Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

co.61.1.5 area di trasformazione "VIA LEOPARDI 2" (AT_P19)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 5.161

2. superficie fondiaria (Sf): mq 4.520

3. superficie utile lorda (Slu): mq 3.100*

4. superficie utile lorda incrementata (Slu ): mq -

5. superficie destinata a verde pubblico attrezzato e piazze (S/vp/r)

5.1. verde pubblico: mq -

5.2. piazza pavimentata: mq -

6. superficie destinata a parcheggi pubblici (S/pp/r) : mq 641

7. superficie destinata a strade e verde di arredo stradale (S/st/r)

7.1. strada: mq -

7.2. verde di arredo stradale: mq -

8. numero di piani (Np): nº 2

9. altezza massima (Hmax): mt 8

10. destinazioni d'uso prevalenti ed escluse: per la disciplina delle destinazioni d'uso vedi co.57.6.2. del presente regolamento, è comunque esclusa la localizzazione della destinazione d'uso industriale e artigianale (Ia) definite di prima classe dall'art.216 del R.D.n.1265/1934, ed espressamente elencate nel decreto ministeriale del 05.09.1994, fermo restando quanto disposto al quinto comma dello stesso articolo.

11. modalità di attuazione: intervento edilizio diretto convenzionato

12. obiettivi di progetto: Completamento del tessuto urbano verso via Leopardi. Realizzazione di parcheggi pubblici lungo via Leopardi.

13. note: La superficie utile lorda può essere impiegata come sommatoria della slu utilizzata nell'hmax (8 m) a destinazione produttiva più 2 piani (al massimo) destinati ad altro uso. *La slu deriva dalla variante al Regolamento Urbanistico n.7 approvata con Del. C.C. n.101 del 24/10/2005.

14. infrastrutture a rete e raccolta dei rifiuti: L'allacciamento alla dorsale principale della rete dell'acquedotto esistente dovrà essere realizzato con tubazioni minime DN150. All'interno del resede di pertinenza degli edifici dovrà essere predisposta un'area dedicata alla raccolta dei rifiuti urbani o ad essi assimilati.

15. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

16. fattibilità idraulica: Non sono dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. In caso di edificazione e urbanizzazione devono comunque essere individuati i necessari accorgimenti per limitare l'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di non gravare sul sistema fognario esistente.

17. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:14