i perimetri dei "lotti liberi di completamento" di cui al presente articolo comprendano resedi di edifici che hanno già espresso una capacità edificatoria, per tali resedi, che non rientrino nella tolleranza di cui al precedente co.17.5.6.2., occorrerà procedere alla loro deperimetrazione con una variante al Regolamento Urbanistico, salvo che non siano determinanti per la definizione di strade, piazze verde e parcheggi pubblici."

17.5.7.1. Per gli edifici, ai quali è attribuito il tipo di intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 1 (Re1) e di tipo 2 (Re2), che sono costituiti da un solo piano abitabile fuori terra e che sono circondati da edifici a 2 o più piani è ammessa la sopraelevazione una tantum di un piano, in alternativa al rialzamento del sottotetto. Tale intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle distanze tra gli edifici, così come definite nel Regolamento Edilizio, e in deroga alle distanze dal confine e, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, l'intervento dovrà essere realizzato utilizzando tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, dovranno garantire comunque, con riferimento alla climatizzazione invernale dell'ampliamento, un indice di prestazione energetica, definito dal D.Lgs.192/2005, inferiore almeno del 20 % rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato C, tabella 1.3 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, l'unità abitativa esistente interessata dall'ampliamento dovrà essere dotata di finestre con vetrature con intercapedini di aria o di gas. L'utilizzo delle tecniche costruttive di edilizia sostenibile ed il rispetto degli indici di prestazione energetica, sono certificati dal direttore dei lavori o da altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l'abitabilità dell'ampliamento realizzato.

17.5.7.2. Gli interventi di ampliamento una tantum degli edifici esistenti, o di parti di essi, disciplinati nei tessuti urbani dal presente capo sono realizzabili e si riferiscono al periodo di vigenza del presente Regolamento Urbanistico (Del.C.C.n.62 del 30.09.2010).

17.5.8. Per i manufatti che siano eventualmente presenti nelle pertinenze degli edifici di cui al presente articolo, e che non presentano elementi di invarianza o di pregio storico e architettonico, per i quali valgono le disposizioni di cui al precedente co.17.5.3., è consentita la Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr), a pari superficie utile lorda virtuale (Sluv), nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalenti ed escluse nel territorio urbanizzato.

17.6. "Le aree di trasformazione della città a prevalente destinazione residenziale" e "le aree di trasformazione della città a prevalente destinazione produttiva" sono specificatamente disciplinate ne "i progetti sulle aree di trasformazione della città" di cui al capo 3 del titolo III "le discipline specifiche" del presente Regolamento.

17.7. In tutti gli edifici, ad esclusione di quelli ricadenti nei tessuti (T5) "Il tessuto produttivo non ordinato" e (T6) "Il tessuto produttivo generato dai piani per gli insediamenti produttivi", è ammesso il cambio di destinazione d'uso per la realizzazione di spazi di servizio (Pu) "per l'istruzione" e "per le attrezzature di interesse comune, pubbliche o di uso pubblico". Tale mutamento non comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione anche nel caso in cui si intenda ripristinare l'originaria destinazione d'uso.

17.8. La fattibilità delle azioni di piano

17.8.1. Secondo quanto indicato dalla normativa vigente, la fattibilità geologica degli interventi urbanistici ed edilizi viene definita confrontando i tipi d'intervento con le carte "la pericolosità geolomorfologica - tav. 18a" "la pericolosità sismica tav.18c" e "la pericolosità idraulica - tav.18b" del Piano Strutturale.

17.8.2. In relazione ai tipi d'intervento previsti, sia che riguardino gli edifici che gli spazi aperti, relativi a piani attuativi e ad interventi diretti, è richiesta una relazione geologica e geotecnica che valuti le diverse problematiche evidenziate nelle tavole del Piano Strutturale e indichi le eventuali opere, da realizzare a carico dei soggetti attuatori, necessarie al superamento di tali problematiche.

17.8.3. In relazione alla pericolosità espressa nelle tavole del Piano Strutturale, si individua la fattibilità geologica degli interventi previsti secondo la seguente tabella.

17.8.4. Le classi di fattibilità espresse nella tabella corrispondono ai seguenti criteri generali i quali non sostituiscono quanto previsto dalla normativa vigente in materia:

* Fattibilità 1:
senza particolari limitazioni: in questa classe di fattibilità sia geomorfologica (Fg1) che sismica (Fs1) rientrano tutti gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria che non riguardano gli elementi strutturali degli edifici né le sistemazioni dei suoli. Per quanto concerne l'aspetto della classe di fattibilità idraulica (Fi1) riguarda tutti quegli interventi che non hanno rilevanza da questo punto di vista.
* Fattibilità 2:
con normali vincoli: sono rappresentate da tutte le aree, sia di pianura che di collina, nelle quali non si riconoscono particolari fenomeni di origine fisica o antropica tali da richiedere particolari soluzioni progettuali.
* Fattibilità 3:
condizionata: le problematiche geomorfologiche, sismiche oppure idrauliche rilevate nelle aree comprese in questa classe sono determinate da situazioni che possono essere innescate e/o aggravate dalla presenza di opere antropiche che interagiscono negativamente con le dinamiche e gli assetti geomorfologici, sismici ed idraulici. Tuttavia il grado di pericolosità di queste aree non è tale da richiedere progetti radicali di bonifica; sarà sufficiente adottare soluzioni progettuali che possano annullare gli effetti negativi delle problematiche rilevate che possono manifestarsi anche in un intorno dell'area (fenomeni di ristagno d'acqua, mancanza di una adeguata copertura vegetale, soliflusso, erosione superficiale diffusa, erosione superficiale di origine antropica, ecc.).
* Fattibilità 4:
limitata: le problematiche geomorfologiche, sismiche ed idrauliche rilevate nelle aree comprese in questa classe sono determinate da livelli di rischio elevato ottenibili ipotizzando qualsiasi tipo di utilizzazione, che non sia puramente conservativa o di ripristino, in aree a pericolosità elevata (PG4, PS4, PI4), ovvero prevedendo utilizzazioni dall'elevato valore di vulnerabilità (servizi essenziali e strutture ad utilizzazione pubblica ad elevata concentrazione di persone o strutture ad elevato rischio indotto) in aree a pericolosità media bassa. In queste aree è necessario prevedere indagini approfondite e quanto altro necessario per verificare esattamente lo stato dei luoghi e definire precisamente la loro condizione; in base ai risultati degli studi realizzati dovrà essere predisposto un progetto degli interventi di consolidamento, di bonifica, di soluzione del problema rilevato, di miglioramento dei terreni e delle particolari tecniche fondazionali, ed un programma di controlli necessari a valutare l'esito finale di tali interventi. Gli interventi previsti dal presente Regolamento in aree che ricadono in questa classe, sono attuabili alle condizioni e secondo le limitazioni espresse nel presente articolo.
Tipo d'intervento Classe e tipo di pericolosità del Piano Strutturale
geomorfologica sismica idraulica
123412341234
Fattibilità corrispondente
geomorfologica sismica idraulica
Restauro (R) e Risanamento conservativo (Rc) 222222221111
Ristrutturazione edilizia di tipo 1 (Re1)
Modifiche senza demolizioni strutturali 222222222222
Traslazione di solai interni 222322231111
Rialzamento del sottotetto (30 cm) 222322231111
Demolizione e ricostruzione manufatti accessori 223422342234
Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2)
Tutti gli interventi analoghi alla Re1 vedi tabella relativa
Demolizione e ricostruzione 223422342244
Ampliamenti una tantum 223422342234
Rialzamento di 1 piano (S 1) 223422341234

Art.18 il tessuto d'impianto medioevale (T1)

18.1. Descrizione:

18.1.1. È il tessuto originario di Montevarchi, racchiuso dal perimetro delle mura, e degli altri nuclei di fondovalle e di collina che hanno origine medievale ossia Levane Alta, Levanella, Ricasoli, Ventena, Moncioni, Rendola e Caposelvi.

18.1.2. Obiettivo del Regolamento Urbanistico è quello di favorire la conservazione e la valorizzazione degli edifici e degli elementi di interesse storico, architettonico ed ambientale, e di promuoverne la valorizzazione attraverso l'insediamento di tutte le destinazioni d'uso compatibili con il valore storico architettonico del tessuto.

18.1.3. Il tessuto di impianto medievale è considerato zona territoriale omogenea "A" ai sensi del D.M.1444/1968.

18.2. Destinazione d'uso prevalente e destinazioni d'uso escluse:

18.2.1. La destinazione d'uso prevalente è quella Residenziale (Re).

18.2.2. Le destinazioni d'uso escluse sono:

  • * Commerciale in medie e grandi strutture di vendita (Co2, Co3) di cui all'art.14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di parcheggi" del presente Regolamento, anche nelle forme aggregate (Co4a, Co4b, Co4c, Co4d)
  • * Commerciale all'ingrosso (Ci)
  • * Industriale e Artigianale (Ia) definite di prima classe dall'art.216 del R.D.n.1265/1934, ed espressamente elencate nel decreto ministeriale del 05.09.1994, fermo restando quanto disposto al quinto comma dello stesso articolo;
  • * Residenziale (Re) al piano terra degli edifici esistenti, ad eccezione degli edifici esistenti dei centri minori delle frazioni collinari.

18.3. Tipi d'intervento sugli edifici:

18.3.1. Il tipo d'intervento caratterizzante il tessuto è il Risanamento Conservativo (Rc).

18.3.2. Gli edifici sui quali sono consentiti tipi d'intervento diversi da quello caratterizzante il tessuto sono espressamente individuati nelle tavole "la disciplina del suolo".

18.3.3. Sono ammessi frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari esistenti, purché siano compatibili con la tipologia edilizia, non riducano le parti a comune degli edifici, non generino, nei casi di frazionamenti di unità immobiliari residenziali, monolocali con tagli inferiori a 45 mq e alloggi con tagli inferiori a 60 mq, e vengano eseguiti secondo le disposizioni della "guida agli interventi sugli edifici storici" di cui al capo 1 del titolo III "le discipline specifiche" del presente Regolamento. Per quest'ultimo intervento non è richiesto il rispetto dei parametri per parcheggi privati di cui alla L.122/89.

18.3.4. Qualsiasi intervento sugli edifici del tessuto con categoria d'intervento Restauro (R) e Risanamento conservativo (Rc), dovrà essere effettuato secondo le disposizioni della "guida agli interventi sugli edifici storici" di cui al capo 1 del titolo III "le discipline specifiche" del presente Regolamento. Inoltre, per questi interventi, dovrà essere depositato il relativo certificato di agibilità/abitabilità.

18.4. Opere pertinenziali ammesse e opere pertinenziali escluse:

18.4.1. Non è consentita la realizzazione di nuove opere pertinenziali.

N.B.: La disciplina del presente articolo si integra con quanto disposto da "le condizioni generali sugli interventi del territorio urbanizzato" di cui all'art.17 del presente Regolamento.

Art.19 il tessuto storico consolidato lungo l'allineamento stradale (T2)

19.1. Descrizione:

19.1.1. È il tessuto che si è originato ai margini del nucleo storico medievale, precedentemente all'attuazione del PRG del 1924. Si tratta di aree sature a prevalente destinazione residenziale, caratterizzate da edifici allineati lungo le principali direttrici storiche di collegamento con le città di Arezzo e Firenze e con l'Arno. Nel tessuto sono compresi gli edifici dell'espansione edilizia dei primi anni del novecento, prevalentemente in stile "liberty", disposti in aderenza alle cortine edilizie esistenti lungo il bordo stradale o isolati nel lotto. Nel tessuto sono compresi, inoltre, quei nuclei residenziali isolati presenti nel territorio rurale nei dintorni del Capoluogo, che presentano edifici meritevoli di tutela.

19.1.2. Obiettivo del Regolamento Urbanistico è quello di favorire la conservazione delle caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici meritevoli di tutela e di permettere la trasformazione degli edifici, o delle parti del tessuto che nel tempo sono stati modificati, con interventi di recupero mirati alla riqualificazione dello stato dei luoghi e alla realizzazione di spazi pubblici.

19.1.3. Il tessuto storico consolidato lungo l'allineamento stradale è considerato zona territoriale omogenea "A" ai sensi del D.M.1444/1968.

19.2. Destinazione d'uso prevalente e destinazioni d'uso escluse:

19.2.1. La destinazione d'uso prevalente è quella Residenziale (Re).

19.2.2. Le destinazioni d'uso escluse sono:

  • * Commerciale in grandi strutture di vendita (Co3) di cui all'art.14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di parcheggi" del presente Regolamento, anche nelle forme aggregate (Co4c, Co4d);
  • * Commerciale all'ingrosso (Ci)
  • * Industriale e Artigianale (Ia) definite di prima classe dall'art.216 del R.D.n.1265/1934, ed espressamente elencate nel decreto ministeriale del 05.09.1994, fermo restando quanto disposto al quinto comma dello stesso articolo;

19.2.3. La possibilità di realizzare attività commerciali in medie strutture di vendita (Co2), anche nelle forme aggregate (Co4a, Co4b), è consentita unicamente negli interventi sottoposti a piano di recupero. Tale possibilità è subordinata al reperimento della dotazione di parcheggi, così come previsto all'art.14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di parcheggi" del presente Regolamento e dalle normative vigenti.

19.3. Tipi d'intervento sugli edifici:

19.3.1. Il tipo d'intervento caratterizzante il tessuto è il Risanamento Conservativo (Rc).

19.3.2. Gli edifici sui quali sono consentiti tipi d'intervento diversi da quello caratterizzante il tessuto sono espressamente individuati nelle tavole "la disciplina del suolo".

19.3.3. Sono ammessi frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari esistenti, purché siano compatibili con la tipologia edilizia, non riducano le parti a comune degli edifici, non generino, nei casi di frazionamenti di unità immobiliari residenziali, monolocali con tagli inferiori a 45 mq e alloggi con tagli inferiori a 60 mq, e vengano eseguiti secondo le disposizioni della "guida agli interventi sugli edifici storici" di cui al capo 1 del titolo III "le discipline specifiche"del presente Regolamento. Per quest'ultimo intervento non è richiesto il rispetto dei parametri per parcheggi privati di cui alla L.122/89.

19.3.4. Qualsiasi intervento sugli edifici del tessuto con categoria d'intervento Restauro (R) e Risanamento conservativo (Rc), dovrà essere effettuato secondo le disposizioni della "guida agli interventi sugli edifici storici" di cui al capo 1 del titolo III "le discipline specifiche"del presente Regolamento.

19.3.5. Qualora il rialzamento del sottotetto, ammesso con la Ristrutturazione edilizia di tipo 1 e di tipo 2 (Re1 e Re2), interessi edifici con fronti caratterizzati da una regola compositiva ordinata e riconoscibile, è prescritto il mantenimento degli elementi che determinano tale regola e la loro riproposizione anche nelle parti di nuova realizzazione.

19.4. Parametri urbanistici:

19.4.1. Per gli interventi sugli edifici esistenti e/o per la realizzazione delle opere pertinenziali sono validi i seguenti parametri urbanistici, con la precisazione che il parametro numero di piani (Np) è riferito alle destinazioni d'uso descritte al co.17.3.2.2:

  • * Slu = pari a quella esistente, ovvero è consentito l'incremento una tantum di 9 mq per ogni unità immobiliare di edifici con categoria di intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 1 e di tipo 2 (Re1 e Re2)
  • * Rc = 70%;
  • * Ipf = 25%;
  • * Np = pari a quello esistente, ovvero è consentito solo l'incremento ammesso con gli interventi di Ristrutturazione edilizia di tipo 1 e di tipo 2 (Re1 e Re2).

19.4.2. Sugli edifici con tipo di intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2), in alternativa agli incrementi di cui al co.19.4.1., sono ammessi interventi di Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr) a parità di superficie utile lorda virtuale (Sluv), nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalente ed escluse e dei seguenti parametri urbanistici, con la precisazione che il parametro numero di piani (Np) è riferito alle destinazioni d'uso descritte al co.17.3.2.2:

  • * Rc = 70%;
  • * Ipf = 25%;
  • * Np = fino ad esaurimento della Sluv e comunque non superiore a 3 piani fuori terra;
  • * Distanza dai confini = 5 mt. (qualora non si costruisca sul confine);

ed inoltre, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

  • * è prescritto l'allineamento del fronte strada con gli edifici adiacenti, anche in deroga alla distanza dalla strada;
  • * è consentita l'edificazione in aderenza agli edifici esistenti (qualora l'area d'intervento sia caratterizzata da un edificato che presenta questa caratteristica);
  • * i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale.

19.5. Opere pertinenziali ammesse e opere pertinenziali escluse:

19.5.1. Sono ammesse le opere pertinenziali così come definite dal Regolamento Edilizio, nel rispetto dei parametri urbanistici di cui al precedente co.19.4.2. del presente articolo.

19.5.2. I manufatti adibiti a funzioni accessorie possono essere realizzati anche sul confine di proprietà ad esclusione del confine su spazi e percorsi pubblici.

19.5.3. La realizzazione di nuove autorimesse pertinenziali fuori terra è ammessa solamente per gli edifici con tipo di intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 1 e di tipo 2 (Re1 e Re2).

19.5.4. È comunque esclusa la realizzazione delle autorimesse interrate o seminterrate.

19.5.5. È consentita la realizzazione di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto circostante.

N.B.:La disciplina del presente articolo si integra con quanto disposto da "le condizioni generali sugli interventi del territorio urbanizzato" di cui all'art.17 del presente Regolamento.

Art.20 il tessuto generato dal disegno del prg del 1924 e dall'espansione del secondo dopoguerra (T3)

20.1 Descrizione:

20.1.1. È il tessuto delle aree sature, prevalentemente residenziali, caratterizzato da edifici disposti su lotti regolari, generati dal disegno del prg del 1924 e completati, prevalentemente intorno agli anni 50-60, con edifici a tipologia differenziata a bassa e ad alta densità edilizia. Il tessuto presenta una regola insediativa riconoscibile per il disegno dei lotti e per l'allineamento degli edifici alla viabilità principale, che ha portato alla realizzazione di aree morfologicamente ordinate, seppure con tipologie edilizie disomogenee. La caratteristica principale del tessuto è la ridotta distanza tra i fabbricati, per la sua formazione precedente all'entrata in vigore del D.M.1444/1968. All'interno del tessuto sono, inoltre, comprese le zone "Peep", nelle quali l'assetto ordinato, esito di un corretto rapporto tra gli edifici e le aree attrezzate ad uso pubblico presenti, è comunque da preservare.

20.1.2. Obiettivo del Regolamento Urbanistico è quello di conservare le caratteristiche morfologiche del tessuto, anche attraverso interventi di recupero di consistenti parti urbane, e di consentire interventi di sostituzione e di completamento dei singoli edifici.

20.1.3. Il tessuto generato dall'espansione del secondo dopoguerra è considerato zona territoriale omogenea "B" ai sensi del D.M.1444/1968.

20.2. Destinazione d'uso prevalente e destinazioni d'uso escluse:

20.2.1. La destinazione d'uso prevalente è quella Residenziale (Re).

20.2.2. Le destinazioni d'uso escluse sono:

  • * Commerciale in grandi strutture di vendita (Co3) di cui all'art.14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di parcheggi" del presente Regolamento, anche nelle forme aggregate (Co4c, Co4d);
  • * Industriale e Artigianale (Ia) definite di prima classe dall'art.216 del R.D.n.1265/1934, ed espressamente elencate nel decreto ministeriale del 05.09.1994, fermo restando quanto disposto al quinto comma dello stesso articolo;

20.2.3. La possibilità di realizzare attività commerciali in medie strutture di vendita (Co2), anche nelle forme aggregate (Co4a, Co4b), è consentita unicamente negli interventi sottoposti a piano di recupero. Tale possibilità è subordinata al reperimento della dotazione di parcheggi, così come previsto all'art.14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di parcheggi" del presente Regolamento e dalle normative vigenti.

20.3. Tipi d'intervento sugli edifici:

20.3.1. Il tipo d'intervento caratterizzante il tessuto è la Ristrutturazione edilizia di tipo 1 (Re1).

20.3.2. Gli edifici sui quali sono consentiti tipi d'intervento diversi da quello caratterizzante il tessuto sono espressamente individuati nelle tavole "la disciplina del suolo".

20.3.3. Sono ammessi frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari esistenti, purché siano compatibili con la tipologia edilizia e non riducano le parti a comune degli edifici. Per quest'ultimo intervento è richiesto il rispetto dei parametri per parcheggi privati di cui alla L.122/89.

20.3.4. Qualsiasi intervento sugli edifici del tessuto con categoria d'intervento Restauro (R) e Risanamento conservativo (Rc), dovrà essere effettuato secondo le disposizioni della "guida agli interventi sugli edifici storici" di cui al capo 1 del titolo III "le discipline specifiche"del presente Regolamento.

20.3.5. Qualora il rialzamento del sottotetto ammesso con la Ristrutturazione edilizia di tipo 1 e di tipo 2 (Re1 e Re2) interessi edifici con fronti caratterizzati da una regola compositiva ordinata e riconoscibile, è prescritto il mantenimento degli elementi che determinano tale regola e la loro riproposizione anche nelle parti di nuova realizzazione.

20.4. Parametri urbanistici:

20.4.1. Per gli interventi sugli edifici esistenti e/o per la realizzazione delle opere pertinenziali sono validi i seguenti parametri urbanistici, con la precisazione che il parametro numero di piani (Np) è riferito alle destinazioni d'uso descritte al co.17.3.2.2:

  • * Slu = pari a quella esistente, ovvero è consentito l'incremento una tantum di 9 mq per ogni unità immobiliare di edifici con categoria di intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 1 e di tipo 2 (Re1 e Re2)
  • * Rc = 70%;
  • * Ipf = 25%;
  • * Np = pari a quello esistente, ovvero è consentito solo l'incremento ammesso con gli interventi di Ristrutturazione edilizia di tipo 1 e di tipo 2 (Re1 e Re2).

20.4.2. In alternativa all'incremento di Slu di cui al precedente co.20.4.1., negli edifici del tessuto con categoria d'intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 1 (Re1) e di tipo 2 (Re2), sono consentiti incrementi di superficie utile lorda (Slu), una tantum, fino ad un massimo di 20 mq per ciascuna unità abitativa; tale incremento, che non potrà in alcun modo comportare la realizzazione di nuove unità immobiliari, è ammesso a condizione che l'intervento contribuisca al riordino morfologico del tessuto e, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, dovrà essere realizzato utilizzando tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, dovranno garantire comunque, con riferimento alla climatizzazione invernale dell'ampliamento, un indice di prestazione energetica, definito dal D.Lgs.192/2005, inferiore almeno del 20 % rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato C, tabella 1.3 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, l'unità abitativa esistente interessata dall'ampliamento dovrà essere dotata di finestre con vetrature con intercapedini di aria o di gas. L'utilizzo delle tecniche costruttive di edilizia sostenibile ed il rispetto degli indici di prestazione energetica, sono certificati dal direttore dei lavori o da altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l'abitabilità dell'ampliamento realizzato.

20.4.2bis. Negli edifici di proprietà dell'Amministrazione comunale conosciuti come "Ex Autostazione" posti in viale Diaz identificati al Fg.6 part.1377 sub 35 del tessuto con categoria d'intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2) sono consentiti incrementi di superficie utile lorda (Slu) fino ad un massimo di 302 mq; tale superficie utile lorda deriva dalla conversione in capacità edificatoria di alcuni volumi demoliti sempre di proprietà del Comune di Montevarchi già riportati nel Registro dei Crediti Edilizi al co.59.3bis. del presente regolamento e precisamente dai volumi di cui al Fg.10 part.165 (mc.1146).

20.4.3. Sugli edifici con tipo di intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2), in alternativa agli incrementi di cui ai co.20.4.1. e co.20.4.2., sono ammessi interventi di Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr) a parità di superficie utile lorda virtuale (Sluv), nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalente ed escluse e dei seguenti parametri urbanistici, con la precisazione che i parametri numero di piani (Np) e altezza massima (Hmax) sono riferiti alle destinazioni d'uso descritte al co.17.3.2.2:

  • * Rc = 70%;
  • * Ipf = 25%;
  • * Np = fino ad esaurimento della Sluv e comunque non superiore a 3 piani fuori terra;
  • * Hmax = 8 mt;
  • * Distanza dai confini = 5 mt. (qualora non si costruisca sul confine);

ed inoltre, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

  • * è prescritto l'allineamento del fronte strada con gli edifici adiacenti, anche in deroga alla distanza dalla strada;
  • * è consentita l'edificazione in aderenza agli edifici esistenti (qualora l'area d'intervento sia caratterizzata da un edificato che presenta questa caratteristica);
  • * i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale.

20.4.4. I lotti liberi di completamento, presenti nel tessuto, sono individuati all'art.24bis "i lotti liberi di completamento del territorio urbanizzato" del presente Regolamento.

20.5 Opere pertinenziali ammesse e opere pertinenziali escluse:

20.5.1. Sono ammesse le opere pertinenziali così come definite dal Regolamento Edilizio, nel rispetto dei parametri urbanistici di cui al precedente co.20.4.1. del presente articolo.

20.5.2. I manufatti adibiti a funzioni accessorie possono essere realizzati anche sul confine di proprietà ad esclusione del confine su spazi e percorsi pubblici.

20.5.3. La realizzazione di nuove autorimesse pertinenziali fuori terra è ammessa solamente per gli edifici con tipo di intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 1 e di tipo 2 (Re1 e Re2).

20.5.4. È comunque esclusa la realizzazione delle autorimesse interrate o seminterrate.

20.5.5. È consentita la realizzazione di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto circostante.

N.B.:La disciplina del presente articolo si integra con quanto disposto da "le condizioni generali sugli interventi del territorio urbanizzato" di cui all'art.17 del presente Regolamento.

Art.21 il tessuto generato dal disegno del prg del 1969 (T4)

21.1. Descrizione:

21.1.1. Sono le aree urbane di più recente costituzione, nelle quali l'edificato è stato realizzato senza seguire regole insediative ordinate e senza che sia stato realizzato un sistema integrato di spazi pubblici.

21.1.2. Obiettivo del Regolamento Urbanistico è quello di ricomporre il tessuto attraverso interventi consistenti di trasformazione mirati soprattutto alla realizzazione di una maglia viaria ordinata secondo le principali direttrici di espansione della città, e di un sistema di spazi pubblici attrezzati.

21.1.3. Il tessuto generato dal disegno del prg del 1969 è considerato zona territoriale omogenea "B" ai sensi del D.M.1444/1968.

21.2. Destinazione d'uso prevalente e destinazioni d'uso escluse:

21.2.1. La destinazione d'uso prevalente è quella Residenziale (Re).

21.2.2. Le destinazioni d'uso escluse sono:

  • * Commerciale in grandi strutture di vendita (Co3) di cui all'art.14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di parcheggi" del presente Regolamento, anche nelle forme aggregate (Co4c, Co4d);
  • * Industriale e Artigianale (Ia) definite di prima classe dall'art.216 del R.D.n.1265/1934, ed espressamente elencate nel decreto ministeriale del 05.09.1994, fermo restando quanto disposto al quinto comma dello stesso articolo;

21.3. Tipi di intervento sugli edifici:

21.3.1. Il tipo d'intervento caratterizzante il tessuto è la Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2).

21.3.2. Gli edifici sui quali sono consentiti tipi d'intervento diversi da quello caratterizzante il tessuto sono espressamente individuati nelle tavole "la disciplina del suolo".

21.3.3. Sono ammessi frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari esistenti, purché non si riducano le parti a comune degli edifici. Per la realizzazione di questi interventi è richiesto il rispetto dei parametri per parcheggi privati di cui alla L.122/89.

21.3.4. Qualora il rialzamento del sottotetto, ammesso con la Ristrutturazione edilizia di tipo 1 e di tipo 2 (Re1 e Re2), interessi edifici con fronti caratterizzati da una regola compositiva ordinata e riconoscibile, è prescritto il mantenimento degli elementi che determinano tale regola e la loro riproposizione anche nelle parti di nuova realizzazione.

21.4. Parametri urbanistici:

21.4.1. Per gli interventi sugli edifici esistenti e/o per la realizzazione delle opere pertinenziali sono validi i seguenti parametri urbanistici, con la precisazione che il parametro numero di piani (Np) è riferito alle destinazioni d'uso descritte al co.17.3.2.2:

  • * Slu = pari a quella esistente, ovvero è consentito l'incremento una tantum di 9 mq per ogni unità immobiliare di edifici con categoria di intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 1 e di tipo 2 (Re1 e Re2)
  • * Rc = 50%;
  • * Ipf = 25%;
  • * Np = pari a quello esistente, ovvero è consentito solo l'incremento ammesso con gli interventi di Ristrutturazione edilizia di tipo 1 e di tipo 2 (Re1 e Re2).

