Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.34 le costruzioni nelle aree agricole

34.1.1. Le costruzioni nelle aree agricole sono disciplinate secondo la seguente classificazione:

  • * gli edifici di valore storico architettonico;
  • * gli edifici recenti non agricoli;
  • * gli edifici recenti agricoli;
  • * la nuova costruzione per l'agricoltura (il P.A.P.M.A.A.);
  • * i manufatti precari e gli annessi agricoli di cui all'art.41, co.5 della L.R.1/2005.

34.1.2. Le costruzioni nelle aree agricole sono suddivisi in:

  • * edifici non agricoli di cui all'art.44 della L.R.1/2005;
  • * edifici agricoli da deruralizzare di cui all'art.45 della L.R.1/2005;
  • * edifici agricoli di cui all'art.43 della L.R.1/2005.

34.1.2.1. Gli edifici non agricoli: sono gli edifici esistenti per i quali un titolo abilitativo attesta la destinazione d'uso non agricola o l'avvenuto cambio dalla precedente destinazione d'uso agricola. Qualora non sussistano tali condizioni la destinazione d'uso non agricola dovrà essere attestata da atti che dimostrino l'utilizzazione ad abitazione civile prima dell'entrata in vigore della L.R.10/1979.

34.1.2.2. Gli edifici agricoli da deruralizzare: sono le residenze rurali, i depositi di prodotti, di attrezzi e di materiali, le rimesse per le macchine agricole, i ricoveri per gli animali ed ogni altra analoga costruzione di servizio, nonché gli edifici destinati alla trasformazione dei prodotti agricoli, non più utilizzati a fini agricoli, o che siano decaduti gli impegni assunti ai sensi dell`art.5 L.R.10/1979, ai sensi dell`art.4 della L.R.64/1995 e ai sensi dell`art.43 della L.R.1/2005, per i quali non è stato effettuato, attraverso il deposito o il rilascio di un titolo abilitativo, il cambio della destinazione d'uso agricola.

34.1.2.3. Gli edifici agricoli comprendono sia gli edifici residenziali che gli annessi e gli edifici produttivi agricoli. Gli edifici residenziali sono gli edifici ad uso abitativo funzionali alle esigenze degli addetti all'agricoltura. Gli annessi e gli edifici produttivi agricoli sono i depositi di prodotti, di attrezzi e di materiali, le rimesse per le macchine agricole, i ricoveri per gli animali e ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze di conduzione dei fondi agricoli, nonché gli edifici destinati alla manipolazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli per consentire la loro commercializzazione. La destinazione d'uso agricola di questi edifici è attestata da un titolo abilitativo che ne ha consentito la realizzazione.

34.2. Gli edifici di valore storico architettonico

34.2.1. Gli edifici di valore storico-architettonico, agricoli e non agricoli, sono specificatamente indicati nella tavola "la disciplina del suolo" con apposita grafia che rinvia alla corrispondente scheda norma contenuta nell'allegato "il rilievo e il progetto degli edifici di valore storico del territorio rurale".

34.2.2.1. Gli edifici di valore storico architettonico, agricoli e non agricoli, non compresi nella schedatura di cui sopra, che tuttavia risultano invariante strutturale "edificato al catasto leopoldino" ed "edificato al catasto di impianto" di cui agli artt.13 e 14 del Piano Strutturale, sono assoggettati al tipo di intervento espressamente individuato nelle tavole "la disciplina del suolo" e alle seguenti disposizioni:

  • * per gli edifici non agricoli, definiti al co.34.1.2.1. del presente articolo, è consentito il mutamento della destinazione d'uso, nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalenti ed escluse nel territorio rurale di cui all'art.25 "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" del presente capo, ed è altresì ammesso un ampliamento, una tantum, di 30 mq di superficie utile lorda (Slu) con destinazione residenziale, per ciascun edificio esistente, previa demolizione dei volumi precari presenti nel resede. Tale ampliamento dovrà essere realizzato al piano terra e in aderenza al fabbricato esistente e si dovrà armonizzare con la forma, la tipologia ed i materiali dell'edificio esistente. L'ampliamento di cui sopra può essere realizzato anche ai piani superiori del fabbricato unicamente per consentire la ricomposizione morfologica dell'edificio evitando, comunque, ampliamenti che comportino la realizzazione di pilastri o pilotis o altri elementi contrari alla tradizione locale. Comunque dovrà essere realizzato, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, utilizzando tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, dovranno garantire, con riferimento alla climatizzazione invernale dell'ampliamento, un indice di prestazione energetica, definito dal D.Lgs.192/2005, inferiore almeno del 20 % rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato C, tabella 1.3 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, l'edificio esistente interessato dall'ampliamento dovrà essere dotato di finestre con vetrature con intercapedini di aria o di gas. L'utilizzo delle tecniche costruttive di edilizia sostenibile ed il rispetto degli indici di prestazione energetica, sono certificati dal direttore dei lavori o da altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l'abitabilità dell'ampliamento realizzato;
  • * gli interventi di ampliamento una tantum degli edifici esistenti, o di parti di essi, come sopra disciplinati si riferiscono al periodo di vigenza del presente Regolamento Urbanistico (Del.C.C.n.62 del 30.09.2010)
  • * per gli edifici agricoli da deruralizzare, definiti al co.34.1.2.2. del presente articolo, è consentito il mutamento della destinazione d'uso agricola esistente, nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalenti ed escluse nel territorio rurale di cui all'art.25 "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" del presente capo. Tale intervento è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione, che dovrà contenere il perimetro delle aree di pertinenza degli edifici. Il perimetro dovrà avere chiari riferimenti a limiti e confini già esistenti (strade, fossi, ciglionamenti, siepi), e dovrà escludere rigide conformazioni geometriche. A seconda delle dimensioni dell'area di pertinenza si potranno verificare i seguenti casi:
    • · nel caso di aree di pertinenza di dimensioni superiori ad un ettaro la convenzione impegna i proprietari alla realizzazione di interventi di sistemazione ambientale. Tali interventi devono rispettare l'assetto generale dei luoghi mantenendo le sistemazioni agrarie esistenti e non creando soluzioni di continuità fra le aree di pertinenza ed il contesto, per evitare la formazione di nuclei residenziali da questo separati fisicamente, (recinzioni, siepi, alberature, ecc);
    • · nel caso di aree di pertinenza di dimensioni inferiori ad un ettaro non avrà luogo la sottoscrizione della convenzione, ma saranno previamente corrisposti gli specifici oneri di urbanizzazione;
  • * per gli edifici agricoli, definiti al co.34.1.2.3. del presente articolo, è consentito il mutamento della destinazione d'uso, nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalente ed escluse nel territorio rurale di cui all'art.25 "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" del presente capo. Tale intervento è subordinato all'approvazione del P.A.P.M.A.A., ed al rispetto delle superfici fondiarie minime;
  • * sono ammessi frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari esistenti, purché siano compatibili con la tipologia edilizia. Per quest'ultimo intervento non è richiesto il rispetto dei parametri per parcheggi privati di cui alla L.122/89;
  • * sono ammesse le opere pertinenziali, così come definite nel Regolamento Edilizio, unicamente nell'area di pertinenza dell'edificio e nel rispetto degli interventi consentiti in ciascuna area agricola;
  • * non è consentito aumentare in nessun caso la superficie coperta degli edifici e delle pertinenze, salvo per l'ampliamento una tantum e per la realizzazione di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili.

