Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.47 i distributori di carburante

47.1. Sono le aree destinate agli impianti stradali di distributori carburanti per autotrazione.

47.2. Le aree destinate a impianti di distribuzione carburanti esistenti sono indicate sulle tavole "la disciplina del suolo" del presente Regolamento con proprio simbolo grafico.

47.3.4. I progetti edilizi relativi ad interventi su queste aree dovranno tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico, nonché di inserimento e arredo urbano.

47.5. Le nuove infrastrutture destinate ad impianti stradali di distributori carburanti dovranno osservare, ai sensi della L.R.28/2005, unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio e non sono consentite nei seguenti tessuti:

  • * tessuto d'impianto medioevale (T1);
  • * tessuto storico consolidato lungo l'allineamento stradale (T2);

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:14