21.4.2. In alternativa all'incremento di Slu di cui al precedente co.21.4.1., negli edifici del tessuto con categoria d'intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 1 (Re1) e di tipo 2 (Re2), sono consentiti incrementi di superficie utile lorda (Slu), una tantum, fino ad un massimo di 30 mq per ciascuna unità abitativa; tale incremento, che non potrà in alcun modo comportare la realizzazione di nuove unità immobiliari, è ammesso a condizione che l'intervento contribuisca al riordino morfologico del tessuto e, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, dovrà essere realizzato utilizzando tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, dovranno garantire comunque, con riferimento alla climatizzazione invernale dell'ampliamento, un indice di prestazione energetica, definito dal D.Lgs.192/2005, inferiore almeno del 20 % rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato C, tabella 1.3 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, l'unità abitativa esistente interessata dall'ampliamento dovrà essere dotata di finestre con vetrature con intercapedini di aria o di gas. L'utilizzo delle tecniche costruttive di edilizia sostenibile ed il rispetto degli indici di prestazione energetica, sono certificati dal direttore dei lavori o da altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l'abitabilità dell'ampliamento realizzato.

21.4.2bis. In alternativa all'incremento di Slu di cui al precedente co.21.4.1., negli edifici identificati al Fg.6 part.1674 sub 77 del tessuto con categoria d'intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2) sono consentiti incrementi di superficie utile lorda (Slu) fino ad un massimo di 101 mq assegnata per effetto dell'acquisizione attraverso asta pubblica indetta dal Comune di Montevarchi in data 17.06.2014 (vedi P.D.n.562 del 24/07/2014); tale superficie utile lorda deriva dalla conversione in capacità edificatoria di alcuni volumi demoliti di proprietà del Comune di Montevarchi già riportati nel Registro dei Crediti Edilizi al co.59.3bis. del presente regolamento e precisamente dai volumi di cui al Fg.10 part.165 (mc.323).

21.4.2ter. In alternativa all'incremento di Slu di cui al precedente co.21.4.1., negli edifici identificati al Fg.3 part.1315 del tessuto con categoria d'intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2) sono consentiti incrementi di superficie utile lorda (Slu) fino ad un massimo di 161 mq assegnata per effetto dell'acquisizione attraverso asta pubblica indetta dal Comune di Montevarchi in data 17.06.2014 (vedi P.D.n.464 del 19.06.2014); tale superficie utile lorda deriva dalla conversione in capacità edificatoria di alcuni volumi demoliti di proprietà del Comune di Montevarchi già riportati nel Registro dei Crediti Edilizi al co.59.3bis. del presente regolamento e precisamente dai volumi di cui al Fg.10 part.107.

21.4.2quater. In alternativa all'incremento di Slu di cui al precedente co.21.4.1., negli edifici identificati al Fg.3 part.1171 sub 2 del tessuto con categoria d'intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2) sono consentiti incrementi di superficie utile lorda (Slu) fino ad un massimo di 28 mq assegnata per effetto dell'acquisizione attraverso asta pubblica indetta dal Comune di Montevarchi in data 01.07.2014 (vedi P.D.n.557 del 22/07/2014); tale superficie utile lorda deriva della capacità edificatoria assegnata alla AT_S8 "PALAZZO DEL PODESTA" ed è parte del dimensionamento dell'U.T.O.E. di Montevarchi.

21.4.3. Sugli edifici con tipo di intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2), in alternativa agli incrementi di cui ai co.21.4.1. e co.21.4.2., sono altresì ammessi interventi di Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr) a parità della superficie utile lorda virtuale (Sluv), nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalenti ed escluse, e dei seguenti parametri urbanistici , con la precisazione che i parametri numero di piani (Np) e altezza massima (Hmax) sono riferiti alle destinazioni d'uso descritte al co.17.3.2.2:

  • * Rc = 50%;
  • * Ipf = 25%;
  • * Np = fino ad esaurimento della Sluv e comunque non superiore a 4 piani fuori terra;
  • * Hmax = 8 mt;
  • * Distanza dai confini = 5 mt. (qualora non si costruisca sul confine);

ed inoltre, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

  • * prescritto l'allineamento del fronte strada con gli edifici adiacenti, anche in deroga alla distanza dal confine sulla strada
  • * i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale.

21.4.4. I lotti liberi di completamento, presenti nel tessuto, sono individuati all'art.24bis "i lotti liberi di completamento del territorio urbanizzato" del presente Regolamento.

21.4.4bis. Sui terreni identificati al Fg.14 particelle 571, 574 e 575 sono consentiti esclusivamente interventi privi di rilevanza edilizia così come identificati dalla L.R.65/2014 e smi. Qualora su tali terreni si intendano realizzare interventi di nuova costruzione, i proprietari sono tenuti alla realizzazione del prolungamento del tratto stradale previsto nel Piano Attuativo di cui all'area di trasformazione "PESTELLO CHIESA" (AT_R11) fino al suo congiungimento con via Senio (tratto strada dei Cappuccini). Tali interventi sono consentiti previa variante al presente strumento urbanistico che, oltre a contenere la disciplina sul tratto di strada da realizzare, dovrà prevedere l'assegnazione della capacità edificatoria ai terreni in oggetto già presente all’atto della loro deperimetrazione dall’area di trasformazione “PESTELLO CHIESA” (AT_R11) avvenuta in occasione dell’approvazione del Piano Attuativo.

21.5 Opere pertinenziali ammesse e opere pertinenziali escluse:

21.5.1. Sono ammesse le opere pertinenziali così come definite dal Regolamento Edilizio, nel rispetto dei parametri urbanistici di cui al co.21.4.1. del presente articolo.

21.5.2. I manufatti adibiti a funzioni accessorie possono essere realizzati anche sul confine di proprietà ad esclusione del confine su spazi e percorsi pubblici.

21.5.3. È esclusa la realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate.

21.5.4. È consentita la realizzazione di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto circostante.

N.B.:La disciplina del presente articolo si integra con quanto disposto da "le condizioni generali sugli interventi del territorio urbanizzato" di cui all'art.17 del presente Regolamento.

Art.22 il tessuto produttivo non ordinato (T5)

22.1. Descrizione:

22.1.1. Il tessuto è costituito da aree a prevalente destinazione produttiva e commerciale con una consistente presenza della residenza, ubicate nelle immediate vicinanze delle parti residenziali del Capoluogo - lungo viale Cadorna - e di Levane - a nord dello stadio comunale. Per la loro formazione e/o per la loro collocazione queste aree presentano una carenza di infrastrutturazione viaria e di parcheggi. Inoltre nel tessuto sono inseriti gli edifici isolati, a destinazione produttiva e/o commerciale (comprese le due uniche attività commerciali in grandi strutture di vendita organizzate nella forma di centro commerciale presenti nel territorio comunale), collocati all'interno di aree prevalentemente residenziali, di rilevanti dimensioni, ossia che presentano una tipologia edilizia "a capannone".

22.1.2. L'obiettivo principale del Regolamento Urbanistico è la progressiva trasformazione del tessuto in una parte urbana integrata con le aree limitrofe, prevedendo l'esclusione delle funzioni produttive definite di prima classe dall'art.216 del R.D.n.1265/1934, ed espressamente elencate nel decreto ministeriale del 05.09.1994, fermo restando quanto disposto al quinto comma dello stesso articolo, e limitando la possibilità di frazionamenti degli edifici esistenti, per non gravare ulteriormente sulla già limitata dotazione di standard e di accessibilità del tessuto.

22.1.3. Il tessuto produttivo non ordinato è considerato zona territoriale omogenea "D" ai sensi del D.M.1444/1968.

22.2. Destinazione d'uso prevalente e destinazioni d'uso escluse:

22.2.1. La destinazione d'uso prevalente è quella Industriale e Artigianale (Ia).

22.2.2. Le destinazioni d'uso escluse sono:

  • * Industriale e Artigianale (Ia) definite di prima classe dall'art.216 del R.D.n.1265/1934, ed espressamente elencate nel decreto ministeriale del 05.09.1994, fermo restando quanto disposto al quinto comma dello stesso articolo;
  • * Commerciale in grandi strutture di vendita (Co3) di cui all'art.14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di parcheggi" del presente Regolamento, anche nelle forme aggregate (Co4c, Co4d);
  • * Residenziale (Re).

22.3. Tipi d'intervento sugli edifici:

22.3.1. Il tipo d'intervento caratterizzante il tessuto è la Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2).

22.3.2. Gli edifici sui quali sono consentiti tipi d'intervento diversi da quello caratterizzante il tessuto sono espressamente individuati nelle tavole "la disciplina del suolo".

22.3.3. Sono ammessi frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari esistenti. Per la realizzazione di questi interventi è richiesto il rispetto dei parametri per parcheggi privati di cui alla L.122/89.

22.3.4. I frazionamenti e gli accorpamenti delle unità immobiliari esistenti, gli interventi Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr) e di Nuova edificazione, finalizzati alla realizzazione di edifici con destinazione d'uso Industriale e/o Artigianale (Ia), dovranno prevedere la realizzazione di una fascia alberata circostante il lotto, costituita da specie tipiche locali di alto fusto, che assuma il ruolo di schermo visivo.

22.4. Parametri urbanistici:

22.4.1.1. Per gli interventi sugli edifici esistenti, ad eccezione di quelli residenziali, sono ammessi aumenti della superficie utile lorda (Slu) fino ai seguenti parametri urbanistici, con la precisazione che i parametri numero di piani (Np) e altezza massima (Hmax) sono riferiti alle destinazioni d'uso descritte al co.17.3.2.2:

  • * Rc = 60%;
  • * Ipf = 25%;
  • * Hmax = pari a quella esistente della parte dell'edificio contigua all'ampliamento;
  • * Np = pari a quello esistente, ovvero è consentito solo l'incremento ammesso con gli interventi di Ristrutturazione edilizia di tipo 1 e di tipo 2 (Re1 e Re2).
  • * Distanza dai confini = 5 mt. È ammessa la realizzazione di manufatti sul confine solo nel caso che siano adibiti a portineria. In questo caso è obbligatorio il mantenimento di tale uso.

Tali aumenti della superficie utile lorda (Slu) sono ammessi a condizione che siano realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale e che contribuiscano al riordino morfologico del tessuto.

22.4.1.2. Negli edifici del tessuto con categoria d'intervento Ristrutturazione edilizia tipo 1 (Re1) e di tipo 2 (Re2), sono consentiti incrementi di superficie utile lorda (Slu), una tantum, fino ad un massimo di 30 mq per ciascuna unità abitativa; tale incremento, che non potrà in alcun modo comportare la realizzazione di nuove unità immobiliari, è ammesso a condizione che l'intervento contribuisca al riordino morfologico del tessuto e, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, dovrà essere realizzato utilizzando tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, dovranno garantire comunque, con riferimento alla climatizzazione invernale dell'ampliamento, un indice di prestazione energetica, definito dal D.Lgs.192/2005, inferiore almeno del 20 % rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato C, tabella 1.3 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, l'unità abitativa esistente interessata dall'ampliamento dovrà essere dotata di finestre con vetrature con intercapedini di aria o di gas. L'utilizzo delle tecniche costruttive di edilizia sostenibile ed il rispetto degli indici di prestazione energetica, sono certificati dal direttore dei lavori o da altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l'abitabilità dell'ampliamento realizzato. Per questo intervento sono validi i parametri di cui al precedente co.22.4.1.1. del presente articolo.

22.4.2. Sugli edifici con tipo di intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2), in alternativa agli incrementi di cui al co.22.4.1.1., sono ammessi interventi di Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr) con aumenti della superficie utile lorda (Slu) fino ai seguenti parametri urbanistici e nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalenti ed escluse con la precisazione che il parametro altezza massima (Hmax) è riferito alle destinazioni d'uso descritte al co.17.3.2.2.:

  • * Rc = 50%;
  • * Ipf = 25%;
  • * Hmax = 8 mt;
  • * Distanza dai confini = 8 mt. È ammessa la realizzazione di manufatti sul confine solo nel caso che siano adibiti a portineria. In questo caso è obbligatorio il mantenimento di tale uso.

ed inoltre, sono comunque da rispettare le seguenti disposizioni:

  • * è prescritto l'allineamento del fronte strada con gli edifici adiacenti, anche in deroga alla distanza dal confine della strada
  • * i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale.

22.5. Opere pertinenziali ammesse e opere pertinenziali escluse:

22.5.1. Non sono ammesse le opere pertinenziali così come definite dal Regolamento Edilizio.

22.5.2. È consentita la realizzazione di volumi tecnici così come definiti dal Regolamento Edilizio.

22.5.3. È consentita la realizzazione di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto circostante.

N.B.:La disciplina del presente articolo si integra con quanto disposto da "le condizioni generali sugli interventi del territorio urbanizzato" di cui all'art.17 del presente Regolamento.

Art.23 il tessuto produttivo generato dai piani per insediamenti produttivi (T6)

23.1. Descrizione

23.1.1. Il tessuto è costituito dalle principali aree produttive di Montevarchi, sorte in epoca recente in seguito a piani unitari e dislocate nel fondovalle in zone appositamente dedicate.

23.1.2. L'obiettivo principale del Regolamento Urbanistico è quello di consolidare la funzione produttiva, anche localizzando altre funzioni compatibili (commerciale, direzionale, ecc.), e di escludere, pertanto, la residenza, in modo da circoscrivere le aree "produttive" del comune di Montevarchi.

23.1.3. Il tessuto produttivo generato dai piani per insediamenti produttivi è considerato zona territoriale omogenea "D" ai sensi del D.M.1444/1968.

23.2. Destinazione d'uso prevalente e destinazioni d'uso escluse:

23.2.1. La destinazione d'uso prevalente è quella Industriale e Artigianale (Ia);

23.2.2. Le destinazioni d'uso escluse sono:

  • * Commerciale in grandi strutture di vendita (Co3) di cui all'art.14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di parcheggi" del presente Regolamento, anche nelle forme aggregate (Co4c, Co4d)
  • * Residenziale (Re).

23.3. Tipi d'intervento sugli edifici:

23.3. Il tipo d'intervento caratterizzante il tessuto è la Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2).

23.3.2. Gli edifici sui quali sono consentiti tipi d'intervento diversi da quello caratterizzante il tessuto sono espressamente individuati nelle tavole "la disciplina del suolo".

23.3.3. Sono ammessi frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari esistenti. Per la realizzazione di questi interventi è richiesto il rispetto dei parametri per parcheggi privati di cui alla L.122/89.

23.3.4. I frazionamenti e gli accorpamenti delle unità immobiliari esistenti, gli interventi Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr) e di Nuova edificazione, finalizzati alla realizzazione di edifici Industriali e/o Artigianali (Ia), dovranno prevedere la realizzazione di una fascia alberata circostante il lotto, costituita da specie tipiche locali di alto fusto, che assuma il ruolo di schermo visivo.

23.4. Parametri urbanistici:

23.4.1. Per gli interventi sugli edifici esistenti e/o per la realizzazione delle opere pertinenziali sono ammessi aumenti della superficie utile lorda (Slu) fino ai seguenti parametri urbanistici, con la precisazione che il parametro altezza massima (Hmax) è riferito alle destinazioni d'uso descritte al co.17.3.2.2:

  • * Rc = 60%;
  • * Ipf = 25%;
  • * Hmax = 8 mt;
  • * Distanza dai confini= 8 mt. È ammessa la realizzazione di manufatti sul confine solo nel caso che siano adibiti a portineria. In questo caso è obbligatorio il mantenimento di tale uso.

Tali aumenti della superficie utile lorda (Slu) sono ammessi a condizione che siano realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale e che contribuiscano al riordino morfologico del tessuto.

23.4.2. Sugli edifici con tipo di intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2), in alternativa agli incrementi di cui al co.23.4.1., sono ammessi interventi di Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr) a parità della superficie utile lorda virtuale (Sluv), nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalenti ed escluse, e dei seguenti parametri urbanistici, con la precisazione che i parametri numero di piani (Np) e altezza massima (Hmax) sono riferiti alle destinazioni d'uso descritte al co.17.3.2.2:

  • * Rc = fino ad esaurimento della Slu virtuale, e comunque non superiore al 60%;
  • * Ipf = 25%;
  • * Hmax = 8 mt;
  • * Np = fino ad esaurimento della Sluv e comunque non superiore a 4 piani fuori terra;
  • * Distanze dai confini = 8 mt. È ammessa la realizzazione di manufatti sul confine solo nel caso che siano adibiti a portineria. In questo caso è obbligatorio il mantenimento di tale uso.

ed inoltre, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

  • * è prescritto l'allineamento del fronte strada con gli edifici adiacenti, anche in deroga alla distanza dal confine della strada
  • * i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale.

23.5. Opere pertinenziali ammesse e opere pertinenziali escluse:

23.5.1. Non è ammessa la realizzazione di opere pertinenziali così come definite dal Regolamento Edilizio.

23.5.2. È consentita la realizzazione di volumi tecnici come definiti dal Regolamento Edilizio.

23.5.3. È consentita la realizzazione di parcheggi sulla copertura dei fabbricati, a condizione che la rampa di accesso ed i posti auto siano adeguatamente schermati all'interno della cortina muraria dell'edificio.

23.5.4. È consentita la realizzazione di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili.

N.B.:La disciplina del presente articolo si integra con quanto disposto da "le condizioni generali sugli interventi del territorio urbanizzato" di cui all'art.17 del presente Regolamento.

Art.24 i nuclei isolati residenziali del territorio aperto derivanti dalla dismissione di ex edifici scolastici (NIR)

24.1. Descrizione:

24.1.1. Sono i nuclei isolati residenziali, collocati in area agricola, derivanti dalla dismissione degli ex edifici scolastici di Caposelvi (NIR 1) e di La Selva (NIR 2).

24.1.2. L'obiettivo del Regolamento Urbanistico è quello di consentire la trasformazione dei due edifici ex scolastici. Successivamente all'intervento di ampliamento e di trasformazione l'edificio di Caposelvi sarà inserito nell'area agricola (A3) "le aree agricole, di pertinenza del sistema degli insediamenti, di valore ambientale e paesistico" di cui all'art.28 del presente Regolamento, mentre l'edificio di La Selva sarà inserito nell'area agricola (A5) "le aree agricole primarie" di cui all'art.30 del presente Regolamento.

24.1.3. I nuclei isolati residenziali del territorio aperto sono considerati zona territoriale omogenea "B" ai sensi del D.M.1444/1968.

24.2. Destinazione d'uso prevalente e destinazioni d'uso escluse:

24.2.1. La destinazione d'uso prevalente è quella Residenziale (Re).

24.2.2. Le destinazioni d'uso escluse sono:

  • * Commerciale in medie e grandi strutture di vendita (Co2 e Co3) di cui all'art.14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di parcheggi" del presente Regolamento, anche nelle forme aggregate (Co4a, Co4b, Co4c, Co4d)
  • * Commerciale all'ingrosso (Ci)
  • * Industriale e Artigianale (Ia) definite di prima classe dall'art.216 del R.D.n.1265/1934, ed espressamente elencate nel decreto ministeriale del 05.09.1994, fermo restando quanto disposto al quinto comma dello stesso articolo;

24.3. Tipi d'intervento sugli edifici:

24.3.1. Il tipo d'intervento caratterizzante i nuclei isolati residenziali è la Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2).

24.3.2. Gli edifici sui quali sono consentiti tipi d'intervento diversi da quello caratterizzante i nuclei isolati residenziali sono espressamente individuati nelle tavole "la disciplina del suolo".

24.3.3. Sono ammessi frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari esistenti, purché siano compatibili con la tipologia edilizia e non riducano le parti a comune degli edifici. Per quest'ultimo intervento è richiesto il rispetto dei parametri per parcheggi privati di cui alla L.122/89.

24.4. Parametri urbanistici:

24.4.1. Per gli interventi sugli edifici esistenti e/o per la realizzazione delle opere pertinenziali sono validi i seguenti parametri urbanistici, con la precisazione che il parametro numero di piani (Np) è riferito alle destinazioni d'uso descritte al co.17.3.2.2.

NIR 1 (ex scuola di Caposelvi):

  • * Recupero della Sluv esistente 150 mq. di Slu aggiuntiva;
  • * Rc = 70%;
  • * Np = fino a 2 fuori terra;
  • * Ipf = 25%.
  • * fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.
  • * fattibilità idraulica: Tale area non è stata analizzata nello specifico nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale e pertanto, in sede di Regolamento Urbanistico ne è stata attribuita la fattibilità sulla base della prossimità al torrente Caposelvi e dell'indicazione data dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno (Livello di sintesi - scala 1:25.000) che classifica l'area in P.I.2 (corrispondente ad esondazioni per Tr=200 anni). Si prescrive in fase di redazione dei progetti di eseguire uno specifico studio idrologico-idraulico sul torrente Caposelvi al fine di determinare con maggior dettaglio la condizione di rischio idraulico dell'area e porre in essere tutti gli accorgimenti necessari secondo le norme vigenti in materia di rischio idraulico, per l'eventuale messa in sicurezza idraulica per eventi con ricorrenza duecentennale. Tale studio ed eventuali progetti dovranno essere sottoposti al parere degli enti competenti. Prescrizione relativa all'ambito A1: nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m. 10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali, negli alvei, nelle golene e sugli argini dei corsi d'acqua individuati nella carta di Fattibilità Idraulica, ai fini del corretto assetto idraulico non si devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche. La prescrizione non si applica alle opere di attraversamento del corso d'acqua, agli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.
  • * fattibilità sismica: Non definita.

NIR 2 (ex scuola di La Selva)*:

* L'estratto cartografico della fattibilità dell'intervento è riportato all'interno della relazione geologica.

  • * Recupero della Sluv esistente 360 mq. di Slu aggiuntiva;
  • * Rc = 70%;
  • * Np = fino a 2 fuori terra;
  • * Ipf = 25%.

* fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

* fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.

* fattibilità sismica: Non definita.

ed inoltre, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

  • * i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale
  • * i nuovi edifici e le nuove pertinenze dovranno essere realizzati tenendo conto del contesto paesaggistico in cui sono inseriti.

24.5. Opere pertinenziali ammesse e opere pertinenziali escluse:

24.5.1. Sono ammesse le opere pertinenziali così come definite dal Regolamento Edilizio, nel rispetto dei parametri urbanistici di cui al precedente comma 24.4.1.

24.5.2. I manufatti adibiti a funzioni accessorie possono essere realizzati anche sul confine di proprietà ad esclusione del confine su spazi e percorsi pubblici.

24.5.3. È comunque esclusa la realizzazione delle autorimesse interrate o seminterrate.

N.B.:La disciplina del presente articolo si integra con quanto disposto da "le condizioni generali sugli interventi del territorio urbanizzato" di cui all'art.17 del presente Regolamento.

Art.24bis i lotti liberi di completamento del territorio urbanizzato (LL)

24bis.1. Le porzioni di territorio alle quali il Regolamento Urbanistico assegna un ruolo di completamento e ricucitura del territorio urbanizzato sono specificatamente individuate quali "lotti liberi di completamento"(LL). A tali lotti liberi si applicano i parametri urbanistici e le disposizioni di seguito riportate oltre a quanto disciplinato nei tessuti di riferimento.

U.T.O.E. MONTEVARCHI

co.24bis.1.4 lotto libero "VIA SUGHERELLA" (LL_B4)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 1.146

2. superficie fondiaria (Sf): mq 1.146

3. superficie utile lorda (Slu): mq 115 - [it: mq/mq 0,10]

4. superficie destinata a verde pubblico attrezzato e piazze (S/vp/r)

4.1. verde pubblico: mq -

4.2. piazza pavimentata: mq -

5. superficie destinata a parcheggi pubblici (S/pp/r) : mq -

6. superficie destinata a strade e verde di arredo stradale (S/st/r)

6.1. strada: mq -

6.2. verde di arredo stradale: mq -

7. numero di piani (Np): nº fino a 3

8. destinazioni d'uso prevalenti ed escluse: per la disciplina delle destinazioni d'uso vedi co.20.2.2. e co.21.2.2. del presente regolamento.

9. modalità di attuazione: intervento edilizio diretto

10. indirizzi di progetto: è prescritto l'allineamento del fronte strada con gli edifici adiacenti, anche in deroga alla distanza dalla strada; è consentita l'edificazione in aderenza agli edifici esistenti (qualora l'area d'intervento sia caratterizzata da un edificato che presenta questa caratteristica); i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale.

11. note: -

12. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

13. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

14. fattibilità sismica: Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine per le aree ricadenti in FS3, da eseguire in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (8), deve essere eseguita una campagna di indagini geofisiche, opportunamente estesa ad un intorno significativo, che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del bedrock sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle coperture e del substrato). In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12), tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisiche che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative al litotipo presente.

co.24bis.1.5 lotto libero "VIA CHIANTIGIANA 2" (LL_B12)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 1.223

2. superficie fondiaria (Sf): mq 862

3. superficie utile lorda (Slu): mq 122 - [it: mq/mq 0,10]

4. superficie destinata a verde pubblico attrezzato e piazze (S/vp/r)

4.1. verde pubblico: mq -

4.2. piazza pavimentata: mq -

5. superficie destinata a parcheggi pubblici (S/pp/r) : mq 361

6. superficie destinata a strade e verde di arredo stradale (S/st/r)

6.1. strada: mq -

6.2. verde di arredo stradale: mq -

7. numero di piani (Np): nº fino a 3

8. destinazioni d'uso prevalenti ed escluse: per la disciplina delle destinazioni d'uso vedi co.20.2.2. e co.21.2.2. del presente regolamento.

9. modalità di attuazione: intervento edilizio diretto convenzionato

10. indirizzi di progetto: è prescritto l'allineamento del fronte strada con gli edifici adiacenti, anche in deroga alla distanza dalla strada; è consentita l'edificazione in aderenza agli edifici esistenti (qualora l'area d'intervento sia caratterizzata da un edificato che presenta questa caratteristica); i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale.

11. note: -

12. fattibilità geomorfologica: Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine da eseguire in sede di predisposizione dei progetti edilizi per le aree ricadenti in classe FG3, sono richieste specifiche indagini geognostiche di dettaglio quali prove penetrometriche statiche e/o dinamiche, sondaggi a carotaggio continuo con esecuzione di SPT, prelievo di campioni indisturbati e relative indagini di laboratorio geotecnico, il tutto allo scopo di definire compiutamente le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei terreni e procedere ai calcoli geotecnici e di eventuale stabilità del versante e/o dei fronti di scavo.

13. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.

14. fattibilità sismica: Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine per le aree ricadenti in FS3, da eseguire in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (8), deve essere eseguita una campagna di indagini geofisiche, opportunamente estesa ad un intorno significativo, che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del bedrock sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle coperture e del substrato). In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12), tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisiche che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative al litotipo presente.

co.24bis.1.11 lotto libero "VIA DI POGGIORNELLI" (LL_B26)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 860

2. superficie fondiaria (Sf): mq 860

3. superficie utile lorda (Slu): mq 86 - [it: mq/mq 0,10]

4. superficie destinata a verde pubblico attrezzato e piazze (S/vp/r)

4.1. verde pubblico: mq -

4.2. piazza pavimentata: mq -

5. superficie destinata a parcheggi pubblici (S/pp/r) : mq -

6. superficie destinata a strade e verde di arredo stradale (S/st/r)

6.1. strada: mq -

6.2. verde di arredo stradale: mq -

7. numero di piani (Np): nº fino a 3

8. destinazioni d'uso prevalenti ed escluse: per la disciplina delle destinazioni d'uso vedi co.20.2.2. e co.21.2.2. del presente regolamento.

9. modalità di attuazione: intervento edilizio diretto

10. indirizzi di progetto: è prescritto l'allineamento del fronte strada con gli edifici adiacenti, anche in deroga alla distanza dalla strada; è consentita l'edificazione in aderenza agli edifici esistenti (qualora l'area d'intervento sia caratterizzata da un edificato che presenta questa caratteristica); i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale.

11. note: -

12. fattibilità geomorfologica: Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine da eseguire in sede di predisposizione dei progetti edilizi per le aree ricadenti in classe FG3, sono richieste specifiche indagini geognostiche di dettaglio quali prove penetrometriche statiche e/o dinamiche, sondaggi a carotaggio continuo con esecuzione di SPT, prelievo di campioni indisturbati e relative indagini di laboratorio geotecnico, il tutto allo scopo di definire compiutamente le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei terreni e procedere ai calcoli geotecnici e di eventuale stabilità del versante e/o dei fronti di scavo.

13. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.

14. fattibilità sismica: Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine per le aree ricadenti in FS3, da eseguire in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, nelle zone con possibile amplificazione sismica in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12), tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisiche che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative al litotipo presente.

co.24bis.1.12 lotto libero "VIA SAN LORENZO" (LL_B30)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 1.400

2. superficie fondiaria (Sf): mq 1.400

3. superficie utile lorda (Slu): mq 140 - [it: mq/mq 0,10]

4. superficie destinata a verde pubblico attrezzato e piazze (S/vp/r)

4.1. verde pubblico: mq -

4.2. piazza pavimentata: mq -

5. superficie destinata a parcheggi pubblici (S/pp/r) : mq -

6. superficie destinata a strade e verde di arredo stradale (S/st/r)

6.1. strada: mq -

6.2. verde di arredo stradale: mq -

7. numero di piani (Np): nº fino a 3

8. destinazioni d'uso prevalenti ed escluse: per la disciplina delle destinazioni d'uso vedi co.20.2.2. e co.21.2.2. del presente regolamento.