34.2.2.2. Per i manufatti che siano eventualmente presenti nelle pertinenze degli edifici di valore storico architettonico di cui al precedente co.34.2.2.1. del presente articolo, e che non presentano elementi di invarianza o di pregio storico e architettonico, valgono le seguenti disposizioni:

  • * è consentita la Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2); le eventuali modifiche di facciata, riferite a singole unità immobiliari, dovranno tener conto del disegno dell'intero edificio, ed integrarsi alle caratteristiche architettoniche e tipologiche generali dell'edificio stesso;
  • * è consentito il mutamento della destinazione d'uso, nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalente ed escluse nel territorio rurale di cui all'art.25 "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" del presente capo e con le modalità di cui al predente co.34.2.2.1.;
  • * sono ammessi frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari esistenti, purché siano compatibili con la tipologia edilizia. Per quest'ultimo intervento non è richiesto il rispetto dei parametri per parcheggi privati di cui alla L.122/89;
  • * è consentita la Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr), a pari superficie utile lorda virtuale (Sluv), nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalenti ed escluse nel territorio rurale;
  • * non è consentito aumentare in nessun caso la superficie coperta degli edifici e delle pertinenze, salvo per la realizzazione di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili.

34.3. Gli edifici recenti non agricoli

34.3.1. Gli edifici recenti non agricoli sono gli edifici che non presentano elementi di valore storico, architettonico e tipologico. Per questi edifici valgono le disposizioni secondo la seguente suddivisione:

  • * edifici non agricoli;
  • * edifici agricoli deruralizzati;
  • * edifici produttivi non agricoli.

34.3.2. Per gli edifici non agricoli, come definiti al co.34.1.2.1. del presente articolo, valgono le seguenti disposizioni:

  • * è consentita la Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2); le eventuali modifiche di facciata, riferite a singole unità immobiliari, dovranno tener conto del disegno dell'intero edificio, ed integrarsi alle caratteristiche architettoniche e tipologiche generali dell'edificio stesso;
  • * è consentito il mutamento della destinazione d'uso, nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalenti ed escluse nel territorio rurale di cui all'art.25 "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" del presente capo;
  • * sono ammessi frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari esistenti, purché siano compatibili con la tipologia edilizia. Per quest'ultimo intervento non è richiesto il rispetto dei parametri per parcheggi privati di cui alla L.122/89;
  • * è ammesso un ampliamento, una tantum, di 30 mq di superficie utile lorda (Slu) con destinazione residenziale, per ciascun edificio esistente, previa demolizione dei volumi precari presenti nel resede. Tale ampliamento dovrà essere realizzato al piano terra e in aderenza al fabbricato esistente e si dovrà armonizzare con la forma, la tipologia ed i materiali dell'edificio esistente. L'ampliamento di cui sopra può essere realizzato anche ai piani superiori del fabbricato unicamente per consentire la ricomposizione morfologica dell'edificio evitando, comunque, ampliamenti che comportino la realizzazione di pilastri o pilotis o altri elementi contrari alla tradizione locale. Comunque dovrà essere realizzato, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, utilizzando tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, dovranno garantire, con riferimento alla climatizzazione invernale dell'ampliamento, un indice di prestazione energetica, definito dal D.Lgs.192/2005, inferiore almeno del 20 % rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato C, tabella 1.3 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, l'edificio esistente interessato dall'ampliamento dovrà essere dotato di finestre con vetrature con intercapedini di aria o di gas. L'utilizzo delle tecniche costruttive di edilizia sostenibile ed il rispetto degli indici di prestazione energetica, sono certificati dal direttore dei lavori o da altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l'abitabilità dell'ampliamento realizzato. Qualora sia prevista la trasformazione degli edifici esistenti in attrezzature turistico ricettive, l'ampliamento, una tantum, è di 100 mq di superficie utile lorda (Slu); tali ampliamenti sono ammessi a condizione che venga stipulato atto d'obbligo unilaterale con l'impegno di mantenere la suddetta destinazione per almeno 20 anni successivi alla fine dei lavori e alle stesse condizioni di cui sopra
  • * gli interventi di ampliamento una tantum degli edifici esistenti, o di parti di essi, come sopra disciplinati si riferiscono al periodo di vigenza del presente Regolamento Urbanistico (Del.C.C.n.62 del 30.09.2010);
  • * è consentita la Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr), a pari superficie utile lorda virtuale (Sluv), nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalenti ed escluse nel territorio rurale di cui all'art.25 "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" del presente capo;
  • * sono ammesse le opere pertinenziali, così come definite nel Regolamento Edilizio, unicamente nell'area di pertinenza dell'edificio e nel rispetto degli interventi consentiti in ciascuna area agricola;
  • * non è consentito aumentare in nessun caso la superficie coperta degli edifici e delle pertinenze, salvo per l'ampliamento una tantum e per la realizzazione di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili.

