Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.17 le condizioni generali sugli interventi del territorio urbanizzato

17.1.1. I sottosistemi insediativi previsti dal Piano Strutturale sono suddivisi in tessuti, costituiti da isolati o parti di isolati, esito dell'aggregazione di edifici e relativi spazi di pertinenza, riconducibili a regole omogenee d'impianto, di suddivisione del suolo, di disposizione e di rapporto dell'edificato con i tracciati viari.

17.1.2. I tessuti sono generati dalla articolazione degli ambiti dei sottosistemi insediativi previsti dal Piano Strutturale, secondo lo schema seguente:

  • l'ambito della città storica e l'ambito dei nuclei storici si articolano in:
    • * "Il tessuto di impianto medioevale" (T1);
  • l'ambito della città consolidata si articola in:
    • * "Il tessuto storico consolidato lungo l'allineamento stradale" (T2);
    • * "Il tessuto generato dal disegno del Prg 1924 e dall'espansione del secondo dopoguerra" (prima fase di sviluppo) (T3);
  • l'ambito della città da consolidare e l'ambito dell'edificato da consolidare si articolano in:
    • * "Il tessuto generato dal disegno del Prg 1924 e dall'espansione del secondo dopoguerra" (seconda fase di sviluppo) (T3);
    • * "Il tessuto generato dal disegno del Prg 1969" (T4);
    • * "Le aree di trasformazione della città a prevalente destinazione residenziale";
  • l'ambito della città della produzione si articola in:
    • * "Il tessuto produttivo non ordinato" (T5)
    • * "Il tessuto produttivo generato dai piani per gli insediamenti produttivi" (T6);
    • * "Le aree di trasformazione della città a prevalente destinazione produttiva".

Sono inoltre individuati, in quanto costituiscono isole insediative ubicate all'interno dei sottosistemi ambientali del Piano Strutturale, i seguenti nuclei isolati:

  • * "I nuclei isolati residenziali del territorio aperto" (NIR)

17.2. In ogni tessuto, sono specificatamente disciplinati: i tipi di intervento sugli edifici e sulle pertinenze, i parametri urbanistici, le destinazioni d'uso prevalenti e le destinazioni d'uso escluse.

17.3.1. Per la definizione dei tipi di intervento si veda il Regolamento Edilizio.

17.3.2.1. Per la definizione dei parametri urbanistici si veda il Regolamento Edilizio, con la precisazione di cui al comma seguente.

17.3.2.2. Il parametro relativo all'altezza dell'edificio è disciplinato nel modo seguente:

  • * il "numero di piani" (np) è riferito alla destinazione d'uso residenziale (Re), commerciale in esercizi di vicinato (Co1) e in medie strutture di vendita (Co2), turistico- ricettive (Tr), direzionale (Di), di servizio (Pu) e agricola (Ag);
  • * l'"altezza massima" (Hmax) è riferita alla destinazione d'uso industriale e artigianale (Ia), commerciale in grandi strutture di vendita (Co3) e commerciale all'ingrosso (Ci).

17.3.3. Gli interventi si attuano secondo le modalità previste dal Regolamento Edilizio e dalle normative vigenti.

17.4.1. In tutti i tipi di intervento devono essere sempre rispettate le disposizioni di cui all'art.14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di parcheggi" del presente Regolamento.

17.4.2. In tutti gli interventi che comportano aumento della Superficie utile lorda (Slu), e negli interventi specificatamente indicati nei tessuti, devono essere reperiti i relativi spazi per parcheggi privati di cui alla L.122/1989. Tali parametri si intendono soddisfatti anche quando le aree per parcheggi privati non siano direttamente collegate con l'edificio oggetto dell'intervento, anche se comunque devono essere legate a questo tramite un vincolo pertinenziale documentabile.

17.5.1. In tutti gli edifici sono ammessi i tipi di intervento fino a quello specificatamente indicato nelle tavole "la disciplina del suolo", ad esclusione degli edifici sottoposti ai tipi d'intervento Restauro (R) e Risanamento conservativo (Rc), per i quali è ammessa anche la Manutenzione ordinaria (Mo).

17.5.2. Qualsiasi intervento sugli edifici dei tessuti con categoria d'intervento Restauro (R) e Risanamento conservativo (Rc), dovrà essere effettuato secondo le disposizioni della "guida agli interventi sugli edifici storici" di cui al capo 1 del titolo III "le discipline specifiche"del presente Regolamento.

17.5.3. Gli interventi Restauro (R) e Risanamento conservativo (Rc) sono estesi ai manufatti accessori, regolarmente assentiti, ed alle aree di pertinenza dell'edificio principale, qualora gli stessi abbiano caratteristiche storiche, tipologiche, architettoniche e paesaggistiche di particolare pregio.

17.5.4. Gli interventi sugli edifici esistenti per i quali è previsto Restauro (R) e Risanamento conservativo (Rc), sono sottoposti al rilascio di un parere preventivo sul progetto da parte dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art.79, co.4, lett.d della L.R.1/2005.