9. modalità di attuazione: intervento edilizio diretto

10. indirizzi di progetto: è consentita l'edificazione in aderenza agli edifici esistenti (qualora l'area d'intervento sia caratterizzata da un edificato che presenta questa caratteristica); i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale.

11. note: -

12. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

13. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

14. fattibilità sismica: Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine per le aree ricadenti in FS3, da eseguire in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (8), deve essere eseguita una campagna di indagini geofisiche, opportunamente estesa ad un intorno significativo, che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del bedrock sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle coperture e del substrato). In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12), tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisiche che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative al litotipo presente.

co.24bis.1.12bis lotto libero "VIA DEL GELSOMINO" (LL_B31)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 430

2. superficie fondiaria (Sf): mq 430

3. superficie utile lorda (Slu): mq 43 - [it: mq/mq 0,10]

4. superficie destinata a verde pubblico attrezzato e piazze (S/vp/r)

4.1. verde pubblico: mq -

4.2. piazza pavimentata: mq -

5. superficie destinata a parcheggi pubblici (S/pp/r) : mq -

6. superficie destinata a strade e verde di arredo stradale (S/st/r)

6.1. strada: mq -

6.2. verde di arredo stradale: mq -

7. numero di piani (Np): nº fino a 3

8. destinazioni d'uso prevalenti ed escluse: per la disciplina delle destinazioni d'uso vedi co.20.2.2. e co.21.2.2. del presente regolamento.

9. modalità di attuazione: intervento edilizio diretto

10. indirizzi di progetto: è consentita l'edificazione in aderenza agli edifici esistenti (qualora l'area d'intervento sia caratterizzata da un edificato che presenta questa caratteristica); i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale.

11. note: -

12. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

13. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

14. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.24bis.1.12ter lotto libero "VIA EINAUDI" (LL_B32)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 1.000

2. superficie fondiaria (Sf): mq 1.000

3. superficie utile lorda (Slu): mq 100 - [it: mq/mq 0,10]

4. superficie destinata a verde pubblico attrezzato e piazze (S/vp/r)

4.1. verde pubblico: mq -

4.2. piazza pavimentata: mq -

5. superficie destinata a parcheggi pubblici (S/pp/r) : -

6. superficie destinata a strade e verde di arredo stradale (S/st/r)

6.1. strada: mq -

6.2. verde di arredo stradale: mq -

7. numero di piani (Np): nº fino a 3

8. destinazioni d'uso prevalenti ed escluse: per la disciplina delle destinazioni d'uso vedi co.20.2.2. e co.21.2.2. del presente regolamento.

9. modalità di attuazione: intervento edilizio diretto

10. indirizzi di progetto: è consentito l'allineamento del fronte strada con gli edifici adiacenti, anche in deroga alla distanza dalla strada; è consentita l'edificazione in aderenza agli edifici esistenti (qualora l'area d'intervento sia caratterizzata da un edificato che presenta questa caratteristica); i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale.

11. note: -

12. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

13. fattibilità idraulica: Prescrizione per le esondazioni dovute al rigurgito dell'Arno: la quota di imposta dei piani terra delle nuove edificazioni in classe FI4 andrà posta a quota minima pari a 140.81 (livello Arno corrispondente a un evento con Tr=200 anni e Tp=18 ore) 0.7=141.51 m s.l.m. Tutto il volume sottratto all'esondazione andrà recuperato nel comparto, effettuando uno scavo con morfologia delle scarpate dolce, che non interferisca con i livelli di falda. Il calcolo del recupero dei volumi sottratti all'esondazione dovrà essere approvato, ove previsto dalla normativa vigente, dagli enti competenti.

14. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.24bis.1.12quater lotto libero "IL GIGLIO" (LL_B33)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 1.029

2. superficie fondiaria (Sf): mq 742

3. superficie utile lorda (Slu): mq 103 - [it: mq/mq 0,10]

4. superficie destinata a verde pubblico attrezzato e piazze (S/vp/r)

4.1. verde pubblico: mq -

4.2. piazza pavimentata: mq -

5. superficie destinata a parcheggi pubblici (S/pp/r) : mq 287

6. superficie destinata a strade e verde di arredo stradale (S/st/r)

6.1. strada: mq -

6.2. verde di arredo stradale: mq -

7. numero di piani (Np): nº fino a 3

8. destinazioni d'uso prevalenti ed escluse: per la disciplina delle destinazioni d'uso vedi co.20.2.2. e co.21.2.2. del presente regolamento.

9. modalità di attuazione: intervento edilizio diretto convenzionato

10. indirizzi di progetto: è consentita l'edificazione in aderenza agli edifici esistenti (qualora l'area d'intervento sia caratterizzata da un edificato che presenta questa caratteristica); i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale.

11. note: -

12. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area. Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine da eseguire in sede di predisposizione dei progetti edilizi per le aree ricadenti in classe FG3, sono richieste specifiche indagini geognostiche di dettaglio quali prove penetrometriche statiche e/o dinamiche, sondaggi a carotaggio continuo con esecuzione di SPT, prelievo di campioni indisturbati e relative indagini di laboratorio geotecnico, il tutto allo scopo di definire compiutamente le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei terreni e procedere ai calcoli geotecnici e di eventuale stabilità del versante e/o dei fronti di scavo

13. fattibilità idraulica: Prescrizione relativa alla risoluzione della condizione di rischio idraulico: l'intervento è condizionato alla preventiva o contestuale realizzazione delle casse di espansione sul borro del Giglio * (CE-GI1 - CE-GI2 - CE-GI3). In caso di contestualità dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) per la realizzazione dell'intervento nonché le condizioni che possono pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità che in ogni caso dovranno essere depositate ad avvenuto collaudo delle casse stesse.. Per quanto riguarda le aree ricadenti in pericolosità PAI P.I.3. viene richiesta anche l'approvazione da parte dell'Autorità di bacino dei progetti di sistemazione idraulica (art. 6 delle NTA del PAI). I progetti di sistemazione idraulica dovranno essere sottoposti all'approvazione degli enti competenti. Dopo il collaudo delle opere di mitigazione del rischio idraulico in sede di attuazione si dovrà aggiornare lo studio idraulico per la verifica e l'eventuale modifica dei vincoli derivanti dalle pericolosità del Piano Stralcio Assetti Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno e della fascia di esondazione per tempi di ritorno inferiori ai 20 anni. Tale studio dovrà essere sottoposto all'approvazione degli enti competenti.

14. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

* casse di espansione sul borro del Giglio (CE-GI1 - CE-GI2 - CE-GI3)

Aspetti geomorfologici: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area. Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine da eseguire in sede di predisposizione dei progetti edilizi per le aree ricadenti in classe FG3, sono richieste specifiche indagini geognostiche di dettaglio quali prove penetrometriche statiche e/o dinamiche, sondaggi a carotaggio continuo con esecuzione di SPT, prelievo di campioni indisturbati e relative indagini di laboratorio geotecnico, il tutto allo scopo di definire compiutamente le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei terreni e procedere ai calcoli geotecnici e di eventuale stabilità del versante e/o dei fronti di scavo.

Aspetti idraulici: La cassa di espansione in derivazione è costituita da due settori. Il settore di monte Cassa Par_monte ha una superficie di circa 40000 mq, quota di fondo variabile tra i 150.40 e i 150.20 m s.l.m. ed è alimentato attraverso uno sfioratore laterale in sinistra idraulica del borro del Giglio. Tale sfioratore in prima analisi è stato dimensionato attraverso una soglia sfiorante della lunghezza di circa 40 m e a quota di sfioro 153.50 m s.l.m. Il massimo invaso nelle simulazioni di progetto è previsto ad una quota di circa 152.70 m s.l.m. con una volumetria massima invasabile di circa 110.000 mc. Le arginature sono poste a quota 154 m s.l.m. Tra i due settori si prevede un collegamento idraulico costituito da 4 culvert diametro 600 mm. Il settore di valle Cassa Par_valle ha un'estensione pari a 20000 mq ca, quota di fondo variabile tra i 148.20 e i 148.00 m s.l.m. ed è alimentato dal settore di monte attraverso la batteria di culvert. Il massimo invaso nelle simulazioni di progetto è previsto ad una quota di circa 150.60 m s.l.m. con una volumetria massima invasabile di circa 50.500 mc. Le arginature sono poste a quota 151.70 m s.l.m. Con tale morfologia il sistema di casse in loc. Il Paradiso è in grado di laminare la portata per un evento con Tr=200 anni da 106 mc/s a 88 mc/s, permettendo di mettere in sicurezza idraulica tutto il tratto di valle. La maggior parte del materiale per realizzare le arginature verrà reperito all'interno delle casse di espansione: infatti per raggiungere la volumetria necessaria saranno necessari scavi di sbancamento.

Aspetti sismici: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area Per la porzione di cassa di espansione in loc. Casa Bacco (CE-GI1), la tipologia degli approfondimenti di indagine per le aree ricadenti in FS3, da eseguire in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (8), deve essere eseguita una campagna di indagini geofisiche, opportunamente estesa ad un intorno significativo, che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del bedrock sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle coperture e del substrato). In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12) e in presenza di faglie e/o contatti tettonici (13), tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisiche che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative al litotipo presente e la presenza di strutture tettoniche anche sepolte.

co.24bis.1.12quinques lotto libero "VIA DEL MOCARINI" (LL_B34)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 897

2. superficie fondiaria (Sf): mq 673

3. superficie utile lorda (Slu): mq 90 - [it: mq/mq 0,10]

4. superficie destinata a verde pubblico attrezzato e piazze (S/vp/r)

4.1. verde pubblico: mq -

4.2. piazza pavimentata: mq -

5. superficie destinata a parcheggi pubblici (S/pp/r) : mq 224

6. superficie destinata a strade e verde di arredo stradale (S/st/r)

6.1. strada: mq -

6.2. verde di arredo stradale: mq -

7. numero di piani (Np): nº fino a 3

8. destinazioni d'uso prevalenti ed escluse: per la disciplina delle destinazioni d'uso vedi co.20.2.2. e co.21.2.2. del presente regolamento.

9. modalità di attuazione: intervento edilizio diretto convenzionato

10. indirizzi di progetto: è prescritto l'allineamento del fronte strada con gli edifici adiacenti, anche in deroga alla distanza dalla strada; è consentita l'edificazione in aderenza agli edifici esistenti (qualora l'area d'intervento sia caratterizzata da un edificato che presenta questa caratteristica); i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale.

11. note: -

12. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

13. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

14. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

U.T.O.E. LEVANE

co.24bis.1.14 lotto libero "EX MATTATOIO LEVANE" (LL_B28)

U.T.O.E. - LEVANE

1. superficie territoriale (St): mq 1.592

2. superficie fondiaria (Sf): mq 958

3. superficie utile lorda (Slu): mq 159 - [it: mq/mq 0,10]

4. superficie destinata a verde pubblico attrezzato e piazze (S/vp/r)

4.1. verde pubblico: mq -

4.2. piazza pavimentata: mq -

5. superficie destinata a parcheggi pubblici (S/pp/r) : mq 634

6. superficie destinata a strade e verde di arredo stradale (S/st/r)

6.1. strada: mq -

6.2. verde di arredo stradale: mq -

7. numero di piani (Np): nº fino a 3

8. destinazioni d'uso prevalenti ed escluse: per la disciplina delle destinazioni d'uso vedi co.20.2.2. e co.21.2.2. del presente regolamento.

9. modalità di attuazione: intervento edilizio diretto convenzionato

10. indirizzi di progetto: è prescritto l'allineamento del fronte strada con gli edifici adiacenti, anche in deroga alla distanza dalla strada; è consentita l'edificazione in aderenza agli edifici esistenti (qualora l'area d'intervento sia caratterizzata da un edificato che presenta questa caratteristica); i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale.

11. note: -

12. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

13. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

14. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

U.T.O.E. LEVANELLA

co.24bis.1.17 lotto libero "PUCCIANO 1" (LL_B8)

U.T.O.E. - LEVANELLA

1. superficie territoriale (St): mq 1.294

2. superficie fondiaria (Sf): mq 580

3. superficie utile lorda (Slu): mq 129 - [it: mq/mq 0,10]

4. superficie destinata a verde pubblico attrezzato e piazze (S/vp/r)

4.1. verde pubblico: mq -

4.2. piazza pavimentata: mq -

5. superficie destinata a parcheggi pubblici (S/pp/r) : mq 714

6. superficie destinata a strade e verde di arredo stradale (S/st/r)

6.1. strada: mq -

6.2. verde di arredo stradale: mq -

7. numero di piani (Np): nº fino a 3

8. destinazioni d'uso prevalenti ed escluse: per la disciplina delle destinazioni d'uso vedi co.20.2.2. e co.21.2.2. del presente regolamento.

9. modalità di attuazione: intervento edilizio diretto convenzionato

10. indirizzi di progetto: è prescritto l'allineamento del fronte strada con gli edifici adiacenti, anche in deroga alla distanza dalla strada; è consentita l'edificazione in aderenza agli edifici esistenti (qualora l'area d'intervento sia caratterizzata da un edificato che presenta questa caratteristica); i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale.

11. note: -

12. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

13. fattibilità idraulica: Prescrizione relativa alla risoluzione della condizione di rischio idraulico: l'intervento è condizionato alla preventiva o contestuale realizzazione della cassa di espansione sul borro di Valdilago. In caso di contestualità dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) per la realizzazione dell'intervento nonché le condizioni che possono pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità che in ogni caso dovranno essere depositate ad avvenuto collaudo della cassa stessa.

14. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.24bis.1.21 lotto libero "VIA PADULETTE 3" (LL_B22)

U.T.O.E. - LEVANELLA

1. superficie territoriale (St): mq 540

2. superficie fondiaria (Sf): mq 540

3. superficie utile lorda (Slu): mq 54 - [it: mq/mq 0,10]

4. superficie destinata a verde pubblico attrezzato e piazze (S/vp/r)

4.1. verde pubblico: mq -

4.2. piazza pavimentata: mq -

5. superficie destinata a parcheggi pubblici (S/pp/r) : mq -

6. superficie destinata a strade e verde di arredo stradale (S/st/r)

6.1. strada: mq -

6.2. verde di arredo stradale: mq -

7. numero di piani (Np): nº fino a 3

8. destinazioni d'uso prevalenti ed escluse: per la disciplina delle destinazioni d'uso vedi co.20.2.2. e co.21.2.2. del presente regolamento.

9. modalità di attuazione: intervento edilizio diretto

10. indirizzi di progetto: è prescritto l'allineamento del fronte strada con gli edifici adiacenti, anche in deroga alla distanza dalla strada; è consentita l'edificazione in aderenza agli edifici esistenti (qualora l'area d'intervento sia caratterizzata da un edificato che presenta questa caratteristica); i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale.

11. note: -

12. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

13. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

14. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.24bis.1.22 lotto libero "VIA DELLA LAMA" (LL_B25)

U.T.O.E. - LEVANELLA

1. superficie territoriale (St): mq 1.435

2. superficie fondiaria (Sf): mq 766

3. superficie utile lorda (Slu): mq 144 - [it: mq/mq 0,10]

4. superficie destinata a verde pubblico attrezzato e piazze (S/vp/r)

4.1. verde pubblico: mq -

4.2. piazza pavimentata: mq -

5. superficie destinata a parcheggi pubblici (S/pp/r) : mq 669

6. superficie destinata a strade e verde di arredo stradale (S/st/r)

6.1. strada: mq -

6.2. verde di arredo stradale: mq -

7. numero di piani (Np): nº fino a 3

8. destinazioni d'uso prevalenti ed escluse: per la disciplina delle destinazioni d'uso vedi co.20.2.2. e co.21.2.2. del presente regolamento.

9. modalità di attuazione: intervento edilizio diretto convenzionato

10. indirizzi di progetto: è prescritto l'allineamento del fronte strada con gli edifici adiacenti, anche in deroga alla distanza dalla strada; è consentita l'edificazione in aderenza agli edifici esistenti (qualora l'area d'intervento sia caratterizzata da un edificato che presenta questa caratteristica); i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale.

11. note: -

12. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

13. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

14. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

U.T.O.E. MONCIONI

co.24bis.1.24 lotto libero "BELVEDERE 1" (LL_B23)

U.T.O.E. - MONCIONI

1. superficie territoriale (St): mq 990

2. superficie fondiaria (Sf): mq 990

3. superficie utile lorda (Slu): mq 99 - [it: mq/mq 0,10]

4. superficie destinata a verde pubblico attrezzato e piazze (S/vp/r)

4.1. verde pubblico: mq -

4.2. piazza pavimentata: mq -

5. superficie destinata a parcheggi pubblici (S/pp/r) : mq -

6. superficie destinata a strade e verde di arredo stradale (S/st/r)

6.1. strada: mq -

6.2. verde di arredo stradale: mq -

7. numero di piani (Np): nº fino a 3

8. destinazioni d'uso prevalenti ed escluse: per la disciplina delle destinazioni d'uso vedi co.20.2.2. e co.21.2.2. del presente regolamento.

9. modalità di attuazione: intervento edilizio diretto

10. indirizzi di progetto: è prescritto l'allineamento del fronte strada con gli edifici adiacenti, anche in deroga alla distanza dalla strada; è consentita l'edificazione in aderenza agli edifici esistenti (qualora l'area d'intervento sia caratterizzata da un edificato che presenta questa caratteristica); i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale.

11. note: -

12. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

13. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.

14. fattibilità sismica: Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine per le aree ricadenti in FS3, da eseguire in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, nelle zone con possibile amplificazione sismica in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12), tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisiche che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative al litotipo presente.

co.24bis.1.25 lotto libero "BELVEDERE 2" (LL_B24)

U.T.O.E. - MONCIONI

1. superficie territoriale (St): mq 1.064

2. superficie fondiaria (Sf): mq 1.064

3. superficie utile lorda (Slu): mq 106 - [it: mq/mq 0,10]

4. superficie destinata a verde pubblico attrezzato e piazze (S/vp/r)

4.1. verde pubblico: mq -

4.2. piazza pavimentata: mq -

5. superficie destinata a parcheggi pubblici (S/pp/r) : mq -

6. superficie destinata a strade e verde di arredo stradale (S/st/r)

6.1. strada: mq -

6.2. verde di arredo stradale: mq -

7. numero di piani (Np): nº fino a 3

8. destinazioni d'uso prevalenti ed escluse: per la disciplina delle destinazioni d'uso vedi co.20.2.2. e co.21.2.2. del presente regolamento.

9. modalità di attuazione: intervento edilizio diretto

10. indirizzi di progetto: è prescritto l'allineamento del fronte strada con gli edifici adiacenti, anche in deroga alla distanza dalla strada; è consentita l'edificazione in aderenza agli edifici esistenti (qualora l'area d'intervento sia caratterizzata da un edificato che presenta questa caratteristica); i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale.

11. note: -

12. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

13. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.

14. fattibilità sismica: Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine per le aree ricadenti in FS3, da eseguire in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, nelle zone con possibile amplificazione sismica in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12), tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisiche che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative al litotipo presente.

U.T.O.E. VENTENA

co.24bis.1.26 lotto libero "EX SCUOLA VENTENA" (LL_B35)

U.T.O.E. - VENTENA

1. superficie territoriale (St): mq 546

2. superficie fondiaria (Sf): mq 546

3. superficie utile lorda (Slu): mq 55 35*- [it: mq/mq 0,10]

4. superficie destinata a verde pubblico attrezzato e piazze (S/vp/r)

4.1. verde pubblico: mq -

4.2. piazza pavimentata: mq -

5. superficie destinata a parcheggi pubblici (S/pp/r) : mq -

6. superficie destinata a strade e verde di arredo stradale (S/st/r)

6.1. strada: mq -

6.2. verde di arredo stradale: mq -

7. numero di piani (Np): nº fino a 3

8. destinazioni d'uso prevalenti ed escluse: per la disciplina delle destinazioni d'uso vedi co.20.2.2. e co.21.2.2. del presente regolamento.

9. modalità di attuazione: intervento edilizio diretto

10. indirizzi di progetto: è prescritto l'allineamento del fronte strada con gli edifici adiacenti, anche in deroga alla distanza dalla strada; è consentita l'edificazione in aderenza agli edifici esistenti (qualora l'area d'intervento sia caratterizzata da un edificato che presenta questa caratteristica); i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale.

11. note: * L'incremento della Slu deriva dall'acquisizione della capacità edificatoria assegnata alla AT_S8 "PALAZZO DEL PODESTA" attraverso asta pubblica indetta dal Comune di Montevarchi in data 14.06.2011 (vedi P.D.n.996 del 23.06.2011 del Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio). Tale capacità edificatoria è parte del dimensionamento dell'U.T.O.E. di Montevarchi.

12. fattibilità geomorfologica: Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine da eseguire in sede di predisposizione dei progetti edilizi per le aree ricadenti in classe FG3, sono richieste specifiche indagini geognostiche di dettaglio quali prove penetrometriche statiche e/o dinamiche, sondaggi a carotaggio continuo con esecuzione di SPT, prelievo di campioni indisturbati e relative indagini di laboratorio geotecnico, il tutto allo scopo di definire compiutamente le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei terreni e procedere ai calcoli geotecnici e di eventuale stabilità del versante e/o dei fronti di scavo.

13. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.

14. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

Capo 2 Il Territorio Rurale

Art.25 le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale

25.1.1. Le seguenti disposizioni si applicano alle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola.

25.1.2. Sono definite aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola, ai sensi dell'art. 26 del Piano Strutturale, tutte le aree esterne al perimetro dei centri abitati non diversamente individuate.

25.1.3. Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola sono considerate zona territoriale omogenea "E" ai sensi del D.M.1444/1968.

25.1.4. Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola, sono soggette a regole generali mirate alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio agrario; pertanto, in queste aree dovranno essere favoriti i seguenti interventi:

  • * manutenzione della struttura agraria tradizionale;
  • * manutenzione e ripristino della viabilità poderale esistente;
  • * manutenzione e ripristino delle sistemazioni idrauliche originarie;
  • * manutenzione e ripristino delle sistemazioni agricole storiche originarie (terrazzamenti e ciglionamenti, muri a secco, alberature isolate o in filare);
  • * promozione di attività integrative del reddito, quali l'agriturismo;
  • * promozione di attività di fruizione del territorio rurale per il tempo libero.

25.1.5. Il territorio rurale è suddiviso in aree agricole specifiche, in relazione alle loro caratteristiche morfologiche, paesaggistiche, ambientali e colturali. Tali aree derivano dalla articolazione e dalla intersezione degli ambiti dei sottosistemi ambientali e delle invarianti strutturali, previsti dal Piano Strutturale. In particolare vengono individuate le seguenti aree:

  • * "Le aree agricole di collina di rilevante valore ambientale e paesistico" (A1);
  • * "Le aree agricole terrazzate storiche di particolare valore ambientale e paesistico" (A2);
  • * "Le aree agricole, di pertinenza del sistema degli insediamenti, di valore ambientale e paesistico" (A3);
  • * "Le aree agricole boscate" (A4);
  • * "Le aree agricole primarie" (A5);
  • * "Le aree agricole ortoflorovivaistiche" (A6)
  • * "Le aree di pertinenza degli edifici storici" (A7).

Sono inoltre individuate, in quanto costituiscono aree con destinazione agricola ubicate all'interno dei sottosistemi insediativi del Piano Strutturale, le seguenti aree:

  • * "Le aree agricole interne al perimetro dei centri urbani" (A8)

25.1.6. In ogni area agricola, sono specificatamente disciplinati i principali tipi di intervento consentiti ed esclusi sul terreno. Qualsiasi altro tipo di intervento non espressamente riportato nelle diverse aree agricole dovrà comunque essere compatibile con il Piano Strutturale.

25.2. Gli interventi sulle costruzioni che insistono nelle aree agricole suddette dovranno obbligatoriamente tener conto, oltre a quanto disciplinato in ogni area agricola, delle ulteriori disposizioni specifiche collegate alle caratteristiche storico-archittetoniche degli edifici stessi e alla destinazione d'uso. In particolare le costruzioni nelle aree agricole vengono disciplinate secondo la classificazione:

  • * gli edifici di valore storico archiettonico;
  • * gli edifici recenti non agricoli;
  • * gli edifici recenti agricoli;
  • * la nuova costruzione per l'agricoltura (il P.A.P.M.A.A.);
  • * i manufatti precari;

per i quali sono specificatamente disciplinati i tipi di intervento comprese le relative pertinenze e i parametri urbanistici.

25.3.1. Per la definizione dei tipi di intervento si veda il Regolamento Edilizio.

25.3.2.1. Per la definizione dei parametri urbanistici si veda il Regolamento Edilizio, con la precisazione di cui al comma seguente.

25.3.2.2. Il parametro relativo all'altezza dell'edificio è disciplinato nel modo seguente:

  • * il "numero di piani" (np) è riferito alla destinazione d'uso residenziale (Re), commerciale in esercizi di vicinato (Co1), turistico- ricettive (Tr), direzionale (Di), di servizio (Pu) e agricola (Ag);
  • * l'"altezza massima" (Hmax) è riferita alla destinazione d'uso industriale e artiginale (Ia).

25.3.3. Gli interventi si attuano secondo le modalità previste dal Regolamento Edilizio, dalle normative vigenti.

25.4.1. La destinazione d'uso prevalente è quella agricola (Ag), e tutte quelle compatibili con il territorio aperto e con la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio agrario, ai sensi dell'art.40 della L.R. 1/2005.

25.4.2. Le destinazioni d'uso escluse sono:

  • * Commerciale in medie e grandi strutture di vendita (Co2 e Co3) di cui all'art.14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di parcheggi" del presente Regolamento, anche nelle forme aggregate (Co4a, Co4b, Co4c, Co4d);
  • * Commerciale all'ingrosso (Ci);
  • * Industriale e Artigianale (Ia), comprese le attività che necessitano di rilevanti spazi per depositi all'aperto.

25.4.3. La possibilità di realizzare attività commerciali in medie strutture di vendita (Co2), ivi compresi i servizi commerciali accessori (pubblici esercizi, edicole, ecc.), è consentita per la vendita in via prevalente di prodotti agricoli o connessi all'esercizio dell'attività agricola , unicamente nelle "aree agricole ortoflorovivaistiche" (A6), a condizione che tale attività sia svolta in manufatti precari, così come definiti al co.34.6. del presente capo, e che non sia alterato in modo permanente lo stato dei luoghi. Tale possibilità è subordinata al reperimento della dotazione di parcheggi, così come previsto all'art.14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di parcheggi" del presente Regolamento e dalle normative vigenti.

25.4.4. La possibilità di realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ossia impianti che intendono produrre energia da un minimo di 200 KW ad un massimo di 1 MW, che non riguardi l'eolico o il mini eolico, è consentita unicamente nelle "aree agricole primarie" (A5) e nelle "aree agricole ortoflorovivaistiche" (A6), a condizione che tali impianti:

  • * non ricadano all'interno degli ambiti di tutela di monumenti e di centri antichi e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui al Codice dei Beni culturali e del paesaggio
  • * siano realizzati in modo da limitare l'impatto visivo, adottando soluzioni progettuali che favoriscano il corretto inserimento paesaggistico, anche in considerazione di eventuali valori storici e architettonici presenti nell'edificato circostante
  • * non alterino in modo permanente la morfologia sostanziale dei luoghi.

25.4.5. La possibilità di realizzare depositi all'aperto è consentita solo per lo stoccaggio di materiali naturali con esclusione inderogabile di prodotti derivanti da processi di lavorazione industriale e/o artigianale e di prodotti che si configurino come rifiuto, a condizione che tali depositi:

  • * non ricadano all'interno degli ambiti di tutela di monumenti e di centri antichi e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui al Codice dei Beni culturali e del paesaggio
  • * siano realizzati in modo da limitare l'impatto visivo, adottando soluzioni progettuali che favoriscano il corretto inserimento paesaggistico, anche in considerazione di eventuali valori storici e architettonici presenti nell'edificato circostante
  • * non alterino in modo permanente la morfologia sostanziale dei luoghi
  • * non presentino strutture di copertura.

25.4.6. È facoltà dell'Amministrazione comunale autorizzare interventi di cui ai co.25.4.3., co.25.4.4. e co.25..4.5. Tali interventi si attuano tramite intervento edilizio diretto convenzionato. La convenzione dovrà stabilire, oltre alle forme di utilizzazione e di gestione delle aree, l'impegno, da parte dei privati, a ripristinare, al termine del periodo di utilizzazione delle aree agricole con le fattispecie sopra disciplinate, il suolo nello stato originario anche in termini di fertilità del terreno.

25.5.1. In tutti i tipi di intervento devono essere sempre rispettate le disposizioni di cui all'art.14 del presente Regolamento "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di parcheggi".

25.5.2. In ogni area agricola non è ammessa la deroga per la realizzazione dei parcheggi privati, ai sensi della L.122/1989.

25.6.1. In tutti gli edifici sono ammessi i tipi di intervento fino a quello specificatamente indicato nelle tavole "la disciplina del suolo", ad esclusione degli edifici sottoposti ai tipi d'intervento Restauro (R) e Risanamento conservativo (Rc), per i quali è ammessa anche la Manutenzione ordinaria (Mo).

