Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.48 disposizioni generali

48.1.1. Le seguenti disposizioni si applicano a tutti gli edifici di valore storico, architettonico e tipologico, presenti nei centri storici e nel territorio rurale, ed hanno la finalità di favorire la conservazione e la valorizzazione degli elementi di pregio presenti in questi edifici.

48.1.2. Per gli edifici con categoria di intervento Restauro (R) è fatta salva la possibilità di utilizzare tecniche costruttive e materiali diversi da quelli prescritti dalle seguenti disposizioni purché siano concordati con la Soprintendenza ai beni architettonici.

48.2. In particolare le seguenti disposizioni disciplinano le modalità di intervento ed i materiali ammessi per gli interventi di:

  • * consolidamento delle strutture verticali, orizzontali e di copertura;
  • * ripristino degli elementi di facciata esterni, siano essi principali (configurazione delle partiture esterne) che secondari (intonaci, tinteggiature, finiture in genere);
  • * ripristino degli spazi a comune ad uso condominiale, o comunque di servizio e di distribuzione delle unità immobiliari (androni, corpi scale, ballatoi, cortili, giardini, ecc.).

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:14