Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.29 le aree agricole boscate (A4)

29.1. Descrizione dell'area:

29.1.1. Le aree agricole boscate sono costituite da tutte le aree coperte da boschi ed individuate nella tavola 8 del Piano Strutturale, ad eccezione dei "boschi di pregio" di cui all'art.26 del presente capo.

29.2. Gli interventi consentiti ed esclusi:

29.2.1. Nelle aree agricole boscate sono valide le seguenti disposizioni specifiche:

  • * sono consentite le trasformazioni funzionali per l'ordinaria coltivazione dei suoli e per le altre attività agricole primarie, quali le attività silvicolturali;
  • * sono consentite le trasformazioni fisiche e funzionali degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti;
  • * è consentita la realizzazione di manufatti precari, di cui al co.34.6. del presente capo;
  • * è consentita la realizzazione di impianti tecnologici di modesta entità e di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili fino a 200 KW (gli impianti eolici dovranno avere al massimo le seguenti caratteristiche: altezza massima 8 metri, potenza massima prodotta 8 KW). I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico. Al termine del periodo di utilizzazione tali manufatti dovranno essere rimossi
  • * è consentita la manutenzione degli elementi viari esistenti e degli spazi di sosta;
  • * è consentita la realizzazione di opere di sostegno per il contenimento di comprovate aree che si presentino instabili. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico
  • * sono consentiti la manutenzione ed il ripristino delle recinzioni esistenti;
  • * è consentita la realizzazione di nuove recinzioni, secondo le seguenti tipologie:
    • · muretti a secco, di altezza non superiore a 1,50 metri, ove preesistano;
    • · reti metalliche sorrette da pali in ferro, di altezza non superiore a 1,50 metri;
    • · fili metallici sorretti da pali in legno, di altezza non superiore a 1,50 metri;
    • · siepi di specie arbustive tipiche locali;
    • · sono consentite altre tipologie di recinzioni solamente in osservanza di normative specifiche. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico.
  • * è consentito il computo delle aree per il raggiungimento dei minimi fondiari;
  • * è esclusa la realizzazione di nuove costruzioni (abitazioni rurali e annessi agricoli);
  • * è esclusa la realizzazione di autorimesse interrate e seminterrate, ai sensi della L. 122/1989;
  • * è esclusa la realizzazione di serre e di serre con copertura stagionale;
  • * è esclusa l'attività vivaistica.

29.2.2. Per quanto riguarda la gestione silvicolturale si rimanda ai piani di gestione forestale e ai piani di coltivazione, secondo quanto disposto dall'allegato "E" del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia.

N.B.: La disciplina del presente articolo si integra con quanto disposto da "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" di cui all'art.25 e da "le costruzioni nelle aree agricole" di cui all'art.34 del presente Regolamento.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:14