34.3.3. Per gli edifici agricoli da deruralizzare, come definiti al co.34.1.2.2. del presente articolo, valgono le seguenti disposizioni:

  • * è consentita la Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2); le eventuali modifiche di facciata, riferite a singole unità immobiliari, dovranno tener conto del disegno dell'intero edificio, ed integrarsi alle caratteristiche architettoniche e tipologiche generali dell'edificio stesso;
  • * è consentito il mutamento della destinazione d'uso agricola esistente, nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalente ed escluse nel territorio rurale di cui all'art.25 "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" del presente capo. Tale intervento è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione, che dovrà contenere il perimetro delle aree di pertinenza degli edifici. Il perimetro dovrà avere chiari riferimenti a limiti e confini già esistenti (strade, fossi, ciglionamenti, siepi), e dovrà escludere rigide conformazioni geometriche. A seconda delle dimensioni dell'area di pertinenza si potranno verificare i seguenti casi:
    • · nel caso di aree di pertinenza di dimensioni superiori ad un ettaro la convenzione impegna i proprietari alla realizzazione di interventi di sistemazione ambientale. Tali interventi devono rispettare l'assetto generale dei luoghi mantenendo le sistemazioni agrarie esistenti e non creando soluzioni di continuità fra le aree di pertinenza ed il contesto, per evitare la formazione di nuclei residenziali da questo separati fisicamente, (recinzioni, siepi, alberature, ecc);
    • · nel caso di aree di pertinenza di dimensioni inferiori ad un ettaro non avrà luogo la sottoscrizione della convenzione, ma saranno previamente corrisposti gli specifici oneri di urbanizzazione;
  • * sono ammessi frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari esistenti, purché siano compatibili con la tipologia edilizia. Per quest'ultimo intervento non è richiesto il rispetto dei parametri per parcheggi privati di cui alla L.122/89;
  • * è consentita la Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr), a pari superficie utile lorda virtuale (Sluv), nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalente ed escluse nel territorio rurale di cui all'art.25 "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" del presente capo;
  • * sono ammesse le opere pertinenziali, così come definite nel Regolamento Edilizio, unicamente nell'area di pertinenza dell'edificio e nel rispetto degli interventi consentiti in ciascuna area agricola;
  • * non è consentito aumentare in nessun caso la superficie coperta degli edifici e delle pertinenze, salvo per la realizzazione di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili.

34.3.4.1. Gli edifici produttivi non agricoli: sono gli edifici produttivi non agricoli esistenti sparsi, con i relativi piazzali per depositi, esterni alle aree urbane e non diversamente individuati. Tali edifici produttivi sono incompatibili con il territorio rurale e pertanto gli interventi consentiti sono volti, da un lato, a garantire il mantenimento delle sole attività esistenti, dall'altro, a stimolare la loro rilocalizzazione in aree più idonee nel territorio urbanizzato.

34.3.4.2. Per gli edifici produttivi non agricoli di cui sopra valgono le seguenti disposizioni:

  • * è consentita la Manutenzione straordinaria (Ms);
  • * non è consentito in alcun modo modificare l'attività in essere senza modificare le strutture edilizie esistenti;
  • * non sono ammessi frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari esistenti ne delle aree di pertinenza;
  • * è consentita, previa approvazione di piano attuativo, la Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr), nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalente ed escluse nel territorio rurale di cui all'art.25 "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" del presente capo
  • * non sono ammesse le opere pertinenziali così come definite nel Regolamento Edilizio;
  • * è consentita la realizzazione di volumi tecnici così come definiti nel Regolamento Edilizio;
  • * non è consentito aumentare in nessun caso la superficie coperta degli edifici e delle pertinenze.

34.4. Gli edifici recenti agricoli

34.4.1. Per gli edifici recenti agricoli, come definiti al co.34.1.2.3. del presente articolo,valgono le seguenti disposizioni:

  • * è consentita la Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2); le eventuali modifiche di facciata, riferite a singole unità immobiliari, dovranno tener conto del disegno dell'intero edificio, ed integrarsi alle caratteristiche architettoniche e tipologiche generali dell'edificio stesso;
  • * è consentito il mutamento della destinazione d'uso, nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalente ed escluse nel territorio rurale di cui all'art.25 "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" del presente capo. Tale intervento è subordinato all'approvazione del P.A.P.M.A.A., ed al rispetto delle superfici fondiarie minime;
  • * sono ammessi frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari esistenti, purché siano compatibili con la tipologia edilizia e non riducano le parti a comune degli edifici. Tali interventi sono ammessi solamente per il miglioramento della funzionalità dell'azienda agricola. Per quest'ultimo intervento non è richiesto il rispetto dei parametri per parcheggi privati di cui alla L.122/89;
  • * per gli edifici residenziali agricoli, è ammesso un ampliamento, una tantum, ai sensi della L.R.1/2005, di 35 mq di superficie utile lorda (Slu) per ciascun edificio, previa demolizione dei volumi precari presenti nel resede, e purché non determini aumento delle unità abitative. Tale ampliamento dovrà essere realizzato al piano terra e in aderenza al fabbricato esistente, e si dovrà armonizzare con la forma, la tipologia ed i materiali dell'edificio esistente. L'ampliamento di cui sopra può essere realizzato anche ai piani superiori del fabbricato unicamente per consentire la ricomposizione morfologica dell'edificio evitando, comunque, ampliamenti che comportino la realizzazione di pilastri o pilotis o altri elementi contrari alla tradizione locale. Comunque dovrà essere realizzato, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, utilizzando tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, dovranno garantire, con riferimento alla climatizzazione invernale dell'ampliamento, un indice di prestazione energetica, definito dal D.Lgs.192/2005, inferiore almeno del 20% rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato C, tabella 1.3 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, l'edificio esistente interessato dall'ampliamento dovrà essere dotato di finestre con vetrature con intercapedini di aria o di gas. L'utilizzo delle tecniche costruttive di edilizia sostenibile ed il rispetto degli indici di prestazione energetica, sono certificati dal direttore dei lavori o da altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l'abitabilità dell'ampliamento realizzato;
  • * per gli annessi e gli edifici produttivi agricoli, è ammesso un ampliamento, una tantum, ai sensi della L.R.1/2005, di 75 mq di superficie utile lorda (Slu) e comunque fino ad un massimo del 10% del volume esistente, previa demolizione dei volumi precari presenti nel resede. Tale ampliamento dovrà essere realizzato al piano terra e in adiacenza al fabbricato esistente, e si dovrà armonizzare con la forma, la tipologia ed i materiali dell'edificio esistente;
  • * è consentita la Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr), a pari superficie utile lorda virtuale (Sluv), da utilizzare unicamente per la realizzazione di edifici necessari al soddisfacimento delle esigenze aziendali. Qualora tale intervento comporti l'utilizzo di una superficie utile lorda (Slu) ricostruita superiore a 200 mq, lo stesso è subordinato all'approvazione del P.A.P.M.A.A.;
  • * sono ammesse le opere pertinenziali, così come definite nel Regolamento Edilizio, unicamente nell'area di pertinenza dell'edificio e nel rispetto degli interventi consentiti e esclusi in ciascuna area agricola;
  • * salvo l'ampliamento una tantum e per la realizzazione di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili, non è consentito aumentare in nessun caso la superficie coperta degli edifici e delle pertinenze
  • * gli edifici agricoli possono essere alienati separatamente dall'azienda agricola di riferimento, solamente previa approvazione del P.A.P.M.A.A.

