Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.59 bis il registro dei crediti edilizi

59 bis.1. Il registro dei crediti edilizi certifica la consistenza in termini di volume, e la destinazione d'uso, degli edifici esistenti sottoposti a demolizione, espressamente individuati nelle aree di trasformazione sottoposte a scheda norma AT_S e di recupero AR ricadenti nell'"ambito della città consolidata" individuata nella tavola 1 del Piano Strutturale, di cui si intende operare la demolizione prima della attuazione della scheda norma.

59 bis.2. L'iscrizione sul registro dei crediti edilizi di cui al co.59 bis.1. avviene successivamente all'espletamento della verifica della legittimità urbanistico edilizia del manufatto da demolire, alla definizione della procedura di smaltimento dei rifiuti oggetto della demolizione e alla eventuale bonifica del sito. L'iscrizione di quanto contenuto sul registro sarà riportato anche nei certificati di destinazione urbanistica e, pertanto, l'immobile identificato catastalmente (con foglio, particella e subalterno), su cui è riportato il credito edilizio suddetto, è da considerarsi come terreno su cui insiste una capacità edificatoria assegnata, anche ai fini della sua compravendita.

59 bis.3. REGISTRO DEI CREDITI EDILIZI
Intestatario Foglio Part. Sub. Vol. (mc) Destinazione d'uso
Comune di Montevarchi10165 787Artigianale

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:14