Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.25 le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale

25.1.1. Le seguenti disposizioni si applicano alle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola.

25.1.2. Sono definite aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola, ai sensi dell'art. 26 del Piano Strutturale, tutte le aree esterne al perimetro dei centri abitati non diversamente individuate.

25.1.3. Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola sono considerate zona territoriale omogenea "E" ai sensi del D.M.1444/1968.

25.1.4. Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola, sono soggette a regole generali mirate alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio agrario; pertanto, in queste aree dovranno essere favoriti i seguenti interventi:

  • * manutenzione della struttura agraria tradizionale;
  • * manutenzione e ripristino della viabilità poderale esistente;
  • * manutenzione e ripristino delle sistemazioni idrauliche originarie;
  • * manutenzione e ripristino delle sistemazioni agricole storiche originarie (terrazzamenti e ciglionamenti, muri a secco, alberature isolate o in filare);
  • * promozione di attività integrative del reddito, quali l'agriturismo;
  • * promozione di attività di fruizione del territorio rurale per il tempo libero.

25.1.5. Il territorio rurale è suddiviso in aree agricole specifiche, in relazione alle loro caratteristiche morfologiche, paesaggistiche, ambientali e colturali. Tali aree derivano dalla articolazione e dalla intersezione degli ambiti dei sottosistemi ambientali e delle invarianti strutturali, previsti dal Piano Strutturale. In particolare vengono individuate le seguenti aree:

  • * "Le aree agricole di collina di rilevante valore ambientale e paesistico" (A1);
  • * "Le aree agricole terrazzate storiche di particolare valore ambientale e paesistico" (A2);
  • * "Le aree agricole, di pertinenza del sistema degli insediamenti, di valore ambientale e paesistico" (A3);
  • * "Le aree agricole boscate" (A4);
  • * "Le aree agricole primarie" (A5);
  • * "Le aree agricole ortoflorovivaistiche" (A6)
  • * "Le aree di pertinenza degli edifici storici" (A7).

Sono inoltre individuate, in quanto costituiscono aree con destinazione agricola ubicate all'interno dei sottosistemi insediativi del Piano Strutturale, le seguenti aree:

  • * "Le aree agricole interne al perimetro dei centri urbani" (A8)

25.1.6. In ogni area agricola, sono specificatamente disciplinati i principali tipi di intervento consentiti ed esclusi sul terreno. Qualsiasi altro tipo di intervento non espressamente riportato nelle diverse aree agricole dovrà comunque essere compatibile con il Piano Strutturale.

25.2. Gli interventi sulle costruzioni che insistono nelle aree agricole suddette dovranno obbligatoriamente tener conto, oltre a quanto disciplinato in ogni area agricola, delle ulteriori disposizioni specifiche collegate alle caratteristiche storico-archittetoniche degli edifici stessi e alla destinazione d'uso. In particolare le costruzioni nelle aree agricole vengono disciplinate secondo la classificazione:

  • * gli edifici di valore storico archiettonico;
  • * gli edifici recenti non agricoli;
  • * gli edifici recenti agricoli;
  • * la nuova costruzione per l'agricoltura (il P.A.P.M.A.A.);
  • * i manufatti precari;

per i quali sono specificatamente disciplinati i tipi di intervento comprese le relative pertinenze e i parametri urbanistici.

25.3.1. Per la definizione dei tipi di intervento si veda il Regolamento Edilizio.

25.3.2.1. Per la definizione dei parametri urbanistici si veda il Regolamento Edilizio, con la precisazione di cui al comma seguente.

25.3.2.2. Il parametro relativo all'altezza dell'edificio è disciplinato nel modo seguente:

  • * il "numero di piani" (np) è riferito alla destinazione d'uso residenziale (Re), commerciale in esercizi di vicinato (Co1), turistico- ricettive (Tr), direzionale (Di), di servizio (Pu) e agricola (Ag);
  • * l'"altezza massima" (Hmax) è riferita alla destinazione d'uso industriale e artiginale (Ia).

25.3.3. Gli interventi si attuano secondo le modalità previste dal Regolamento Edilizio, dalle normative vigenti.

25.4.1. La destinazione d'uso prevalente è quella agricola (Ag), e tutte quelle compatibili con il territorio aperto e con la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio agrario, ai sensi dell'art.40 della L.R. 1/2005.