34.5. La nuova costruzione per l'agricoltura (il P.A.P.M.A.A.)

34.5.1. Disposizioni generali del P.A.P.M.A.A.

34.5.1.1. Nel territorio rurale, ogni intervento di trasformazione urbanistica, edilizia e funzionale, ovvero ogni intervento che comporti la trasformazione dell'assetto paesaggistico e ambientale, è consentito solo in seguito all'approvazione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A), redatto secondo le prescrizioni seguenti.

34.5.1.2. Il P.A.P.M.A.A. è presentato dall'impreditore agricolo, tramite apposita domanda, che dovrà contenere:

  • * la descrizione della situazione dell'azienda alla data di presentazione del programma di cui al successivo co.34.5.2.2. del P.A.P.M.A.A." del presente articolo;
  • * la descrizione degli interventi programmati di cui al successivo co.34.5.2.3. del presente articolo;
  • * la descrizione degli interventi edilizi eventualmente necessari di cui al successivo co.34.5.2.4. del presente articolo;
  • * la descrizione degli interventi di sistemazione ambientale da realizzare di cui al successivo co.34.5.2.5. del presente articolo;
  • * i tempi e le fasi di attuazione del programma di cui al successivo co.34.5.2.6. del presente articolo.

34.5.1.3. La nuova edificazione di edifici agricoli (abitazioni rurali e annessi), nonché gli ampliamenti eccedenti quelli una tantum di cui al co.34.4.1. del presente articolo, può essere realizzata unicamente nelle aree agricole che permettono tale intervento, ed è disciplinata nel modo seguente:

  • * per i fondi la cui superficie sia inferiore ai minimi fondiari, non è consentita la realizzazione di nuove abitazioni rurali e di annessi agricoli;
  • * l'azienda agricola deve mantenere in produzione le superfici fondiarie minime. Tali superfici sono valide anche nel caso di frazionamenti di aziende, in modo che ciascuna porzione di azienda risultante dal frazionamento sia dotata di una sufficiente dotazione di fabbricati. Nel caso di frazionamenti, anche di solo terreno, effettuati nell'ambito di interventi di ricomposizione aziendale per l'ampliamento di aziende esistenti, si può prescindere da tali parametri solamente attraverso la presentazione, da parte dell'azienda cedente, di un P.A.P.M.A.A. con il quale si dimostri che l'azienda cedente conserva comunque funzionalità tecnico economica, e che l'acquirente è persona fisica o giuridica già intestataria di azienda agricola, che tenda, con tali interventi, ad ampliare ed accorpare la superficie aziendale;
  • * deve essere dimostrata la necessità delle nuove abitazioni rurali per l'uso abitativo degli imprenditori agricoli impegnati nella conduzione del fondo, dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato. Tale dimostrazione deve essere effettuata utilizzando come parametro 1728 ore lavorative annue, corrispondenti al tempo annuo complessivo di un'unità lavorativa uomo (ULU), per ogni unità abitativa, computando anche le unità esistenti. Le 1728 ore lavorative devono essere riferite in modo prevalente alle attività agricole e, solo per la parte residua, alle attività connesse. Al fine di dimostrare che l'edificio è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola, l'imprenditore agricolo deve inoltre soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
    • · essere imprenditore agricolo professionale ai sensi della L.R.45/2007 e avere necessità di risiedere sul fondo;
    • · avere dei familiari coadiuvanti iscritti all'INPS che necessitano di risiedere sul fondo;
    • · avere degli addetti a tempo indeterminato che necessitano di risiedere sul fondo
  • * le nuove abitazioni rurali dovranno essere ispirati alle regole dell'architettura leopoldina in particolare per:
    • · la disposizione degli edifici sul terreno;
    • · i rapporti gerarchici tra i fabbricati e le tipologie architettoniche per ottenere volumetrie compatte e definite, con una evidente prevalenza dei pieni sui vuoti; pertanto non è ammesso l'insediamento di tipo suburbano (villette sparse) e la realizzazione di abbaini, di balconi e terrazzi a sbalzo, di scale esterne appese, di tettoie e di ogni altro elemento architettonico sporgente dalla sagoma dell'edificio;
    • · i materiali e gli elementi tipologici, che dovranno essere confacenti con un corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici, dovranno concorrere allo sviluppo della bio-edilizia e perseguire il risparmio energetico
  • * le nuove abitazioni rurali non possono avere una superficie utile lorda (Slu) maggiore di mq 150, e comunque non deve essere superato il rapporto massimo fra la superficie utile lorda (Slu) edificabile e la superficie aziendale
  • * gli annessi agricoli devono essere realizzati utilizzando materiali e elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale dell'annesso, con particolare riferimento alla edilizia sostenibile, ai fabbricati in legno ed ai fabbricati tradizionali, nonché alla utilizzazione delle energie rinnovabili
  • * in caso di alienazione, anche parziale, dei fondi agricoli valgono le disposizioni di cui alla L.R.1/2005.

34.5.1.4. Il P.A.P.M.A.A. che prevede qualsiasi intervento sugli edifici agricoli dell'azienda, per una superficie utile lorda (Slu) complessiva superiore a 200 mq, ovvero che comporti modifiche allo stato dei luoghi per aree con estensioni superiori a 0,50 ha, acquista valenza di piano attuativo, ai sensi dell'art.65 della L.R.1/2005, e pertanto, oltre alla documentazione di cui ai commi seguenti, deve essere corredato anche dalla documentazione prevista nel Regolamento edilizio per i piani attuativi.

34.5.1.5. Il P.A.P.M.A.A. ha durata decennale. Il P.A.P.M.A.A. può essere modificato su richiesta dell'imprenditore agricolo, a scadenze annuali. Il P.A.P.M.A.A. può essere modificato in ogni tempo per adeguarlo ai programmi comunitari, statali e regionali.

34.5.2. Contenuti del P.A.P.M.A.A.

34.5.2.1. Il P.A.P.M.A.A. dovrà essere composto, oltre che dall'anagrafica aziendale, dai seguenti elementi, necessari per la piena valutazione delle necessità dell'azienda agricola.