25.6.2. Qualsiasi intervento sugli edifici del territorio rurale con categoria d'intervento Restauro (R) e Risanamento conservativo (Rc), dovrà essere effettuato secondo le disposizioni della "guida agli interventi sugli edifici storici" di cui al capo 1 del titolo III "discipline specifiche"del presente Regolamento.

25.6.3. Gli interventi Restauro (R) e Risanamento conservativo (Rc) sono estesi ai manufatti accessori, regolarmente assentiti, ed alle aree di pertinenza dell'edificio principale qualora gli stessi abbiano caratteristiche storiche, tipologiche, architettoniche e paesaggistiche di particolare pregio.

25.6.4. Gli interventi sugli edifici esistenti per i quali è previsto Restauro (R) e Risanamento conservativo (Rc), sono sottoposti al rilascio di un parere preventivo sul progetto da parte dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art.79, co.4, lett.d della L.R.1/2005.

25.6.5.1. Gli interventi di Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr), previsti per gli edifici, agricoli e non agricoli, si attuano tramite intervento edilizio diretto. Tali interventi non dovranno prevedere spostamenti significativi rispetto alla collocazione esistente degli edifici da demolire e, qualora il progetto preveda la realizzazione di piani seminterrati e di sottotetti, questi dovranno essere considerati capacità edificatoria ed incideranno, pertanto, nel calcolo della superficie utile lorda (Slu) ricostruita.

25.6.5.2. Gli interventi di Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr), previsti per gli edifici, agricoli e non agricoli, dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale.

25.6.5.3. Gli interventi di Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr), previsti per gli edifici, agricoli e non agricoli, dovranno essere ispirati alle regole dell'architettura leopoldina in particolare per:

  • * la disposizione degli edifici sul terreno;
  • * i rapporti gerarchici tra i fabbricati e le tipologie architettoniche in modo da ottenere volumetrie compatte e definite, con una evidente prevalenza dei pieni sui vuoti; pertanto non è ammesso l'insediamento di tipo suburbano (villette sparse) e la realizzazione di abbaini, di balconi e terrazzi a sbalzo, di scale esterne appese, di tettoie e di ogni altro elemento architettonico sporgente dalla sagoma dell'edificio;

25.6.5.4. Gli interventi di ampliamento una tantum degli edifici esistenti, previsti per gli edifici, agricoli e non agricoli, disciplinati nelle aree agricole dal presente capo sono realizzabili e si riferiscono al periodo di vigenza del presente Regolamento Urbanistico (Del.C.C.n.62 del 30.09.2010).

25.6.6. Gli interventi di Nuova edificazione (Ne) si attuano tramite approvazione del P.A.P.M.A.A. ad eccezione degli annessi agricoli di cui ai co.5 e 7 dell'art.41 della L.R.1/2005 per i quali valgono le disposizioni degli artt.5 e 6 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della stessa legge regionale.

25.6.7. La condizione relativa al progetto di ottimizzazione energetica (architettura bioclimatica) assumerà valore cogente solo in seguito alla approvazione di un apposito regolamento redatto da parte dell'Amministrazione comunale.

25.7. La viabilità principale e secondaria, specificatamente individuata con apposita grafia nelle tavole "la disciplina del suolo: Il territorio rurale", è considerata viabilità di interesse pubblico e pertanto non è ammessa in nessun caso l'interruzione del pubblico passaggio con elementi di chiusura di qualsiasi tipo. Non sono consentite, inoltre, modifiche del manto stradale esistente con materiali impermeabili o incongrui con il territorio rurale.

25.8. La fattibilità delle azioni di piano.

25.8.1. Secondo quanto indicato dalla normativa vigente, la fattibilità geologica degli interventi urbanistici ed edilizi viene definita confrontando i tipi d'intervento con le carte "la pericolosità geolomorfologica - tav. 18a" "la pericolosità sismica tav.18c" e "la pericolosità idraulica - tav.18b" del Piano Strutturale.

25.8.2. In relazione ai tipi d'intervento previsti, sia che riguardino gli edifici che gli spazi aperti, relativi a piani attuativi e ad interventi diretti, è richiesta una relazione geologica e geotecnica che valuti le diverse problematiche evidenziate nelle tavole del Piano Strutturale e indichi le eventuali opere, da realizzare a carico dei soggetti attuatori, necessarie al superamento di tali problematiche.

25.8.3. In relazione alla pericolosità espressa nelle tavole del Piano Strutturale, si individua la fattibilità geologica degli interventi previsti secondo la seguente tabella.

25.8.4. Le classi di fattibilità espresse nella tabella corrispondono ai seguenti criteri generali i quali non sostituiscono quanto previsto dalla normativa vigente in materia:

  • * Fattibilità 1: senza particolari limitazioni: in questa classe di fattibilità sia geomorfologica (Fg1) che sismica (Fs1) rientrano tutti gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria che non riguardano gli elementi strutturali degli edifici né le sistemazioni dei suoli. Per quanto concerne l'aspetto della classe di fattibilità idraulica (Fi1) riguarda tutti quegli interventi che non hanno rilevanza da questo punto di vista.
  • * Fattibilità 2: con normali vincoli: sono rappresentate da tutte le aree, sia di pianura che di collina, nelle quali non si riconoscono particolari fenomeni di origine fisica o antropica tali da richiedere particolari soluzioni progettuali.
  • * Fattibilità 3: condizionata: le problematiche geomorfologiche, sismiche oppure idrauliche rilevate nelle aree comprese in questa classe sono determinate da situazioni che possono essere innescate e/o aggravate dalla presenza di opere antropiche che interagiscono negativamente con le dinamiche e gli assetti geomorfologici, sismici ed idraulici. Tuttavia il grado di pericolosità di queste aree non è tale da richiedere progetti radicali di bonifica; sarà sufficiente adottare soluzioni progettuali che possano annullare gli effetti negativi delle problematiche rilevate che possono manifestarsi anche in un intorno dell'area (fenomeni di ristagno d'acqua, mancanza di una adeguata copertura vegetale, soliflusso, erosione superficiale diffusa, erosione superficiale di origine antropica, ecc.).
  • * Fattibilità 4: limitata: le problematiche geomorfologiche, sismiche ed idrauliche rilevate nelle aree comprese in questa classe sono determinate da livelli di rischio elevato ottenibili ipotizzando qualsiasi tipo di utilizzazione, che non sia puramente conservativa o di ripristino, in aree a pericolosità elevata (PG4, PS4, PI4), ovvero prevedendo utilizzazioni dall'elevato valore di vulnerabilità (servizi essenziali e strutture ad utilizzazione pubblica ad elevata concentrazione di persone o strutture ad elevato rischio indotto) in aree a pericolosità media bassa. In queste aree è necessario prevedere indagini approfondite e quanto altro necessario per verificare esattamente lo stato dei luoghi e definire precisamente la loro condizione; in base ai risultati degli studi realizzati dovrà essere predisposto un progetto degli interventi di consolidamento, di bonifica, di soluzione del problema rilevato, di miglioramento dei terreni e delle particolari tecniche fondazionali, ed un programma di controlli necessari a valutare l'esito finale di tali interventi. Gli interventi previsti dal presente Regolamento in aree che ricadono in questa classe, sono attuabili alle condizioni e secondo le limitazioni espresse nel presente articolo.
Tipo d'intervento Classe e tipo di pericolosità del Piano Strutturale
geomorfologica sismica idraulica
123412341234
Fattibilità corrispondente
geomorfologica sismica idraulica
Restauro e risanamento conservativo 222222221111
Sopraelevazione degli edifici (senza aumento del carico urbanistico) 223422341111
Sopraelevazione degli edifici (con aumento del carico urbanistico) 223422341134
Sostituzione degli edifici 223422341234
Ampliamento degli edifici 223422341234
Demolizione senza ricostruzione 111111111111
Costruzione edificio abitativo 223422341234
Costruzione autorimessa 223422341234
Costruzione di opere interrate 223422342234
Costruzione annesso agricolo 223422341234
Costruzione ricovero animali 223422341234
Realizzazione di depositi all'aperto 112311231234
Realizzazione di recinti per animali 112311231234
Realizzazione di serre 123412341234
Realizzazione di invasi e laghetti collinari 223422341234
Trasformazione di terreni agrari 223422341234
Realizzazione di piccoli impianti sportivi 123412341234
Realizzazione di piscine 223422341234
Realizzazione di manufatti per antincendio 223422341234
Realizzazione strade forestali 223422341234
Realizzazione di cimiteri 223422341234
Realizzazione di reti tecnologiche 123412341122
Realizzazione impianti tecnologici 223422342234
Realizzazione strada 223422341234
Realizzazione parcheggi scoperti 113411341134
Verde sportivo di progetto 223422341234
Verde pubblico attrezzato 23422342234
Realizzazione di attraversamenti fluviali 234422341234
Nuove cave e modifiche progettuali 223422341234

Art.26 le aree agricole di collina di rilevante valore ambientale e paesistico (A1)

26.1. Descrizione dell'area:

26.1.1. Le aree agricole di collina di rilevante valore ambientale e paesistico, sono costituite dall'insieme delle invarianti strutturali "boschi di pregio", "geotopi" e "pascoli", individuate nella tavola 26 del Piano Strutturale. Sono inoltre compresi in queste aree agricole, limitatamente alle parti ricadenti nei fondovalli stretti, l'"ambito della rete di connessione con il Chianti" e l'"ambito della connessione con la collina" individuati nella tavola 1 del Piano Strutturale.

26.2. Gli interventi consentiti ed esclusi:

26.2.1. Indipendentemente dalle attività svolte, nelle aree agricole di collina di rilevante valore ambientale e paesistico, non sono consentite le manomissioni di qualsiasi natura dei terreni, quali i modellamenti e le escavazioni, ed è prescritta la conservazione delle componenti morfologiche dei suoli.

26.2.2. Nelle aree agricole di collina di rilevante valore ambientale e paesistico, sono valide le seguenti disposizioni specifiche:

  • * sono consentite le trasformazioni funzionali per l'ordinaria coltivazione dei suoli e per le altre attività agricole primarie, quali le attività silvicolturali;
  • * sono consentite le trasformazioni fisiche e funzionali degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti;
  • * è consentita la realizzazione di manufatti precari, di cui al co.34.6. del presente capo;
  • * è consentita la realizzazione di impianti tecnologici di modesta entità e di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili fino a 200 KW (gli impianti eolici dovranno avere al massimo le seguenti caratteristiche: altezza massima 8 metri, potenza massima prodotta 8 KW). I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico. Al termine del periodo di utilizzazione tali manufatti dovranno essere rimossi
  • * è consentita la manutenzione degli elementi viari esistenti e degli spazi di sosta;
  • * è consentita la realizzazione di opere di sostegno per il contenimento di comprovate aree che si presentino instabili. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico
  • * sono consentiti la manutenzione ed il ripristino delle recinzioni esistenti;
  • * è consentita la realizzazione di nuove recinzioni, secondo le seguenti tipologie:
    • · muretti a secco, di altezza non superiore a 1,50 metri, ove preesistano;
    • · reti metalliche sorrette da pali in ferro, di altezza non superiore a 1,50 metri;
    • · fili metallici sorretti da pali in legno, di altezza non superiore a 1,50 metri;
    • · siepi di specie arbustive tipiche locali;
    • · sono consentite altre tipologie di recinzioni solamente in osservanza di normative specifiche. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico.
  • * è consentito il computo delle aree per il raggiungimento dei minimi fondiari;
  • * è esclusa la realizzazione di nuove costruzioni (abitazioni rurali e annessi agricoli);
  • * è esclusa la realizzazione di autorimesse interrate e seminterrate, ai sensi della L.122/1989;
  • * è esclusa la realizzazione di serre e di serre con copertura stagionale;
  • * è esclusa l'attività vivaistica;
  • * è esclusa la localizzazione di nuovi campeggi.

26.2.3. Per quanto riguarda la gestione silvicolturale si rimanda ai piani di gestione forestale e ai piani di coltivazione secondo quanto disposto dall'allegato "E" del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia.

26.2.4. Indipendentemente dalle pratiche silvicolturali, è prescritta la conservazione e la manutenzione dei seguenti elementi:

  • * la dotazione boschiva;
  • * la caratterizzazione delle specie arboree;
  • * la rete dei sentieri e la viabilità minore.

N.B.: La disciplina del presente articolo si integra con quanto disposto da "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" di cui all'art.25 e da "le costruzioni nelle aree agricole" di cui all'art.34 del presente Regolamento.

Art.27 le aree agricole terrazzate storiche di particolare valore ambientale e paesistico (A2)

27.1. Descrizione dell'area:

27.1.1. Le aree agricole terrazzate storiche di particolare valore ambientale e paesistico, sono costituite dall'invariante strutturale "i terrazzamenti ed i ciglionamenti", individuata nella tavola 26 del Piano Strutturale.

27.2. Gli interventi consentiti ed esclusi:

27.2.1. Indipendentemente dalle attività svolte, sulle aree agricole terrazzate storiche di particolare valore ambientale e paesistico, è comunque prescritta la conservazione, il ripristino e la valorizzazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti esistenti.

27.2.2. Nelle aree agricole terrazzate storiche di particolare valore ambientale e paesistico, sono valide le seguenti disposizioni specifiche:

  • * sono consentite le trasformazioni funzionali per l'ordinaria coltivazione dei suoli e per le altre attività agricole primarie;
  • * sono consentite le trasformazioni fisiche e funzionali degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti;
  • * è consentita la realizzazione di annessi agricoli unicamente per che presentano una estensione fondiaria delle aree terrazzate superiore a 1,5 ha. Tali annessi dovranno avere le seguenti caratteristiche tipologiche e architettoniche:
    • · superficie coperta massima mq. 6,00;
    • · fronte minore di larghezza non superiore a 2,50 metri;
    • · altezza al colmo non superiore a 2,40 metri;
    • · copertura a capanna realizzata in coppi ed embrici o con tecniche analoghe con pari risultato formale;
    • · struttura in muratura realizzata con pietrame;
    • · parete tergale coincidente con il muro di retta a monte;
    • · limitate aperture nella parete a valle;
  • * è consentita la realizzazione di manufatti precari, di cui al co.34.6. del presente capo;
  • * è consentita la realizzazione di impianti tecnologici di modesta entità e di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili fino a 200 KW (gli impianti eolici dovranno avere al massimo le seguenti caratteristiche: altezza massima 8 metri, potenza massima prodotta 8 KW). I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico. Al termine del periodo di utilizzazione tali manufatti dovranno essere rimossi
  • * è consentita la manutenzione degli elementi viari esistenti e degli spazi di sosta;
  • * è consentita la realizzazione di opere di sostegno per il contenimento di comprovate aree che si presentino instabili. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico
  • * sono consentiti la manutenzione ed il ripristino delle recinzioni esistenti;
  • * è consentita la realizzazione di nuove recinzioni, secondo le seguenti tipologie:
    • · muretti a secco, di altezza non superiore a 1,50 metri, ove preesistano;
    • · reti metalliche sorrette da pali in ferro, di altezza non superiore a 1,50 metri;
    • · fili metallici sorretti da pali in legno, di altezza non superiore a 1,50 metri;
    • · siepi di specie arbustive tipiche locali;
    • · sono consentite altre tipologie di recinzioni solamente in osservanza di normative specifiche. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico.
  • * è consentito il computo delle aree per il raggiungimento dei minimi fondiari;
  • * è esclusa la realizzazione di nuove costruzioni (abitazioni rurali);
  • * è esclusa la realizzazione di autorimesse interrate e seminterrate, ai sensi della L. 122/1989;
  • * è esclusa la realizzazione di serre e di serre con copertura stagionale;
  • * è esclusa l'attività vivaistica e di albicoltura da legno;
  • * è esclusa la localizzazione di nuovi campeggi.

N.B.: La disciplina del presente articolo si integra con quanto disposto da "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" di cui all'art.25 e da "le costruzioni nelle aree agricole" di cui all'art.34 del presente Regolamento.

Art.28 le aree agricole, di pertinenza del sistema degli insediamenti, di valore ambientale e paesistico (A3)

28.1. Descrizione dell'area:

28.1.1. Le aree agricole, di pertinenza del sistema degli insediamenti, di valore ambientale e paesistico, sono costituite dall'invariante strutturale "aree agricole storiche e/o di pertinenza degli insediamenti" individuata nella tavola 26 del Piano Strutturale e dalle aree definite "fondovalle stretto" all'art.35 co.3 del Piano Strutturale.

28.2. Gli interventi consentiti ed esclusi:

28.2.1. Indipendentemente dalle attività svolte, sulle aree agricole, di pertinenza del sistema degli insediamenti, di valore ambientale e paesistico, è comunque prescritta la conservazione, il ripristino e la valorizzazione della varietà delle tipologie colturali originarie.

28.2.2. Nelle aree agricole, di pertinenza del sistema degli insediamenti, di valore ambientale e paesistico sono valide le seguenti disposizioni specifiche:

  • * sono consentite le trasformazioni funzionali per l'ordinaria coltivazione dei suoli e per le altre attività agricole primarie;
  • * sono consentite le trasformazioni fisiche e funzionali degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti;
  • * è consentita la realizzazione di annessi agricoli, esclusivamente nelle aree di pertinenza ed in contiguità, ma non in aderenza, agli edifici principali esistenti;
  • * è consentita la realizzazione di serre e di serre con copertura stagionale;
  • * è consentita la realizzazione di manufatti precari, di cui al co.34.6. del presente capo;
  • * è consentita la realizzazione di impianti tecnologici di modesta entità e di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili fino a 200 KW (gli impianti eolici dovranno avere al massimo le seguenti caratteristiche: altezza massima 8 metri, potenza massima prodotta 8 KW). I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico. Al termine del periodo di utilizzazione tali manufatti dovranno essere rimossi
  • * è consentita la manutenzione degli elementi viari esistenti e degli spazi di sosta;
  • * è consentita la realizzazione di opere di sostegno per il contenimento di comprovate aree che si presentino instabili. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico
  • * sono consentiti la manutenzione ed il ripristino delle recinzioni esistenti;
  • * è consentita la realizzazione di nuove recinzioni, secondo le seguenti tipologie:
    • · muretti a secco, di altezza non superiore a 1,50 metri, ove preesistano;
    • · reti metalliche sorrette da pali in ferro, di altezza non superiore a 1,50 metri;
    • · fili metallici sorretti da pali in legno, di altezza non superiore a 1,50 metri;
    • · siepi di specie arbustive tipiche locali;
    • · sono consentite altre tipologie di recinzioni solamente in osservanza di normative specifiche. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico.
  • * è consentito il computo delle aree per il raggiungimento dei minimi fondiari;
  • * è esclusa la realizzazione di nuove costruzioni (abitazioni rurali);
  • * è esclusa la realizzazione di autorimesse interrate e seminterrate, ai sensi della L. 122/1989;
  • * è esclusa l'attività vivaistica e di albicoltura da legno.

N.B.: La disciplina del presente articolo si integra con quanto disposto da "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" di cui all'art.25 e da "le costruzioni nelle aree agricole" di cui all'art.34 del presente Regolamento.

Art.29 le aree agricole boscate (A4)

29.1. Descrizione dell'area:

29.1.1. Le aree agricole boscate sono costituite da tutte le aree coperte da boschi ed individuate nella tavola 8 del Piano Strutturale, ad eccezione dei "boschi di pregio" di cui all'art.26 del presente capo.

29.2. Gli interventi consentiti ed esclusi:

29.2.1. Nelle aree agricole boscate sono valide le seguenti disposizioni specifiche:

  • * sono consentite le trasformazioni funzionali per l'ordinaria coltivazione dei suoli e per le altre attività agricole primarie, quali le attività silvicolturali;
  • * sono consentite le trasformazioni fisiche e funzionali degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti;
  • * è consentita la realizzazione di manufatti precari, di cui al co.34.6. del presente capo;
  • * è consentita la realizzazione di impianti tecnologici di modesta entità e di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili fino a 200 KW (gli impianti eolici dovranno avere al massimo le seguenti caratteristiche: altezza massima 8 metri, potenza massima prodotta 8 KW). I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico. Al termine del periodo di utilizzazione tali manufatti dovranno essere rimossi
  • * è consentita la manutenzione degli elementi viari esistenti e degli spazi di sosta;
  • * è consentita la realizzazione di opere di sostegno per il contenimento di comprovate aree che si presentino instabili. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico
  • * sono consentiti la manutenzione ed il ripristino delle recinzioni esistenti;
  • * è consentita la realizzazione di nuove recinzioni, secondo le seguenti tipologie:
    • · muretti a secco, di altezza non superiore a 1,50 metri, ove preesistano;
    • · reti metalliche sorrette da pali in ferro, di altezza non superiore a 1,50 metri;
    • · fili metallici sorretti da pali in legno, di altezza non superiore a 1,50 metri;
    • · siepi di specie arbustive tipiche locali;
    • · sono consentite altre tipologie di recinzioni solamente in osservanza di normative specifiche. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico.
  • * è consentito il computo delle aree per il raggiungimento dei minimi fondiari;
  • * è esclusa la realizzazione di nuove costruzioni (abitazioni rurali e annessi agricoli);
  • * è esclusa la realizzazione di autorimesse interrate e seminterrate, ai sensi della L. 122/1989;
  • * è esclusa la realizzazione di serre e di serre con copertura stagionale;
  • * è esclusa l'attività vivaistica.

29.2.2. Per quanto riguarda la gestione silvicolturale si rimanda ai piani di gestione forestale e ai piani di coltivazione, secondo quanto disposto dall'allegato "E" del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia.

N.B.: La disciplina del presente articolo si integra con quanto disposto da "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" di cui all'art.25 e da "le costruzioni nelle aree agricole" di cui all'art.34 del presente Regolamento.

Art.30 le aree agricole primarie (A5)

30.1. Descrizione dell'area:

30.1.1. Le aree agricole primarie sono costituite dai sottosistemi ambientali "pianalti" e "colline argillose" e dal sottosistema ambientale "di fondovalle", con esclusione dei fondovalle stretti, individuato nella tavola 1 del Piano Strutturale.

30.2. Gli interventi consentiti ed esclusi:

30.2.1. Indipendentemente dalle attività svolte, nelle aree agricole primarie non sono in alcun caso ammesse consistenti azioni di rimodellamento del suolo e di semplificazione del sistema di regimazione delle acque.

30.2.2. Nelle aree agricole primarie valgono le seguenti disposizioni specifiche:

  • * sono consentite le trasformazioni funzionali per l'ordinaria coltivazione dei suoli e per le altre attività agricole primarie;
  • * sono consentite le trasformazioni fisiche e funzionali degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti;
  • * è consentita la realizzazione di nuove abitazioni rurali;
  • * è consentita la realizzazione di annessi agricoli;
  • * è consentita la realizzazione di serre e di serre con copertura stagionale;
  • * è consentita la realizzazione di manufatti precari, di cui al co.34.6. del presente capo;
  • * è consentita la realizzazione di impianti tecnologici di modesta entità e di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili fino a 200 KW (gli impianti eolici dovranno avere al massimo le seguenti caratteristiche: altezza massima 8 metri, potenza massima prodotta 8 KW). I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico. Al termine del periodo di utilizzazione tali manufatti dovranno essere rimossi
  • * è consentita la manutenzione degli elementi viari esistenti e degli spazi di sosta;
  • * è consentita la realizzazione di opere di sostegno per il contenimento di comprovate aree che si presentino instabili. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico
  • * sono consentiti la manutenzione ed il ripristino delle recinzioni esistenti;
  • * è consentita la realizzazione di nuove recinzioni, secondo le seguenti tipologie:
    • · muretti a secco, di altezza non superiore a 1,50 metri, ove preesistano;
    • · reti metalliche sorrette da pali in ferro, di altezza non superiore a 1,50 metri;
    • · fili metallici sorretti da pali in legno, di altezza non superiore a 1,50 metri;
    • · siepi di specie arbustive tipiche locali;
    • · sono consentite altre tipologie di recinzioni solamente in osservanza di normative specifiche. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto.
  • * è consentito il computo delle aree per il raggiungimento dei minimi fondiari;
  • * è esclusa la realizzazione di autorimesse interrate e seminterrate, ai sensi della L. 122/1989.

N.B.: La disciplina del presente articolo si integra con quanto disposto da "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" di cui all'art.25 e da "le costruzioni nelle aree agricole" di cui all'art.34 del presente Regolamento.

Art.31 le aree agricole ortoflorovivaistiche (A6)

31.1. Descrizione dell'area:

31.1.1. Le aree agricole ortoflorovivaistiche sono costituite dall'ambito dell'ortoflorovivaismo di cui all'art.36 del Piano Strutturale.

31.2. Gli interventi consentiti ed esclusi:

31.2.1. Indipendentemente dalle attività svolte, nelle aree agricole ortoflorovivaistiche non sono in alcun caso ammesse consistenti azioni di rimodellamento del suolo e di semplificazione del sistema di regimazione delle acque.

31.2.2. Nelle aree agricole ortoflorovivaistiche valgono le seguenti disposizioni specifiche:

  • * sono consentite le trasformazioni funzionali per l'ordinaria coltivazione dei suoli e per le altre attività agricole primarie;
  • * sono consentite le trasformazioni fisiche e funzionali degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti;
  • * è consentita la realizzazione di nuove abitazioni rurali;
  • * è consentita la realizzazione di annessi agricoli;
  • * è consentita la realizzazione di serre e di serre con copertura stagionale;
  • * è consentita la realizzazione di manufatti precari, di cui al co.34.6. del presente capo;
  • * è consentita la realizzazione di impianti tecnologici di modesta entità e di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili fino a 200 KW (gli impianti eolici dovranno avere al massimo le seguenti caratteristiche: altezza massima 8 metri, potenza massima prodotta 8 KW). I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto. Al termine del periodo di utilizzazione tali manufatti dovranno essere rimossi
  • * è consentita la manutenzione degli elementi viari esistenti e degli spazi di sosta;
  • * sono consentiti la manutenzione ed il ripristino delle recinzioni esistenti;
  • * è consentita la realizzazione di nuove recinzioni, secondo le seguenti tipologie:
    • · muretti a secco, di altezza non superiore a 1,50 metri, ove preesistano;
    • · reti metalliche sorrette da pali in ferro, di altezza non superiore a 1,50 metri;
    • · fili metallici sorretti da pali in legno, di altezza non superiore a 1,50 metri;
    • · siepi di specie arbustive tipiche locali;
    • · sono consentite altre tipologie di recinzioni solamente in osservanza di normative specifiche. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto.
  • * è consentito il computo delle aree per il raggiungimento dei minimi fondiari;
  • * è esclusa la realizzazione di autorimesse interrate e seminterrate, ai sensi della L. 122/1989;

31.3. Indicazioni per l'istituzione del "giardino dei vivai":

31.3.1. In riferimento a quanto disposto dall'art.36 co.4 del Piano Strutturale, per le aree agricole ortoflorovivaistiche è prevista la redazione di piano di settore, definito "il giardino dei vivai", finalizzato alla razionalizzazione ed alla promozione dell'attività vivaistica presente nel territorio comunale.

31.3.2. Per la redazione del piano di settore si dovranno seguire le presenti indicazioni:

  • * dovrà essere individuata la maglia viaria principale di servizio all'area. Lungo tale maglia dovrà essere realizzata una fascia di rispetto dove mettere a dimora le specie vegetazionali prodotte nell'area, in modo da costituire una esposizione permanente delle coltivazioni dei vivaisti; tale fascia dovrà avere, inoltre, la funzione di schermo visivo per le serre delle aziende agricole. Le alberature presenti in questa fascia dovranno comunque essere mantenute ed opportunamente integrate secondo un progetto unitario, in modo da sottolineare l'andamento dei percorsi;
  • * dovrà essere individuata la maglia viaria secondaria di servizio all'area; in tale maglia, utilizzata prevalentemente dalle aziende agricole, dovrà essere comunque garantita l'accessibilità pubblica;
  • * dovrà essere individuato il reticolo idrografico minore presente nell'area; questo reticolo dovrà essere mantenuto e ripristinato per garantire il corretto assetto idrografico dell'area; dovranno essere inoltre perseguiti interventi di rinaturalizzazione delle sponde, con specie tipiche locali, in modo da sottolineare l'andamento dei corsi d'acqua. Lungo il torrente Berignolo dovrà essere realizzata una pista ciclabile di collegamento tra la città, le aree agricole di fondovalle e il parco fluviale dell'Arno;
  • * dovrà essere individuata un'area dedicata alla realizzazione di un centro di coordinamento, di promozione e di commercializzazione dell'attività vivaistica. A titolo puramente indicativo, si individua l'area di "Villa Merli" come possibile luogo di realizzazione di questa struttura.

N.B.: La disciplina del presente articolo si integra con quanto disposto da "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" di cui all'art.25 e da "le costruzioni nelle aree agricole" di cui all'art.34 del presente Regolamento.