25.4.2. Le destinazioni d'uso escluse sono:

  • * Commerciale in medie e grandi strutture di vendita (Co2 e Co3) di cui all'art.14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di parcheggi" del presente Regolamento, anche nelle forme aggregate (Co4a, Co4b, Co4c, Co4d);
  • * Commerciale all'ingrosso (Ci);
  • * Industriale e Artigianale (Ia), comprese le attività che necessitano di rilevanti spazi per depositi all'aperto.

25.4.3. La possibilità di realizzare attività commerciali in medie strutture di vendita (Co2), ivi compresi i servizi commerciali accessori (pubblici esercizi, edicole, ecc.), è consentita per la vendita in via prevalente di prodotti agricoli o connessi all'esercizio dell'attività agricola , unicamente nelle "aree agricole ortoflorovivaistiche" (A6), a condizione che tale attività sia svolta in manufatti precari, così come definiti al co.34.6. del presente capo, e che non sia alterato in modo permanente lo stato dei luoghi. Tale possibilità è subordinata al reperimento della dotazione di parcheggi, così come previsto all'art.14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di parcheggi" del presente Regolamento e dalle normative vigenti.

25.4.4. La possibilità di realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ossia impianti che intendono produrre energia da un minimo di 200 KW ad un massimo di 1 MW, che non riguardi l'eolico o il mini eolico, è consentita unicamente nelle "aree agricole primarie" (A5) e nelle "aree agricole ortoflorovivaistiche" (A6), a condizione che tali impianti:

  • * non ricadano all'interno degli ambiti di tutela di monumenti e di centri antichi e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui al Codice dei Beni culturali e del paesaggio
  • * siano realizzati in modo da limitare l'impatto visivo, adottando soluzioni progettuali che favoriscano il corretto inserimento paesaggistico, anche in considerazione di eventuali valori storici e architettonici presenti nell'edificato circostante
  • * non alterino in modo permanente la morfologia sostanziale dei luoghi.

25.4.5. La possibilità di realizzare depositi all'aperto è consentita solo per lo stoccaggio di materiali naturali con esclusione inderogabile di prodotti derivanti da processi di lavorazione industriale e/o artigianale e di prodotti che si configurino come rifiuto, a condizione che tali depositi:

  • * non ricadano all'interno degli ambiti di tutela di monumenti e di centri antichi e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui al Codice dei Beni culturali e del paesaggio
  • * siano realizzati in modo da limitare l'impatto visivo, adottando soluzioni progettuali che favoriscano il corretto inserimento paesaggistico, anche in considerazione di eventuali valori storici e architettonici presenti nell'edificato circostante
  • * non alterino in modo permanente la morfologia sostanziale dei luoghi
  • * non presentino strutture di copertura.

25.4.6. È facoltà dell'Amministrazione comunale autorizzare interventi di cui ai co.25.4.3., co.25.4.4. e co.25..4.5. Tali interventi si attuano tramite intervento edilizio diretto convenzionato. La convenzione dovrà stabilire, oltre alle forme di utilizzazione e di gestione delle aree, l'impegno, da parte dei privati, a ripristinare, al termine del periodo di utilizzazione delle aree agricole con le fattispecie sopra disciplinate, il suolo nello stato originario anche in termini di fertilità del terreno.

25.5.1. In tutti i tipi di intervento devono essere sempre rispettate le disposizioni di cui all'art.14 del presente Regolamento "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di parcheggi".

25.5.2. In ogni area agricola non è ammessa la deroga per la realizzazione dei parcheggi privati, ai sensi della L.122/1989.

25.6.1. In tutti gli edifici sono ammessi i tipi di intervento fino a quello specificatamente indicato nelle tavole "la disciplina del suolo", ad esclusione degli edifici sottoposti ai tipi d'intervento Restauro (R) e Risanamento conservativo (Rc), per i quali è ammessa anche la Manutenzione ordinaria (Mo).

25.6.2. Qualsiasi intervento sugli edifici del territorio rurale con categoria d'intervento Restauro (R) e Risanamento conservativo (Rc), dovrà essere effettuato secondo le disposizioni della "guida agli interventi sugli edifici storici" di cui al capo 1 del titolo III "discipline specifiche"del presente Regolamento.

