Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.13 norme specifiche sulle opere di urbanizzazione

13.1.1. Le opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art.37, co.5 della L.R.1/2005, sono:

  • * le strade, le piazze, le piste pedonali e ciclabili;
  • * gli spazi di sosta e di parcheggio pubblico;
  • * le reti tecnologiche: fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
  • * la pubblica illuminazione;
  • * gli spazi di verde attrezzato.

13.1.2. Le opere di urbanizzazione secondaria, ai sensi dell'art.37, co.6 della L.R.1/2005, sono:

  • * asili nido, scuole materne e dell'obbligo;
  • * mercato di quartiere;
  • * uffici comunali;
  • * chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
  • * impianti sportivi di quartiere;
  • * centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie e residenze per anziani;
  • * impianti di potabilizzazione, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
  • * strutture con funzioni di centri servizi avanzati alle imprese per l'innovazione e per la società dell'informazione, spazi per incubatori di imprese e laboratori di ricerca, in aree a destinazione produttiva
  • * aree verdi di quartiere.

13.1.3. Nel presente Regolamento gli standard del D.M.1444/1968 "parcheggi pubblici" e "spazi di verde pubblico attrezzato", con esclusione delle fasce di verde lungo le strade, sono da considerarsi opere di urbanizzazione primaria, mentre le "aree per l'istruzione" (asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo) e le "aree per attrezzature di interesse comune" (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, ecc.) sono da considerarsi opere di urbanizzazione secondaria.

13.2.1. Nel caso di interventi di nuova edificazione il rilascio del permesso di costruire è sempre subordinato alla preesistenza delle opere di urbanizzazione primaria, oppure alla disponibilità dei richiedenti alla loro realizzazione, ai sensi dell'art.77, co.2 della L.R.1/2005. In quest'ultimo caso le opere di urbanizzazione primaria potranno essere realizzate anche a scomputo dei relativi oneri concessori.

13.2.2. Nel caso di interventi di nuova edificazione a destinazione prevalentemente residenziale la dotazione minima inderogabile degli standard di urbanizzazione primaria e secondaria dovrà essere ripartita secondo le quantità riportate nella tabella 5.3.1. dell'art.5 del presente Regolamento.

13.2.3. Nel caso di interventi di nuova edificazione a destinazione prevalentemente produttiva la dotazione minima inderogabile degli standard di urbanizzazione primaria dovrà essere ripartita secondo le quantità riportate nella tabella 5.3.2. dell'art.5 del presente Regolamento.

13.2.4. Nel caso di interventi di nuova edificazione, la cessione delle aree da destinare alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la loro realizzazione è regolamentata dall'art.70 della L.R.1/2005, dall'art.28 della L.1150/1942, dalla Del.C.C.n.104 del 23.11.2006, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle schede norma del presente Regolamento.

13.2.5. In ogni caso la cessione all'Amministrazione comunale delle aree da destinare alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovrà essere effettuata in sede di sottoscrizione della convenzione urbanistica ovvero prima del rilascio del permesso di costruire delle opere stesse.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:14