Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.49 disposizioni specifiche per gli edifici

49.1. Altezza dei vani: l'altezza dei vani è condizionata dall'assetto originario dell'edificio, anche se ciò comporta quote inferiori a quanto stabilito dai minimi del D.M. del 5.7.1975, ma non potrà mai essere inferiore a quanto previsto al comma seguente.

49.2. Abitabilità dei sottotetti: sono consentiti alloggi nei sottotetti alle seguenti condizioni:

  • * altezza minima, misurata all'imposta del tetto con il filo interno dei muri perimetrali (tra pavimento e orditura secondaria del tetto): m. 1,80;
  • * altezza media: m. 2,50;
  • * altezza minima dei vani dei servizi igienici e di cucine in nicchia, provvisti di aerazione forzata: m. 2.20;
  • * presenza di finestrature sui fronti prospicienti le strade e gli spazi aperti interni al lotto; nel caso in cui la superficie finestrata dei vani sia inferiore al minimo consentito dal Regolamento Edilizio, è ammessa l'integrazione mediante lucernari complanari al tetto; per le camere da letto, sprovviste di finestre sui fronti degli edifici, è ammesso l'utilizzo di soli lucernari complanari al tetto. La superficie finestrata complessiva non potrà in nessun caso essere inferiore a 1/14 della superficie del pavimento. Nelle situazioni in cui non sia possibile garantire i requisiti minimi suddetti, l'abitabilità dei locali è condizionata al preventivo rilascio di parere favorevole da parte dei competenti uffici della USL.
    Nel caso di solai non praticabili e di controsoffitti dell'ultimo piano di nessun valore tecnico-costruttivo e di nessun valore rispetto alla configurazione dei vani, può essere ammessa la formazione di soppalchi installati nella parte opposta a quella finestrata, a condizione che l'altezza tra pavimento e falda del tetto (nella parte più bassa) interessata dallo stesso soppalco non sia inferiore a m. 4,50.

49.3. Impianti e servizi igienici: in tutti gli edifici è consentita la installazione di impianti igienico-sanitari, di cucine, di impianti di riscaldamento, di impianto idrico e di impianto elettrico.
Il rifacimento di impianti igienico-sanitari e di cucina è vietato nei casi in cui essi siano stati ricavati alterando sensibilmente l'impianto distributivo e architettonico originario (ad esempio: occupazione di loggia, formazione recente di superfetazioni improprie, etc.).
In ogni caso questi impianti debbono essere collocati nelle parti di scarso interesse architettonico o in vani di carattere marginale per non alterare le caratteristiche dell'impianto distributivo originario.
Le colonne degli scarichi per l'aerazione forzata non dovranno tagliare le volte e le travi maestre dei solai lignei. Quando è possibile, si suggerisce di far passare tali colonne negli angoli dei vani senza eseguire tracce murarie.
È consentito collocare tali impianti su solai sovrapposti, anche parzialmente, a quelli preesistenti, senza quindi alterare questi ultimi, per dar modo di spostare gli scarichi in posizione conveniente e appropriata.
Per l'installazione degli impianti idrici, elettrici e di riscaldamento (ad eccezione degli scarichi) e delle relative tubazioni, si dovrà cercare di evitare, o di limitare, le tracce sui muri, realizzando tali opere a vista, o utilizzando vecchie tracce e, qualora sia necessario il rifacimento dei pavimenti, prevedendo le canalizzazioni nel sottostante massetto.
Sono ammessi impianti di ascensore o montacarichi in casi limitati di accertata necessità; la loro localizzazione dovrà essere tale da non alterare l'impianto distributivo originario.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:14