Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.23 il tessuto produttivo generato dai piani per insediamenti produttivi (T6)

23.1. Descrizione

23.1.1. Il tessuto è costituito dalle principali aree produttive di Montevarchi, sorte in epoca recente in seguito a piani unitari e dislocate nel fondovalle in zone appositamente dedicate.

23.1.2. L'obiettivo principale del Regolamento Urbanistico è quello di consolidare la funzione produttiva, anche localizzando altre funzioni compatibili (commerciale, direzionale, ecc.), e di escludere, pertanto, la residenza, in modo da circoscrivere le aree "produttive" del comune di Montevarchi.

23.1.3. Il tessuto produttivo generato dai piani per insediamenti produttivi è considerato zona territoriale omogenea "D" ai sensi del D.M.1444/1968.

23.2. Destinazione d'uso prevalente e destinazioni d'uso escluse:

23.2.1. La destinazione d'uso prevalente è quella Industriale e Artigianale (Ia);

23.2.2. Le destinazioni d'uso escluse sono:

  • * Commerciale in grandi strutture di vendita (Co3) di cui all'art.14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di parcheggi" del presente Regolamento, anche nelle forme aggregate (Co4c, Co4d)
  • * Residenziale (Re).

23.3. Tipi d'intervento sugli edifici:

23.3. Il tipo d'intervento caratterizzante il tessuto è la Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2).

23.3.2. Gli edifici sui quali sono consentiti tipi d'intervento diversi da quello caratterizzante il tessuto sono espressamente individuati nelle tavole "la disciplina del suolo".

23.3.3. Sono ammessi frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari esistenti. Per la realizzazione di questi interventi è richiesto il rispetto dei parametri per parcheggi privati di cui alla L.122/89.

23.3.4. I frazionamenti e gli accorpamenti delle unità immobiliari esistenti, gli interventi Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr) e di Nuova edificazione, finalizzati alla realizzazione di edifici Industriali e/o Artigianali (Ia), dovranno prevedere la realizzazione di una fascia alberata circostante il lotto, costituita da specie tipiche locali di alto fusto, che assuma il ruolo di schermo visivo.

23.4. Parametri urbanistici:

23.4.1. Per gli interventi sugli edifici esistenti e/o per la realizzazione delle opere pertinenziali sono ammessi aumenti della superficie utile lorda (Slu) fino ai seguenti parametri urbanistici, con la precisazione che il parametro altezza massima (Hmax) è riferito alle destinazioni d'uso descritte al co.17.3.2.2:

  • * Rc = 60%;
  • * Ipf = 25%;
  • * Hmax = 8 mt;
  • * Distanza dai confini= 8 mt. È ammessa la realizzazione di manufatti sul confine solo nel caso che siano adibiti a portineria. In questo caso è obbligatorio il mantenimento di tale uso.

Tali aumenti della superficie utile lorda (Slu) sono ammessi a condizione che siano realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale e che contribuiscano al riordino morfologico del tessuto.

23.4.2. Sugli edifici con tipo di intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2), in alternativa agli incrementi di cui al co.23.4.1., sono ammessi interventi di Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr) a parità della superficie utile lorda virtuale (Sluv), nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalenti ed escluse, e dei seguenti parametri urbanistici, con la precisazione che i parametri numero di piani (Np) e altezza massima (Hmax) sono riferiti alle destinazioni d'uso descritte al co.17.3.2.2:

  • * Rc = fino ad esaurimento della Slu virtuale, e comunque non superiore al 60%;
  • * Ipf = 25%;
  • * Hmax = 8 mt;
  • * Np = fino ad esaurimento della Sluv e comunque non superiore a 4 piani fuori terra;
  • * Distanze dai confini = 8 mt. È ammessa la realizzazione di manufatti sul confine solo nel caso che siano adibiti a portineria. In questo caso è obbligatorio il mantenimento di tale uso.

ed inoltre, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

  • * è prescritto l'allineamento del fronte strada con gli edifici adiacenti, anche in deroga alla distanza dal confine della strada
  • * i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale.

23.5. Opere pertinenziali ammesse e opere pertinenziali escluse:

23.5.1. Non è ammessa la realizzazione di opere pertinenziali così come definite dal Regolamento Edilizio.

23.5.2. È consentita la realizzazione di volumi tecnici come definiti dal Regolamento Edilizio.

23.5.3. È consentita la realizzazione di parcheggi sulla copertura dei fabbricati, a condizione che la rampa di accesso ed i posti auto siano adeguatamente schermati all'interno della cortina muraria dell'edificio.

23.5.4. È consentita la realizzazione di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili.

N.B.:La disciplina del presente articolo si integra con quanto disposto da "le condizioni generali sugli interventi del territorio urbanizzato" di cui all'art.17 del presente Regolamento.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:14