17.5.5. Gli interventi di Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr) di edifici esistenti, qualora comportino la realizzazione o l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria, sono assoggettati ad intervento edilizio diretto convenzionato, con i contenuti di cui all'art.13 "norme specifiche sulle opere di urbanizzazione" del presente Regolamento.

17.5.6.1 Gli interventi di Nuova edificazione (Ne) nei lotti liberi di completamento sono specificatamente indicati nelle tavole "la disciplina del suolo" con apposita grafia e all'art.24bis "i lotti liberi di completamento del territorio urbanizzato" del presente Regolamento. I lotti liberi di completamento sono individuati in aree completamente libere, contigue ad aree già edificate, fronteggianti le strade pubbliche o di uso pubblico, adeguatamente servite dalle reti infrastrutturali e tecnologiche esistenti e che non abbiano concorso in passato a sviluppare capacità edificatoria. Qualora tali interventi comportino la realizzazione o l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria, sono assoggettati ad intervento edilizio diretto convenzionato, con i contenuti di cui all'art.13 "norme specifiche sulle opere di urbanizzazione" del presente Regolamento.

17.5.6.2 Qualora il perimetro dei "lotti liberi di completamento" individuato negli elaborati grafici del presente Regolamento, cada in prossimità - ma non coincida - con elementi reali di suddivisione del territorio rilevabili sul posto (quali ad esempio i confini di proprietà, le recinzioni, i fossati, i manufatti esistenti, ecc.), dette linee grafiche di perimetrazione possono essere portate a coincidere con i corrispondenti elementi di suddivisione reale del territorio, senza che ciò comporti una variante al Regolamento Urbanistico, solo quando il mancato allineamento rientri nella tolleranza grafica dell'elaborato del presente Regolamento. La tolleranza è pari ad un intervallo compreso tra zero e ml 1.20/1.40 (il valore è determinato trasformando in termini reali il segno grafico dello spessore con cui è rappresentato il perimetro delle "lotti liberi di completamento" nella scala di rappresentazione del Regolamento Urbanistico che è 1/2000).

17.5.6.3 Qualora dalla sovrapposizione tra gli elaborati grafici del presente Regolamento (elaborati realizzati su Carta Tecnica Regionale) e le mappe catastali i perimetri dei "lotti liberi di completamento" di cui al presente articolo comprendano resedi di edifici che hanno già espresso una capacità edificatoria, per tali resedi, che non rientrino nella tolleranza di cui al precedente co.17.5.6.2., occorrerà procedere alla loro deperimetrazione con una variante al Regolamento Urbanistico, salvo che non siano determinanti per la definizione di strade, piazze verde e parcheggi pubblici."

17.5.7.1. Per gli edifici, ai quali è attribuito il tipo di intervento Ristrutturazione edilizia di tipo 1 (Re1) e di tipo 2 (Re2), che sono costituiti da un solo piano abitabile fuori terra e che sono circondati da edifici a 2 o più piani è ammessa la sopraelevazione una tantum di un piano, in alternativa al rialzamento del sottotetto. Tale intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle distanze tra gli edifici, così come definite nel Regolamento Edilizio, e in deroga alle distanze dal confine e, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, l'intervento dovrà essere realizzato utilizzando tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, dovranno garantire comunque, con riferimento alla climatizzazione invernale dell'ampliamento, un indice di prestazione energetica, definito dal D.Lgs.192/2005, inferiore almeno del 20 % rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato C, tabella 1.3 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, l'unità abitativa esistente interessata dall'ampliamento dovrà essere dotata di finestre con vetrature con intercapedini di aria o di gas. L'utilizzo delle tecniche costruttive di edilizia sostenibile ed il rispetto degli indici di prestazione energetica, sono certificati dal direttore dei lavori o da altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori; in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l'abitabilità dell'ampliamento realizzato.

17.5.7.2. Gli interventi di ampliamento una tantum degli edifici esistenti, o di parti di essi, disciplinati nei tessuti urbani dal presente capo sono realizzabili e si riferiscono al periodo di vigenza del presente Regolamento Urbanistico (Del.C.C.n.62 del 30.09.2010).

17.5.8. Per i manufatti che siano eventualmente presenti nelle pertinenze degli edifici di cui al presente articolo, e che non presentano elementi di invarianza o di pregio storico e architettonico, per i quali valgono le disposizioni di cui al precedente co.17.5.3., è consentita la Demolizione e ricostruzione - Sostituzione edilizia (Dr), a pari superficie utile lorda virtuale (Sluv), nel rispetto delle destinazioni d'uso prevalenti ed escluse nel territorio urbanizzato.

17.6. "Le aree di trasformazione della città a prevalente destinazione residenziale" e "le aree di trasformazione della città a prevalente destinazione produttiva" sono specificatamente disciplinate ne "i progetti sulle aree di trasformazione della città" di cui al capo 3 del titolo III "le discipline specifiche" del presente Regolamento.