34.5.2.2. La descrizione della situazione dell'azienda alla data di presentazione del programma, deve rappresentare lo stato di fatto complessivo dell'azienda, rilevato alla data di presentazione del programma. Pertanto il P.A.P.M.A.A. deve contenere almeno i seguenti elementi:

  • * la superficie fondiaria aziendale, individuata in termini catastali e graficamente rappresentata in scala adeguata, nonché riportata su estratto della carta tecnica regionale in scala di 1:10.000 o in scala più dettagliata se disponibile, con l'indicazione delle parti interessate dal programma aziendale;
  • * la superficie agraria utilizzata, comprensiva degli ordinamenti colturali e delle produzioni unitarie conseguite;
  • * la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell'azienda sulla base dell'ordinamento colturale sopra indicato conformemente alle previsioni di cui all'art.2 dell'allegato A del D.P.G.R.n.6/R/2008 "Regolamento di attuazione del Capo II della L.R.45/2007"
  • * gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali;
  • * gli edifici esistenti con specificazioni in termini di ubicazione, superficie utile lorda (Slu) complessiva e superfici utili, legittimità urbanistico-edilizia, tipologia e caratteristiche costruttive, stato di manutenzione ed effettiva utilizzazione a carattere residenziale o produttivo;
  • * le seguenti risorse paesaggistiche e ambientali, presenti sulle superfici interessate dagli interventi di trasformazione edilizia o colturale programmati:
    • · le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali;
    • · le alberature segnaletiche di confine o di arredo;
    • · gli individui arborei a carattere monumentaleai sensi della normativa vigente;
    • · le formazioni arboree d'argine di ripa o di golena;
    • · i corsi d'acqua naturali o artificiali;
    • · le sistemazioni idrauliche originarie (rete scolante superficiale, drenaggi sotterranei, ecc) intese nella loro funzione fondamentale di salvaguardia idrogeologica e come valore paesaggistico;
    • · le particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti;
    • · i manufatti aventi valore paesaggistico, storico e/o testimoniale censiti dagli enti pubblici territoriali;
    • · la viabilità rurale esistente, specificatamente quella con funzione di fruibilità pubblica individuata nelle tavole "la disciplina del suolo".

per queste ultime, con appositi elaborati, dovranno essere evidenziati gli elementi rispetto ai quali la situazione attuale presenti delle variazioni rispetto alla documentazione cartografica e aerofotografica di maggior dettaglio già disponibile presso la pubblica amministrazione.

34.5.2.3. La descrizione degli interventi programmati, deve rappresentare le necessità dell'azienda per lo svolgimento delle attività agricole, per le attività connesse e per gli interventi di miglioramento ambientale. Pertanto il P.M.A.A. deve contenere almeno i seguenti elementi:

  • * la superficie agraria che si prevede di porre, o di mantenere, a coltura in attuazione del programma, con la descrizione degli ordinamenti colturali e delle produzioni unitarie che si intendono conseguire, evidenziando le modificazioni eventualmente apportate e le pratiche di difesa del suolo correlate;
  • * le eventuali attività programmate connesse a quelle agricole, e il loro rapporto con le tipologie e le caratteristiche produttive aziendali;
  • * la quantità e la qualità degli eventuali interventi di tutela ambientale, atti a minimizzare gli effetti indotti sull'ambiente dalla gestione aziendale, in termini di difesa del suolo, di mantenimento delle sistemazioni agrarie aventi rilevanza paesaggistica, nonché delle risorse ambientali esistenti di cui al co.34.5.2.2. del presente articolo;
  • * la quantità e la qualità degli eventuali interventi di valorizzazione ambientale, atti a favorire la diversità e la complessità ambientale, attraverso l'incremento delle risorse esistenti, anche a fini di ricovero, pastura e riproduzione della fauna selvatica;
  • * la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell'azienda sulla base dell'ordinamento colturale sopra indicato conformemente alle previsioni di cui all'art.2 dell'allegato A del D.P.G.R.n.6/R/2008 "Regolamento di attuazione del Capo II della L.R.45/2007", nonché di impianti, infrastrutture e dotazioni aziendali, necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmati.

34.5.2.4. La descrizione (accompagnata da idonea rappresentazione grafica su copia dell'estratto di mappa catastale) degli interventi edilizi eventualmente necessari, deve indicare gli interventi edilizi previsti per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo, nonché per il potenziamento delle attività agricole. Pertanto il P.A.P.M.A.A. deve contenere almeno i seguenti elementi, in relazione all'intervento edilizio prospettato:

  • * gli edifici esistenti e le relative pertinenze, ritenuti non necessari e non coerenti con le finalità economiche e strutturali del programma, e non più collegati o collegabili, anche con adeguamenti edilizi, all'attività programmata, con la individuazione delle relative pertinenze;
  • * gli edifici da realizzare, in rapporto di stretta funzionalità con gli interventi programmati sui fondi rurali, con specificazioni in termini di ubicazione, superficie utile lorda (Slu), tipologia e caratteristiche costruttive, nonché con l'individuazione delle porzioni di azienda cui ciascun edificio è riferito;
  • * gli edifici esistenti, con l'individuazione delle superfici dell'azienda cui ciascun edificio è funzionale, nonché gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ampliamento e mutamento della destinazione d'uso agricola di cui all'art.43 co.4 della L.R.1/2005, previsti.

34.5.2.5. La descrizione degli interventi di sistemazione ambientale, deve indicare lo stato di conservazione delle risorse ambientali, la presenza di situazioni di degrado o di fattori di rischio, e gli interventi previsti per la loro salvaguardia. Gli interventi obbligatori, previsti dalle normative vigenti, ai fini della prevenzione degli incendi, di difesa idrogeologica e di tutela della fauna e della flora, non sono considerati interventi di sistemazione ambientale.

