Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Argomenti
Art.27 le aree agricole terrazzate storiche di particolare valore ambientale e paesistico (A2)
27.1. Descrizione dell'area:
27.1.1. Le aree agricole terrazzate storiche di particolare valore ambientale e paesistico, sono costituite dall'invariante strutturale "i terrazzamenti ed i ciglionamenti", individuata nella tavola 26 del Piano Strutturale.
27.2. Gli interventi consentiti ed esclusi:
27.2.1. Indipendentemente dalle attività svolte, sulle aree agricole terrazzate storiche di particolare valore ambientale e paesistico, è comunque prescritta la conservazione, il ripristino e la valorizzazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti esistenti.
27.2.2. Nelle aree agricole terrazzate storiche di particolare valore ambientale e paesistico, sono valide le seguenti disposizioni specifiche:
- * sono consentite le trasformazioni funzionali per l'ordinaria coltivazione dei suoli e per le altre attività agricole primarie;
- * sono consentite le trasformazioni fisiche e funzionali degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti;
- * è consentita la realizzazione di annessi agricoli unicamente per che presentano una estensione fondiaria delle aree terrazzate superiore a 1,5 ha. Tali annessi dovranno avere le seguenti caratteristiche tipologiche e architettoniche:
- · superficie coperta massima mq. 6,00;
- · fronte minore di larghezza non superiore a 2,50 metri;
- · altezza al colmo non superiore a 2,40 metri;
- · copertura a capanna realizzata in coppi ed embrici o con tecniche analoghe con pari risultato formale;
- · struttura in muratura realizzata con pietrame;
- · parete tergale coincidente con il muro di retta a monte;
- · limitate aperture nella parete a valle;
- * è consentita la realizzazione di manufatti precari, di cui al co.34.6. del presente capo;
- * è consentita la realizzazione di impianti tecnologici di modesta entità e di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili fino a 200 KW (gli impianti eolici dovranno avere al massimo le seguenti caratteristiche: altezza massima 8 metri, potenza massima prodotta 8 KW). I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico. Al termine del periodo di utilizzazione tali manufatti dovranno essere rimossi
- * è consentita la manutenzione degli elementi viari esistenti e degli spazi di sosta;
- * è consentita la realizzazione di opere di sostegno per il contenimento di comprovate aree che si presentino instabili. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico
- * sono consentiti la manutenzione ed il ripristino delle recinzioni esistenti;
- * è consentita la realizzazione di nuove recinzioni, secondo le seguenti tipologie:
- · muretti a secco, di altezza non superiore a 1,50 metri, ove preesistano;
- · reti metalliche sorrette da pali in ferro, di altezza non superiore a 1,50 metri;
- · fili metallici sorretti da pali in legno, di altezza non superiore a 1,50 metri;
- · siepi di specie arbustive tipiche locali;
- · sono consentite altre tipologie di recinzioni solamente in osservanza di normative specifiche. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto di rilevante valore ambientale e paesistico.
- * è consentito il computo delle aree per il raggiungimento dei minimi fondiari;
- * è esclusa la realizzazione di nuove costruzioni (abitazioni rurali);
- * è esclusa la realizzazione di autorimesse interrate e seminterrate, ai sensi della L. 122/1989;
- * è esclusa la realizzazione di serre e di serre con copertura stagionale;
- * è esclusa l'attività vivaistica e di albicoltura da legno;
- * è esclusa la localizzazione di nuovi campeggi.
N.B.: La disciplina del presente articolo si integra con quanto disposto da "le condizioni generali per gli interventi nel territorio rurale" di cui all'art.25 e da "le costruzioni nelle aree agricole" di cui all'art.34 del presente Regolamento.