Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.56 le condizioni generali e le schede norma

56.1. Gli interventi sugli edifici di valore storico che insistono nelle aree agricole, ai quali il Regolamento Urbanistico assegna un ruolo rilevante nel processo di conservazione e valorizzazione del paesaggio agrario del territorio rurale, sono disciplinati in differenti schede norma.

56.2. Ogni edificio di valore storico, o complesso edilizio di valore storico, è individuato nelle tavole della "disciplina del suolo" con apposita grafia che rinvia alla corrispondente scheda norma. Tali schede norma sono collocate nell'allegato "il rilievo e il progetto degli edifici di valore storico architettonico del territorio rurale". Attraverso le schede norma, il Regolamento Urbanistico definisce e documenta i caratteri del valore storico-architettonico degli edifici e detta prescrizioni ed indicazioni atte a disciplinare la compatibilità degli interventi di conservazione e valorizzazione degli stessi.

56.3. Le schede norma degli edifici di valore storico contengono:

  • * descrizione morfologica e tipologica:
    • · accessibilità;
    • · pertinenza;
    • · articolazione volumetrica;
    • · uso attuale;
  • * descrizione delle caratteristiche fisiche:
    • · stato di conservazione;
    • · scatola muraria;
    • · copertura;
    • · aperture ed infissi;
  • * descrizione degli elementi rilevanti e delle compatibilità:
    • · elementi di pregio;
    • · modifiche e manomissioni;
    • · note aggiuntive;
  • * prescrizioni per gli interventi:
    • · tipi di interventi sugli edifici;
    • · tipi di interventi sull'area di pertinenza;
    • · note aggiuntive.

56.4. Gli interventi sugli edifici e sulle pertinenze dovranno obbligatoriamente tener conto, oltre a quanto disciplinato in ogni scheda norma, anche di quanto contenuto:

  • * nella "disciplina del suolo. il territorio rurale", di cui al capo 2 del titolo II del presente Regolamento;
  • * nelle "disposizioni specifiche. guida agli interventi sugli edifici storici", di cui al capo 1 del titolo III del presente Regolamento.

56.5. Per questi edifici la disciplina del mutamento della destinazione d'uso è regolata dalle seguenti disposizioni:

  • * per gli edifici non agricoli, definiti al co.34.1.2.1. del presente Regolamento, è consentito il mutamento della destinazione d'uso, nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalenti ed escluse nel territorio rurale di cui all'art.25 "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" del presente Regolamento;
  • * per gli edifici agricoli deruralizzati, definiti al co.34.1.2.2. del presente Regolamento, è consentito il mutamento della destinazione d'uso agricola esistente, nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalenti ed escluse nel territorio rurale di cui all'art.25 "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" del presente Regolamento. Tale intervento è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione, che dovrà contenere il perimetro delle aree dipertinenza degli edifici. Il perimetro dovrà avere chiari riferimenti a limiti e confini già esistenti (strade, fossi, ciglionamenti, siepi), e dovrà escludere rigide conformazioni geometriche. A seconda delle dimensioni dell'area di pertinenza si potranno verificare i seguenti casi:
    • · nel caso di aree di pertinenza di dimensioni superiori ad un ettaro la convenzione impegna i proprietari alla realizzazione di interventi di sistemazione ambientale. Tali interventi devono rispettare l'assetto generale dei luoghi mantenendo le sistemazioni agrarie esistenti e non creando soluzioni di continuità fra le aree di pertinenza ed il contesto, per evitare la formazione di nuclei residenziali da questo separati fisicamente, (recinzioni, siepi, alberature, ecc);
    • · nel caso di aree di pertinenza di dimensioni inferiori ad un ettaro non avrà luogo la sottoscrizione della convenzione, ma saranno previamente corrisposti gli specifici oneri di urbanizzazione;
  • * per gli edifici agricoli, definiti al co.34.1.2.3. del presente Regolamento, è consentito il mutamento della destinazione d'uso, nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalenti ed escluse nel territorio rurale di cui all'art.25 "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" del presente Regolamento. Tale intervento è subordinato all'approvazione del P.A.P.M.A.A., ed al rispetto delle superfici fondiarie minime.

56.6.1. Qualora nelle schede norma siano previsti interventi di Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr) questi dovranno essere attuati tramite intervento edilizio diretto. Tali interventi non dovranno prevedere spostamenti significativi della collocazione dell'edificio esistente e, qualora il progetto preveda la realizzazione di piani interrati, seminterrati e di sottotetti, questi saranno considerati capacità edificatoria ed incideranno, pertanto, nel calcolo della superficie utile lorda (Slu) ricostruita.

56.6.2. Gli interventi di Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr) dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale.

56.6.3. Gli interventi di Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr) dovranno essere ispirati alle regole dell'architettura leopoldina in particolare per:

  • * la disposizione degli edifici sul terreno;
  • * i rapporti gerarchici tra i fabbricati e le tipologie architettoniche in modo da ottenere volumetrie compatte e definite, con una evidente prevalenza dei pieni sui vuoti; pertanto non è ammesso l'insediamento di tipo suburbano (villette sparse) e la realizzazione di abbaini, di balconi e terrazzi a sbalzo, di scale esterne appese, di tettoie e di ogni altro elemento architettonico sporgente dalla sagoma dell'edificio.;

56.7. In ogni caso, non è consentito aumentare la superficie coperta degli edifici.

56.8. Nelle pertinenze degli edifici è ammessa la realizzazione di piscine secondo le prescrizioni e le modalità contenute nel Regolamento Edilizio purché siano salvaguardate le caratteristiche tipo-morfologiche e storico-architettoniche degli edifici.

56.9. La disciplina delle scheda norma del presente articolo permane anche dopo il completamento degli interventi previsti. Nel caso in cui in queste schede norma siano presenti nuovi edifici oggetto di ricostruzione a seguito di demolizione l'intervento ammesso sarà la Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2).

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:14