Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

co.60.1.11. area di trasformazione "VIA PIAVE" (AT_R40)

U.T.O.E. - MONTEVARCHI

1. superficie territoriale (St): mq 19.095*

2. superficie fondiaria (Sf): mq 4.541

3. superficie utile lorda (Slu): mq 1.910 - [it: mq/mq 0,10]

4. superficie utile lorda incrementata (Slu): per la determinazione della slu vedi co.57.11.2 e co.57.11.3 del presente regolamento.

5. superficie destinata a verde pubblico attrezzato e piazze (S/vp/r)

5.1. verde pubblico: mq 6.993

5.2. piazza pavimentata: mq -

6. superficie destinata a parcheggi pubblici (S/pp/r) : mq 3.406

7. superficie destinata a strade e verde di arredo stradale (S/st/r)

7.1. strada: mq 3.510

7.2. verde di arredo stradale: mq 314

8. numero di piani (Np): nº fino a 5

9. altezza massima (Hmax): mt -

10. destinazioni d'uso prevalenti ed escluse: per la disciplina delle destinazioni d'uso vedi co.57.6.1. del presente regolamento.

11. modalità di attuazione: piano attuativo

12. obiettivi di progetto: Completamento dell'area "Peep" del capoluogo e ridefinizione del suo rapporto con le attrezzature collettive poste lungo l'Arno attraverso la realizzazione di aree per verde pubblico e parcheggi. Realizzazione del sottopasso di viale Matteotti.

13. note: *La superficie territoriale è comprensiva di 331 mq corrispondente al sottopasso di viale Matteotti.

13bis. note aggiuntive: Le aree destinate a verde pubblico lungo il torrente dogana sono compatibili con il progetto di adeguamento arginale redatto dall'Amministrazione provinciale. Qualora si intenda modificare tali previsioni la variante conseguente dovrà essere sottoposta al parere dell'Amministrazione provinciale.

14. infrastrutture a rete: Realizzazione di un tratto della nuova dorsale delle acque reflue che dal Podere Cantone si sviluppa fino a Via della Costituzione. A servizio dell'area di trasformazione potrà essere realizzato un solo pozzo di emungimento.

15. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

16. fattibilità idraulica: Prescrizione relativa all'ambito A1: nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m. 10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali, negli alvei, nelle golene e sugli argini dei corsi d'acqua individuati nella carta di Fattibilità Idraulica, ai fini del corretto assetto idraulico non si devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche. La prescrizione non si applica alle opere di attraversamento del corso d'acqua, agli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.

17. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:14