Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.21 il tessuto generato dal disegno del prg del 1969 (T4)

21.1. Descrizione:

21.1.1. Sono le aree urbane di più recente costituzione, nelle quali l'edificato è stato realizzato senza seguire regole insediative ordinate e senza che sia stato realizzato un sistema integrato di spazi pubblici.

21.1.2. Obiettivo del Regolamento Urbanistico è quello di ricomporre il tessuto attraverso interventi consistenti di trasformazione mirati soprattutto alla realizzazione di una maglia viaria ordinata secondo le principali direttrici di espansione della città, e di un sistema di spazi pubblici attrezzati.

21.1.3. Il tessuto generato dal disegno del prg del 1969 è considerato zona territoriale omogenea "B" ai sensi del D.M.1444/1968.

21.2. Destinazione d'uso prevalente e destinazioni d'uso escluse:

21.2.1. La destinazione d'uso prevalente è quella Residenziale (Re).

21.2.2. Le destinazioni d'uso escluse sono:

  • * Commerciale in grandi strutture di vendita (Co3) di cui all'art.14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di parcheggi" del presente Regolamento, anche nelle forme aggregate (Co4c, Co4d);
  • * Industriale e Artigianale (Ia) definite di prima classe dall'art.216 del R.D.n.1265/1934, ed espressamente elencate nel decreto ministeriale del 05.09.1994, fermo restando quanto disposto al quinto comma dello stesso articolo;

21.3. Tipi di intervento sugli edifici:

21.3.1. Il tipo d'intervento caratterizzante il tessuto è la Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2).

21.3.2. Gli edifici sui quali sono consentiti tipi d'intervento diversi da quello caratterizzante il tessuto sono espressamente individuati nelle tavole "la disciplina del suolo".

21.3.3. Sono ammessi frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari esistenti, purché non si riducano le parti a comune degli edifici. Per la realizzazione di questi interventi è richiesto il rispetto dei parametri per parcheggi privati di cui alla L.122/89.

21.3.4. Qualora il rialzamento del sottotetto, ammesso con la Ristrutturazione edilizia di tipo 1 e di tipo 2 (Re1 e Re2), interessi edifici con fronti caratterizzati da una regola compositiva ordinata e riconoscibile, è prescritto il mantenimento degli elementi che determinano tale regola e la loro riproposizione anche nelle parti di nuova realizzazione.

21.4. Parametri urbanistici:

21.4.1. Per gli interventi sugli edifici esistenti e/o per la realizzazione delle opere pertinenziali sono validi i seguenti parametri urbanistici, con la precisazione che il parametro numero di piani (Np) è riferito alle destinazioni d'uso descritte al co.17.3.2.2:

  • * Slu = pari a quella esistente, ovvero è consentito l'incremento una tantum di 9 mq per ogni unità immobiliare di edifici con categoria di intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 1 e di tipo 2 (Re1 e Re2)
  • * Rc = 50%;
  • * Ipf = 25%;
  • * Np = pari a quello esistente, ovvero è consentito solo l'incremento ammesso con gli interventi di Ristrutturazione edilizia di tipo 1 e di tipo 2 (Re1 e Re2).

21.4.2. In alternativa all'incremento di Slu di cui al precedente co.21.4.1., negli edifici del tessuto con categoria d'intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 1 (Re1) e di tipo 2 (Re2), sono consentiti incrementi di superficie utile lorda (Slu), una tantum, fino ad un massimo di 30 mq per ciascuna unità abitativa; tale incremento, che non potrà in alcun modo comportare la realizzazione di nuove unità immobiliari, è ammesso a condizione che l'intervento contribuisca al riordino morfologico del tessuto e, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, dovrà essere realizzato utilizzando tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, dovranno garantire comunque, con riferimento alla climatizzazione invernale dell'ampliamento, un indice di prestazione energetica, definito dal D.Lgs.192/2005, inferiore almeno del 20 % rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato C, tabella 1.3 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, l'unità abitativa esistente interessata dall'ampliamento dovrà essere dotata di finestre con vetrature con intercapedini di aria o di gas. L'utilizzo delle tecniche costruttive di edilizia sostenibile ed il rispetto degli indici di prestazione energetica, sono certificati dal direttore dei lavori o da altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l'abitabilità dell'ampliamento realizzato.