34.5.2.6. I tempi e le fasi di attuazione del P.A.P.M.A.A. devono essere indicati correlando la realizzazione degli interventi agronomici e degli interventi ambientali, con l'attuazione degli interventi di nuova edificazione o con i mutamenti della destinazione d'uso degli edifici esistenti. La convenzione o l'atto d'obbligo di cui al seguente co.34.5.2.7. dovranno prevedere apposite penali in caso di mancato rispetto della correlazione tra gli interventi fissata dal P.A.P.M.A.A. La realizzazione degli interventi previsti nel programma aziendale può essere differita, senza necessità di modificazione del medesimo e dell'atto d'obbligo o della convenzione connessi, previa comunicazione al comune, fermo restando il mantenimento della correlazione tra gli interventi. Non sono ammesse variazioni nei tempi di realizzazione degli interventi o del loro ordine laddove questi rappresentino garanzia ai sensi della L.R.1/2005. Gli edifici esistenti dichiarati necessari alla conduzione dei fondi agricoli sono utilizzati come previsto dal programma aziendale per tutto il periodo di validità dello stesso, con esclusione di altre utilizzazioni, comprese quelle agrituristiche, salva la possibilità di variazione del programma. Alle eventuali modifiche del programma aziendale devono corrispondere le relative modifiche alle convenzioni o agli atti d'obbligo unilaterali. Previa comunicazione al comune, da inoltrarsi prima della scadenza del termine di validità del programma aziendale, l'azienda può chiederne la proroga ai fini del completamento degli interventi previsti. Nella comunicazione l'azienda deve confermare gli impegni assunti con la convenzione o con l'atto d'obbligo. Il comune può comunicare il proprio motivato avviso contrario alla concessione della proroga nel termine perentorio di sessanta giorni.

34.5.2.7. Gli interventi previsti dal P.A.P.M.A.A. sono soggetti alla sottoscrizione della convenzione, o dell'atto unilaterale d'obbligo, che costituisce l'elemento di garanzia per la realizzazione degli interventi previsti nel P.A.P.M.A.A. La convenzione, o l'atto d'obbligo, deve obbligatoriamente contenere il perimetro delle aree di pertinenza degli edifici oggetto di qualsiasi intervento, da effettuare con riferimento a limiti e confini già esistenti (strade, fossi, ciglionamenti, siepi), e a linee naturali riconoscibili nel territorio, e deve stabilire almeno i seguenti obblighi per il richiedente:

  • * realizzare gli interventi previsti nel programma;
  • * non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti, o recuperati, necessari allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse, per il periodo di validità del programma;
  • * non modificare la destinazione d'uso agricola dei nuovi edifici agricoli, per almeno 20 anni dalla data di ultimazione dei lavori, tale impegno non può essere modificato con le eventuali variazioni del programma;
  • * non alienare, separatamente dagli edifici, le superfici fondiarie minime alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti;
  • * realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici eventualmente non più utilizzabili a fini agricoli;
  • * prestare idonee garanzie per la realizzazione degli interventi di sistemazione ambientale;
  • * assoggettarsi alle sanzioni in caso di inadempimento. In ogni caso le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza;
  • * impegnarsi a rispettare il grado di intensità colturale e/o di impiego del lavoro che hanno determinato le esigenze delle nuove costruzioni (abitazioni rurali e annessi) agricole;
  • * consentire l'uso delle nuove abitazioni rurali esclusivamente alla famiglia dell'imprenditore agricolo o agli addetti a tempo indeterminato.

34.5.3. Le superfici fondiarie minime e il rapporto con gli edifici in relazione al sottosistema ambientale di appartenenza.

34.5.3.1. Le superfici fondiarie riportate nelle tabelle seguenti, suddivise in base ai sottosistemi ambientali del Piano Strutturale, rappresentano la dotazione fondiaria minima, che deve essere mantenuta in produzione per la realizzazione degli interventi di nuova edificazione di edifici agricoli (abitazioni rurali e annessi), attraverso il P.A.P.M.A.A.

34.5.3.2. Il rapporto tra superficie utile lorda (Slu) edificabile e superfici fondiarie, è individuato per ogni sottosistema ambientale e per la classe di ampiezza dell'azienda agricola. Tali parametri sono utilizzabili anche nel caso di frazionamenti di aziende esistenti, in modo che il rapporto tra la superficie utile lorda (Slu) degli edifici agricoli ed ogni ettaro di superficie aziendale, non risulti inferiore ai minimi fondiari in nessuna delle porzioni di azienda risultante dal frazionamento.

34.5.3.3. Le tabelle seguenti esprimono il rapporto tra le superfici fondiarie minime e la superficie utile lorda (Slu) edificabile per gli edifici abitativi rurali e per gli annessi, in relazione al sottosistema ambientale di appartenenza dell'azienda agricola. In particolare nelle tabelle sono riportati i seguenti elementi:

  • * la colonna "A" esprime la classe di ampiezza dell'azienda agricola;
  • * la colonna "B" esprime il rapporto tra la superficie utile lorda (Slu) degli edifici agricoli e gli ettari di superficie aziendale;
  • * la colonna "C" esprime la dotazione media di annessi agricoli per aziende che raggiungono la minima unità colturale;
  • * le colonne "D" ed "E", riportano le tipologie colturali e le superfici fondiarie minime, cui deve essere fatto riferimento per la possibilità di realizzazione di annessi ed abitazioni rurali;
  • * la colonna "F" esprime le tipologie degli interventi ambientali che devono essere considerati prioritari nei diversi sottosistemi ambientali.

34.5.3.4. Per le aziende agricole con terreni di diverso ordinamento colturale la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime previste.

34.5.3.5. Per le aziende biologiche iscritte nell'elenco regionale degli operatori biologici di cui all'art.3 della L.R.49/1997, le superfici fondiarie minime sono ridotte del 30 per cento.

N.B.: La disciplina del presente articolo si integra con quanto disposto da "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" di cui all'art.25 e dall'area agricola di riferimento di cui agli artt.26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 del presente Regolamento.

