Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.39 il verde fluviale (corridoi di naturalità)

39.1. Sono le aree, pubbliche e private, "di pertinenza" del reticolo dei fiumi, dei torrenti e dei canali che assume, insieme al sistema idrografico, una funzione di connessione tra le diverse parti del territorio.

39.2. Per il verde fluviale è prescritta la rinaturalizzazione delle sponde con opere volte a mantenere e ripristinare la vegetazione ripariale originaria e a migliorarne le caratteristiche vegetazionali. In tali aree è ammessa la realizzazione di percorsi per lo svago ed il tempo libero (pedonali e ciclabili).

39.3. Le aree indicate come verde fluviale sono considerate "fasce di rispetto" del sistema idrografico e pertanto sono inedificabili per qualsiasi tipo di costruzione.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:14