25.6.3. Gli interventi Restauro (R) e Risanamento conservativo (Rc) sono estesi ai manufatti accessori, regolarmente assentiti, ed alle aree di pertinenza dell'edificio principale qualora gli stessi abbiano caratteristiche storiche, tipologiche, architettoniche e paesaggistiche di particolare pregio.

25.6.4. Gli interventi sugli edifici esistenti per i quali è previsto Restauro (R) e Risanamento conservativo (Rc), sono sottoposti al rilascio di un parere preventivo sul progetto da parte dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art.79, co.4, lett.d della L.R.1/2005.

25.6.5.1. Gli interventi di Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr), previsti per gli edifici, agricoli e non agricoli, si attuano tramite intervento edilizio diretto. Tali interventi non dovranno prevedere spostamenti significativi rispetto alla collocazione esistente degli edifici da demolire e, qualora il progetto preveda la realizzazione di piani seminterrati e di sottotetti, questi dovranno essere considerati capacità edificatoria ed incideranno, pertanto, nel calcolo della superficie utile lorda (Slu) ricostruita.

25.6.5.2. Gli interventi di Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr), previsti per gli edifici, agricoli e non agricoli, dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale.

25.6.5.3. Gli interventi di Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr), previsti per gli edifici, agricoli e non agricoli, dovranno essere ispirati alle regole dell'architettura leopoldina in particolare per:

  • * la disposizione degli edifici sul terreno;
  • * i rapporti gerarchici tra i fabbricati e le tipologie architettoniche in modo da ottenere volumetrie compatte e definite, con una evidente prevalenza dei pieni sui vuoti; pertanto non è ammesso l'insediamento di tipo suburbano (villette sparse) e la realizzazione di abbaini, di balconi e terrazzi a sbalzo, di scale esterne appese, di tettoie e di ogni altro elemento architettonico sporgente dalla sagoma dell'edificio;

25.6.5.4. Gli interventi di ampliamento una tantum degli edifici esistenti, previsti per gli edifici, agricoli e non agricoli, disciplinati nelle aree agricole dal presente capo sono realizzabili e si riferiscono al periodo di vigenza del presente Regolamento Urbanistico (Del.C.C.n.62 del 30.09.2010).

25.6.6. Gli interventi di Nuova edificazione (Ne) si attuano tramite approvazione del P.A.P.M.A.A. ad eccezione degli annessi agricoli di cui ai co.5 e 7 dell'art.41 della L.R.1/2005 per i quali valgono le disposizioni degli artt.5 e 6 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della stessa legge regionale.

25.6.7. La condizione relativa al progetto di ottimizzazione energetica (architettura bioclimatica) assumerà valore cogente solo in seguito alla approvazione di un apposito regolamento redatto da parte dell'Amministrazione comunale.

25.7. La viabilità principale e secondaria, specificatamente individuata con apposita grafia nelle tavole "la disciplina del suolo: Il territorio rurale", è considerata viabilità di interesse pubblico e pertanto non è ammessa in nessun caso l'interruzione del pubblico passaggio con elementi di chiusura di qualsiasi tipo. Non sono consentite, inoltre, modifiche del manto stradale esistente con materiali impermeabili o incongrui con il territorio rurale.

25.8. La fattibilità delle azioni di piano.

25.8.1. Secondo quanto indicato dalla normativa vigente, la fattibilità geologica degli interventi urbanistici ed edilizi viene definita confrontando i tipi d'intervento con le carte "la pericolosità geolomorfologica - tav. 18a" "la pericolosità sismica tav.18c" e "la pericolosità idraulica - tav.18b" del Piano Strutturale.

25.8.2. In relazione ai tipi d'intervento previsti, sia che riguardino gli edifici che gli spazi aperti, relativi a piani attuativi e ad interventi diretti, è richiesta una relazione geologica e geotecnica che valuti le diverse problematiche evidenziate nelle tavole del Piano Strutturale e indichi le eventuali opere, da realizzare a carico dei soggetti attuatori, necessarie al superamento di tali problematiche.

25.8.3. In relazione alla pericolosità espressa nelle tavole del Piano Strutturale, si individua la fattibilità geologica degli interventi previsti secondo la seguente tabella.