Art.32 le aree di pertinenza degli edifici storici (A7)

32.1. Descrizione del'area:

32.1.1. Le aree di pertinenza degli edifici storici sono costituite dalle aree circostanti gli edifici di valore storico, architettonico e tipologico, individuati ne "gli edifici di valore storico del territorio rurale" di cui al capo 2 del titolo III "le discipline specifiche" del presente Regolamento , nonché dall'invariante strutturale "ville, poderi ed edifici specialistici", individuata nella tavola 26 del Piano Strutturale.

32.2. Gli interventi consentiti ed esclusi:

32.2.1. Nelle aree di pertinenza di ville e poderi storici valgono le seguenti disposizioni specifiche:

  • * sono consentite le trasformazioni funzionali per l'ordinaria coltivazione dei suoli e per le altre attività agricole primarie;
  • * sono consentite le trasformazioni fisiche e funzionali degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti;
  • * è consentita la realizzazione di impianti tecnologici di modesta entità e di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili fino a 200 KW (gli impianti eolici dovranno avere al massimo le seguenti caratteristiche: altezza massima 8 metri, potenza massima prodotta 8 KW). I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico. Al termine del periodo di utilizzazione tali manufatti dovranno essere rimossi
  • * è consentita la manutenzione degli elementi viari esistenti e degli spazi di sosta;
  • * è consentita la realizzazione di opere di sostegno per il contenimento di comprovate aree che si presentino instabili. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico
  • * sono consentiti la manutenzione ed il ripristino delle recinzioni esistenti;
  • * è consentita la realizzazione di nuove recinzioni, secondo le seguenti tipologie:
    • · muretti a secco, di altezza non superiore a 1,50 metri, ove preesistano;
    • · siepi di specie arbustive tipiche locali;
    • · sono consentite altre tipologie di recinzioni solamente in osservanza di normative specifiche. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico.
  • * è consentito il computo delle aree per il raggiungimento dei minimi fondiari;
  • * è esclusa la realizzazione di nuove costruzioni (abitazioni rurali, annessi e manufatti precari);
  • * è esclusa la realizzazione di autorimesse interrate e seminterrate, ai sensi della L. 122/1989;
  • * è esclusa la realizzazione di serre e di serre con copertura stagionale;
  • * è esclusa l'attività vivaistica;
  • * è esclusa la localizzazione di nuovi campeggi.

N.B.: La disciplina del presente articolo si integra con quanto disposto da "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" di cui all'art.25 e da "le costruzioni nelle aree agricole" di cui all'art.34 del presente Regolamento.

Art.33 le aree agricole interne al perimetro dei centri urbani (A8)

33.1. Descrizione dell'area:

33.1.1. Le aree agricole interne al perimetro dei centri urbani sono le aree utilizzate per l'agricoltura che, seppur all'interno del perimetro delle Utoe individuate dal Piano Strutturale, non vengono destinate ad altre funzioni dal presente Regolamento. Tali aree possono essere oggetto della ricollocazione delle nuove previsioni insediative, qualora le previsioni contenute nel presente Regolamento siano decadute, ai sensi dell'art.7 del presente Regolamento.

33.2. Gli interventi consentiti ed esclusi:

33.2.1. Indipendentemente dalle attività svolte, nelle aree agricole interne al perimetro dei centri urbani non sono in alcun caso ammesse consistenti azioni di rimodellamento del suolo e di semplificazione del sistema di regimazione delle acque.

33.2.2. Nelle aree agricole interne al perimetro dei centri urbani valgono le seguenti disposizioni specifiche:

  • * sono consentite le trasformazioni funzionali per l'ordinaria coltivazione dei suoli e per le altre attività agricole primarie;
  • * sono consentite le trasformazioni fisiche e funzionali degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti;
  • * è consentita la realizzazione di annessi agricoli;
  • * è consentita la realizzazione di serre e di serre con copertura stagionale;
  • * è consentita la realizzazione di manufatti precari, di cui al co.34.6. del presente capo;
  • * è consentita la realizzazione di impianti tecnologici di modesta entità;
  • * è consentita la manutenzione degli elementi viari esistenti e degli spazi di sosta;
  • * sono consentiti la manutenzione ed il ripristino delle recinzioni esistenti;
  • * è consentita la realizzazione di nuove recinzioni;
  • * è consentito il computo delle aree per il raggiungimento dei minimi fondiari;
  • * è esclusa la realizzazione di nuove costruzioni (abitazioni rurali)
  • * è esclusa la realizzazione di autorimesse interrate e seminterrate, ai sensi della L. 122/1989;
  • * è esclusa la localizzazione di nuovi campeggi.

33.2.3. Nelle aree agricole interne al perimetro dei centri urbani sono comunque consentiti gli interventi previsti da P.M.A.A. presentati precedentemente alla approvazione del Piano Strutturale.

N.B.: La disciplina del presente articolo si integra con quanto disposto da "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" di cui all'art.25 e da "le costruzioni nelle aree agricole" di cui all'art.34 del presente Regolamento.

Art.34 le costruzioni nelle aree agricole

34.1.1. Le costruzioni nelle aree agricole sono disciplinate secondo la seguente classificazione:

  • * gli edifici di valore storico architettonico;
  • * gli edifici recenti non agricoli;
  • * gli edifici recenti agricoli;
  • * la nuova costruzione per l'agricoltura (il P.A.P.M.A.A.);
  • * i manufatti precari e gli annessi agricoli di cui all'art.41, co.5 della L.R.1/2005.

34.1.2. Le costruzioni nelle aree agricole sono suddivisi in:

  • * edifici non agricoli di cui all'art.44 della L.R.1/2005;
  • * edifici agricoli da deruralizzare di cui all'art.45 della L.R.1/2005;
  • * edifici agricoli di cui all'art.43 della L.R.1/2005.

34.1.2.1. Gli edifici non agricoli: sono gli edifici esistenti per i quali un titolo abilitativo attesta la destinazione d'uso non agricola o l'avvenuto cambio dalla precedente destinazione d'uso agricola. Qualora non sussistano tali condizioni la destinazione d'uso non agricola dovrà essere attestata da atti che dimostrino l'utilizzazione ad abitazione civile prima dell'entrata in vigore della L.R.10/1979.

34.1.2.2. Gli edifici agricoli da deruralizzare: sono le residenze rurali, i depositi di prodotti, di attrezzi e di materiali, le rimesse per le macchine agricole, i ricoveri per gli animali ed ogni altra analoga costruzione di servizio, nonché gli edifici destinati alla trasformazione dei prodotti agricoli, non più utilizzati a fini agricoli, o che siano decaduti gli impegni assunti ai sensi dell`art.5 L.R.10/1979, ai sensi dell`art.4 della L.R.64/1995 e ai sensi dell`art.43 della L.R.1/2005, per i quali non è stato effettuato, attraverso il deposito o il rilascio di un titolo abilitativo, il cambio della destinazione d'uso agricola.

34.1.2.3. Gli edifici agricoli comprendono sia gli edifici residenziali che gli annessi e gli edifici produttivi agricoli. Gli edifici residenziali sono gli edifici ad uso abitativo funzionali alle esigenze degli addetti all'agricoltura. Gli annessi e gli edifici produttivi agricoli sono i depositi di prodotti, di attrezzi e di materiali, le rimesse per le macchine agricole, i ricoveri per gli animali e ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze di conduzione dei fondi agricoli, nonché gli edifici destinati alla manipolazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli per consentire la loro commercializzazione. La destinazione d'uso agricola di questi edifici è attestata da un titolo abilitativo che ne ha consentito la realizzazione.

34.2. Gli edifici di valore storico architettonico

34.2.1. Gli edifici di valore storico-architettonico, agricoli e non agricoli, sono specificatamente indicati nella tavola "la disciplina del suolo" con apposita grafia che rinvia alla corrispondente scheda norma contenuta nell'allegato "il rilievo e il progetto degli edifici di valore storico del territorio rurale".

34.2.2.1. Gli edifici di valore storico architettonico, agricoli e non agricoli, non compresi nella schedatura di cui sopra, che tuttavia risultano invariante strutturale "edificato al catasto leopoldino" ed "edificato al catasto di impianto" di cui agli artt.13 e 14 del Piano Strutturale, sono assoggettati al tipo di intervento espressamente individuato nelle tavole "la disciplina del suolo" e alle seguenti disposizioni:

  • * per gli edifici non agricoli, definiti al co.34.1.2.1. del presente articolo, è consentito il mutamento della destinazione d'uso, nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalenti ed escluse nel territorio rurale di cui all'art.25 "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" del presente capo, ed è altresì ammesso un ampliamento, una tantum, di 30 mq di superficie utile lorda (Slu) con destinazione residenziale, per ciascun edificio esistente, previa demolizione dei volumi precari presenti nel resede. Tale ampliamento dovrà essere realizzato al piano terra e in aderenza al fabbricato esistente e si dovrà armonizzare con la forma, la tipologia ed i materiali dell'edificio esistente. L'ampliamento di cui sopra può essere realizzato anche ai piani superiori del fabbricato unicamente per consentire la ricomposizione morfologica dell'edificio evitando, comunque, ampliamenti che comportino la realizzazione di pilastri o pilotis o altri elementi contrari alla tradizione locale. Comunque dovrà essere realizzato, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, utilizzando tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, dovranno garantire, con riferimento alla climatizzazione invernale dell'ampliamento, un indice di prestazione energetica, definito dal D.Lgs.192/2005, inferiore almeno del 20 % rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato C, tabella 1.3 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, l'edificio esistente interessato dall'ampliamento dovrà essere dotato di finestre con vetrature con intercapedini di aria o di gas. L'utilizzo delle tecniche costruttive di edilizia sostenibile ed il rispetto degli indici di prestazione energetica, sono certificati dal direttore dei lavori o da altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l'abitabilità dell'ampliamento realizzato;
  • * gli interventi di ampliamento una tantum degli edifici esistenti, o di parti di essi, come sopra disciplinati si riferiscono al periodo di vigenza del presente Regolamento Urbanistico (Del.C.C.n.62 del 30.09.2010)
  • * per gli edifici agricoli da deruralizzare, definiti al co.34.1.2.2. del presente articolo, è consentito il mutamento della destinazione d'uso agricola esistente, nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalenti ed escluse nel territorio rurale di cui all'art.25 "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" del presente capo. Tale intervento è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione, che dovrà contenere il perimetro delle aree di pertinenza degli edifici. Il perimetro dovrà avere chiari riferimenti a limiti e confini già esistenti (strade, fossi, ciglionamenti, siepi), e dovrà escludere rigide conformazioni geometriche. A seconda delle dimensioni dell'area di pertinenza si potranno verificare i seguenti casi:
    • · nel caso di aree di pertinenza di dimensioni superiori ad un ettaro la convenzione impegna i proprietari alla realizzazione di interventi di sistemazione ambientale. Tali interventi devono rispettare l'assetto generale dei luoghi mantenendo le sistemazioni agrarie esistenti e non creando soluzioni di continuità fra le aree di pertinenza ed il contesto, per evitare la formazione di nuclei residenziali da questo separati fisicamente, (recinzioni, siepi, alberature, ecc);
    • · nel caso di aree di pertinenza di dimensioni inferiori ad un ettaro non avrà luogo la sottoscrizione della convenzione, ma saranno previamente corrisposti gli specifici oneri di urbanizzazione;
  • * per gli edifici agricoli, definiti al co.34.1.2.3. del presente articolo, è consentito il mutamento della destinazione d'uso, nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalente ed escluse nel territorio rurale di cui all'art.25 "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" del presente capo. Tale intervento è subordinato all'approvazione del P.A.P.M.A.A., ed al rispetto delle superfici fondiarie minime;
  • * sono ammessi frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari esistenti, purché siano compatibili con la tipologia edilizia. Per quest'ultimo intervento non è richiesto il rispetto dei parametri per parcheggi privati di cui alla L.122/89;
  • * sono ammesse le opere pertinenziali, così come definite nel Regolamento Edilizio, unicamente nell'area di pertinenza dell'edificio e nel rispetto degli interventi consentiti in ciascuna area agricola;
  • * non è consentito aumentare in nessun caso la superficie coperta degli edifici e delle pertinenze, salvo per l'ampliamento una tantum e per la realizzazione di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili.

34.2.2.2. Per i manufatti che siano eventualmente presenti nelle pertinenze degli edifici di valore storico architettonico di cui al precedente co.34.2.2.1. del presente articolo, e che non presentano elementi di invarianza o di pregio storico e architettonico, valgono le seguenti disposizioni:

  • * è consentita la Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2); le eventuali modifiche di facciata, riferite a singole unità immobiliari, dovranno tener conto del disegno dell'intero edificio, ed integrarsi alle caratteristiche architettoniche e tipologiche generali dell'edificio stesso;
  • * è consentito il mutamento della destinazione d'uso, nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalente ed escluse nel territorio rurale di cui all'art.25 "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" del presente capo e con le modalità di cui al predente co.34.2.2.1.;
  • * sono ammessi frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari esistenti, purché siano compatibili con la tipologia edilizia. Per quest'ultimo intervento non è richiesto il rispetto dei parametri per parcheggi privati di cui alla L.122/89;
  • * è consentita la Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr), a pari superficie utile lorda virtuale (Sluv), nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalenti ed escluse nel territorio rurale;
  • * non è consentito aumentare in nessun caso la superficie coperta degli edifici e delle pertinenze, salvo per la realizzazione di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili.

34.3. Gli edifici recenti non agricoli

34.3.1. Gli edifici recenti non agricoli sono gli edifici che non presentano elementi di valore storico, architettonico e tipologico. Per questi edifici valgono le disposizioni secondo la seguente suddivisione:

  • * edifici non agricoli;
  • * edifici agricoli deruralizzati;
  • * edifici produttivi non agricoli.

34.3.2. Per gli edifici non agricoli, come definiti al co.34.1.2.1. del presente articolo, valgono le seguenti disposizioni:

  • * è consentita la Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2); le eventuali modifiche di facciata, riferite a singole unità immobiliari, dovranno tener conto del disegno dell'intero edificio, ed integrarsi alle caratteristiche architettoniche e tipologiche generali dell'edificio stesso;
  • * è consentito il mutamento della destinazione d'uso, nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalenti ed escluse nel territorio rurale di cui all'art.25 "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" del presente capo;
  • * sono ammessi frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari esistenti, purché siano compatibili con la tipologia edilizia. Per quest'ultimo intervento non è richiesto il rispetto dei parametri per parcheggi privati di cui alla L.122/89;
  • * è ammesso un ampliamento, una tantum, di 30 mq di superficie utile lorda (Slu) con destinazione residenziale, per ciascun edificio esistente, previa demolizione dei volumi precari presenti nel resede. Tale ampliamento dovrà essere realizzato al piano terra e in aderenza al fabbricato esistente e si dovrà armonizzare con la forma, la tipologia ed i materiali dell'edificio esistente. L'ampliamento di cui sopra può essere realizzato anche ai piani superiori del fabbricato unicamente per consentire la ricomposizione morfologica dell'edificio evitando, comunque, ampliamenti che comportino la realizzazione di pilastri o pilotis o altri elementi contrari alla tradizione locale. Comunque dovrà essere realizzato, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, utilizzando tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, dovranno garantire, con riferimento alla climatizzazione invernale dell'ampliamento, un indice di prestazione energetica, definito dal D.Lgs.192/2005, inferiore almeno del 20 % rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato C, tabella 1.3 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, l'edificio esistente interessato dall'ampliamento dovrà essere dotato di finestre con vetrature con intercapedini di aria o di gas. L'utilizzo delle tecniche costruttive di edilizia sostenibile ed il rispetto degli indici di prestazione energetica, sono certificati dal direttore dei lavori o da altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l'abitabilità dell'ampliamento realizzato. Qualora sia prevista la trasformazione degli edifici esistenti in attrezzature turistico ricettive, l'ampliamento, una tantum, è di 100 mq di superficie utile lorda (Slu); tali ampliamenti sono ammessi a condizione che venga stipulato atto d'obbligo unilaterale con l'impegno di mantenere la suddetta destinazione per almeno 20 anni successivi alla fine dei lavori e alle stesse condizioni di cui sopra
  • * gli interventi di ampliamento una tantum degli edifici esistenti, o di parti di essi, come sopra disciplinati si riferiscono al periodo di vigenza del presente Regolamento Urbanistico (Del.C.C.n.62 del 30.09.2010);
  • * è consentita la Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr), a pari superficie utile lorda virtuale (Sluv), nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalenti ed escluse nel territorio rurale di cui all'art.25 "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" del presente capo;
  • * sono ammesse le opere pertinenziali, così come definite nel Regolamento Edilizio, unicamente nell'area di pertinenza dell'edificio e nel rispetto degli interventi consentiti in ciascuna area agricola;
  • * non è consentito aumentare in nessun caso la superficie coperta degli edifici e delle pertinenze, salvo per l'ampliamento una tantum e per la realizzazione di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili.

34.3.3. Per gli edifici agricoli da deruralizzare, come definiti al co.34.1.2.2. del presente articolo, valgono le seguenti disposizioni:

  • * è consentita la Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2); le eventuali modifiche di facciata, riferite a singole unità immobiliari, dovranno tener conto del disegno dell'intero edificio, ed integrarsi alle caratteristiche architettoniche e tipologiche generali dell'edificio stesso;
  • * è consentito il mutamento della destinazione d'uso agricola esistente, nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalente ed escluse nel territorio rurale di cui all'art.25 "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" del presente capo. Tale intervento è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione, che dovrà contenere il perimetro delle aree di pertinenza degli edifici. Il perimetro dovrà avere chiari riferimenti a limiti e confini già esistenti (strade, fossi, ciglionamenti, siepi), e dovrà escludere rigide conformazioni geometriche. A seconda delle dimensioni dell'area di pertinenza si potranno verificare i seguenti casi:
    • · nel caso di aree di pertinenza di dimensioni superiori ad un ettaro la convenzione impegna i proprietari alla realizzazione di interventi di sistemazione ambientale. Tali interventi devono rispettare l'assetto generale dei luoghi mantenendo le sistemazioni agrarie esistenti e non creando soluzioni di continuità fra le aree di pertinenza ed il contesto, per evitare la formazione di nuclei residenziali da questo separati fisicamente, (recinzioni, siepi, alberature, ecc);
    • · nel caso di aree di pertinenza di dimensioni inferiori ad un ettaro non avrà luogo la sottoscrizione della convenzione, ma saranno previamente corrisposti gli specifici oneri di urbanizzazione;
  • * sono ammessi frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari esistenti, purché siano compatibili con la tipologia edilizia. Per quest'ultimo intervento non è richiesto il rispetto dei parametri per parcheggi privati di cui alla L.122/89;
  • * è consentita la Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr), a pari superficie utile lorda virtuale (Sluv), nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalente ed escluse nel territorio rurale di cui all'art.25 "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" del presente capo;
  • * sono ammesse le opere pertinenziali, così come definite nel Regolamento Edilizio, unicamente nell'area di pertinenza dell'edificio e nel rispetto degli interventi consentiti in ciascuna area agricola;
  • * non è consentito aumentare in nessun caso la superficie coperta degli edifici e delle pertinenze, salvo per la realizzazione di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili.

34.3.4.1. Gli edifici produttivi non agricoli: sono gli edifici produttivi non agricoli esistenti sparsi, con i relativi piazzali per depositi, esterni alle aree urbane e non diversamente individuati. Tali edifici produttivi sono incompatibili con il territorio rurale e pertanto gli interventi consentiti sono volti, da un lato, a garantire il mantenimento delle sole attività esistenti, dall'altro, a stimolare la loro rilocalizzazione in aree più idonee nel territorio urbanizzato.

34.3.4.2. Per gli edifici produttivi non agricoli di cui sopra valgono le seguenti disposizioni:

  • * è consentita la Manutenzione straordinaria (Ms);
  • * non è consentito in alcun modo modificare l'attività in essere senza modificare le strutture edilizie esistenti;
  • * non sono ammessi frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari esistenti ne delle aree di pertinenza;
  • * è consentita, previa approvazione di piano attuativo, la Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr), nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalente ed escluse nel territorio rurale di cui all'art.25 "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" del presente capo
  • * non sono ammesse le opere pertinenziali così come definite nel Regolamento Edilizio;
  • * è consentita la realizzazione di volumi tecnici così come definiti nel Regolamento Edilizio;
  • * non è consentito aumentare in nessun caso la superficie coperta degli edifici e delle pertinenze.

34.4. Gli edifici recenti agricoli

34.4.1. Per gli edifici recenti agricoli, come definiti al co.34.1.2.3. del presente articolo,valgono le seguenti disposizioni:

  • * è consentita la Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2); le eventuali modifiche di facciata, riferite a singole unità immobiliari, dovranno tener conto del disegno dell'intero edificio, ed integrarsi alle caratteristiche architettoniche e tipologiche generali dell'edificio stesso;
  • * è consentito il mutamento della destinazione d'uso, nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalente ed escluse nel territorio rurale di cui all'art.25 "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" del presente capo. Tale intervento è subordinato all'approvazione del P.A.P.M.A.A., ed al rispetto delle superfici fondiarie minime;
  • * sono ammessi frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari esistenti, purché siano compatibili con la tipologia edilizia e non riducano le parti a comune degli edifici. Tali interventi sono ammessi solamente per il miglioramento della funzionalità dell'azienda agricola. Per quest'ultimo intervento non è richiesto il rispetto dei parametri per parcheggi privati di cui alla L.122/89;
  • * per gli edifici residenziali agricoli, è ammesso un ampliamento, una tantum, ai sensi della L.R.1/2005, di 35 mq di superficie utile lorda (Slu) per ciascun edificio, previa demolizione dei volumi precari presenti nel resede, e purché non determini aumento delle unità abitative. Tale ampliamento dovrà essere realizzato al piano terra e in aderenza al fabbricato esistente, e si dovrà armonizzare con la forma, la tipologia ed i materiali dell'edificio esistente. L'ampliamento di cui sopra può essere realizzato anche ai piani superiori del fabbricato unicamente per consentire la ricomposizione morfologica dell'edificio evitando, comunque, ampliamenti che comportino la realizzazione di pilastri o pilotis o altri elementi contrari alla tradizione locale. Comunque dovrà essere realizzato, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, utilizzando tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, dovranno garantire, con riferimento alla climatizzazione invernale dell'ampliamento, un indice di prestazione energetica, definito dal D.Lgs.192/2005, inferiore almeno del 20% rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato C, tabella 1.3 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, l'edificio esistente interessato dall'ampliamento dovrà essere dotato di finestre con vetrature con intercapedini di aria o di gas. L'utilizzo delle tecniche costruttive di edilizia sostenibile ed il rispetto degli indici di prestazione energetica, sono certificati dal direttore dei lavori o da altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l'abitabilità dell'ampliamento realizzato;
  • * per gli annessi e gli edifici produttivi agricoli, è ammesso un ampliamento, una tantum, ai sensi della L.R.1/2005, di 75 mq di superficie utile lorda (Slu) e comunque fino ad un massimo del 10% del volume esistente, previa demolizione dei volumi precari presenti nel resede. Tale ampliamento dovrà essere realizzato al piano terra e in adiacenza al fabbricato esistente, e si dovrà armonizzare con la forma, la tipologia ed i materiali dell'edificio esistente;
  • * è consentita la Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr), a pari superficie utile lorda virtuale (Sluv), da utilizzare unicamente per la realizzazione di edifici necessari al soddisfacimento delle esigenze aziendali. Qualora tale intervento comporti l'utilizzo di una superficie utile lorda (Slu) ricostruita superiore a 200 mq, lo stesso è subordinato all'approvazione del P.A.P.M.A.A.;
  • * sono ammesse le opere pertinenziali, così come definite nel Regolamento Edilizio, unicamente nell'area di pertinenza dell'edificio e nel rispetto degli interventi consentiti e esclusi in ciascuna area agricola;
  • * salvo l'ampliamento una tantum e per la realizzazione di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili, non è consentito aumentare in nessun caso la superficie coperta degli edifici e delle pertinenze
  • * gli edifici agricoli possono essere alienati separatamente dall'azienda agricola di riferimento, solamente previa approvazione del P.A.P.M.A.A.

34.5. La nuova costruzione per l'agricoltura (il P.A.P.M.A.A.)

34.5.1. Disposizioni generali del P.A.P.M.A.A.

34.5.1.1. Nel territorio rurale, ogni intervento di trasformazione urbanistica, edilizia e funzionale, ovvero ogni intervento che comporti la trasformazione dell'assetto paesaggistico e ambientale, è consentito solo in seguito all'approvazione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A), redatto secondo le prescrizioni seguenti.

34.5.1.2. Il P.A.P.M.A.A. è presentato dall'impreditore agricolo, tramite apposita domanda, che dovrà contenere:

  • * la descrizione della situazione dell'azienda alla data di presentazione del programma di cui al successivo co.34.5.2.2. del P.A.P.M.A.A." del presente articolo;
  • * la descrizione degli interventi programmati di cui al successivo co.34.5.2.3. del presente articolo;
  • * la descrizione degli interventi edilizi eventualmente necessari di cui al successivo co.34.5.2.4. del presente articolo;
  • * la descrizione degli interventi di sistemazione ambientale da realizzare di cui al successivo co.34.5.2.5. del presente articolo;
  • * i tempi e le fasi di attuazione del programma di cui al successivo co.34.5.2.6. del presente articolo.

34.5.1.3. La nuova edificazione di edifici agricoli (abitazioni rurali e annessi), nonché gli ampliamenti eccedenti quelli una tantum di cui al co.34.4.1. del presente articolo, può essere realizzata unicamente nelle aree agricole che permettono tale intervento, ed è disciplinata nel modo seguente:

  • * per i fondi la cui superficie sia inferiore ai minimi fondiari, non è consentita la realizzazione di nuove abitazioni rurali e di annessi agricoli;
  • * l'azienda agricola deve mantenere in produzione le superfici fondiarie minime. Tali superfici sono valide anche nel caso di frazionamenti di aziende, in modo che ciascuna porzione di azienda risultante dal frazionamento sia dotata di una sufficiente dotazione di fabbricati. Nel caso di frazionamenti, anche di solo terreno, effettuati nell'ambito di interventi di ricomposizione aziendale per l'ampliamento di aziende esistenti, si può prescindere da tali parametri solamente attraverso la presentazione, da parte dell'azienda cedente, di un P.A.P.M.A.A. con il quale si dimostri che l'azienda cedente conserva comunque funzionalità tecnico economica, e che l'acquirente è persona fisica o giuridica già intestataria di azienda agricola, che tenda, con tali interventi, ad ampliare ed accorpare la superficie aziendale;
  • * deve essere dimostrata la necessità delle nuove abitazioni rurali per l'uso abitativo degli imprenditori agricoli impegnati nella conduzione del fondo, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato. Tale dimostrazione deve essere effettuata utilizzando come parametro 1728 ore lavorative annue, corrispondenti al tempo annuo complessivo di un'unità lavorativa uomo (ULU), per ogni unità abitativa, computando anche le unità esistenti. Le 1728 ore lavorative devono essere riferite in modo prevalente alle attività agricole e, solo per la parte residua, alle attività connesse. Al fine di dimostrare che l'edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola, l'imprenditore agricolo deve inoltre soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
    • · essere imprenditore agricolo professionale ai sensi della L.R.45/2007 e avere necessità di risiedere sul fondo;
    • · avere dei familiari coadiuvanti iscritti all'INPS che necessitano di risiedere sul fondo;
    • · avere degli addetti a tempo indeterminato che necessitano di risiedere sul fondo
  • * le nuove abitazioni rurali dovranno essere ispirati alle regole dell'architettura leopoldina in particolare per:
    • · la disposizione degli edifici sul terreno;
    • · i rapporti gerarchici tra i fabbricati e le tipologie architettoniche per ottenere volumetrie compatte e definite, con una evidente prevalenza dei pieni sui vuoti; pertanto non è ammesso l'insediamento di tipo suburbano (villette sparse) e la realizzazione di abbaini, di balconi e terrazzi a sbalzo, di scale esterne appese, di tettoie e di ogni altro elemento architettonico sporgente dalla sagoma dell'edificio;
    • · i materiali e gli elementi tipologici, che dovranno essere confacenti con un corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici, dovranno concorrere allo sviluppo della bio-edilizia e perseguire il risparmio energetico
  • * le nuove abitazioni rurali non possono avere una superficie utile lorda (Slu) maggiore di mq 150, e comunque non deve essere superato il rapporto massimo fra la superficie utile lorda (Slu) edificabile e la superficie aziendale
  • * gli annessi agricoli devono essere realizzati utilizzando materiali e elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale dell'annesso, con particolare riferimento alla edilizia sostenibile, ai fabbricati in legno ed ai fabbricati tradizionali, nonché alla utilizzazione delle energie rinnovabili
  • * in caso di alienazione, anche parziale, dei fondi agricoli valgono le disposizioni di cui alla L.R.1/2005.

34.5.1.4. Il P.A.P.M.A.A. che prevede qualsiasi intervento sugli edifici agricoli dell'azienda, per una superficie utile lorda (Slu) complessiva superiore a 200 mq, ovvero che comporti modifiche allo stato dei luoghi per aree con estensioni superiori a 0,50 ha, acquista valenza di piano attuativo, ai sensi dell'art.65 della L.R.1/2005, e pertanto, oltre alla documentazione di cui ai commi seguenti, deve essere corredato anche dalla documentazione prevista nel Regolamento edilizio per i piani attuativi.

