Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.22 il tessuto produttivo non ordinato (T5)

22.1. Descrizione:

22.1.1. Il tessuto è costituito da aree a prevalente destinazione produttiva e commerciale con una consistente presenza della residenza, ubicate nelle immediate vicinanze delle parti residenziali del Capoluogo - lungo viale Cadorna - e di Levane - a nord dello stadio comunale. Per la loro formazione e/o per la loro collocazione queste aree presentano una carenza di infrastrutturazione viaria e di parcheggi. Inoltre nel tessuto sono inseriti gli edifici isolati, a destinazione produttiva e/o commerciale (comprese le due uniche attività commerciali in grandi strutture di vendita organizzate nella forma di centro commerciale presenti nel territorio comunale), collocati all'interno di aree prevalentemente residenziali, di rilevanti dimensioni, ossia che presentano una tipologia edilizia "a capannone".

22.1.2. L'obiettivo principale del Regolamento Urbanistico è la progressiva trasformazione del tessuto in una parte urbana integrata con le aree limitrofe, prevedendo l'esclusione delle funzioni produttive definite di prima classe dall'art.216 del R.D.n.1265/1934, ed espressamente elencate nel decreto ministeriale del 05.09.1994, fermo restando quanto disposto al quinto comma dello stesso articolo, e limitando la possibilità di frazionamenti degli edifici esistenti, per non gravare ulteriormente sulla già limitata dotazione di standard e di accessibilità del tessuto.

22.1.3. Il tessuto produttivo non ordinato è considerato zona territoriale omogenea "D" ai sensi del D.M.1444/1968.

22.2. Destinazione d'uso prevalente e destinazioni d'uso escluse:

22.2.1. La destinazione d'uso prevalente è quella Industriale e Artigianale (Ia).

22.2.2. Le destinazioni d'uso escluse sono:

  • * Industriale e Artigianale (Ia) definite di prima classe dall'art.216 del R.D.n.1265/1934, ed espressamente elencate nel decreto ministeriale del 05.09.1994, fermo restando quanto disposto al quinto comma dello stesso articolo;
  • * Commerciale in grandi strutture di vendita (Co3) di cui all'art.14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di parcheggi" del presente Regolamento, anche nelle forme aggregate (Co4c, Co4d);
  • * Residenziale (Re).

22.3. Tipi d'intervento sugli edifici:

22.3.1. Il tipo d'intervento caratterizzante il tessuto è la Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2).

22.3.2. Gli edifici sui quali sono consentiti tipi d'intervento diversi da quello caratterizzante il tessuto sono espressamente individuati nelle tavole "la disciplina del suolo".

22.3.3. Sono ammessi frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari esistenti. Per la realizzazione di questi interventi è richiesto il rispetto dei parametri per parcheggi privati di cui alla L.122/89.

22.3.4. I frazionamenti e gli accorpamenti delle unità immobiliari esistenti, gli interventi Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr) e di Nuova edificazione, finalizzati alla realizzazione di edifici con destinazione d'uso Industriale e/o Artigianale (Ia), dovranno prevedere la realizzazione di una fascia alberata circostante il lotto, costituita da specie tipiche locali di alto fusto, che assuma il ruolo di schermo visivo.

22.4. Parametri urbanistici:

22.4.1.1. Per gli interventi sugli edifici esistenti, ad eccezione di quelli residenziali, sono ammessi aumenti della superficie utile lorda (Slu) fino ai seguenti parametri urbanistici, con la precisazione che i parametri numero di piani (Np) e altezza massima (Hmax) sono riferiti alle destinazioni d'uso descritte al co.17.3.2.2:

  • * Rc = 60%;
  • * Ipf = 25%;
  • * Hmax = pari a quella esistente della parte dell'edificio contigua all'ampliamento;
  • * Np = pari a quello esistente, ovvero è consentito solo l'incremento ammesso con gli interventi di Ristrutturazione edilizia di tipo 1 e di tipo 2 (Re1 e Re2).
  • * Distanza dai confini = 5 mt. È ammessa la realizzazione di manufatti sul confine solo nel caso che siano adibiti a portineria. In questo caso è obbligatorio il mantenimento di tale uso.

Tali aumenti della superficie utile lorda (Slu) sono ammessi a condizione che siano realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale e che contribuiscano al riordino morfologico del tessuto.

22.4.1.2. Negli edifici del tessuto con categoria d'intervento Ristrutturazione edilizia tipo 1 (Re1) e di tipo 2 (Re2), sono consentiti incrementi di superficie utile lorda (Slu), una tantum, fino ad un massimo di 30 mq per ciascuna unità abitativa; tale incremento, che non potrà in alcun modo comportare la realizzazione di nuove unità immobiliari, è ammesso a condizione che l'intervento contribuisca al riordino morfologico del tessuto e, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, dovrà essere realizzato utilizzando tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, dovranno garantire comunque, con riferimento alla climatizzazione invernale dell'ampliamento, un indice di prestazione energetica, definito dal D.Lgs.192/2005, inferiore almeno del 20 % rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato C, tabella 1.3 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, l'unità abitativa esistente interessata dall'ampliamento dovrà essere dotata di finestre con vetrature con intercapedini di aria o di gas. L'utilizzo delle tecniche costruttive di edilizia sostenibile ed il rispetto degli indici di prestazione energetica, sono certificati dal direttore dei lavori o da altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l'abitabilità dell'ampliamento realizzato. Per questo intervento sono validi i parametri di cui al precedente co.22.4.1.1. del presente articolo.

22.4.2. Sugli edifici con tipo di intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2), in alternativa agli incrementi di cui al co.22.4.1.1., sono ammessi interventi di Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr) con aumenti della superficie utile lorda (Slu) fino ai seguenti parametri urbanistici e nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalenti ed escluse con la precisazione che il parametro altezza massima (Hmax) è riferito alle destinazioni d'uso descritte al co.17.3.2.2.:

  • * Rc = 50%;
  • * Ipf = 25%;
  • * Hmax = 8 mt;
  • * Distanza dai confini = 8 mt. È ammessa la realizzazione di manufatti sul confine solo nel caso che siano adibiti a portineria. In questo caso è obbligatorio il mantenimento di tale uso.

ed inoltre, sono comunque da rispettare le seguenti disposizioni:

  • * è prescritto l'allineamento del fronte strada con gli edifici adiacenti, anche in deroga alla distanza dal confine della strada
  • * i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale.

22.5. Opere pertinenziali ammesse e opere pertinenziali escluse:

22.5.1. Non sono ammesse le opere pertinenziali così come definite dal Regolamento Edilizio.

22.5.2. È consentita la realizzazione di volumi tecnici così come definiti dal Regolamento Edilizio.

22.5.3. È consentita la realizzazione di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto circostante.

N.B.:La disciplina del presente articolo si integra con quanto disposto da "le condizioni generali sugli interventi del territorio urbanizzato" di cui all'art.17 del presente Regolamento.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:14