SOTTOSISTEMA AMBIENTALE DEGLI SPERONI DEL CHIANTI
Rapporto tra edifici e fondo Dotazione di annessi Superfici fondiarie minime Interventi di sistemazione ambientale
A B C D E F
Classe di ampiezza Edifici Mq/ha Annessi Mq/ha Colture ha Tipo d'intervento
Da 2 a 5 ha 87 175 Ortofloricole 0,8 Recupero e ripristino mantenimento di particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti
Mantenimento e miglioramento delle sistemazioni idraulico e agrarie e della rete di scolo superficiale
Mantenimento e miglioramento delle formazioni arboree d'argine di ripa o di golena
Manutenzione e miglioramento della viabilità rurale esistente, specificatamente quella con funzione di fruibilità pubblica, evitando, o , se possibile, rimovendo gli elementi che ne ostacolino la transitabilità
Ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche
Riduzione dei rischi di erosione tramite copertura vegetale per pendenze>30%
Uso di tecniche di ingegneria naturalistica in generale e in special modo per quelle aree dove sono presenti indizi di denudazione ed erosione del suolo
Vivai 1,5
Vigneti 4,0
Frutteti 3,0
Da 5 a 20 ha 60 Oliveto 6,0
Seminativo irriguo 7,0
Seminativi e prati 10,0
Castagneto da frutto 25,0
Oltre 20 ha 34 Pascolo 30,0
Bosco alto fusto misto 50,0
Bosco ceduo 60,0
SOTTOSISTEMA AMBIENTALE DEI PIANALTI
Rapporto tra edifici e fondo Dotazione di annessi Superfici fondiarie minime Interventi di sistemazione ambientale
A B C D E F
Classe di ampiezza Edifici Mq/ha Annessi Mq/ha Colture ha Tipo d'intervento
Da 2 a 5 ha 87 175 Ortofloricole 0,8 Recupero e ripristino mantenimento di particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti
Mantenimento e miglioramento delle sistemazioni idraulico e agrarie e della rete scolante.
Mantenimento e miglioramento delle formazioni arboree d'argine di ripa o di golena
Manutenzione e miglioramento della viabilità rurale esistente, specificatamente quella con funzione di fruibilità pubblica, evitando, o , se possibile, rimovendo gli elementi che ne ostacolino la transitabilità
Ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche
Riduzione dei rischi di erosione tramite copertura vegetale per pendenze>30%
Uso di tecniche di ingegneria naturalistica in generale e in special modo per quelle aree dove sono presenti indizi di denudazione ed erosione del suolo
Conservazione/ reintroduzione della vegetazione di scarpata e delle siepi e macchie di campo, nonché delle alberature non produttive
Vivai 1,5
Vigneti 4,0
Frutteti 3,0
Da 5 a 20 ha 60 Oliveto 6,0
Seminativo irriguo 7,0
Seminativi e prati 10,0
Castagneto da frutto 25,0
Oltre 20 ha 34 Pascolo 30,0
Bosco alto fusto misto 50,0
Bosco ceduo 60,0
SOTTOSISTEMA AMBIENTALE DELLE COLLINE ARGILLOSE
Rapporto tra edifici e fondo Dotazione di annessi Superfici fondiarie minime Interventi di sistemazione ambientale
A B C D E F
Classe di ampiezza Edifici Mq/ha Annessi Mq/ha Colture ha Tipo d'intervento
Fino a 2 ha 100 175 Ortofloricole 0,8 Recupero e ripristino mantenimento di particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti
Mantenimento e miglioramento delle sistemazioni idraulico e agrarie e della rete scolante.
Mantenimento e miglioramento delle formazioni arboree d'argine di ripa o di golena
Manutenzione e miglioramento della viabilità rurale esistente, specificatamente quella con funzione di fruibilità pubblica, evitando, o , se possibile, rimovendo gli elementi che ne ostacolino la transitabilità
Ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche
Riduzione dei rischi di erosione tramite copertura vegetale per pendenze>30%
Uso di tecniche di ingegneria naturalistica in generale e in special modo per quelle aree dove sono presenti indizi di denudazione ed erosione del suolo
Conservazione/ reintroduzione della vegetazione di scarpata e delle siepi e macchie di campo, nonché delle alberature non produttive
Reimpianto di boschi e macchie di campo per favorire la stabilizzazione dei versanti
Reintroduzione della tipologia delle colture a girapoggio e delle colture biologiche tradizionali
Ripristino della sentieristica di collegamento con la città
Vivai 1,5
Vigneti 4,0
Frutteti 3,0
Da 2 a 5 ha 71 Oliveto 6,0
Seminativo irriguo 7,0
Seminativi e prati 10,0
Da 5 a 20 ha 44 Castagneto da frutto 25,0
Pascolo 30,0
Bosco alto fusto misto 50,0
Oltre 20 ha 32 Bosco ceduo 60,0
SOTTOSISTEMA AMBIENTALE DEI FONDOVALLE STRETTI
Rapporto tra edifici e fondo Dotazione di annessi Superfici fondiarie minime Interventi di sistemazione ambientale
A B C D E F
Classe di ampiezza Edifici Mq/ha Annessi Mq/ha Colture ha Tipo d'intervento
Fino a 2 ha 100 175 Ortofloricole 0,8 Recupero e ripristino mantenimento di particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti
Mantenimento e miglioramento delle sistemazioni idraulico e agrarie e della rete scolante.
Mantenimento e miglioramento delle formazioni arboree d'argine di ripa o di golena
Manutenzione e miglioramento della viabilità rurale esistente, specificatamente quella con funzione di fruibilità pubblica, evitando, o , se possibile, rimovendo gli elementi che ne ostacolino la transitabilità
Ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche
Riduzione dei rischi di erosione tramite copertura vegetale per pendenze>30%
Uso di tecniche di ingegneria naturalistica in generale e in special modo per quelle aree dove sono presenti indizi di denudazione ed erosione del suolo
Conservazione/ reintroduzione della vegetazione di scarpata e delle siepi e macchie di campo, nonché delle alberature non produttive
Minimizzazione degli impatti visivi causate dalla presenza di opere esistenti
Vivai 1,5
Vigneti 4,0
Frutteti 3,0
Da 2 a 5 ha 71 Oliveto 6,0
Seminativo irriguo 7,0
Seminativi e prati 10,0
Castagneto da frutto 25,0
Da 5 a 20 ha 44 Pascolo 30,0
Bosco alto fusto misto 50,0
Bosco ceduo 60,0
SOTTOSISTEMA AMBIENTALE DEI FONDOVALLE LARGHI
Rapporto tra edifici e fondo Dotazione di annessi Superfici fondiarie minime Interventi di sistemazione ambientale
A B C D E F
Classe di ampiezza Edifici Mq/ha Annessi Mq/ha Colture ha Tipo d'intervento
Fino a 2 ha 100 191 Ortofloricole 0,8 Recupero, ripristino e mantenimento di particolari sistemazioni agrarie, quali muretti, e delle colture agrarie storiche
Mantenimento e miglioramento delle sistemazioni idraulico e agrarie e della rete scolante
Mantenimento e miglioramento delle formazioni arboree d'argine di ripa o di golena
Manutenzione e miglioramento della viabilità rurale esistente, specificatamente quella con funzione di fruibilità pubblica, evitando, o , se possibile, rimovendo gli elementi che ne ostacolano la transitabilità
Ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche
Minimizzazione degli impatti visivi causati dalla presenza di opere esistenti incongrue
Vivai 1,5
Vigneti 4,0
Frutteti 3,0
Oliveto 6,0
Seminativo irriguo 7,0
Da 2 a 10 ha 45 Seminativi e prati 10,0
Castagneto da frutto 25,0
Bosco alto fusto misto 50,0
Bosco ceduo 60,0

34.5bis. La nuova costruzione per l'agricoltura: gli annessi agricoli non soggetti al P.A.P.M.A.A.