34.5.1.5. Il P.A.P.M.A.A. ha durata decennale. Il P.A.P.M.A.A. può essere modificato su richiesta dell'imprenditore agricolo, a scadenze annuali. Il P.A.P.M.A.A. può essere modificato in ogni tempo per adeguarlo ai programmi comunitari, statali e regionali.

34.5.2. Contenuti del P.A.P.M.A.A.

34.5.2.1. Il P.A.P.M.A.A. dovrà essere composto, oltre che dall'anagrafica aziendale, dai seguenti elementi, necessari per la piena valutazione delle necessità dell'azienda agricola.

34.5.2.2. La descrizione della situazione dell'azienda alla data di presentazione del programma, deve rappresentare lo stato di fatto complessivo dell'azienda, rilevato alla data di presentazione del programma. Pertanto il P.A.P.M.A.A. deve contenere almeno i seguenti elementi:

  • * la superficie fondiaria aziendale, individuata in termini catastali e graficamente rappresentata in scala adeguata, nonché riportata su estratto della carta tecnica regionale in scala di 1:10.000 o in scala più dettagliata se disponibile, con l'indicazione delle parti interessate dal programma aziendale;
  • * la superficie agraria utilizzata, comprensiva degli ordinamenti colturali e delle produzioni unitarie conseguite;
  • * la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell'azienda sulla base dell'ordinamento colturale sopra indicato conformemente alle previsioni di cui all'art.2 dell'allegato A del D.P.G.R.n.6/R/2008 "Regolamento di attuazione del Capo II della L.R.45/2007"
  • * gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali;
  • * gli edifici esistenti con specificazioni in termini di ubicazione, superficie utile lorda (Slu) complessiva e superfici utili, legittimità urbanistico-edilizia, tipologia e caratteristiche costruttive, stato di manutenzione ed effettiva utilizzazione a carattere residenziale o produttivo;
  • * le seguenti risorse paesaggistiche e ambientali, presenti sulle superfici interessate dagli interventi di trasformazione edilizia o colturale programmati:
    • · le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali;
    • · le alberature segnaletiche di confine o di arredo;
    • · gli individui arborei a carattere monumentaleai sensi della normativa vigente;
    • · le formazioni arboree d'argine di ripa o di golena;
    • · i corsi d'acqua naturali o artificiali;
    • · le sistemazioni idrauliche originarie (rete scolante superficiale, drenaggi sotterranei, ecc) intese nella loro funzione fondamentale di salvaguardia idrogeologica e come valore paesaggistico;
    • · le particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti;
    • · i manufatti aventi valore paesaggistico, storico e/o testimoniale censiti dagli enti pubblici territoriali;
    • · la viabilità rurale esistente, specificatamente quella con funzione di fruibilità pubblica individuata nelle tavole "la disciplina del suolo".

per queste ultime, con appositi elaborati, dovranno essere evidenziati gli elementi rispetto ai quali la situazione attuale presenti delle variazioni rispetto alla documentazione cartografica e aerofotografica di maggior dettaglio già disponibile presso la pubblica amministrazione.

34.5.2.3. La descrizione degli interventi programmati, deve rappresentare le necessità dell'azienda per lo svolgimento delle attività agricole, per le attività connesse e per gli interventi di miglioramento ambientale. Pertanto il P.M.A.A. deve contenere almeno i seguenti elementi:

  • * la superficie agraria che si prevede di porre, o di mantenere, a coltura in attuazione del programma, con la descrizione degli ordinamenti colturali e delle produzioni unitarie che si intendono conseguire, evidenziando le modificazioni eventualmente apportate e le pratiche di difesa del suolo correlate;
  • * le eventuali attività programmate connesse a quelle agricole, e il loro rapporto con le tipologie e le caratteristiche produttive aziendali;
  • * la quantità e la qualità degli eventuali interventi di tutela ambientale, atti a minimizzare gli effetti indotti sull'ambiente dalla gestione aziendale, in termini di difesa del suolo, di mantenimento delle sistemazioni agrarie aventi rilevanza paesaggistica, nonché delle risorse ambientali esistenti di cui al co.34.5.2.2. del presente articolo;
  • * la quantità e la qualità degli eventuali interventi di valorizzazione ambientale, atti a favorire la diversità e la complessità ambientale, attraverso l'incremento delle risorse esistenti, anche a fini di ricovero, pastura e riproduzione della fauna selvatica;
  • * la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell'azienda sulla base dell'ordinamento colturale sopra indicato conformemente alle previsioni di cui all'art.2 dell'allegato A del D.P.G.R.n.6/R/2008 "Regolamento di attuazione del Capo II della L.R.45/2007", nonché di impianti, infrastrutture e dotazioni aziendali, necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmati.

34.5.2.4. La descrizione (accompagnata da idonea rappresentazione grafica su copia dell'estratto di mappa catastale) degli interventi edilizi eventualmente necessari, deve indicare gli interventi edilizi previsti per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo, nonché per il potenziamento delle attività agricole. Pertanto il P.A.P.M.A.A. deve contenere almeno i seguenti elementi, in relazione all'intervento edilizio prospettato:

  • * gli edifici esistenti e le relative pertinenze, ritenuti non necessari e non coerenti con le finalità economiche e strutturali del programma, e non più collegati o collegabili, anche con adeguamenti edilizi, all'attività programmata, con la individuazione delle relative pertinenze;
  • * gli edifici da realizzare, in rapporto di stretta funzionalità con gli interventi programmati sui fondi rurali, con specificazioni in termini di ubicazione, superficie utile lorda (Slu), tipologia e caratteristiche costruttive, nonché con l'individuazione delle porzioni di azienda cui ciascun edificio è riferito;
  • * gli edifici esistenti, con l'individuazione delle superfici dell'azienda cui ciascun edificio è funzionale, nonché gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ampliamento e mutamento della destinazione d'uso agricola di cui all'art.43 co.4 della L.R.1/2005, previsti.

34.5.2.5. La descrizione degli interventi di sistemazione ambientale, deve indicare lo stato di conservazione delle risorse ambientali, la presenza di situazioni di degrado o di fattori di rischio, e gli interventi previsti per la loro salvaguardia. Gli interventi obbligatori, previsti dalle normative vigenti, ai fini della prevenzione degli incendi, di difesa idrogeologica e di tutela della fauna e della flora, non sono considerati interventi di sistemazione ambientale.

34.5.2.6. I tempi e le fasi di attuazione del P.A.P.M.A.A. devono essere indicati correlando la realizzazione degli interventi agronomici e degli interventi ambientali, con l'attuazione degli interventi di nuova edificazione o con i mutamenti della destinazione d'uso degli edifici esistenti. La convenzione o l'atto d'obbligo di cui al seguente co.34.5.2.7. dovranno prevedere apposite penali in caso di mancato rispetto della correlazione tra gli interventi fissata dal P.A.P.M.A.A. La realizzazione degli interventi previsti nel programma aziendale può essere differita, senza necessità di modificazione del medesimo e dell'atto d'obbligo o della convenzione connessi, previa comunicazione al comune, fermo restando il mantenimento della correlazione tra gli interventi. Non sono ammesse variazioni nei tempi di realizzazione degli interventi o del loro ordine laddove questi rappresentino garanzia ai sensi della L.R.1/2005. Gli edifici esistenti dichiarati necessari alla conduzione dei fondi agricoli sono utilizzati come previsto dal programma aziendale per tutto il periodo di validità dello stesso, con esclusione di altre utilizzazioni, comprese quelle agrituristiche, salva la possibilità di variazione del programma. Alle eventuali modifiche del programma aziendale devono corrispondere le relative modifiche alle convenzioni o agli atti d'obbligo unilaterali. Previa comunicazione al comune, da inoltrarsi prima della scadenza del termine di validità del programma aziendale, l'azienda può chiederne la proroga ai fini del completamento degli interventi previsti. Nella comunicazione l'azienda deve confermare gli impegni assunti con la convenzione o con l'atto d'obbligo. Il comune può comunicare il proprio motivato avviso contrario alla concessione della proroga nel termine perentorio di sessanta giorni.

34.5.2.7. Gli interventi previsti dal P.A.P.M.A.A. sono soggetti alla sottoscrizione della convenzione, o dell'atto unilaterale d'obbligo, che costituisce l'elemento di garanzia per la realizzazione degli interventi previsti nel P.A.P.M.A.A. La convenzione, o l'atto d'obbligo, deve obbligatoriamente contenere il perimetro delle aree di pertinenza degli edifici oggetto di qualsiasi intervento, da effettuare con riferimento a limiti e confini già esistenti (strade, fossi, ciglionamenti, siepi), e a linee naturali riconoscibili nel territorio, e deve stabilire almeno i seguenti obblighi per il richiedente:

  • * realizzare gli interventi previsti nel programma;
  • * non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti, o recuperati, necessari allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse, per il periodo di validità del programma;
  • * non modificare la destinazione d'uso agricola dei nuovi edifici agricoli, per almeno 20 anni dalla data di ultimazione dei lavori, tale impegno non può essere modificato con le eventuali variazioni del programma;
  • * non alienare, separatamente dagli edifici, le superfici fondiarie minime alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti;
  • * realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici eventualmente non più utilizzabili a fini agricoli;
  • * prestare idonee garanzie per la realizzazione degli interventi di sistemazione ambientale;
  • * assoggettarsi alle sanzioni in caso di inadempimento. In ogni caso le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza;
  • * impegnarsi a rispettare il grado di intensità colturale e/o di impiego del lavoro che hanno determinato le esigenze delle nuove costruzioni (abitazioni rurali e annessi) agricole;
  • * consentire l'uso delle nuove abitazioni rurali esclusivamente alla famiglia dell'imprenditore agricolo o agli addetti a tempo indeterminato.

34.5.3. Le superfici fondiarie minime e il rapporto con gli edifici in relazione al sottosistema ambientale di appartenenza.

34.5.3.1. Le superfici fondiarie riportate nelle tabelle seguenti, suddivise in base ai sottosistemi ambientali del Piano Strutturale, rappresentano la dotazione fondiaria minima, che deve essere mantenuta in produzione per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione di edifici agricoli (abitazioni rurali e annessi), attraverso il P.A.P.M.A.A.

34.5.3.2. Il rapporto tra superficie utile lorda (Slu) edificabile e superfici fondiarie, è individuato per ogni sottosistema ambientale e per la classe di ampiezza dell'azienda agricola. Tali parametri sono utilizzabili anche nel caso di frazionamenti di aziende esistenti, in modo che il rapporto tra la superficie utile lorda (Slu) degli edifici agricoli ed ogni ettaro di superficie aziendale, non risulti inferiore ai minimi fondiari in nessuna delle porzioni di azienda risultante dal frazionamento.

34.5.3.3. Le tabelle seguenti esprimono il rapporto tra le superfici fondiarie minime e la superficie utile lorda (Slu) edificabile per gli edifici abitativi rurali e per gli annessi, in relazione al sottosistema ambientale di appartenenza dell'azienda agricola. In particolare nelle tabelle sono riportati i seguenti elementi:

  • * la colonna "A" esprime la classe di ampiezza dell'azienda agricola;
  • * la colonna "B" esprime il rapporto tra la superficie utile lorda (Slu) degli edifici agricoli e gli ettari di superficie aziendale;
  • * la colonna "C" esprime la dotazione media di annessi agricoli per aziende che raggiungono la minima unità colturale;
  • * le colonne "D" ed "E", riportano le tipologie colturali e le superfici fondiarie minime, cui deve essere fatto riferimento per la possibilità di realizzazione di annessi ed abitazioni rurali;
  • * la colonna "F" esprime le tipologie degli interventi ambientali che devono essere considerati prioritari nei diversi sottosistemi ambientali.

34.5.3.4. Per le aziende agricole con terreni di diverso ordinamento colturale la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime previste.

34.5.3.5. Per le aziende biologiche iscritte nell'elenco regionale degli operatori biologici di cui all'art.3 della L.R.49/1997, le superfici fondiarie minime sono ridotte del 30 per cento.

N.B.: La disciplina del presente articolo si integra con quanto disposto da "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" di cui all'art.25 e dall'area agricola di riferimento di cui agli artt.26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 del presente Regolamento.

SOTTOSISTEMA AMBIENTALE DEGLI SPERONI DEL CHIANTI
Rapporto tra edifici e fondo Dotazione di annessi Superfici fondiarie minime Interventi di sistemazione ambientale
A B C D E F
Classe di ampiezza Edifici Mq/ha Annessi Mq/ha Colture ha Tipo d'intervento
Da 2 a 5 ha 87 175 Ortofloricole 0,8 Recupero e ripristino mantenimento di particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti
Mantenimento e miglioramento delle sistemazioni idraulico e agrarie e della rete di scolo superficiale
Mantenimento e miglioramento delle formazioni arboree d'argine di ripa o di golena
Manutenzione e miglioramento della viabilità rurale esistente, specificatamente quella con funzione di fruibilità pubblica, evitando, o , se possibile, rimovendo gli elementi che ne ostacolino la transitabilità
Ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche
Riduzione dei rischi di erosione tramite copertura vegetale per pendenze>30%
Uso di tecniche di ingegneria naturalistica in generale e in special modo per quelle aree dove sono presenti indizi di denudazione ed erosione del suolo
Vivai 1,5
Vigneti 4,0
Frutteti 3,0
Da 5 a 20 ha 60 Oliveto 6,0
Seminativo irriguo 7,0
Seminativi e prati 10,0
Castagneto da frutto 25,0
Oltre 20 ha 34 Pascolo 30,0
Bosco alto fusto misto 50,0
Bosco ceduo 60,0
SOTTOSISTEMA AMBIENTALE DEI PIANALTI
Rapporto tra edifici e fondo Dotazione di annessi Superfici fondiarie minime Interventi di sistemazione ambientale
A B C D E F
Classe di ampiezza Edifici Mq/ha Annessi Mq/ha Colture ha Tipo d'intervento
Da 2 a 5 ha 87 175 Ortofloricole 0,8 Recupero e ripristino mantenimento di particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti
Mantenimento e miglioramento delle sistemazioni idraulico e agrarie e della rete scolante.
Mantenimento e miglioramento delle formazioni arboree d'argine di ripa o di golena
Manutenzione e miglioramento della viabilità rurale esistente, specificatamente quella con funzione di fruibilità pubblica, evitando, o , se possibile, rimovendo gli elementi che ne ostacolino la transitabilità
Ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche
Riduzione dei rischi di erosione tramite copertura vegetale per pendenze>30%
Uso di tecniche di ingegneria naturalistica in generale e in special modo per quelle aree dove sono presenti indizi di denudazione ed erosione del suolo
Conservazione/ reintroduzione della vegetazione di scarpata e delle siepi e macchie di campo, nonché delle alberature non produttive
Vivai 1,5
Vigneti 4,0
Frutteti 3,0
Da 5 a 20 ha 60 Oliveto 6,0
Seminativo irriguo 7,0
Seminativi e prati 10,0
Castagneto da frutto 25,0
Oltre 20 ha 34 Pascolo 30,0
Bosco alto fusto misto 50,0
Bosco ceduo 60,0
SOTTOSISTEMA AMBIENTALE DELLE COLLINE ARGILLOSE
Rapporto tra edifici e fondo Dotazione di annessi Superfici fondiarie minime Interventi di sistemazione ambientale
A B C D E F
Classe di ampiezza Edifici Mq/ha Annessi Mq/ha Colture ha Tipo d'intervento
Fino a 2 ha 100 175 Ortofloricole 0,8 Recupero e ripristino mantenimento di particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti
Mantenimento e miglioramento delle sistemazioni idraulico e agrarie e della rete scolante.
Mantenimento e miglioramento delle formazioni arboree d'argine di ripa o di golena
Manutenzione e miglioramento della viabilità rurale esistente, specificatamente quella con funzione di fruibilità pubblica, evitando, o , se possibile, rimovendo gli elementi che ne ostacolino la transitabilità
Ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche
Riduzione dei rischi di erosione tramite copertura vegetale per pendenze>30%
Uso di tecniche di ingegneria naturalistica in generale e in special modo per quelle aree dove sono presenti indizi di denudazione ed erosione del suolo
Conservazione/ reintroduzione della vegetazione di scarpata e delle siepi e macchie di campo, nonché delle alberature non produttive
Reimpianto di boschi e macchie di campo per favorire la stabilizzazione dei versanti
Reintroduzione della tipologia delle colture a girapoggio e delle colture biologiche tradizionali
Ripristino della sentieristica di collegamento con la città
Vivai 1,5
Vigneti 4,0
Frutteti 3,0
Da 2 a 5 ha 71 Oliveto 6,0
Seminativo irriguo 7,0
Seminativi e prati 10,0
Da 5 a 20 ha 44 Castagneto da frutto 25,0
Pascolo 30,0
Bosco alto fusto misto 50,0
Oltre 20 ha 32 Bosco ceduo 60,0
SOTTOSISTEMA AMBIENTALE DEI FONDOVALLE STRETTI
Rapporto tra edifici e fondo Dotazione di annessi Superfici fondiarie minime Interventi di sistemazione ambientale
A B C D E F
Classe di ampiezza Edifici Mq/ha Annessi Mq/ha Colture ha Tipo d'intervento
Fino a 2 ha 100 175 Ortofloricole 0,8 Recupero e ripristino mantenimento di particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti
Mantenimento e miglioramento delle sistemazioni idraulico e agrarie e della rete scolante.
Mantenimento e miglioramento delle formazioni arboree d'argine di ripa o di golena
Manutenzione e miglioramento della viabilità rurale esistente, specificatamente quella con funzione di fruibilità pubblica, evitando, o , se possibile, rimovendo gli elementi che ne ostacolino la transitabilità
Ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche
Riduzione dei rischi di erosione tramite copertura vegetale per pendenze>30%
Uso di tecniche di ingegneria naturalistica in generale e in special modo per quelle aree dove sono presenti indizi di denudazione ed erosione del suolo
Conservazione/ reintroduzione della vegetazione di scarpata e delle siepi e macchie di campo, nonché delle alberature non produttive
Minimizzazione degli impatti visivi causate dalla presenza di opere esistenti
Vivai 1,5
Vigneti 4,0
Frutteti 3,0
Da 2 a 5 ha 71 Oliveto 6,0
Seminativo irriguo 7,0
Seminativi e prati 10,0
Castagneto da frutto 25,0
Da 5 a 20 ha 44 Pascolo 30,0
Bosco alto fusto misto 50,0
Bosco ceduo 60,0
SOTTOSISTEMA AMBIENTALE DEI FONDOVALLE LARGHI
Rapporto tra edifici e fondo Dotazione di annessi Superfici fondiarie minime Interventi di sistemazione ambientale
A B C D E F
Classe di ampiezza Edifici Mq/ha Annessi Mq/ha Colture ha Tipo d'intervento
Fino a 2 ha 100 191 Ortofloricole 0,8 Recupero, ripristino e mantenimento di particolari sistemazioni agrarie, quali muretti, e delle colture agrarie storiche
Mantenimento e miglioramento delle sistemazioni idraulico e agrarie e della rete scolante
Mantenimento e miglioramento delle formazioni arboree d'argine di ripa o di golena
Manutenzione e miglioramento della viabilità rurale esistente, specificatamente quella con funzione di fruibilità pubblica, evitando, o , se possibile, rimovendo gli elementi che ne ostacolano la transitabilità
Ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche
Minimizzazione degli impatti visivi causati dalla presenza di opere esistenti incongrue
Vivai 1,5
Vigneti 4,0
Frutteti 3,0
Oliveto 6,0
Seminativo irriguo 7,0
Da 2 a 10 ha 45 Seminativi e prati 10,0
Castagneto da frutto 25,0
Bosco alto fusto misto 50,0
Bosco ceduo 60,0

34.5bis. La nuova costruzione per l'agricoltura: gli annessi agricoli non soggetti al P.A.P.M.A.A.

34.5bis.1. La nuova edificazione di annessi agricoli non è sottoposta al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui all'art.34.5. del presente Regolamento nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:

  • * allevamento intensivo di bestiame
  • * trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento
  • * acquacoltura
  • * allevamento di fauna selvatica
  • * cinotecnica
  • * allevamenti zootecnici minori.

34.5bis.2. La costruzione di nuovi annessi agricoli di cui al co.34.5bis.1 del presente articolo, deve comunque essere commisurata alle dimensioni dell'attività dell'azienda nel rispetto delle vigenti normative relative alle attività riportate.

34.5bis.3. La costruzione di nuovi annessi agricoli di cui al co.34.5bis.1. del presente articolo, deve essere realizzata unicamente nelle aree agricole che permettono la costruzione di nuovi annessi agricoli e secondo la seguente disciplina:

  • * per i fondi di superficie superiore alla metà dei minimi fondiari, è consentita la realizzazione di nuovi annessi agricoli, in misura proporzionale all'estensione fondiaria;
  • * per i fondi di superficie inferiore alla metà dei minimi fondiari, non è consentita la realizzazione di annessi agricoli.

e previa variante al presente Regolamento Urbanistico che dovrà definire le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli annessi in rapporto alle attività previste.

34.5bis.4. La costruzione di nuovi annessi agricoli eccedenti le capacità produttive dell'azienda, deve essere realizzata unicamente nelle aree agricole che permettono la costruzione di nuovi annessi agricoli e previa variante al presente Regolamento Urbanistico che dovrà definire le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli annessi in rapporto alle attività previste.

34.6. I manufatti precari, le serre temporanee e con copertura stagionale e gli annessi agricoli amatoriali di cui all'art.41, co.5 della L.R.1/2005

34.6.1.1. L'istallazione di manufatti precari di cui all'art.41, co.8 della L.R.1/2005, per lo svolgimento delle attività ammesse nel territorio rurale, è consentita nella misura di un (1) manufatto per ciascun fondo agricolo previa demolizione di tutti i manufatti precari incongrui presenti nel fondo ed alle seguenti condizioni:

  • * i manufatti devono essere semplicemente appoggiati a terra, tramite opere di ancoraggio che non comportino alcuna modificazione morfologica sostanziale dello stato dei luoghi (non è consentito alcun genere di fondazione);
  • * i manufatti devono essere realizzati con i materiali previsti e con le caratteristiche costruttive e di ingombro di seguito descritte:
    • · struttura verticale in legno, con copertura in legno o ferro;
    • · tamponature, eventuali, in legno;
    • · altezza media non superiore a 2,40 m e superficie coperta non superiore a 18 mq;
    • · altezza media non superiore a 3.20 m e superficie coperta non superiore a 36 mq qualora l'azienda agricola non possieda le superfici fondiarie minime per la costruzione di annessi agricoli;
    • · eventuali portici, tettoie o pensiline sono comprese nelle superfici sopra richiamate;
    • · devono essere realizzati in modo tale da limitare l'impatto visivo, adottando soluzioni progettuali che favoriscano il corretto inserimento nel contesto;
  • * tali manufatti non potranno essere utilizzati quali ricovero per animali da cortile.

34.6.1.2. I manufatti precari, di cui al co.34.6.1.1., non sono conteggiabili in termini di superficie coperta, di volume o superficie utile lorda e non potranno essere localizzati in aree disciplinate dal D.Lgs.42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

34.6.2.1. Per le aziende agricole è consentita l'istallazione, oltre ai manufatti precari di cui sopra, anche di serre con copertura stagionale, che possono essere mantenute per un periodo di tempo pari a quello del ciclo produttivo, ancorché superiore all'anno. Le serre con copertura stagionale o comunque destinate ad essere mantenute per un periodo superiore all'anno possono essere realizzate alle seguenti condizioni:

  • * il materiale utilizzato deve consentire il passaggio della luce;
  • * l'altezza massima non deve superare i 4 m in gronda e i 7 m al culmine (nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine);
  • * le distanze minime non devono essere inferiori a:
    • · m.5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;
    • · m.10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 m qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;
    • · m.3 dal confine se l'altezza massima al culmine è superiore a 5 m; 1 m se questa altezza è uguale o inferiore a 5 m;
    • · distanze minime dalle strade pubbliche secondo quanto previsto dal codice della strada.

34.6.2.2. Le serre con caratteristiche diverse da quelle di cui al comma precedente, sono assimilate agli annessi agricoli di cui agli artt.34.5. e 34.5bis. del presente Regolamento.

34.6.3.1. Gli annessi agricoli di cui all'articolo 41, co.5 della L.R.1/2005 sono gli annessi destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli necessari per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole.

34.6.3.2. L'installazione degli annessi di cui al co.34.6.3.1. è consentita a condizione che non comporti alcuna modificazione della morfologia dei luoghi e che tali annessi non abbiano opere di fondazione, escluse soltanto quelle di ancoraggio, non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo e devono essere realizzati con i materiali previsti e con le caratteristiche costruttive e di ingombro di seguito descritte:

  • · struttura verticale in legno, con copertura in legno o ferro;
  • · tamponature, eventuali, in legno;
  • · altezza media non superiore a 2,40 m e superficie coperta non superiore a 18 mq per ricovero di attrezzi manuali o altezza media non superiore a 3.20 m e superficie coperta non superiore a 28 mq per ricovero macchine agricole e animali il cui possesso deve essere documentato;
  • · eventuali portici, tettoie o pensiline sono comprese nelle superfici sopra richiamate;
  • · devono essere realizzati in modo tale da limitare l'impatto visivo, adottando soluzioni progettuali che favoriscano il corretto inserimento nel contesto.

34.6.3.3. L'installazione degli annessi di cui al co.34.6.3.1. è subordinata alla sottoscrizione da parte dell'avente titolo di un impegno alla rimozione dell'annesso al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà del fondo o di parti di esso con atti tra vivi.

Fermo restando quanto sopra riportato, è consentito derogare dalle dimensioni massime riguardanti l'altezza media e la superficie coperta solo nei casi in cui si intendano realizzare annessi per il ricovero di cani da caccia quando tale attività venga esercitata da associazioni venatorie e da squadre di cacciatori riconosciute dalle normative regionali in materia.

capo 3 I parchi, le attrezzature per servizi e le infrastrutture

Art.35 il parco dei cappuccini (PN_1)

35.1. Il parco dei Cappuccini comprende l'area collinare ubicata nelle immediate vicinanze del centro storico di Montevarchi, in posizione dominante e panoramica. All'interno del perimetro del parco dei Cappuccini sono comprese aree boscate, aree agricole e aree destinate alla localizzazione di attrezzature pubbliche, disciplinate secondo lo schema seguente.

35.2. Il parco dei Cappuccini è considerato zona territoriale omogenea "F" ai sensi del D.M.1444/1968.

35.3. Obiettivo principale del Regolamento Urbanistico è quello di preservare l'area del parco dei Cappuccini quale elemento naturalistico di cerniera tra il sistema urbano di fondovalle e le aree collinari, garantendo, allo stesso tempo, la fruizione pubblica e l'uso privato delle parti a destinazione agricola. Pertanto non è ammessa in alcun modo la chiusura delle strade interne al parco, ancorché poderali, ed è prescritto, ove possibile, il ripristino della viabilità e dei sentieri storici attualmente dismessi.

35.4.1. Il parco dei Cappuccini è suddiviso nelle seguenti aree:

  • * aree di rilevante valore naturalistico e ambientale (PN_1-P1);
  • * aree agricole interne al parco dei Cappuccini (PN_1-P2);
  • * aree per il verde pubblico attrezzato interne al parco dei Cappuccini (PN_1-P3).

35.4.2. Le aree di rilevante valore naturalistico e ambientale (PN_1-P1) comprendono le aree boscate di crinale del parco, dove è prevalente la valenza naturalistica e ambientale. Tali aree sono assoggettate alla disciplina delle "aree agricole di collina di rilevante valore ambientale e paesistico" (A1) di cui all'art.26 del presente Regolamento.

35.4.3. Le aree agricole interne al parco dei Cappuccini (PN_1-P2) comprendono quelle parti, a prevalente funzione agricola, poste a corona del crinale, che costituiscono l'elemento di passaggio tra l'area urbanizzata e le parti di rilevante valore naturalistico e ambientale del parco. Tali aree sono assoggettate alla disciplina delle "aree agricole, di pertinenza del sistema degli insediamenti, di valore ambientale e paesistico" (A3) di cui all'art.28 del presente Regolamento.