25.8.4. Le classi di fattibilità espresse nella tabella corrispondono ai seguenti criteri generali i quali non sostituiscono quanto previsto dalla normativa vigente in materia:

  • * Fattibilità 1: senza particolari limitazioni: in questa classe di fattibilità sia geomorfologica (Fg1) che sismica (Fs1) rientrano tutti gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria che non riguardano gli elementi strutturali degli edifici né le sistemazioni dei suoli. Per quanto concerne l'aspetto della classe di fattibilità idraulica (Fi1) riguarda tutti quegli interventi che non hanno rilevanza da questo punto di vista.
  • * Fattibilità 2: con normali vincoli: sono rappresentate da tutte le aree, sia di pianura che di collina, nelle quali non si riconoscono particolari fenomeni di origine fisica o antropica tali da richiedere particolari soluzioni progettuali.
  • * Fattibilità 3: condizionata: le problematiche geomorfologiche, sismiche oppure idrauliche rilevate nelle aree comprese in questa classe sono determinate da situazioni che possono essere innescate e/o aggravate dalla presenza di opere antropiche che interagiscono negativamente con le dinamiche e gli assetti geomorfologici, sismici ed idraulici. Tuttavia il grado di pericolosità di queste aree non è tale da richiedere progetti radicali di bonifica; sarà sufficiente adottare soluzioni progettuali che possano annullare gli effetti negativi delle problematiche rilevate che possono manifestarsi anche in un intorno dell'area (fenomeni di ristagno d'acqua, mancanza di una adeguata copertura vegetale, soliflusso, erosione superficiale diffusa, erosione superficiale di origine antropica, ecc.).
  • * Fattibilità 4: limitata: le problematiche geomorfologiche, sismiche ed idrauliche rilevate nelle aree comprese in questa classe sono determinate da livelli di rischio elevato ottenibili ipotizzando qualsiasi tipo di utilizzazione, che non sia puramente conservativa o di ripristino, in aree a pericolosità elevata (PG4, PS4, PI4), ovvero prevedendo utilizzazioni dall'elevato valore di vulnerabilità (servizi essenziali e strutture ad utilizzazione pubblica ad elevata concentrazione di persone o strutture ad elevato rischio indotto) in aree a pericolosità media bassa. In queste aree è necessario prevedere indagini approfondite e quanto altro necessario per verificare esattamente lo stato dei luoghi e definire precisamente la loro condizione; in base ai risultati degli studi realizzati dovrà essere predisposto un progetto degli interventi di consolidamento, di bonifica, di soluzione del problema rilevato, di miglioramento dei terreni e delle particolari tecniche fondazionali, ed un programma di controlli necessari a valutare l'esito finale di tali interventi. Gli interventi previsti dal presente Regolamento in aree che ricadono in questa classe, sono attuabili alle condizioni e secondo le limitazioni espresse nel presente articolo.
Tipo d'intervento Classe e tipo di pericolosità del Piano Strutturale
geomorfologica sismica idraulica
123412341234
Fattibilità corrispondente
geomorfologica sismica idraulica
Restauro e risanamento conservativo 222222221111
Sopraelevazione degli edifici (senza aumento del carico urbanistico) 223422341111
Sopraelevazione degli edifici (con aumento del carico urbanistico) 223422341134
Sostituzione degli edifici 223422341234
Ampliamento degli edifici 223422341234
Demolizione senza ricostruzione 111111111111
Costruzione edificio abitativo 223422341234
Costruzione autorimessa 223422341234
Costruzione di opere interrate 223422342234
Costruzione annesso agricolo 223422341234
Costruzione ricovero animali 223422341234
Realizzazione di depositi all'aperto 112311231234
Realizzazione di recinti per animali 112311231234
Realizzazione di serre 123412341234
Realizzazione di invasi e laghetti collinari 223422341234
Trasformazione di terreni agrari 223422341234
Realizzazione di piccoli impianti sportivi 123412341234
Realizzazione di piscine 223422341234
Realizzazione di manufatti per antincendio 223422341234
Realizzazione strade forestali 223422341234
Realizzazione di cimiteri 223422341234
Realizzazione di reti tecnologiche 123412341122
Realizzazione impianti tecnologici 223422342234
Realizzazione strada 223422341234
Realizzazione parcheggi scoperti 113411341134
Verde sportivo di progetto 223422341234
Verde pubblico attrezzato 23422342234
Realizzazione di attraversamenti fluviali 234422341234
Nuove cave e modifiche progettuali 223422341234

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:14