21.4.2bis. In alternativa all'incremento di Slu di cui al precedente co.21.4.1., negli edifici identificati al Fg.6 part.1674 sub 77 del tessuto con categoria d'intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2) sono consentiti incrementi di superficie utile lorda (Slu) fino ad un massimo di 101 mq assegnata per effetto dell'acquisizione attraverso asta pubblica indetta dal Comune di Montevarchi in data 17.06.2014 (vedi P.D.n.562 del 24/07/2014); tale superficie utile lorda deriva dalla conversione in capacità edificatoria di alcuni volumi demoliti di proprietà del Comune di Montevarchi già riportati nel Registro dei Crediti Edilizi al co.59.3bis. del presente regolamento e precisamente dai volumi di cui al Fg.10 part.165 (mc.323).

21.4.2ter. In alternativa all'incremento di Slu di cui al precedente co.21.4.1., negli edifici identificati al Fg.3 part.1315 del tessuto con categoria d'intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2) sono consentiti incrementi di superficie utile lorda (Slu) fino ad un massimo di 161 mq assegnata per effetto dell'acquisizione attraverso asta pubblica indetta dal Comune di Montevarchi in data 17.06.2014 (vedi P.D.n.464 del 19.06.2014); tale superficie utile lorda deriva dalla conversione in capacità edificatoria di alcuni volumi demoliti di proprietà del Comune di Montevarchi già riportati nel Registro dei Crediti Edilizi al co.59.3bis. del presente regolamento e precisamente dai volumi di cui al Fg.10 part.107.

21.4.2quater. In alternativa all'incremento di Slu di cui al precedente co.21.4.1., negli edifici identificati al Fg.3 part.1171 sub 2 del tessuto con categoria d'intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2) sono consentiti incrementi di superficie utile lorda (Slu) fino ad un massimo di 28 mq assegnata per effetto dell'acquisizione attraverso asta pubblica indetta dal Comune di Montevarchi in data 01.07.2014 (vedi P.D.n.557 del 22/07/2014); tale superficie utile lorda deriva della capacità edificatoria assegnata alla AT_S8 "PALAZZO DEL PODESTA" ed è parte del dimensionamento dell'U.T.O.E. di Montevarchi.

21.4.3. Sugli edifici con tipo di intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2), in alternativa agli incrementi di cui ai co.21.4.1. e co.21.4.2., sono altresì ammessi interventi di Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr) a parità della superficie utile lorda virtuale (Sluv), nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalenti ed escluse, e dei seguenti parametri urbanistici , con la precisazione che i parametri numero di piani (Np) e altezza massima (Hmax) sono riferiti alle destinazioni d'uso descritte al co.17.3.2.2:

  • * Rc = 50%;
  • * Ipf = 25%;
  • * Np = fino ad esaurimento della Sluv e comunque non superiore a 4 piani fuori terra;
  • * Hmax = 8 mt;
  • * Distanza dai confini = 5 mt. (qualora non si costruisca sul confine);

ed inoltre, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

  • * prescritto l'allineamento del fronte strada con gli edifici adiacenti, anche in deroga alla distanza dal confine sulla strada
  • * i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale.

21.4.4. I lotti liberi di completamento, presenti nel tessuto, sono individuati all'art.24bis "i lotti liberi di completamento del territorio urbanizzato" del presente Regolamento.

21.4.4bis. Sui terreni identificati al Fg.14 particelle 571, 574 e 575 sono consentiti esclusivamente interventi privi di rilevanza edilizia così come identificati dalla L.R.65/2014 e smi. Qualora su tali terreni si intendano realizzare interventi di nuova costruzione, i proprietari sono tenuti alla realizzazione del prolungamento del tratto stradale previsto nel Piano Attuativo di cui all'area di trasformazione "PESTELLO CHIESA" (AT_R11) fino al suo congiungimento con via Senio (tratto strada dei Cappuccini). Tali interventi sono consentiti previa variante al presente strumento urbanistico che, oltre a contenere la disciplina sul tratto di strada da realizzare, dovrà prevedere l'assegnazione della capacità edificatoria ai terreni in oggetto già presente all’atto della loro deperimetrazione dall’area di trasformazione “PESTELLO CHIESA” (AT_R11) avvenuta in occasione dell’approvazione del Piano Attuativo.

21.5 Opere pertinenziali ammesse e opere pertinenziali escluse:

21.5.1. Sono ammesse le opere pertinenziali così come definite dal Regolamento Edilizio, nel rispetto dei parametri urbanistici di cui al co.21.4.1. del presente articolo.

21.5.2. I manufatti adibiti a funzioni accessorie possono essere realizzati anche sul confine di proprietà ad esclusione del confine su spazi e percorsi pubblici.

21.5.3. È esclusa la realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate.

21.5.4. È consentita la realizzazione di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto circostante.

N.B.:La disciplina del presente articolo si integra con quanto disposto da "le condizioni generali sugli interventi del territorio urbanizzato" di cui all'art.17 del presente Regolamento.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:14