Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.43 le aree e gli edifici per attrezzature di interesse comune, pubbliche o di uso pubblico

43.1. Sono le aree e gli edifici destinati ad attrezzature di interesse comune, pubbliche o di uso pubblico, ossia le attrezzature religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, o per pubblici servizi in genere; tali aree corrispondono agli standard di cui all'art.3, lettera b) del D.M.1444/1968 e sono da considerarsi opere di urbanizzazione secondaria.

43.2. È facoltà dell'Amministrazione comunale autorizzare le destinazioni di cui al precedente art.42 del presente Regolamento. In tutti gli altri casi, destinazioni diverse da quelle previste sono ammesse previa variante al Regolamento Urbanistico e contestuale verifica del bilancio degli standards relativi.

43.3.1. È facoltà dell'Amministrazione comunale autorizzare interventi di nuova costruzione o ampliamento di strutture esistenti di iniziativa privata; tali interventi si attuano tramite intervento edilizio diretto convenzionato. La convenzione dovrà stabilire, oltre alle forme di utilizzazione e di gestione delle aree e degli edifici destinati ad attrezzature di interesse comune, pubbliche o di uso pubblico, l'impegno, da parte dei privati, a non modificare la destinazione d'uso della superficie autorizzata.

43.3.2. È ammessa la modifica della destinazione d'uso degli interventi di cui al suddetto co.43.3.1., previa variante al Regolamento Urbanistico, allorquando i privati abbiano acquisito, attraverso le modalità della perequazione urbanistica di cui all'art.59 del presente Regolamento, un corrispettivo di capacità edificatoria (slu) pari alla superficie autorizzata. Tale modifica della destinazione d'uso è ammessa, e con le stesse modalità, anche per gli edifici realizzati prima della approvazione del presente Regolamento Urbanistico (Del.C.C.n.62 del 30.09.2010).

43.4. Gli edifici esistenti che presentano caratteri storico architettonici di valore, sono sottoposti ai tipi di intervento Restauro (R) e Risanamento conservativo (Rc) e sono specificatamente indicati nelle tavole "la disciplina del suolo".

43.5. I progetti edilizi relativi ad interventi sulle aree e sugli edifici destinati ad attrezzature di interesse comune, pubbliche o di uso pubblico, dovranno tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico, nonché di inserimento e di arredo urbano.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:14