35.4.4. Le aree per il verde pubblico attrezzato interne al parco dei Cappuccini (PN_1-P3) comprendono le aree di margine del parco che hanno una stretta relazione con le aree urbanizzate limitrofe e che, pertanto, sono destinate alla localizzazione di verde pubblico attrezzato o aree di sosta di "ingresso" al parco. A queste aree, individuate negli elaborati grafici del presente Regolamento e di seguito riportate, è attribuito un indice territoriale (it) pari a 0,03 mq/mq. L'indice potrà essere utilizzato nelle schede norma e con le modalità specificatamente indicate nei "i progetti sulle aree di trasformazione della città" di cui al capo 3 del titolo III "le discipline specifiche" del presente Regolamento". Le aree per il verde pubblico attrezzato interne al parco dei Cappuccini (P3) comprendono anche aree, individuate dalla Del.G.C.n.198 del 17.09.2010, per le quali valgono le disposizioni in essa contenute.

co.35.4.4.1. verde pubblico attrezzato del parco dei Cappuccini "LA SVOLTA" (PQC1)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 6.387

2. superficie utile lorda (Slu): mq 192 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area. Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine da eseguire in sede di predisposizione dei progetti edilizi per le aree ricadenti in classe FG3, sono richieste specifiche indagini geognostiche di dettaglio quali prove penetrometriche statiche e/o dinamiche, sondaggi a carotaggio continuo con esecuzione di SPT, prelievo di campioni indisturbati e relative indagini di laboratorio geotecnico, il tutto allo scopo di definire compiutamente le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei terreni e procedere ai calcoli geotecnici e di eventuale stabilità del versante e/o dei fronti di scavo.

5. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.

6. fattibilità sismica: Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine per le aree ricadenti in FS3, da eseguire in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (8), deve essere eseguita una campagna di indagini geofisiche, opportunamente estesa ad un intorno significativo, che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del bedrock sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle coperture e del substrato). In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12), tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisiche che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative al litotipo presente.

co.35.4.4.2. verde pubblico attrezzato del parco dei Cappuccini "CAPPUCCINI" (PQC2)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 18.741

2. superficie utile lorda (Slu): mq 562 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine da eseguire in sede di predisposizione dei progetti edilizi per le aree ricadenti in classe FG3, sono richieste specifiche indagini geognostiche di dettaglio quali prove penetrometriche statiche e/o dinamiche, sondaggi a carotaggio continuo con esecuzione di SPT, prelievo di campioni indisturbati e relative indagini di laboratorio geotecnico, il tutto allo scopo di definire compiutamente le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei terreni e procedere ai calcoli geotecnici e di eventuale stabilità del versante e/o dei fronti di scavo. Per quanto riguarda le aree ricadenti in pericolosità PAI P.F.3 sono consentiti tutti gli interventi previsti dall'art.11 delle NTA del P.A.I.

5. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

6. fattibilità sismica: Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine per le aree ricadenti in FS3, da eseguire in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, nelle zone caratterizzate da movimenti franosi quiescenti (2A), oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica. Nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (8), deve essere eseguita una campagna di indagini geofisiche, opportunamente estesa ad un intorno significativo, che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del bedrock sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle coperture e del substrato). In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12) e in presenza di faglie e/o contatti tettonici (13), tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisiche che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative al litotipo presente.

co.35.4.4.3. verde pubblico attrezzato del parco dei Cappuccini "SOVRAPPASSO FERROVIARIO" (PQC3)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 4.154

2. superficie utile lorda (Slu): mq 125 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine da eseguire in sede di predisposizione dei progetti edilizi per le aree ricadenti in classe FG3, sono richieste specifiche indagini geognostiche di dettaglio quali prove penetrometriche statiche e/o dinamiche, sondaggi a carotaggio continuo con esecuzione di SPT, prelievo di campioni indisturbati e relative indagini di laboratorio geotecnico, il tutto allo scopo di definire compiutamente le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei terreni e procedere ai calcoli geotecnici e di eventuale stabilità del versante e/o dei fronti di scavo.

5. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

6. fattibilità sismica: Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine per le aree ricadenti in FS3, da eseguire in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, nelle zone potenzialmente franose o esposte a rischio di frana (2B), oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica. In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12), tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisiche che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative al litotipo presente.

co.35.4.4.5. verde pubblico attrezzato del parco dei Cappuccini "PIAZZALE EUROPA" (PQC5)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 20.813

2. superficie utile lorda (Slu): mq 1.041 - [it: mq/mq 0,05]

3. note: vedi Del.G.C.n.198/2010;

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area. Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine da eseguire in sede di predisposizione dei progetti edilizi per le aree ricadenti in classe FG3, sono richieste specifiche indagini geognostiche di dettaglio quali prove penetrometriche statiche e/o dinamiche, sondaggi a carotaggio continuo con esecuzione di SPT, prelievo di campioni indisturbati e relative indagini di laboratorio geotecnico, il tutto allo scopo di definire compiutamente le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei terreni e procedere ai calcoli geotecnici e di eventuale stabilità del versante e/o dei fronti di scavo.

5. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

6. fattibilità sismica: Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine per le aree ricadenti in FS3, da eseguire in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, nelle zone caratterizzate da movimenti franosi quiescenti (2A), oltre a rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, devono essere realizzate opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica. Nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (8), deve essere eseguita una campagna di indagini geofisiche, opportunamente estesa ad un intorno significativo, che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del bedrock sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle coperture e del substrato). In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12) e in presenza di faglie e/o contatti tettonici (13), tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisiche che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative al litotipo presente.

co.35.4.4.6. verde pubblico attrezzato del parco dei Cappuccini "VIA FORNACI VECCHIE 1" (PQC6)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 6.421

2. superficie utile lorda (Slu): mq 193 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area. Per quanto riguarda le aree ricadenti in FG4 dovranno essere destinate a verde pubblico non attrezzato. Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine da eseguire in sede di predisposizione dei progetti edilizi per le aree ricadenti in classe FG3, sono richieste specifiche indagini geognostiche di dettaglio quali prove penetrometriche statiche e/o dinamiche, sondaggi a carotaggio continuo con esecuzione di SPT, prelievo di campioni indisturbati e relative indagini di laboratorio geotecnico, il tutto allo scopo di definire compiutamente le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei terreni e procedere ai calcoli geotecnici e di eventuale stabilità del versante e/o dei fronti di scavo. Per quanto riguarda le aree ricadenti in pericolosità PAI P.F.3 sono consentiti tutti gli interventi previsti dall'art.11 delle NTA del P.A.I.

5. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

6. fattibilità sismica: Per quanto riguarda le aree ricadenti in FS4 dovranno essere destinate a verde pubblico non attrezzato. Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine per le aree ricadenti in FS3, da eseguire in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (8), deve essere eseguita una campagna di indagini geofisiche, opportunamente estesa ad un intorno significativo, che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del bedrock sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle coperture e del substrato). In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12) e in presenza di faglie e/o contatti tettonici (13), tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisiche che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative al litotipo presente.

co.35.4.4.7. verde pubblico attrezzato del parco dei Cappuccini "VIA FORNACI VECCHIE 2" (PQC7)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 3.240

2. superficie utile lorda (Slu): mq 97 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area. Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine da eseguire in sede di predisposizione dei progetti edilizi per le aree ricadenti in classe FG3, sono richieste specifiche indagini geognostiche di dettaglio quali prove penetrometriche statiche e/o dinamiche, sondaggi a carotaggio continuo con esecuzione di SPT, prelievo di campioni indisturbati e relative indagini di laboratorio geotecnico, il tutto allo scopo di definire compiutamente le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei terreni e procedere ai calcoli geotecnici e di eventuale stabilità del versante e/o dei fronti di scavo.

5. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

6. fattibilità sismica: Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine per le aree ricadenti in FS3, da eseguire in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (8), deve essere eseguita una campagna di indagini geofisiche, opportunamente estesa ad un intorno significativo, che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del bedrock sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle coperture e del substrato). In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12) e in presenza di faglie e/o contatti tettonici (13), tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisiche che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative al litotipo presente.

co.35.4.4.8. parcheggio pubblico del parco dei Cappuccini "VIA FORNACI VECCHIE 3" (PQC8)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 687

2. superficie utile lorda (Slu): mq 21 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

6. fattibilità sismica: Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine per le aree ricadenti in FS3, da eseguire in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (8), deve essere eseguita una campagna di indagini geofisiche, opportunamente estesa ad un intorno significativo, che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del bedrock sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle coperture e del substrato). In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12) e in presenza di faglie e/o contatti tettonici (13), tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisiche che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative al litotipo presente.

co.35.4.4.9. parcheggio pubblico del parco dei Cappuccini "VIA FORNACI VECCHIE 4" (PQC9)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 1.232

2. superficie utile lorda (Slu): mq 37 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

6. fattibilità sismica: Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine per le aree ricadenti in FS3, da eseguire in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (8), deve essere eseguita una campagna di indagini geofisiche, opportunamente estesa ad un intorno significativo, che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del bedrock sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle coperture e del substrato). In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12) e in presenza di faglie e/o contatti tettonici (13), tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisiche che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative al litotipo presente.

35.4.5. Le aree per il verde pubblico attrezzato interne al parco dei Cappuccini (PN_1-P3) comprendono anche alcune attrezzature quali il Cimitero del capoluogo, il Convento dei Cappuccini e il deposito dell'acquedotto, per i quali vale la disciplina delle "aree e gli edifici per attrezzature di interesse comune, pubbliche o di uso pubblico" di cui all'art.43 del presente Regolamento.

35.5. Agli edifici esistenti compresi all'interno del parco dei Cappuccini si applica la disciplina prevista per le costruzioni nelle aree agricole, di cui all'art.34 del presente Regolamento.

Art.36 il parco fluviale dell'Arno (PN_2)

36.1. Il parco fluviale dell'Arno comprende le aree limitrofe al corso dell'Arno che definiscono il limite del fondovalle. All'interno del perimetro del parco fluviale dell'Arno sono comprese aree ad elevata naturalità, costituite da una ricca vegetazione riparia, aree agricole e aree destinate alla localizzazione di attrezzature pubbliche, disciplinate secondo lo schema seguente.

36.2. Il parco fluviale dell'Arno è considerato zona territoriale omogenea "F" ai sensi del D.M.1444/1968.

36.3. Obiettivo principale del Regolamento Urbanistico è quello di preservare l'area del parco fluviale dell'Arno quale elemento naturalistico di passaggio tra l'area fortemente antropizzata e il fiume, garantendo, allo stesso tempo, la fruizione pubblica e l'uso privato delle parti a destinazione agricola. Pertanto non è ammessa in alcun modo la chiusura delle strade interne al parco, ancorché poderali, ed è prescritto, ove possibile, il ripristino della viabilità e dei sentieri storici attualmente dismessi, al fine di realizzare un collegamento ciclabile e pedonale tra le varie parti del fondovalle, ed il mantenimento ed il ripristino del reticolo idrografico minore.

36.4. Le aree del parco fluviale dell'Arno, oltre alle seguenti disposizioni, sono assoggettate alle disposizioni specifiche dell'area protetta "0 Arno" di cui alla D.C.R.T.226/1995.

36.5.1. Il parco fluviale dell'Arno è suddiviso nelle seguenti aree:

  • * aree di rilevante valore naturalistico e ambientale (PN_2-P1);
  • * aree agricole interne al parco fluviale dell'Arno (PN_2-P2);
  • * aree per il verde pubblico attrezzato interne al parco fluviale dell'Arno (PN_2-P3).

36.5.2. Le aree di rilevante valore naturalistico e ambientale (PN_2-P1) comprendono le aree di pertinenza fluviale, dove è prevalente la valenza naturalistica e ambientale. Tali aree sono assoggettate alla disciplina delle "aree agricole di collina di rilevante valore ambientale e paesistico" (A1) di cui all'art.26 del presente Regolamento.

36.5.3. Le aree agricole interne al parco fluviale dell'Arno (PN_2-P2) comprendono quelle parti a prevalente funzione agricola che costituiscono l'elemento di passaggio tra l'area urbanizzata e le parti di rilevante valore naturalistico e ambientale. Tali aree sono assoggettate alla disciplina delle "aree agricole, di pertinenza del sistema degli insediamenti, di valore ambientale e paesistico" (A3) di cui all'art.28 del presente Regolamento. Inoltre, in tali aree sono ammesse tutte le funzioni e le attività compatibili con la normativa sovraordinata.

36.5.4. Le aree per il verde pubblico attrezzato interne al parco fluviale dell'Arno (PN_2-P3) comprendono alcune aree, che, attrezzate a verde pubblico o ad aree di sosta, contribuiscono alla definizione dei margini non conclusi dell'area PEEP. A queste aree, individuate negli elaborati grafici del presente Regolamento e di seguito riportate, è attribuito un indice territoriale (it) pari a 0,03 mq/mq. L'indice potrà essere utilizzato nelle schede norma con le modalità specificatamente indicate nei "i progetti sulle aree di trasformazione della città" di cui al capo 3 del titolo III "le discipline specifiche" del presente Regolamento".

co.36.5.4.1. verde pubblico attrezzato del parco fluviale dell'Arno "VIA PIAVE 1" (PQA1)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 6.314

2. superficie utile lorda (Slu): mq 189 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

6. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.36.5.4.2. verde pubblico attrezzato del parco fluviale dell'Arno "VIA PIAVE 2" (PQA2)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 5.166

2. superficie utile lorda (Slu): mq 155 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. fattibilità idraulica: Prescrizione relativa all'ambito A1: nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m. 10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali, negli alvei, nelle golene e sugli argini dei corsi d'acqua individuati nella carta di Fattibilità Idraulica, ai fini del corretto assetto idraulico non si devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche. La prescrizione non si applica alle opere di attraversamento del corso d'acqua, agli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.

6. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.36.5.4.3. parcheggio pubblico del parco fluviale dell'Arno "VIA AMENDOLA" (PQA3)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 1.006

2. superficie utile lorda (Slu): mq 30 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. fattibilità idraulica: Prescrizione relativa alle esondazioni dovute al rigurgito dell'Arno: la quota di imposta dei piani terra delle nuove edificazioni o dei piani di scorrimento della viabilità in classe FI4 avrà almeno un valore pari a 140.81 (livello Arno corrispondente a un evento con Tr=200 anni e Tp=18 ore) 0.7=141.51 m s.l.m. Tutto il volume sottratto all'esondazione andrà recuperato nel comparto, effettuando uno scavo con morfologia delle scarpate >3:2, che non interferisca con i livelli di falda. Il progetto di recupero di tali volumi dovrà essere approvato, ove previsto dalla normativa vigente, dagli enti competenti.

6. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

36.5.5. Le aree per il verde pubblico attrezzato interne al parco fluviale dell'Arno (PN_2-P3) comprendono anche alcune attrezzature come il Palazzetto dello sport, per il quale vale la disciplina delle "aree per attrezzature ed impianti di interesse generale" di cui all'art.41 del presente Regolamento, la Centrale Enel, per la quale vale la disciplina delle "aree e gli edifici per attrezzature di interesse comune, pubbliche o di uso pubblico" di cui all'art.43 del presente Regolamento e la Piscina comunale, assoggettata alla disciplina della scheda norma "Piscina comunale" (AT_S17)" di cui al co.62.1.17 del presente Regolamento.

36.6. Agli edifici esistenti compresi all'interno del parco fluviale dell'Arno si applica la disciplina prevista per le costruzioni nelle aree agricole, di cui all'art.34 del presente Regolamento, ad esclusione dell'edificio denominato "Bar Colonia viale Matteotti" che potrà essere destinato ad attività commerciali.

Art.37 il parco del promontorio di Levane (PN_3)

37.1. Il parco del promontorio di Levane comprende l'area collinare ubicata nelle immediate vicinanze del centro urbano di Levane, in posizione dominante e panoramica, ed ingloba il nucleo storico di Levane Alta. All'interno del perimetro del parco del promontorio di Levane sono comprese aree boscate, aree agricole e aree destinate alla localizzazione di attrezzature pubbliche, disciplinate secondo lo schema seguente.

37.2. Il parco del promontorio di Levane è considerato zona territoriale omogenea "F" ai sensi del D.M.1444/1968.

37.3. Obiettivo principale del Regolamento Urbanistico è quello di preservare l'area del parco del promontorio di Levane quale elemento naturalistico di cerniera tra il sistema urbano di fondovalle, il parco fluviale dell'Arno e le aree collinari, garantendo, allo stesso tempo, la fruizione pubblica e l'uso privato delle parti a destinazione agricola. Pertanto non è ammessa in alcun modo la chiusura delle strade interne al parco, ancorchè poderali, ed è prescritto, ove possibile, il ripristino della viabilità e dei sentieri storici attualmente dismessi.

37.4. Le aree del parco del promontorio di Levane, oltre alle seguenti disposizioni, sono assoggettate alle disposizioni specifiche dell'area protetta "0 Arno" di cui alla D.C.R.T.226/1995 e del Sito di Interesse Regionale "valle dell'Inferno e di Bandella" (SIR 80) di cui alla D.C.R.T.6/2004 e delle D.G.R.T.644/2004 e D.G.R.T.454/2008.

37.5.1. Il parco del promontorio di Levane è suddiviso nelle seguenti aree:

  • * aree di rilevante valore naturalistico e ambientale (PN_3-P1);
  • * aree agricole interne al parco del promontorio di Levane (PN_3-P2);
  • * aree per il verde pubblico attrezzato interne al parco del promontorio di Levane (PN_3-P3).

37.5.2. Le aree di rilevante valore naturalistico e ambientale (PN_3-P1) comprendono le aree boscate del parco, dove è prevalente la valenza naturalistica e ambientale. Tali aree sono assoggettate alla disciplina delle "aree agricole di collina di rilevante valore ambientale e paesistico" (A1) di cui all'art.26 del presente Regolamento

37.5.3. Le aree agricole interne al parco del promontorio di Levane (PN_3-P2) comprendono quelle parti a prevalente funzione agricola che costituiscono l'elemento di passaggio tra l'area urbanizzata e le parti di rilevante valore naturalistico e ambientale. Tali aree sono assoggettate alla disciplina delle "aree agricole, di pertinenza del sistema degli insediamenti, di valore ambientale e paesistico" (A3) di cui all'art.28 del presente Regolamento.

37.5.4. Le aree per il verde pubblico attrezzato interne al parco del promontorio di Levane (PN_3-P3) comprendono le aree del parco assoggettate alla disciplina della scheda norma "Verde pubblico e scuole di Levane" (AT_S4)" di cui al co.62.1.4. del presente Regolamento.

37.6. Agli edifici esistenti compresi all'interno del parco del promontorio di Levane si applica la disciplina prevista per le costruzioni nelle aree agricole, di cui all'art.34 del presente Regolamento.

Art.38 il parco del Pinetum (PN4)

38.1. Il parco del Pinetum comprende l'omonima area naturale protetta di interesse locale (ANPIL) che è costituita dal giardino botanico storico presente intorno a "villa Gaeta" nei pressi di Moncioni.

38.2. Il parco del Pinetum è considerato zona territoriale omogenea "F" ai sensi del D.M.1444/1968.

38.3. Obiettivo principale del Regolamento Urbanistico è quello di preservare l'area del parco e di costituire un polo di attrazione per il turismo e lo studio di particolari essenze vegetali.

38.4. Il parco del Pinetum è costituito dall'area di rilevante valore naturalistico e ambientale (PN_4-P1) assoggettata alla disciplina delle "aree agricole di collina di rilevante valore ambientale e paesistico" (A1) di cui all'art.28 del presente Regolamento.

38.5. Agli edifici esistenti compresi all'interno del parco del Pinetum si applica la disciplina prevista per le costruzioni nelle aree agricole, di cui all'art.34 del presente Regolamento.

Art.39 il verde fluviale (corridoi di naturalità)

39.1. Sono le aree, pubbliche e private, "di pertinenza" del reticolo dei fiumi, dei torrenti e dei canali che assume, insieme al sistema idrografico, una funzione di connessione tra le diverse parti del territorio.

39.2. Per il verde fluviale è prescritta la rinaturalizzazione delle sponde con opere volte a mantenere e ripristinare la vegetazione ripariale originaria e a migliorarne le caratteristiche vegetazionali. In tali aree è ammessa la realizzazione di percorsi per lo svago ed il tempo libero (pedonali e ciclabili).

39.3. Le aree indicate come verde fluviale sono considerate "fasce di rispetto" del sistema idrografico e pertanto sono inedificabili per qualsiasi tipo di costruzione.

Art.40 il verde di arredo stradale

40.1. Sono le aree, pubbliche o private, "di pertinenza" delle strade che svolgono un ruolo importante di valorizzazione del decoro urbano delle stesse.

40.2. Per il verde di arredo stradale è prescritta la realizzazione di filari alberati in modo da consentire l'abbattimento degli impatti di tipo atmosferico, acustico e visivo, dovuti al traffico veicolare. In queste aree è sempre consentita la realizzazione di parcheggi a raso e di percorsi pedonali e ciclabili.

40.3. Le aree indicate come verde di arredo stradale sono considerate "fasce di rispetto" della maglia stradale e pertanto sono inedificabili per qualsiasi tipo di costruzione, salvo quanto prescritto al comma precedente.

Art.41 le aree per attrezzature ed impianti di interesse generale

41.1. Sono le aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, pertanto rientrano tra queste: l'ospedale unico del Valdarno, gli stadi comunali, la piscina, il palazzetto dello sport, il crossdromo, le scuole medie superiori.

41.2. Le aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale sono considerate zona territoriale omogenea "F" ai sensi del D.M.1444/1968.

41.3. Gli interventi di trasformazione e modificazione di queste aree devono tener conto della conservazione dei valori ambientali, se presenti, e sono regolati dalle norme specifiche vigenti per tali attrezzature. La localizzazione di nuove attrezzature ed impianti di interesse generale è consentita solo in presenza di studi specifici di settore e previa variante al Regolamento Urbanistico.

41.4. In queste aree non sono ammesse destinazioni diverse da quelle per attrezzature ed impianti di interesse generale.

Art.42 le aree e gli edifici per l'istruzione

42.1. Sono le aree e gli edifici destinati all'istruzione dell'obbligo, ossia gli asili nido, le scuole materne, elementari e medie; tali aree corrispondono agli standard di cui all'art.3, lettera a) del D.M.1444/1968 e sono da considerarsi opere di urbanizzazione secondaria.

42.2. Destinazioni diverse da quelle previste sono ammesse previa variante al Regolamento Urbanistico e contestuale verifica del bilancio degli standards relativi.

42.3. Gli edifici esistenti che presentano caratteri storico architettonici di valore, sono sottoposti ai tipi di intervento Restauro (R) e Risanamento conservativo (Rc) e sono specificatamente indicati nelle tavole "la disciplina del suolo".

42.4. I progetti edilizi relativi ad interventi sulle aree e sugli edifici destinati all'istruzione, dovranno tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico, nonché di inserimento e di arredo urbano.

Art.43 le aree e gli edifici per attrezzature di interesse comune, pubbliche o di uso pubblico

43.1. Sono le aree e gli edifici destinati ad attrezzature di interesse comune, pubbliche o di uso pubblico, ossia le attrezzature religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, o per pubblici servizi in genere; tali aree corrispondono agli standard di cui all'art.3, lettera b) del D.M.1444/1968 e sono da considerarsi opere di urbanizzazione secondaria.

43.2. È facoltà dell'Amministrazione comunale autorizzare le destinazioni di cui al precedente art.42 del presente Regolamento. In tutti gli altri casi, destinazioni diverse da quelle previste sono ammesse previa variante al Regolamento Urbanistico e contestuale verifica del bilancio degli standards relativi.

43.3.1. È facoltà dell'Amministrazione comunale autorizzare interventi di nuova costruzione o ampliamento di strutture esistenti di iniziativa privata; tali interventi si attuano tramite intervento edilizio diretto convenzionato. La convenzione dovrà stabilire, oltre alle forme di utilizzazione e di gestione delle aree e degli edifici destinati ad attrezzature di interesse comune, pubbliche o di uso pubblico, l'impegno, da parte dei privati, a non modificare la destinazione d'uso della superficie autorizzata.

43.3.2. È ammessa la modifica della destinazione d'uso degli interventi di cui al suddetto co.43.3.1., previa variante al Regolamento Urbanistico, allorquando i privati abbiano acquisito, attraverso le modalità della perequazione urbanistica di cui all'art.59 del presente Regolamento, un corrispettivo di capacità edificatoria (slu) pari alla superficie autorizzata. Tale modifica della destinazione d'uso è ammessa, e con le stesse modalità, anche per gli edifici realizzati prima della approvazione del presente Regolamento Urbanistico (Del.C.C.n.62 del 30.09.2010).

43.4. Gli edifici esistenti che presentano caratteri storico architettonici di valore, sono sottoposti ai tipi di intervento Restauro (R) e Risanamento conservativo (Rc) e sono specificatamente indicati nelle tavole "la disciplina del suolo".

43.5. I progetti edilizi relativi ad interventi sulle aree e sugli edifici destinati ad attrezzature di interesse comune, pubbliche o di uso pubblico, dovranno tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico, nonché di inserimento e di arredo urbano.

Art.44 le aree per il verde pubblico attrezzato

44.1. Sono le aree destinate a verde pubblico attrezzato, ossia i parchi urbani, i giardini e le aree attrezzate per il gioco, lo sport e il tempo libero che non rientrano nelle aree di cui agli artt.35, 36, 37, 38 e 41 precedentemente disciplinati dal presente capo; tali aree corrispondono agli standard di cui all'art.3, lettera c) dal D.M.1444/1968 e sono da considerarsi opere di urbanizzazione primaria.

44.2. Destinazioni diverse da quelle previste sono ammesse previa variante al Regolamento Urbanistico e contestuale verifica del bilancio degli standards relativi.

44.3. Nei giardini pubblici è consentita l'installazione di panchine, fontane, recinzioni, e la costruzione di chioschi e servizi igienici, secondo progetti unitari di sistemazione riguardanti l'intera area.

44.4. Nelle aree sportive è consentita la realizzazione di aree e di edifici destinati al gioco, lo sport e il tempo libero secondo progetti unitari di sistemazione riguardanti l'intera area. Tali aree dovranno, comunque, essere dotate di ampie aree per parcheggi pubblici alberati.

44.5. I progetti edilizi relativi ad interventi sulle aree destinate a verde pubblico attrezzato, dovranno tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico, nonché di inserimento e di arredo urbano.

44.6. Sulle aree destinate a verde pubblico attrezzato di progetto, individuate negli elaborati grafici del presente Regolamento e di seguito riportate (non comprese all'interno del perimetro delle schede norma delle "aree di trasformazione"), è attribuito un indice territoriale (it) pari a 0,05 mq/mq, nelle frazioni collinari, e 0,03 mq/mq nel territorio urbanizzato del fondovalle. L'indice potrà essere utilizzato nelle schede norma e con le modalità specificatamente indicate ne "i progetti sulle aree di trasformazione della città" di cui al capo 3 del titolo III "le discipline specifiche" del presente Regolamento.

co.44.6.1. verde pubblico attrezzato "VIALE MATTEOTTI" (PQV1)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 10.704

2. superficie utile lorda (Slu): mq 321 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

6. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.44.6.2. verde pubblico attrezzato "VIA MONTENERO 1" (PQV2)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 3.790

2. superficie utile lorda (Slu): mq 114 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. fattibilità idraulica: Prescrizione relativa all'ambito A1: nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m. 10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali, negli alvei, nelle golene e sugli argini dei corsi d'acqua individuati nella carta di Fattibilità Idraulica, ai fini del corretto assetto idraulico non si devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche. La prescrizione non si applica alle opere di attraversamento del corso d'acqua, agli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.

6. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.44.6.3. verde pubblico attrezzato "VIA MONTENERO 2" (PQV3)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 2.239

2. superficie utile lorda (Slu): mq 67 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. fattibilità idraulica: Prescrizione relativa all'ambito A1: nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m. 10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali, negli alvei, nelle golene e sugli argini dei corsi d'acqua individuati nella carta di Fattibilità Idraulica, ai fini del corretto assetto idraulico non si devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche. La prescrizione non si applica alle opere di attraversamento del corso d'acqua, agli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.

6. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.44.6.3bis. verde pubblico attrezzato "VIALE CAVOUR" (PQV14)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 1.108

2. superficie utile lorda (Slu): mq 33 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

6. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.44.6.3ter. verde pubblico attrezzato "PODERE VIGNOLI" (PQV15)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 990

2. superficie utile lorda (Slu): mq 30 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. fattibilità idraulica: Prescrizione per le esondazioni dovute al rigurgito dell'Arno: l'intervento andrà posto a quota minima pari a 140.81 (livello Arno corrispondente a un evento con Tr=200 anni e Tp=18 ore) 0.7=141.51 m s.l.m. Tutto il volume sottratto all'esondazione andrà recuperato nel comparto, effettuando uno scavo con morfologia delle scarpate dolce, che non interferisca con i livelli di falda.tutto il volume sottratto all'esondazione andrà recuperato nel comparto, effettuando uno scavo con morfologia delle scarpate dolce, che non interferisca con i livelli di falda. Il calcolo del recupero dei volumi sottratti all'esondazione dovrà essere approvato, ove previsto dalla normativa vigente, dagli enti competenti.

6. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.44.6.3quater. verde pubblico attrezzato "VIA COLOMBO" (PQV16)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 295

2. superficie utile lorda (Slu): mq 9 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

6. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.44.6.4. verde pubblico attrezzato "VIA DELLA RESISTENZA" (PQV5)

U.T.O.E. - LEVANE

1. superficie territoriale (St): mq 2.318

2. superficie utile lorda (Slu): mq 70 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

6. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.44.6.5. verde pubblico attrezzato "VIA PIANOSA 1" (PQV6)

U.T.O.E. - LEVANE

1. superficie territoriale (St): mq 700

2. superficie utile lorda (Slu): mq 21 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

6. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.44.6.6. verde pubblico attrezzato "VIA PIANOSA 2" (PQV7)

U.T.O.E. - LEVANE

1. superficie territoriale (St): mq 1.648

2. superficie utile lorda (Slu): mq 49 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

6. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.44.6.7. verde pubblico attrezzato "VIA PERTINI" (PQV4)

U.T.O.E. - LEVANELLA

1. superficie territoriale (St): mq 1.152

2. superficie utile lorda (Slu): mq 35 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

6. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.44.6.9. verde pubblico attrezzato "CAPOSELVI 1" (PQV11)

U.T.O.E. - CAPOSELVI

1. superficie territoriale (St): mq 1.731

2. superficie utile lorda (Slu): mq 87 - [it: mq/mq 0,05]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine da eseguire in sede di predisposizione dei progetti edilizi per le aree ricadenti in classe FG3, sono richieste specifiche indagini geognostiche di dettaglio quali prove penetrometriche statiche e/o dinamiche, sondaggi a carotaggio continuo con esecuzione di SPT, prelievo di campioni indisturbati e relative indagini di laboratorio geotecnico, il tutto allo scopo di definire compiutamente le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei terreni e procedere ai calcoli geotecnici e di eventuale stabilità del versante e/o dei fronti di scavo.

5. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.

6. fattibilità sismica: Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine per le aree ricadenti in FS3, da eseguire in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (8), deve essere eseguita una campagna di indagini geofisiche, opportunamente estesa ad un intorno significativo, che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del bedrock sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle coperture e del substrato). In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12), tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisiche che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative al litotipo presente.

co.44.6.11. verde pubblico attrezzato "CAPOSELVI 3" (PQV13)

U.T.O.E. - CAPOSELVI

1. superficie territoriale (St): mq 3.523

2. superficie utile lorda (Slu): mq 176 - [it: mq/mq 0,05]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine da eseguire in sede di predisposizione dei progetti edilizi per le aree ricadenti in classe FG3, sono richieste specifiche indagini geognostiche di dettaglio quali prove penetrometriche statiche e/o dinamiche, sondaggi a carotaggio continuo con esecuzione di SPT, prelievo di campioni indisturbati e relative indagini di laboratorio geotecnico, il tutto allo scopo di definire compiutamente le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei terreni e procedere ai calcoli geotecnici e di eventuale stabilità del versante e/o dei fronti di scavo.

5. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.

6. fattibilità sismica: Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine per le aree ricadenti in FS3, da eseguire in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (8), deve essere eseguita una campagna di indagini geofisiche, opportunamente estesa ad un intorno significativo, che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del bedrock sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle coperture e del substrato). In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12), tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisiche che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative al litotipo presente.

co.44.6.13. verde pubblico attrezzato "RENDOLA" (PQV8)

U.T.O.E. - RENDOLA

1. superficie territoriale (St): mq 2.874

2. superficie utile lorda (Slu): mq 144 - [it: mq/mq 0,05]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.

6. fattibilità sismica: Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine per le aree ricadenti in FS3, da eseguire in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12), tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisiche che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative al litotipo presente.

Art.45 le aree per parcheggi pubblici

45.1. Sono le aree destinate a parcheggi, pubblici o di uso pubblico; tali aree corrispondono agli standard di cui all'art.3, lettera d) dal D.M.1444/1968 e sono da considerarsi opere di urbanizzazione primaria.

45.2. Destinazioni diverse da quelle previste sono ammesse previa variante al Regolamento Urbanistico e contestuale verifica del bilancio degli standards relativi.

45.3. È facoltà dell'Amministrazione comunale autorizzare interventi di iniziativa privata; tali interventi si attuano tramite intervento edilizio diretto. Qualora l'Amministrazione comunale lo ritenga necessario tali interventi sono sottoposti alla stipula di una apposita convenzione che dovrà stabilire le forme di utilizzazione e di gestione delle aree destinate a parcheggi, pubblici o di uso pubblico.

45.4. Nei parcheggi pubblici si dovranno comunque prevedere sistemazioni a verde, con messa a dimora di alberature finalizzate alla realizzazione di idonee aree ombreggiate.

45.5. I progetti edilizi relativi ad interventi sulle aree destinate a parcheggi pubblici, dovranno tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico, nonché di inserimento e di arredo urbano.

45.6. Sulle aree destinate a parcheggi pubblici di progetto, individuate negli elaborati grafici del presente Regolamento e di seguito riportate (non comprese all'interno del perimetro delle schede norma delle "aree di trasformazione"), è attribuito un indice territoriale (it) pari a 0,05 mq/mq, nelle frazioni collinari, e 0,03 mq/mq nel territorio urbanizzato del fondovalle. L'indice potrà essere utilizzato nelle schede norma e con le modalità specificatamente indicate ne "i progetti sulle aree di trasformazione della città" di cui al capo 3 del titolo III "le discipline specifiche" del presente Regolamento. Le suddette aree destinate a parcheggi pubblici di progetto sono di seguito riportate.

co.45.6.1. parcheggio pubblico "VIA BURZAGLI" (PQP1)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 1.329

2. superficie utile lorda (Slu): mq 40 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

6. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.45.6.2. parcheggio pubblico "VIA SAN LORENZO" (PQP2)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 2.648

2. superficie utile lorda (Slu): mq 79 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. fattibilità idraulica: Prescrizione relativa alla risoluzione della condizione di rischio idraulico: l'intervento è condizionato alla preventiva o contestuale realizzazione delle casse di espansione sul borro del Giglio * (CE-GI1 - CE-GI2 - CE-GI3). In caso di contestualità dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) per la realizzazione dell'intervento nonché le condizioni che possono pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità che in ogni caso dovranno essere depositate ad avvenuto collaudo della cassa stessa. L'area ricade in classe PAI P.I.3, dovranno essere seguite le norme dell'art. 7 delle NTA del P.A.I. e chiesto il parere dell'Autorità di bacino per qualsiasi intervento di natura idraulica.

6. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

* casse di espansione sul borro del Giglio (CE-GI1 - CE-GI2 - CE-GI3)

Aspetti geomorfologici: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area. Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine da eseguire in sede di predisposizione dei progetti edilizi per le aree ricadenti in classe FG3, sono richieste specifiche indagini geognostiche di dettaglio quali prove penetrometriche statiche e/o dinamiche, sondaggi a carotaggio continuo con esecuzione di SPT, prelievo di campioni indisturbati e relative indagini di laboratorio geotecnico, il tutto allo scopo di definire compiutamente le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei terreni e procedere ai calcoli geotecnici e di eventuale stabilità del versante e/o dei fronti di scavo.

Aspetti idraulici: La cassa di espansione in derivazione è costituita da due settori. Il settore di monte Cassa Par_monte ha una superficie di circa 40000 mq, quota di fondo variabile tra i 150.40 e i 150.20 m s.l.m. ed è alimentato attraverso uno sfioratore laterale in sinistra idraulica del borro del Giglio. Tale sfioratore in prima analisi è stato dimensionato attraverso una soglia sfiorante della lunghezza di circa 40 m e a quota di sfioro 153.50 m s.l.m. Il massimo invaso nelle simulazioni di progetto è previsto ad una quota di circa 152.70 m s.l.m. con una volumetria massima invasabile di circa 110.000 mc. Le arginature sono poste a quota 154 m s.l.m. Tra i due settori si prevede un collegamento idraulico costituito da 4 culvert diametro 600 mm. Il settore di valle Cassa Par_valle ha un'estensione pari a 20000 mq ca, quota di fondo variabile tra i 148.20 e i 148.00 m s.l.m. ed è alimentato dal settore di monte attraverso la batteria di culvert. Il massimo invaso nelle simulazioni di progetto è previsto ad una quota di circa 150.60 m s.l.m. con una volumetria massima invasabile di circa 50.500 mc. Le arginature sono poste a quota 151.70 m s.l.m. Con tale morfologia il sistema di casse in loc. Il Paradiso è in grado di laminare la portata per un evento con Tr=200 anni da 106 mc/s a 88 mc/s, permettendo di mettere in sicurezza idraulica tutto il tratto di valle. La maggior parte del materiale per realizzare le arginature verrà reperito all'interno delle casse di espansione: infatti per raggiungere la volumetria necessaria saranno necessari scavi di sbancamento.

Aspetti sismici: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area Per la porzione di cassa di espansione in loc. Casa Bacco (CE-GI1), la tipologia degli approfondimenti di indagine per le aree ricadenti in FS3, da eseguire in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (8), deve essere eseguita una campagna di indagini geofisiche, opportunamente estesa ad un intorno significativo, che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del bedrock sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle coperture e del substrato). In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12) e in presenza di faglie e/o contatti tettonici (13), tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisiche che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative al litotipo presente e la presenza di strutture tettoniche anche sepolte.

co.45.6.3. parcheggio pubblico "VIA MONTENERO 3" (PQP3)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 2.960

2. superficie utile lorda (Slu): mq 148 - [it: mq/mq 0,05]

3. note: vedi Del.G.C.n.198/2010;

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. fattibilità idraulica: Prescrizione relativa all'ambito A1: nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m. 10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali, negli alvei, nelle golene e sugli argini dei corsi d'acqua individuati nella carta di Fattibilità Idraulica, ai fini del corretto assetto idraulico non si devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche. La prescrizione non si applica alle opere di attraversamento del corso d'acqua, agli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso. È stata verificata , ai sensi dell'art. 36 del P.I.T. della Regione Toscana, l'ammissibilità dei parcheggi in ambito A1 del borro della Dogana in quanto si soddisfano le seguenti condizioni: le opere infrastrutturali non sono diversamente localizzabili; per la verifica delle interferenze con la regimazione idraulica, l'ampliamento e la manutenzione del corso d'acqua, nonché dell'ottemperanza delle disposizioni di cui all'articolo 96 del regio decreto 523/1904, il progetto dell'intervento dovrà essere sottoposto all'approvazione degli enti competenti; le opere infrastrutturali previste non costituiscono ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi di ritorno duecentennali.

6. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.45.6.4. parcheggio pubblico "VIA DEL CIPRESSO" (PQP4)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 1.706

2. superficie utile lorda (Slu): mq 51 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

6. fattibilità sismica: Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine per le aree ricadenti in FS3, da eseguire in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (8), deve essere eseguita una campagna di indagini geofisiche, opportunamente estesa ad un intorno significativo, che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del bedrock sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle coperture e del substrato). In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12), tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisiche che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative al litotipo presente.

co.45.6.5. parcheggio pubblico "CROCE FERRAGALLI" (PQP7)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 2.014

2. superficie utile lorda (Slu): mq 60 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.

6. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.45.6.5bis. parcheggio pubblico "VIA DELLA FARNIA" (PQP12)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 6.536

2. superficie utile lorda (Slu): mq 196 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: Il parcheggio è già esistente e pertanto non vengono espresse le fattibilità

co.45.6.5ter. parcheggio pubblico "VIA PACINOTTI" (PQP13)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 709

2. superficie utile lorda (Slu): mq 21 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: Il parcheggio è già esistente e pertanto non vengono espresse le fattibilità.

co.45.6.5quater. parcheggio pubblico "VIA MARCONI" (PQP14)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 1.690

2. superficie utile lorda (Slu): mq 51 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

6. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.45.6.6. parcheggio pubblico "LO STRADONE" (PQP5)

U.T.O.E. - LEVANE

1. superficie territoriale (St): mq 2.997

2. superficie utile lorda (Slu): mq 150 - [it: mq/mq 0,05]

3. note: Il parcheggio è stato realizzato e pertanto non vengono espresse le fattibilità. La cessione gratuita dell'area è regolata dalla Del.G.C.n.271 del 19.10.2004 e dall'atto sottoscritto in data 04.11.2004 n.3226.

co.45.6.7. parcheggio pubblico "VIA DI LEVANE ALTA" (PQP6)

U.T.O.E. - LEVANE

1. superficie territoriale (St): mq 304

2. superficie utile lorda (Slu): mq 9 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine da eseguire in sede di predisposizione dei progetti edilizi per le aree ricadenti in classe FG3, sono richieste specifiche indagini geognostiche di dettaglio quali prove penetrometriche statiche e/o dinamiche, sondaggi a carotaggio continuo con esecuzione di SPT, prelievo di campioni indisturbati e relative indagini di laboratorio geotecnico, il tutto allo scopo di definire compiutamente le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei terreni e procedere ai calcoli geotecnici e di eventuale stabilità del versante e/o dei fronti di scavo. Per quanto riguarda le aree ricadenti in pericolosità PAI P.F.3 sono consentiti tutti gli interventi previsti dall'art.11 delle NTA del P.A.I.

5. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.

6. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.45.6.8. parcheggio pubblico "VIA I MAGGIO" (PQP8)

U.T.O.E. - LEVANELLA

1. superficie territoriale (St): mq 1.357

2. superficie utile lorda (Slu): mq 41 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. fattibilità idraulica: Prescrizione relativa alla risoluzione della condizione di rischio idraulico: l'intervento è condizionato alla realizzazione della cassa di espansione sul Valdilago.

6. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.45.6.9. parcheggio pubblico "CAPOSELVI 4" (PQP10)

U.T.O.E. - CAPOSELVI

1. superficie territoriale (St): mq 844

2. superficie utile lorda (Slu): mq 42 - [it: mq/mq 0,05]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine da eseguire in sede di predisposizione dei progetti edilizi per le aree ricadenti in classe FG3, sono richieste specifiche indagini geognostiche di dettaglio quali prove penetrometriche statiche e/o dinamiche, sondaggi a carotaggio continuo con esecuzione di SPT, prelievo di campioni indisturbati e relative indagini di laboratorio geotecnico, il tutto allo scopo di definire compiutamente le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei terreni e procedere ai calcoli geotecnici e di eventuale stabilità del versante e/o dei fronti di scavo.

5. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.

6. fattibilità sismica: Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine per le aree ricadenti in FS3, da eseguire in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (8), deve essere eseguita una campagna di indagini geofisiche, opportunamente estesa ad un intorno significativo, che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del bedrock sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle coperture e del substrato). In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12), tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisiche che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative al litotipo presente.

co.45.6.10. parcheggio pubblico "CAPOSELVI 5" (PQP11)

U.T.O.E. - CAPOSELVI

1. superficie territoriale (St): mq 696

2. superficie utile lorda (Slu): mq 35 - [it: mq/mq 0,05]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine da eseguire in sede di predisposizione dei progetti edilizi per le aree ricadenti in classe FG3, sono richieste specifiche indagini geognostiche di dettaglio quali prove penetrometriche statiche e/o dinamiche, sondaggi a carotaggio continuo con esecuzione di SPT, prelievo di campioni indisturbati e relative indagini di laboratorio geotecnico, il tutto allo scopo di definire compiutamente le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei terreni e procedere ai calcoli geotecnici e di eventuale stabilità del versante e/o dei fronti di scavo.

5. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.

6. fattibilità sismica: Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine per le aree ricadenti in FS3, da eseguire in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (8), deve essere eseguita una campagna di indagini geofisiche, opportunamente estesa ad un intorno significativo, che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del bedrock sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle coperture e del substrato). In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12), tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisiche che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative al litotipo presente.

45.7. Le aree destinate a parcheggi pubblici sottoposte a vincolo di esproprio, ai sensi della L.R.30/2005 e del D.P.R.327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sono di seguito riportate.

co.45.7.1. parcheggio pubblico "VIA MARCONI" (ESP1)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 1.197

2. note: -

3. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

4. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

5. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.co.45.7.2. parcheggio pubblico "SOTTOPASSO FERROVIA" (ESP2)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 1.603

2. note: -

3. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

4. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

5. fattibilità sismica: Per quanto riguarda la tipologia degli approfondimenti di indagine per le aree ricadenti in FS3, da eseguire in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (8), deve essere eseguita una campagna di indagini geofisiche, opportunamente estesa ad un intorno significativo, che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del bedrock sismico ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di Vsh delle coperture e del substrato). In presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12), tali situazioni devono essere opportunamente chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisiche che definisca la variazione di velocità delle Vsh relative al litotipo presente.

Art.46 i tracciati viari di completamento della rete stradale di fondovalle

46.1. Sono le aree destinate ai nuovi tracciati viari di completamento della rete stradale di fondovalle che non sono compresi nelle aree di trasformazione e nei lotti liberi del presente Regolamento.

46.2. Le aree destinate ai nuovi tracciati viari di completamento della rete stradale di fondovalle sulle quali è attribuito un indice di territoriale (it) pari a 0,03 mq/mq, che potrà essere utilizzato nelle schede norma e con le modalità specificatamente indicate ne "i progetti sulle aree di trasformazione della città" di cui al capo 3 del titolo III "le discipline specifiche", sono di seguito riportate.

co.46.2.1. nuovo tracciato viario "VIA DEL FRASSINO" (PQS1)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 299

2. superficie utile lorda (Slu): mq 9 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. fattibilità idraulica: Prescrizione relativa all'ambito A1: nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m. 10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali, negli alvei, nelle golene e sugli argini dei corsi d'acqua individuati nella carta di Fattibilità Idraulica, ai fini del corretto assetto idraulico non si devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche. La prescrizione non si applica alle opere di attraversamento del corso d'acqua, agli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.

6. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.46.2.3. nuovo tracciato viario "CIRCONVALLAZIONE LEVANE 1" (PQS4)

U.T.O.E. - LEVANE

1. superficie territoriale (St): mq 3.031

2. superficie utile lorda (Slu): mq 91 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

6. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.46.2.4. nuovo tracciato viario "CIRCONVALLAZIONE LEVANE 2" (PQS5)

U.T.O.E. - LEVANE

1. superficie territoriale (St): mq 4.092

2. superficie utile lorda (Slu): mq 123 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. fattibilità idraulica: Prescrizione relativa alla fascia interessata da esondazione per Tr=20 anni: non è permessa l'edificazione, sono consentite solo nuove previsioni per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili, per le quali sarà comunque necessario attuare tutte le dovute precauzioni per la riduzione del rischio a livello compatibile con le caratteristiche dell'infrastruttura. In tutti gli altri casi, le porzioni delle previsioni che ricadono all'interno del perimetro delle aree allagabili con Tr≤=20 anni sono vincolate a verde non attrezzato. Prescrizione relativa all'ambito A1: nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m. 10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali, negli alvei, nelle golene e sugli argini dei corsi d'acqua individuati nella carta di Fattibilità Idraulica, ai fini del corretto assetto idraulico non si devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche. La prescrizione non si applica alle opere di attraversamento del corso d'acqua, agli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso. L'attraversamento sul torrente Ambra necessita di specifico progetto del quale si forniscono i requisiti minimi: livello minimo dell'intradosso pari a 1m rispetto al livello idraulico stimato allo stato attuale per Tr=200 anni e Tpcritico per il torrente Ambra (pertanto 150.87 1=ca 151.87 m s.l.m.) Il progetto dell'attraversamento dovrà essere sottoposto ai pareri di tutti gli enti competenti in materia idraulica; l'intervento non dovrà modificare negativamente l'assetto idraulico complessivo dell'area. Per quanto riguarda le aree ricadenti in pericolosità PAI P.I.4. sono consentiti tutti gli interventi previsti dall'art.6 della NTA del P.A.I.

6. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.46.2.5. nuovo tracciato viario "VIA 8 MARZO" (PQS2)

U.T.O.E. - LEVANELLA

1. superficie territoriale (St): mq 5.474

2. superficie utile lorda (Slu): mq 164 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. fattibilità idraulica: Prescrizione relativa alla risoluzione della condizione di rischio idraulico: l'intervento per quanto riguarda la fascia con fattibilità FI4 è condizionato alla realizzazione della cassa di espansione sul Valdilago. Non ci sono prescrizioni di carattere idraulico per il tratto con fattibilità FI2.

6. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.46.2.6. nuovo tracciato viario "STRADA VILLANUZZA" (PQS6)

U.T.O.E. - LEVANELLA

1. superficie territoriale (St): mq 1.981

2. superficie utile lorda (Slu): mq 59 - [it: mq/mq 0,03]

3. note: -

4. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

6. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

46.3. Le aree destinate ai nuovi tracciati viari di completamento della rete stradale di fondovalle sottoposte a vincolo di esproprio, ai sensi della L.R.30/2005 e del D.P.R.327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sono di seguito riportate.

co.46.3.1. nuovo tracciato viario "VIABILITÀ OSPEDALE" (ESS1)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 6.969

2. note: -

3. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

4. fattibilità idraulica: L'area di intervento è interessata in prossimità della rotatoria da una piccola fascia soggetta all'esondazione del Borro del Quercio indotta dal rigurgito del fiume Arno per eventi con Tr=200 anni e Tp=18 ore. Si prescrive che la rotatoria (classificata in fattibilità FI4 e FI2) sia realizzata a 0.7 m rispetto al livello di esondazione che è pari a 137.82 m s.l.m. (quota di sicurezza pari a 138.52 m s.l.m.). Il recupero dei volumi sottratti all'esondazione, peraltro di modestra entità, andrà effettuato ampliando le canalette ai margini della rotatoria sul lato Arno, il lato cioè che viene lambito dalle esondazioni; il calcolo di tali volumi, perfezionato attraverso il rilievo di dettaglio dell'area, sarà sottoposto al parere degli enti competenti.

5. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.46.3.2. nuovo tracciato viario "ROTATORIA OSSAIA" (ESS2)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 2.266

2. note: -

3. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

4. fattibilità idraulica: Prescrizione relativa alle esondazioni dovute al borro del Giglio: la quota di sicurezza nell'area in classe FI4 avrà almeno un valore pari a 146.88 (livello corrispondente a un evento con Tr=200 anni e Tpcritico) 0.7=147.58 m s.l.m. Tutto il volume sottratto all'esondazione andrà recuperato mediante scavo attorno alla viabilità, sul lato interessato dalle esondazioni del borro del Giglio. Il progetto di recupero di tali volumi dovrà essere approvato, ove previsto dalla normativa vigente, dagli enti competenti.

5. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.46.3.3. nuovo tracciato viario "VIA VESPUCCI" (ESS3)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 2.095

2. note: -

3. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

4. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

5. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.46.3.4. nuovo tracciato viario "VIABILITÀ GINESTRA" (ESS4)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 928

2. note: -

3. fattibilità geomorfologica: L'intervento è subordinato alla preliminare messa in sicurezza del versante in loc. Ginestra che presenta forme di dissesto dovute a fenomeni franosi come da progetto preliminare approvato con Del. G.C. n.173 del 29.07.2010. Si prescrive, per la fase di progettazione esecutiva della messa in sicurezza del versante, una campagna di indagini geognostiche finalizzata alla determinazione dei parametri di resistenza al taglio (residui ed efficaci) da utilizzare per le verifiche di stabilità, utilizzando le stesse coordinate geografiche per la determinazione dell'azione sismica tra progetto e relazione geologica. Per quanto riguarda le aree ricadenti in pericolosità PAI P.F.4 sono consentiti tutti gli interventi previsti dall'art.10 delle NTA del P.A.I.

4. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

5. fattibilità sismica: L'intervento è subordinato alla preliminare messa in sicurezza del versante in loc. Ginestra che presenta forme di dissesto dovute a fenomeni franosi come da progetto preliminare approvato con Del. G.C. n.173 del 29.07.2010. Si prescrive, per la fase di progettazione esecutiva della messa in sicurezza del versante, una campagna di indagini geognostiche finalizzata alla determinazione dei parametri di resistenza al taglio (residui ed efficaci) da utilizzare per le verifiche di stabilità, utilizzando le stesse coordinate geografiche per la determinazione dell'azione sismica tra progetto e relazione geologica.

co.46.3.5. nuovo tracciato viario "ROTATORIA VIA LEOPARDI" (ESS7)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 2.045

2. note: -

3. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

4. fattibilità idraulica: L'area di intervento è interessata in prossimità della rotatoria da una piccola fascia soggetta all'esondazione del Borro del Quercio indotta dal rigurgito del fiume Arno per eventi con Tr=200 anni e Tp=18 ore. Si prescrive che la rotatoria sia realizzata a 0.7 m rispetto al livello di esondazione che è pari a 137.82 m s.l.m. (quota di sicurezza pari a 138.52 m s.l.m.). Il recupero dei volumi sottratti all'esondazione, peraltro di modestra entità, andrà effettuato ampliando le canalette ai margini della rotatoria sul lato Arno, il lato cioè che viene lambito dalle esondazioni, il calcolo di tali volumi, perfezionato attraverso il rilievo di dettaglio dell'area, sarà sottoposto al parere degli enti competenti.

5. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.46.3.6. nuovo tracciato viario "PROLUNGAMENTO VIA CALAMANDREI" (ESS8)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 9.909

2. note: -

3. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

4. fattibilità idraulica: Prescrizione relativa alle esondazioni dovute al rigurgito dell'Arno: la quota minima di imposta del piano stradale sarà pari a 140.81 (livello Arno corrispondente a un evento con Tr=200 anni e Tp=18 ore) 0.7=141.50 m s.l.m. ca. Le nuove viabilità dovranno essere progettate in modo da essere trasparenti al transito delle portate in esondazione dall'Arno. Tutto il volume sottratto all'esondazione andrà recuperato con la realizzazione di canalette opportunamente dimensionate su entrambi i lati della viabilità. Il progetto di recupero di tali volumi dovrà essere approvato, ove previsto dalla normativa vigente, dagli enti competenti. A tal proposito, poichè l'area ricade in classe PAI P.I.3. dovranno essere seguite le norme dell'art. 7 delle NTA del P.A.I.

5. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.46.3.6bis. nuovo tracciato viario "VIA AMENDOLA" (ESS10)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 1580

2. note: il tracciato viario non è da sottoporre a esproprio.

3. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

4. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

5. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.46.3.7. nuovo tracciato viario "VIA NETTUNO" (ESS6)

U.T.O.E. - LEVANE

1. superficie territoriale (St): mq 3.294

2. note: -

3. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

4. fattibilità idraulica: Prescrizione relativa alla risoluzione della condizione di rischio idraulico: l'intervento è condizionato alla realizzazione e al collaudo degli argini della SRT 69.

5. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.46.3.8. nuovo tracciato viario "VIA GALVANI" (ESS5)

U.T.O.E. - LEVANELLA

1. superficie territoriale (St): mq 708

2. note: -

3. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

4. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

5. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

co.46.3.9. nuovo tracciato viario "VARIANTE EST" (ESS9)

U.T.O.E. - ORTOFLOROVIVAISMO

1. superficie territoriale (St): mq 18.706

2. note: -

3. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

4. fattibilità idraulica: Le problematiche dovute al rischio idraulico sono concentrate esclusivamente sul tratto che intercetta il borro della Dogana e marginalmente in loc. Fattoria di Camminlungo, dovute alle esondazioni del borro di Valdilago, nei pressi del raccordo con la rotatoria esistente. Per le altre aree non sono poste limitazioni di fattibilità dal punto di vista idraulico. Prescrizione relativa all'ambito A1(nei pressi del borro della Dogana): nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m. 10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali, negli alvei, nelle golene e sugli argini dei corsi d'acqua individuati nella carta di Fattibilità Idraulica, ai fini del corretto assetto idraulico non si devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche. La prescrizione non si applica alle opere di attraversamento del corso d'acqua, agli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso. Prescrizione relativa alla fascia interessata da esondazione per Tr=20 anni (nei pressi del borro della Dogana): tale fascia è di inedificabilità totale.
L'attraversamento sul borro della Dogana necessita di specifico progetto del quale si forniscono i requisiti minimi: livello minimo dell'intradosso pari a 1m rispetto al livello idraulico stimato allo stato attuale per Tr=200 anni e Tp=18 ore (pertanto 142.30 1=ca 143.30 m s.l.m.) Per quanto riguarda le aree ricadenti in pericolosità PAI P.I.4. sono consentiti tutti gli interventi previsti dall'art.6 della NTA del P.A.I. Il progetto dell'attraversamento dovrà essere sottoposto ai pareri di tutti gli enti competenti in materia idraulica; l'intervento non dovrà modificare negativamente l'assetto idraulico complessivo dell'area. Per quanto riguarda l'area in F.I.4 in loc. Fattoria di Camminlungo, si nota che si tratta esclusivamente delle fasce di rispetto della rotatoria esistente. Pertanto si prescrive di vincolare tali aree a verde non attrezzato, fintanto che non sarà realizzata la cassa di espansione sul borro di Valdilago.

5. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

Art.47 i distributori di carburante

47.1. Sono le aree destinate agli impianti stradali di distributori carburanti per autotrazione.

47.2. Le aree destinate a impianti di distribuzione carburanti esistenti sono indicate sulle tavole "la disciplina del suolo" del presente Regolamento con proprio simbolo grafico.

47.3.4. I progetti edilizi relativi ad interventi su queste aree dovranno tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico, nonché di inserimento e arredo urbano.

47.5. Le nuove infrastrutture destinate ad impianti stradali di distributori carburanti dovranno osservare, ai sensi della L.R.28/2005, unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio e non sono consentite nei seguenti tessuti:

  • * tessuto d'impianto medioevale (T1);
  • * tessuto storico consolidato lungo l'allineamento stradale (T2);

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:14