Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Argomenti
Art.30 le aree agricole primarie (A5)
30.1. Descrizione dell'area:
30.1.1. Le aree agricole primarie sono costituite dai sottosistemi ambientali "pianalti" e "colline argillose" e dal sottosistema ambientale "di fondovalle", con esclusione dei fondovalle stretti, individuato nella tavola 1 del Piano Strutturale.
30.2. Gli interventi consentiti ed esclusi:
30.2.1. Indipendentemente dalle attività svolte, nelle aree agricole primarie non sono in alcun caso ammesse consistenti azioni di rimodellamento del suolo e di semplificazione del sistema di regimazione delle acque.
30.2.2. Nelle aree agricole primarie valgono le seguenti disposizioni specifiche:
- * sono consentite le trasformazioni funzionali per l'ordinaria coltivazione dei suoli e per le altre attività agricole primarie;
- * sono consentite le trasformazioni fisiche e funzionali degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti;
- * è consentita la realizzazione di nuove abitazioni rurali;
- * è consentita la realizzazione di annessi agricoli;
- * è consentita la realizzazione di serre e di serre con copertura stagionale;
- * è consentita la realizzazione di manufatti precari, di cui al co.34.6. del presente capo;
- * è consentita la realizzazione di impianti tecnologici di modesta entità e di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili fino a 200 KW (gli impianti eolici dovranno avere al massimo le seguenti caratteristiche: altezza massima 8 metri, potenza massima prodotta 8 KW). I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico. Al termine del periodo di utilizzazione tali manufatti dovranno essere rimossi
- * è consentita la manutenzione degli elementi viari esistenti e degli spazi di sosta;
- * è consentita la realizzazione di opere di sostegno per il contenimento di comprovate aree che si presentino instabili. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico
- * sono consentiti la manutenzione ed il ripristino delle recinzioni esistenti;
- * è consentita la realizzazione di nuove recinzioni, secondo le seguenti tipologie:
- · muretti a secco, di altezza non superiore a 1,50 metri, ove preesistano;
- · reti metalliche sorrette da pali in ferro, di altezza non superiore a 1,50 metri;
- · fili metallici sorretti da pali in legno, di altezza non superiore a 1,50 metri;
- · siepi di specie arbustive tipiche locali;
- · sono consentite altre tipologie di recinzioni solamente in osservanza di normative specifiche. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto.
- * è consentito il computo delle aree per il raggiungimento dei minimi fondiari;
- * è esclusa la realizzazione di autorimesse interrate e seminterrate, ai sensi della L. 122/1989.
N.B.: La disciplina del presente articolo si integra con quanto disposto da "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" di cui all'art.25 e da "le costruzioni nelle aree agricole" di cui all'art.34 del presente Regolamento.