Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.31 le aree agricole ortoflorovivaistiche (A6)

31.1. Descrizione dell'area:

31.1.1. Le aree agricole ortoflorovivaistiche sono costituite dall'ambito dell'ortoflorovivaismo di cui all'art.36 del Piano Strutturale.

31.2. Gli interventi consentiti ed esclusi:

31.2.1. Indipendentemente dalle attività svolte, nelle aree agricole ortoflorovivaistiche non sono in alcun caso ammesse consistenti azioni di rimodellamento del suolo e di semplificazione del sistema di regimazione delle acque.

31.2.2. Nelle aree agricole ortoflorovivaistiche valgono le seguenti disposizioni specifiche:

  • * sono consentite le trasformazioni funzionali per l'ordinaria coltivazione dei suoli e per le altre attività agricole primarie;
  • * sono consentite le trasformazioni fisiche e funzionali degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti;
  • * è consentita la realizzazione di nuove abitazioni rurali;
  • * è consentita la realizzazione di annessi agricoli;
  • * è consentita la realizzazione di serre e di serre con copertura stagionale;
  • * è consentita la realizzazione di manufatti precari, di cui al co.34.6. del presente capo;
  • * è consentita la realizzazione di impianti tecnologici di modesta entità e di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili fino a 200 KW (gli impianti eolici dovranno avere al massimo le seguenti caratteristiche: altezza massima 8 metri, potenza massima prodotta 8 KW). I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto. Al termine del periodo di utilizzazione tali manufatti dovranno essere rimossi
  • * è consentita la manutenzione degli elementi viari esistenti e degli spazi di sosta;
  • * sono consentiti la manutenzione ed il ripristino delle recinzioni esistenti;
  • * è consentita la realizzazione di nuove recinzioni, secondo le seguenti tipologie:
    • · muretti a secco, di altezza non superiore a 1,50 metri, ove preesistano;
    • · reti metalliche sorrette da pali in ferro, di altezza non superiore a 1,50 metri;
    • · fili metallici sorretti da pali in legno, di altezza non superiore a 1,50 metri;
    • · siepi di specie arbustive tipiche locali;
    • · sono consentite altre tipologie di recinzioni solamente in osservanza di normative specifiche. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto.
  • * è consentito il computo delle aree per il raggiungimento dei minimi fondiari;
  • * è esclusa la realizzazione di autorimesse interrate e seminterrate, ai sensi della L. 122/1989;

31.3. Indicazioni per l'istituzione del "giardino dei vivai":

31.3.1. In riferimento a quanto disposto dall'art.36 co.4 del Piano Strutturale, per le aree agricole ortoflorovivaistiche è prevista la redazione di piano di settore, definito "il giardino dei vivai", finalizzato alla razionalizzazione ed alla promozione dell'attività vivaistica presente nel territorio comunale.

31.3.2. Per la redazione del piano di settore si dovranno seguire le presenti indicazioni:

  • * dovrà essere individuata la maglia viaria principale di servizio all'area. Lungo tale maglia dovrà essere realizzata una fascia di rispetto dove mettere a dimora le specie vegetazionali prodotte nell'area, in modo da costituire una esposizione permanente delle coltivazioni dei vivaisti; tale fascia dovrà avere, inoltre, la funzione di schermo visivo per le serre delle aziende agricole. Le alberature presenti in questa fascia dovranno comunque essere mantenute ed opportunamente integrate secondo un progetto unitario, in modo da sottolineare l'andamento dei percorsi;
  • * dovrà essere individuata la maglia viaria secondaria di servizio all'area; in tale maglia, utilizzata prevalentemente dalle aziende agricole, dovrà essere comunque garantita l'accessibilità pubblica;
  • * dovrà essere individuato il reticolo idrografico minore presente nell'area; questo reticolo dovrà essere mantenuto e ripristinato per garantire il corretto assetto idrografico dell'area; dovranno essere inoltre perseguiti interventi di rinaturalizzazione delle sponde, con specie tipiche locali, in modo da sottolineare l'andamento dei corsi d'acqua. Lungo il torrente Berignolo dovrà essere realizzata una pista ciclabile di collegamento tra la città, le aree agricole di fondovalle e il parco fluviale dell'Arno;
  • * dovrà essere individuata un'area dedicata alla realizzazione di un centro di coordinamento, di promozione e di commercializzazione dell'attività vivaistica. A titolo puramente indicativo, si individua l'area di "Villa Merli" come possibile luogo di realizzazione di questa struttura.

N.B.: La disciplina del presente articolo si integra con quanto disposto da "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" di cui all'art.25 e da "le costruzioni nelle aree agricole" di cui all'art.34 del presente Regolamento.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:14