17.7. In tutti gli edifici, ad esclusione di quelli ricadenti nei tessuti (T5) "Il tessuto produttivo non ordinato" e (T6) "Il tessuto produttivo generato dai piani per gli insediamenti produttivi", è ammesso il cambio di destinazione d'uso per la realizzazione di spazi di servizio (Pu) "per l'istruzione" e "per le attrezzature di interesse comune, pubbliche o di uso pubblico". Tale mutamento non comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione anche nel caso in cui si intenda ripristinare l'originaria destinazione d'uso.

17.8. La fattibilità delle azioni di piano

17.8.1. Secondo quanto indicato dalla normativa vigente, la fattibilità geologica degli interventi urbanistici ed edilizi viene definita confrontando i tipi d'intervento con le carte "la pericolosità geolomorfologica - tav. 18a" "la pericolosità sismica tav.18c" e "la pericolosità idraulica - tav.18b" del Piano Strutturale.

17.8.2. In relazione ai tipi d'intervento previsti, sia che riguardino gli edifici che gli spazi aperti, relativi a piani attuativi e ad interventi diretti, è richiesta una relazione geologica e geotecnica che valuti le diverse problematiche evidenziate nelle tavole del Piano Strutturale e indichi le eventuali opere, da realizzare a carico dei soggetti attuatori, necessarie al superamento di tali problematiche.

17.8.3. In relazione alla pericolosità espressa nelle tavole del Piano Strutturale, si individua la fattibilità geologica degli interventi previsti secondo la seguente tabella.

17.8.4. Le classi di fattibilità espresse nella tabella corrispondono ai seguenti criteri generali i quali non sostituiscono quanto previsto dalla normativa vigente in materia:

* Fattibilità 1:
senza particolari limitazioni: in questa classe di fattibilità sia geomorfologica (Fg1) che sismica (Fs1) rientrano tutti gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria che non riguardano gli elementi strutturali degli edifici né le sistemazioni dei suoli. Per quanto concerne l'aspetto della classe di fattibilità idraulica (Fi1) riguarda tutti quegli interventi che non hanno rilevanza da questo punto di vista.
* Fattibilità 2:
con normali vincoli: sono rappresentate da tutte le aree, sia di pianura che di collina, nelle quali non si riconoscono particolari fenomeni di origine fisica o antropica tali da richiedere particolari soluzioni progettuali.
* Fattibilità 3:
condizionata: le problematiche geomorfologiche, sismiche oppure idrauliche rilevate nelle aree comprese in questa classe sono determinate da situazioni che possono essere innescate e/o aggravate dalla presenza di opere antropiche che interagiscono negativamente con le dinamiche e gli assetti geomorfologici, sismici ed idraulici. Tuttavia il grado di pericolosità di queste aree non è tale da richiedere progetti radicali di bonifica; sarà sufficiente adottare soluzioni progettuali che possano annullare gli effetti negativi delle problematiche rilevate che possono manifestarsi anche in un intorno dell'area (fenomeni di ristagno d'acqua, mancanza di una adeguata copertura vegetale, soliflusso, erosione superficiale diffusa, erosione superficiale di origine antropica, ecc.).
* Fattibilità 4:
limitata: le problematiche geomorfologiche, sismiche ed idrauliche rilevate nelle aree comprese in questa classe sono determinate da livelli di rischio elevato ottenibili ipotizzando qualsiasi tipo di utilizzazione, che non sia puramente conservativa o di ripristino, in aree a pericolosità elevata (PG4, PS4, PI4), ovvero prevedendo utilizzazioni dall'elevato valore di vulnerabilità (servizi essenziali e strutture ad utilizzazione pubblica ad elevata concentrazione di persone o strutture ad elevato rischio indotto) in aree a pericolosità media bassa. In queste aree è necessario prevedere indagini approfondite e quanto altro necessario per verificare esattamente lo stato dei luoghi e definire precisamente la loro condizione; in base ai risultati degli studi realizzati dovrà essere predisposto un progetto degli interventi di consolidamento, di bonifica, di soluzione del problema rilevato, di miglioramento dei terreni e delle particolari tecniche fondazionali, ed un programma di controlli necessari a valutare l'esito finale di tali interventi. Gli interventi previsti dal presente Regolamento in aree che ricadono in questa classe, sono attuabili alle condizioni e secondo le limitazioni espresse nel presente articolo.
Tipo d'intervento Classe e tipo di pericolosità del Piano Strutturale
geomorfologica sismica idraulica
123412341234
Fattibilità corrispondente
geomorfologica sismica idraulica
Restauro (R) e Risanamento conservativo (Rc) 222222221111
Ristrutturazione edilizia di tipo 1 (Re1)
Modifiche senza demolizioni strutturali 222222222222
Traslazione di solai interni 222322231111
Rialzamento del sottotetto (30 cm) 222322231111
Demolizione e ricostruzione manufatti accessori 223422342234
Ristrutturazione edilizia di tipo 2 (Re2)
Tutti gli interventi analoghi alla Re1 vedi tabella relativa
Demolizione e ricostruzione 223422342244
Ampliamenti una tantum 223422342234
Rialzamento di 1 piano (S 1) 223422341234

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:14