Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.19 il tessuto storico consolidato lungo l'allineamento stradale (T2)

19.1. Descrizione:

19.1.1. È il tessuto che si è originato ai margini del nucleo storico medievale, precedentemente all'attuazione del PRG del 1924. Si tratta di aree sature a prevalente destinazione residenziale, caratterizzate da edifici allineati lungo le principali direttrici storiche di collegamento con le città di Arezzo e Firenze e con l'Arno. Nel tessuto sono compresi gli edifici dell'espansione edilizia dei primi anni del novecento, prevalentemente in stile "liberty", disposti in aderenza alle cortine edilizie esistenti lungo il bordo stradale o isolati nel lotto. Nel tessuto sono compresi, inoltre, quei nuclei residenziali isolati presenti nel territorio rurale nei dintorni del Capoluogo, che presentano edifici meritevoli di tutela.

19.1.2. Obiettivo del Regolamento Urbanistico è quello di favorire la conservazione delle caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici meritevoli di tutela e di permettere la trasformazione degli edifici, o delle parti del tessuto che nel tempo sono stati modificati, con interventi di recupero mirati alla riqualificazione dello stato dei luoghi e alla realizzazione di spazi pubblici.

19.1.3. Il tessuto storico consolidato lungo l'allineamento stradale è considerato zona territoriale omogenea "A" ai sensi del D.M.1444/1968.

19.2. Destinazione d'uso prevalente e destinazioni d'uso escluse:

19.2.1. La destinazione d'uso prevalente è quella Residenziale (Re).

19.2.2. Le destinazioni d'uso escluse sono:

  • * Commerciale in grandi strutture di vendita (Co3) di cui all'art.14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di parcheggi" del presente Regolamento, anche nelle forme aggregate (Co4c, Co4d);
  • * Commerciale all'ingrosso (Ci)
  • * Industriale e Artigianale (Ia) definite di prima classe dall'art.216 del R.D.n.1265/1934, ed espressamente elencate nel decreto ministeriale del 05.09.1994, fermo restando quanto disposto al quinto comma dello stesso articolo;

19.2.3. La possibilità di realizzare attività commerciali in medie strutture di vendita (Co2), anche nelle forme aggregate (Co4a, Co4b), è consentita unicamente negli interventi sottoposti a piano di recupero. Tale possibilità è subordinata al reperimento della dotazione di parcheggi, così come previsto all'art.14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di parcheggi" del presente Regolamento e dalle normative vigenti.

19.3. Tipi d'intervento sugli edifici:

19.3.1. Il tipo d'intervento caratterizzante il tessuto è il Risanamento Conservativo (Rc).

19.3.2. Gli edifici sui quali sono consentiti tipi d'intervento diversi da quello caratterizzante il tessuto sono espressamente individuati nelle tavole "la disciplina del suolo".

19.3.3. Sono ammessi frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari esistenti, purché siano compatibili con la tipologia edilizia, non riducano le parti a comune degli edifici, non generino, nei casi di frazionamenti di unità immobiliari residenziali, monolocali con tagli inferiori a 45 mq e alloggi con tagli inferiori a 60 mq, e vengano eseguiti secondo le disposizioni della "guida agli interventi sugli edifici storici" di cui al capo 1 del titolo III "le discipline specifiche"del presente Regolamento. Per quest'ultimo intervento non è richiesto il rispetto dei parametri per parcheggi privati di cui alla L.122/89.

19.3.4. Qualsiasi intervento sugli edifici del tessuto con categoria d'intervento Restauro (R) e Risanamento conservativo (Rc), dovrà essere effettuato secondo le disposizioni della "guida agli interventi sugli edifici storici" di cui al capo 1 del titolo III "le discipline specifiche"del presente Regolamento.

19.3.5. Qualora il rialzamento del sottotetto, ammesso con la Ristrutturazione edilizia di tipo 1 e di tipo 2 (Re1 e Re2), interessi edifici con fronti caratterizzati da una regola compositiva ordinata e riconoscibile, è prescritto il mantenimento degli elementi che determinano tale regola e la loro riproposizione anche nelle parti di nuova realizzazione.

19.4. Parametri urbanistici:

19.4.1. Per gli interventi sugli edifici esistenti e/o per la realizzazione delle opere pertinenziali sono validi i seguenti parametri urbanistici, con la precisazione che il parametro numero di piani (Np) è riferito alle destinazioni d'uso descritte al co.17.3.2.2:

  • * Slu = pari a quella esistente, ovvero è consentito l'incremento una tantum di 9 mq per ogni unità immobiliare di edifici con categoria di intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 1 e di tipo 2 (Re1 e Re2)
  • * Rc = 70%;
  • * Ipf = 25%;
  • * Np = pari a quello esistente, ovvero è consentito solo l'incremento ammesso con gli interventi di Ristrutturazione edilizia di tipo 1 e di tipo 2 (Re1 e Re2).

19.4.2. Sugli edifici con tipo di intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2), in alternativa agli incrementi di cui al co.19.4.1., sono ammessi interventi di Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr) a parità di superficie utile lorda virtuale (Sluv), nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalente ed escluse e dei seguenti parametri urbanistici, con la precisazione che il parametro numero di piani (Np) è riferito alle destinazioni d'uso descritte al co.17.3.2.2:

  • * Rc = 70%;
  • * Ipf = 25%;
  • * Np = fino ad esaurimento della Sluv e comunque non superiore a 3 piani fuori terra;
  • * Distanza dai confini = 5 mt. (qualora non si costruisca sul confine);

ed inoltre, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

  • * è prescritto l'allineamento del fronte strada con gli edifici adiacenti, anche in deroga alla distanza dalla strada;
  • * è consentita l'edificazione in aderenza agli edifici esistenti (qualora l'area d'intervento sia caratterizzata da un edificato che presenta questa caratteristica);
  • * i nuovi edifici dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal "Regolamento per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale in edilizia" approvato con atto separato dall'Amministrazione comunale.

19.5. Opere pertinenziali ammesse e opere pertinenziali escluse:

19.5.1. Sono ammesse le opere pertinenziali così come definite dal Regolamento Edilizio, nel rispetto dei parametri urbanistici di cui al precedente co.19.4.2. del presente articolo.

19.5.2. I manufatti adibiti a funzioni accessorie possono essere realizzati anche sul confine di proprietà ad esclusione del confine su spazi e percorsi pubblici.

19.5.3. La realizzazione di nuove autorimesse pertinenziali fuori terra è ammessa solamente per gli edifici con tipo di intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 1 e di tipo 2 (Re1 e Re2).

19.5.4. È comunque esclusa la realizzazione delle autorimesse interrate o seminterrate.

19.5.5. È consentita la realizzazione di manufatti finalizzati all'utilizzazione di energie rinnovabili. I manufatti dovranno comunque avere caratteristiche tali da inserirsi in maniera adeguata nel contesto circostante.

N.B.:La disciplina del presente articolo si integra con quanto disposto da "le condizioni generali sugli interventi del territorio urbanizzato" di cui all'art.17 del presente Regolamento.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:14