34.5bis.1. La nuova edificazione di annessi agricoli non è sottoposta al rispetto delle superfici fondiarie minime di cui all'art.34.5. del presente Regolamento nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:

  • * allevamento intensivo di bestiame
  • * trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento
  • * acquacoltura
  • * allevamento di fauna selvatica
  • * cinotecnica
  • * allevamenti zootecnici minori.

34.5bis.2. La costruzione di nuovi annessi agricoli di cui al co.34.5bis.1 del presente articolo, deve comunque essere commisurata alle dimensioni dell'attività dell'azienda nel rispetto delle vigenti normative relative alle attività riportate.

34.5bis.3. La costruzione di nuovi annessi agricoli di cui al co.34.5bis.1. del presente articolo, deve essere realizzata unicamente nelle aree agricole che permettono la costruzione di nuovi annessi agricoli e secondo la seguente disciplina:

  • * per i fondi di superficie superiore alla metà dei minimi fondiari, è consentita la realizzazione di nuovi annessi agricoli, in misura proporzionale all'estensione fondiaria;
  • * per i fondi di superficie inferiore alla metà dei minimi fondiari, non è consentita la realizzazione di annessi agricoli.

e previa variante al presente Regolamento Urbanistico che dovrà definire le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli annessi in rapporto alle attività previste.

34.5bis.4. La costruzione di nuovi annessi agricoli eccedenti le capacità produttive dell'azienda, deve essere realizzata unicamente nelle aree agricole che permettono la costruzione di nuovi annessi agricoli e previa variante al presente Regolamento Urbanistico che dovrà definire le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli annessi in rapporto alle attività previste.

34.6. I manufatti precari, le serre temporanee e con copertura stagionale e gli annessi agricoli amatoriali di cui all'art.41, co.5 della L.R.1/2005

34.6.1.1. L'istallazione di manufatti precari di cui all'art.41, co.8 della L.R.1/2005, per lo svolgimento delle attività ammesse nel territorio rurale, è consentita nella misura di un (1) manufatto per ciascun fondo agricolo previa demolizione di tutti i manufatti precari incongrui presenti nel fondo ed alle seguenti condizioni:

  • * i manufatti devono essere semplicemente appoggiati a terra, tramite opere di ancoraggio che non comportino alcuna modificazione morfologica sostanziale dello stato dei luoghi (non è consentito alcun genere di fondazione);
  • * i manufatti devono essere realizzati con i materiali previsti e con le caratteristiche costruttive e di ingombro di seguito descritte:
    • · struttura verticale in legno, con copertura in legno o ferro;
    • · tamponature, eventuali, in legno;
    • · altezza media non superiore a 2,40 m e superficie coperta non superiore a 18 mq;
    • · altezza media non superiore a 3.20 m e superficie coperta non superiore a 36 mq qualora l'azienda agricola non possieda le superfici fondiarie minime per la costruzione di annessi agricoli;
    • · eventuali portici, tettoie o pensiline sono comprese nelle superfici sopra richiamate;
    • · devono essere realizzati in modo tale da limitare l'impatto visivo, adottando soluzioni progettuali che favoriscano il corretto inserimento nel contesto;
  • * tali manufatti non potranno essere utilizzati quali ricovero per animali da cortile.

34.6.1.2. I manufatti precari, di cui al co.34.6.1.1., non sono conteggiabili in termini di superficie coperta, di volume o superficie utile lorda e non potranno essere localizzati in aree disciplinate dal D.Lgs.42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

34.6.2.1. Per le aziende agricole è consentita l'istallazione, oltre ai manufatti precari di cui sopra, anche di serre con copertura stagionale, che possono essere mantenute per un periodo di tempo pari a quello del ciclo produttivo, ancorché superiore all'anno. Le serre con copertura stagionale o comunque destinate ad essere mantenute per un periodo superiore all'anno possono essere realizzate alle seguenti condizioni:

  • * il materiale utilizzato deve consentire il passaggio della luce;
  • * l'altezza massima non deve superare i 4 m in gronda e i 7 m al culmine (nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine);
  • * le distanze minime non devono essere inferiori a:
    • · m.5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;
    • · m.10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 m qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;
    • · m.3 dal confine se l'altezza massima al culmine è superiore a 5 m; 1 m se questa altezza è uguale o inferiore a 5 m;
    • · distanze minime dalle strade pubbliche secondo quanto previsto dal codice della strada.

34.6.2.2. Le serre con caratteristiche diverse da quelle di cui al comma precedente, sono assimilate agli annessi agricoli di cui agli artt.34.5. e 34.5bis. del presente Regolamento.

34.6.3.1. Gli annessi agricoli di cui all'articolo 41, co.5 della L.R.1/2005 sono gli annessi destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli necessari per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole.

34.6.3.2. L'installazione degli annessi di cui al co.34.6.3.1. è consentita a condizione che non comporti alcuna modificazione della morfologia dei luoghi e che tali annessi non abbiano opere di fondazione, escluse soltanto quelle di ancoraggio, non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo e devono essere realizzati con i materiali previsti e con le caratteristiche costruttive e di ingombro di seguito descritte:

  • · struttura verticale in legno, con copertura in legno o ferro;
  • · tamponature, eventuali, in legno;
  • · altezza media non superiore a 2,40 m e superficie coperta non superiore a 18 mq per ricovero di attrezzi manuali o altezza media non superiore a 3.20 m e superficie coperta non superiore a 28 mq per ricovero macchine agricole e animali il cui possesso deve essere documentato;
  • · eventuali portici, tettoie o pensiline sono comprese nelle superfici sopra richiamate;
  • · devono essere realizzati in modo tale da limitare l'impatto visivo, adottando soluzioni progettuali che favoriscano il corretto inserimento nel contesto.

34.6.3.3. L'installazione degli annessi di cui al co.34.6.3.1. è subordinata alla sottoscrizione da parte dell'avente titolo di un impegno alla rimozione dell'annesso al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà del fondo o di parti di esso con atti tra vivi.

Fermo restando quanto sopra riportato, è consentito derogare dalle dimensioni massime riguardanti l'altezza media e la superficie coperta solo nei casi in cui si intendano realizzare annessi per il ricovero di cani da caccia quando tale attività venga esercitata da associazioni venatorie e da squadre di cacciatori riconosciute dalle normative regionali in materia.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:14