Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

co.62.1.19 area di trasformazione "RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI LEVANE" (AT_S21)

h2 class="nobold">U.T.O.E. - LEVANE

1. superficie territoriale (St): mq 30.851

2. superficie utile lorda (Slu): mq vedi co.57.12. del presente Regolamento*

3. modalità di attuazione: intervento edilizio diretto convenzionato

4. obiettivi di progetto: L'obiettivo principale è quello di restituire vivibilità alla piazza e al borgo lineare storico della frazione di Levane. L'obiettivo potrà essere raggiunto mediante la trasformazione di una parte delle aree per attrezzature, poste nei pressi dello stadio (via Siena), in un'area a destinazione residenziale, così come rappresentato nella scheda norma e alla contestuale realizzazione delle seguenti operazioni: - trasferimento della capacità edificatoria, esito della demolizione di un edificio produttivo dismesso posto alle spalle del centro storico in via Quattordici Luglio, nell'area individuata di via Siena, destinando l'area lasciata libera dalla demolizione a parcheggio pubblico a servizio delle attività commerciali e dei residenti; - trasferimento della capacità edificatoria, esito della demolizione di due edifici esistenti in via Leona, nell'area individuata di via Siena, destinando l'area lasciata libera dalla demolizione a strada al fine di creare un adeguato flusso di traffico di margine.

5. note: *La capacità edificatoria assegnata potrà essere utilizzata anche in altre schede norma individuate con le modalità della perequazione urbanistica di cui all'art.59 del presente Regolamento.

6. fattibilità geomorfologica: Dovranno essere eseguite specifiche indagini geognostiche al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

7. fattibilità idraulica: Prescrizione relativa all'ambito A1: nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m. 10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali, negli alvei, nelle golene e sugli argini dei corsi d'acqua individuati nella carta di Fattibilità Idraulica, ai fini del corretto assetto idraulico non si devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche. La prescrizione non si applica alle opere di attraversamento del corso d'acqua, agli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.

8. fattibilità sismica: Non è necessario impartire alcuna condizione specifica per la fattibilità per la fase attuativa.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:14