Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.32 le aree di pertinenza degli edifici storici (A7)

32.1. Descrizione del'area:

32.1.1. Le aree di pertinenza degli edifici storici sono costituite dalle aree circostanti gli edifici di valore storico, architettonico e tipologico, individuati ne "gli edifici di valore storico del territorio rurale" di cui al capo 2 del titolo III "le discipline specifiche" del presente Regolamento , nonché dall'invariante strutturale "ville, poderi ed edifici specialistici", individuata nella tavola 26 del Piano Strutturale.

32.2. Gli interventi consentiti ed esclusi:

32.2.1. Nelle aree di pertinenza di ville e poderi storici valgono le seguenti disposizioni specifiche:

  • * sono consentite le trasformazioni funzionali per l'ordinaria coltivazione dei suoli e per le altre attività agricole primarie;
  • * sono consentite le trasformazioni fisiche e funzionali degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti;
  • * è consentita la realizzazione di impianti tecnologici di modesta entità e di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili fino a 200 KW (gli impianti eolici dovranno avere al massimo le seguenti caratteristiche: altezza massima 8 metri, potenza massima prodotta 8 KW). I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico. Al termine del periodo di utilizzazione tali manufatti dovranno essere rimossi
  • * è consentita la manutenzione degli elementi viari esistenti e degli spazi di sosta;
  • * è consentita la realizzazione di opere di sostegno per il contenimento di comprovate aree che si presentino instabili. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico
  • * sono consentiti la manutenzione ed il ripristino delle recinzioni esistenti;
  • * è consentita la realizzazione di nuove recinzioni, secondo le seguenti tipologie:
    • · muretti a secco, di altezza non superiore a 1,50 metri, ove preesistano;
    • · siepi di specie arbustive tipiche locali;
    • · sono consentite altre tipologie di recinzioni solamente in osservanza di normative specifiche. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico.
  • * è consentito il computo delle aree per il raggiungimento dei minimi fondiari;
  • * è esclusa la realizzazione di nuove costruzioni (abitazioni rurali, annessi e manufatti precari);
  • * è esclusa la realizzazione di autorimesse interrate e seminterrate, ai sensi della L. 122/1989;
  • * è esclusa la realizzazione di serre e di serre con copertura stagionale;
  • * è esclusa l'attività vivaistica;
  • * è esclusa la localizzazione di nuovi campeggi.

N.B.: La disciplina del presente articolo si integra con quanto disposto da "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" di cui all'art.25 e da "le costruzioni nelle aree agricole" di cui all'art.34 del presente Regolamento.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:14